Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Ragioni di salute e custodia cautelare estradizionale (Cass. 2446/19)

5 novembre 2019, Cassazione penale

Consegna dell'estradando impossibile per estemporanee ragioni di salute legittima la sospensione del termine di durata della misura cautelare personale applicata a fini della sua estradizione, fermo restando la necessità del controllo giurisdizionale, sollecitato dal Ministro della giustizia, sul mantenimento della misura stessa sino al momento della esecuzione della consegna.

I termini di durata massima della custodia cautelare per la fase successiva all'emissione del decreto ministeriale, a seguito della novella del 2016, sono regolati in via generale dall'art. 714 c.p.p., comma 4-bis, mentre l'art. 708 c.p.p. si occupa più nello specifico di disciplinare, nei limiti e compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 696 c.p.p., comma 3, le cadenze temporali interne alla medesima fase.

L'art. 708 prevede invero che il Ministro della giustizia, una volta concessa l'estradizione, comunichi ("senza indugio") allo Stato richiedente la decisione, il luogo e la data a partire dal quale è possibile procedere alla consegna; stabilisce altresì il termine per la consegna (15 giorni, prorogabili di altri 20); regola poi l'ipotesi di sospensione del termine di consegna in caso di sospensione di efficacia della decisione del Ministro da parte del giudice amministrativo; sancisce infine la perdita di efficacia del decreto ministeriale, con conseguente liberazione dell'estradando, nel caso in cui, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provveda a prendere in consegna la persona richiesta.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

  Sent., (ud. 06/12/2018) 18-01-2019, n. 2446

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente -

Dott. GIANESINI Maurizio - Consigliere -

Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere -

Dott. ROSATI Martino - Consigliere -

Dott. VIGNA Maria Sabina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.G.M., nato a (OMISSIS);

avverso la ordinanza del 29/08/2018 della Corte di appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere, Dott. Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Dall'Olio Marco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo


1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma rigettava la richiesta, presentata da M.G.M., di revoca o sostituzione della misura cautelare domiciliare allo stesso applicata ai fini della sua estradizione verso gli Stati Uniti d'America, concessa dal Ministro della giustizia con decreto del 29 gennaio 2018 e sospendeva il termine di custodia cautelare previsto dall'art. 714c c.p., comma 4-bis fino al momento della cessazione della preclusione alla eseguibilità del decreto di estradizione in relazione alle condizioni di salute del predetto.

1.1. Da quanto emerge dal provvedimento di merito, con istanza del 23 agosto 2018, l'interessato aveva chiesto la revoca della misura in atto per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare; il decreto di estradizione emesso nei suoi confronti risultava non ancora eseguito dal Ministro della giustizia, in quanto l'estradando aveva evidenziato problematiche di salute, ritenute dai sanitari ostative al viaggio aereo e che avevano giustificato il (OMISSIS) la sostituzione della misura carceraria con quella domiciliare; il Ministro della giustizia era in attesa del rilascio del nulla osta da parte della Amministrazione penitenziaria in ordine alla compatibilità delle condizioni di salute con le modalità di viaggio verso lo Stato richiedente.

La Corte di appello riteneva la richiesta dell'interessato infondata in quanto non era ancora decorso il termine massimo di tre mesi di durata della misura cautelare, previsto dall'art. 714 c.p.p., tenuto conto del periodo di sospensione previsto dalla citata norma per il caso di deposito del ricorso amministrativo avverso il decreto ministeriale (periodo decorrente nella specie dalla data del 2 febbraio 2018 sino alla definitiva decisione del Consiglio di Stato del 5 giugno 2018).

In ordine all'impedimento sorto alla consegna dell'estradando, a causa delle sue condizioni di salute, secondo la Corte territoriale, dovevano ritenersi applicabili le disposizioni richiamate dall'art. 714 c.p.p., comma 2 e quindi anche la causa sospensiva prevista dall'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a), posto che, diversamente opinando, si sarebbe verificata la paradossale situazione che le condizioni di salute dell'estradando avrebbero, nelle more dell'eventuale guarigione, vanificare comunque l'esecuzione del decreto di consegna.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 714 c.p.p., comma 4-bis e all'art. 304 c.p.p., comma 1 e art. 708 c.p.p., comma 5.

Essendo già fissata la data della consegna ((OMISSIS)), dovevano applicarsi i termini tassativi previsti dall'art. 708 c.p.p., comma 5.

Erroneamente la Corte di appello avrebbe fatto applicazione invece della disposizione di cui all'art. 714 c.p.p., comma 4-bis, che regola la fase del giudizio amministrativo, decorso il quale dovevano venire in applicazione le previsioni dell'art. 708 cit..

Le argomentazioni spese dalla Corte di appello a sostegno della sua conclusione non appaiono dirimenti, in quanto la tutela della libertà persona deve avere priorità sulle altre esigenze rappresentate dal provvedimento impugnato, e comunque comporterebbero una sospensione indeterminata del termine di durata di custodia cautelare (in tal senso prevede l'art. 304 c.p.p., comma 6).

Motivi della decisione


1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

Va precisato che il Ministero della giustizia ha comunicato con nota del 3 dicembre 2018 che, nelle more del procedimento di impugnazione, la misura cautelare è stata sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G..

Nel suddetto documento si attesta inoltre che la consegna del ricorrente è allo stato bloccata per la mancanza del nulla osta per il viaggio aereo, in quanto dal (OMISSIS), il medico del carcere non ha avuto più la possibilità di verificare le condizioni di salute dell'estradando, che si trovava agli arresti domiciliari, e, dopo essere stata disposta dalla Corte di appello la perizia sulle condizioni di salute del suddetto, il perito non ha potuto ultimare gli accertamenti a causa di difficoltà frapposte dall'estradando a sottoporsi ad esami clinici.

2. Il ricorso pone due distinte questioni: da un lato, la identificazione del regime di durata della custodia cautelare nella fase successiva all'emissione del decreto ministeriale che concede l'estradizione e, dall'altro, la legittimità della sospensione dei termini di custodia cautelare ordinata dalla Corte di appello.

3. In ordine al primo punto, va rammentato che la disciplina codicistica della fase della consegna estradizionale è applicabile, ai sensi dell'art. 696 c.p.p., comma 3, nei limiti della compatibilità con le previsioni pattizie che regolano la materia (tra le tante Sez. 6, n. 45951 del 03/11/2015, Celhaka, non mass. sul punto).

3.1. In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ebbe modo di occuparsi della questione degli effetti derivanti sullo status libertatis dell'estradando dalla decisione dello Stato richiesto, consentita tradizionalmente dai trattati (cfr. tra i tanti, art. 19 Convenzione Europea di estradizione), di "rinviare" la consegna "a soddisfatta giustizia" interna.

Tale ipotesi non risultava disciplinata nè da disposizioni ad hoc contenute nei trattati in ordine alle modalità e ai tempi della consegna, nè nel Libro 11^ codice di rito in via suppletiva.

La questione fu risolta dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 41540 del 28/11/2006, Stosic, Rv. 234917), che accolsero l'orientamento esegetico di gran lunga prevalente, secondo cui la lacuna normativa in ordine alla durata della misura coercitiva applicata ai fini estradizionali nella fase "esecutiva" del decreto ministeriale di consegna in presenza della particolare causa di sospensione dell'esecuzione del decreto ministeriale "a soddisfatta giustizia italiana", di cui all'art. 709 c.p.p., non potesse essere colmata attraverso il rinvio contenuto nell'art. 714 c.p.p., comma 2, alle norme del codice e quindi, attraverso di esso, facendo applicazione dei termini massimi stabiliti dalla disciplina ordinaria (art. 303 c.p.p. e ss.), stante l'obiettiva incompatibilità tra i suddetti termini e i limiti di durata delle misure coercitive applicate in sede estradizionale - incompatibilità desumibile dalla diversità del "sistema cautelare" delineato per il processo ordinario da quello specifico dedicato al procedimento di estradizione, quest'ultimo contraddistinto da termini ristretti di durata della privazione della libertà personale e da cadenze accelerate in tutte le diverse fasi in cui può articolarsi l'iter del procedimento di estradizione in ragione delle peculiarità che caratterizzano l'estradizione e la condizione di chi vi è assoggettato.

Secondo le Sezioni Unite, lo scrutinio della clausola di compatibilità, sancita, in tema di misure coercitive, dall'art. 714 c.p.p., comma 2, doveva essere pertanto condotto in termini di assoluto rigore, proprio sul versante della durata delle misure, al fine di evitare, da un lato, una inammissibile "eterogenesi dei fini" e, dall'altro, la creazione, in via interpretativa, di un novum normativo, per fronteggiare le esigenze connesse alla mancanza di una disciplina espressa.

L'applicabilità degli ampi termini di durata della custodia cautelare, previsti dall'art. 303 c.p.p., comma 4, per regolamentare la particolare ipotesi prevista dall'art. 709 c.p.p. di sospensione della consegna in sede esecutiva, non solo veniva a costituire un'arbitraria estrapolazione di un solo segmento di un'articolata e complessa disciplina, configurata dal legislatore come un corpus unitario, ma, soprattutto, mal si conciliava con la specifica e autonoma disciplina dei rigorosi termini di durata delle misure coercitive nella fase giurisdizionale, stabiliti dall'art. 714 c.p.p., comma 4, soprattutto considerando che, a differenza di quanto previsto dagli artt. 303 e 308 c.p.p., dell'art. 714 c.p.p., il comma 4^, prevedeva termini unici di durata delle misure, senza assegnare alcun rilievo al carattere custodiate o meno delle stesse e alla gravità del reato o della pena per i quali l'estradizione è stata richiesta.

Nè, secondo le medesime Sezioni Unite, la fattispecie in esame (nella specie il rinvio della consegna per soddisfare le esigenze nazionali relative ad un procedimento in corso a carico dell'estradando) poteva ritenersi svincolata dalla diretta applicabilità dei principi sanciti dall'art. 13 Cost., dovendo anche le misure coercitive interne al procedimento estradizionale rispondere al soddisfacimento delle esigenze strettamente inerenti al suddetto procedimento (ovvero essere strumenti indispensabili per il raggiungimento dei fini che quello specifico procedimento è istituzionalmente destinato a conseguire) ed essere soggette ad un limite "esterno", necessariamente "normativo", rappresentato dalle disposizioni che regolano i "limiti massimi della carcerazione preventiva".

Conseguentemente, le Sezioni Unite pervennero all'affermazione che, in mancanza di uno specifico termine di durata delle misure coercitive nel caso di estradizione sospesa per esigenze di giustizia interna, non potendosi applicare la disciplina "ordinaria" prevista dagli artt. 303 e 308 codice di rito, le misure coercitive eventualmente in corso all'atto della sospensione dovessero essere revocate (secondo quanto chiarito dalle Sezioni unite nella sentenza del 28 maggio 2003, n. 26156, ric. Di Filippo) per il venir meno della relativa funzione cautelare, strumentale alla decisione sulla estradizione ed alla conseguente sollecita consegna, da eseguire entro i termini di legge.

3.2. I medesimi principi sono stati estesi dalle Sezioni Unite Stosic e dalla giurisprudenza successiva (cfr. Sez. 6, n. 4338 del 30/12/2014, dep. 2015, Francisci, Rv. 262404) anche all'altra ipotesi di sospensione dell'esecuzione del decreto ministeriale non regolata dal codice, ovvero quella ordinata dal giudice amministrativo, a seguito di ricorso proposto avverso il decreto di estradizione.

La Suprema Corte ebbe ad osservare nell'ultimo citato arresto che i peculiari effetti dell'evenienza procedimentale correlata alla sospensione della esecuzione della consegna a seguito di una decisione assunta dal giudice amministrativo non fossero espressamente regolati dalla legge ai fini della durata della restrizione cautelare dell'estradando, nè gli stessi fossero riconducibili, in via analogica, ad ipotesi di sospensione dei termini legate ad iniziative di parte direttamente incidenti sul procedimento in corso, derivando piuttosto dal concreto esercizio di forme di tutela giurisdizionale che lo stesso ordinamento giuridico espressamente riconosce all'estradando.

La Suprema Corte ha peraltro evidenziato che se la lacuna normativa non consentiva di far protrarre la durata della coercizione personale senza limiti temporali in relazione all'andamento di altre procedure, delle quali non fosse prevedibile in modo assolutamente certo il tempo di definizione, non potevano essere elusi dalla giurisprudenza i problemi legati allo status libertatis dell'estradando, il cui pericolo di fuga, eventualmente già accertato in più gradi del procedimento cautelare, contestuale o successivo alla fase giurisdizionale instaurata per il vaglio dei presupposti estradizionali, non poteva ritenersi automaticamente azzerato nel momento della sospensione della consegna a "soddisfatta giustizia italiana" ovvero a fronte di una provvisoria decisione sospensiva del giudice amministrativo.

L'adempimento dell'obbligo ministeriale, infatti, non veniva meno a fronte di sospensioni provocate da esigenze rilevanti all'interno dell'ordinamento, ovvero da decisioni interlocutorie che ne determinano soltanto la sottoposizione ad una condizione che può ancora avverarsi.

Entro tale prospettiva, dunque, era da ritenersi che l'esigenza di colmare il rilevato vuoto normativo dovesse essere soddisfatta attraverso il vaglio delibativo avente ad oggetto la persistenza del concreto e specifico pericolo di fuga nell'arco temporale ricompreso nel periodo di sospensione, conferendo al Ministro della giustizia il compito di attivarsi specificatamente per investire l'organo giurisdizionale della suddetta verifica, da effettuarsi nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti.

3.3. Nel solco dei principi giurisprudenziali sopra indicati, si sono inserite le novelle della L. n. 149 del 2016.

Come si evince anche dalla Relazione illustrativa dell'articolato predisposto dal Governo, il legislatore ha inteso predisporre un intervento correttivo alla disciplina dei termini previsti dalle disposizioni codicistiche prevedendo sia un'ipotesi di sospensione del termine per la consegna, in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del ministro da parte del competente giudice amministrativo (art. 708, comma 5), sia uno specifico termine massimo di durata (tre mesi) delle misure coercitive per la fase successiva all'emissione del decreto ministeriale, a sua volta soggetto a sospensione in caso di presentazione di un ricorso amministrativo (art. 714, comma 4-bis).

3.4. Ciò premesso, appare evidente che i termini di durata massima della custodia cautelare per la fase successiva all'emissione del decreto ministeriale siano, a seguito della novella del 2016, oramai regolati in via generale dall'art. 714 c.p.p., comma 4-bis, mentre l'art. 708 c.p.p. si occupa più nello specifico di disciplinare, nei limiti e compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 696 c.p.p., comma 3, le cadenze temporali interne alla medesima fase.

L'art. 708 prevede invero che il Ministro della giustizia, una volta concessa l'estradizione, comunichi ("senza indugio") allo Stato richiedente la decisione, il luogo e la data a partire dal quale è possibile procedere alla consegna; stabilisce altresì il termine per la consegna (15 giorni, prorogabili di altri 20); regola poi l'ipotesi di sospensione del termine di consegna in caso di sospensione di efficacia della decisione del Ministro da parte del giudice amministrativo; sancisce infine la perdita di efficacia del decreto ministeriale, con conseguente liberazione dell'estradando, nel caso in cui, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provveda a prendere in consegna la persona richiesta.

3.5. Venendo al caso in esame, correttamente quindi la Corte di appello, nel far riferimento all'art. 714 c.p.p., comma 4-bis, ha ritenuto non ancora decorso al momento della sua pronuncia il termine massimo di durata della custodia cautelare, tenuto conto della sospensione (inferiore ai sei mesi massimi) a causa della celebrazione del procedimento davanti al giudice amministrativo avente ad oggetto il decreto ministeriale.

La circostanza che fosse stata già fissata la data di consegna non produce alcuna conseguenza sullo status libertatis del ricorrente, posto che l'art. 708 c.p.p., u.c., fa discendere la perdita di efficacia del decreto e il conseguente effetto liberatorio per l'estradando solo in caso di inerzia dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 922 del 12/03/1998, Adams, Rv. 211954; Sez. 5, n. 6525 del 21/12/1990, dep. 30/01/1991, Van Meenen, Rv. 186396).

Si è al riguardo osservato che, dal tenore letterale e logico della disposizione, si evince che il vano decorso del termine stabilito per la consegna produce la perdita di efficacia del decreto ministeriale di estradizione soltanto nell'ipotesi che la mancata consegna sia attribuibile all'inerzia dello Stato richiedente, "che non provvede a prendere in consegna l'estradando", dimostrando, con la sua condotta omissiva, di avere rinunciato alla consegna stessa.

4. Resta da esaminare la seconda questione sollevata dal ricorrente, relativa alla legittimità della disposta sospensione dei termini di durata della custodia cautelare.

Va rilevato che nè il Trattato bilaterale applicabile al caso in esame (Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Roma il 3 maggio 2006) nè il codice di rito prevedono espressamente la possibilità di differire la esecuzione del decreto ministeriale per le ostative ragioni di salute dell'estradando o comunque per cause di forza maggiore che impediscano di fatto la materiale consegna della persona da parte dello Stato richiesto (e ciò indipendentemente dallo status libertatis di quest'ultima).

In particolare, il Trattato bilaterale (art. 13^) per la fase della consegna rinvia agli accordi assunti tra le Parti in ordine alla data e al luogo di consegna, consentendo la fissazione di una "nuova data" di consegna nel caso in cui la persona non sia estradata; mentre l'art. 708 c.p.p., comma 5, prevede soltanto la possibilità di concedere una "proroga" allo Stato richiedente per la consegna già concordata, evidentemente finalizzata a soddisfare le esigenze di quest'ultimo, oltre all'ipotesi di sospensione del termine di consegna per la pendenza del giudizio amministrativo, di cui si è detto in precedenza.

La mancata espressa previsione dell'impedimento alla consegna a causa di ragioni ostative di salute dell'estradando, stante anche l'ampia possibilità di differimento consentita dal Trattato, laddove concordata tra le Parti, non dovrebbe tuttavia impedire la momentanea non esecuzione del decreto o comunque il differimento della data di consegna, se già fissata, venendo in considerazione la tutela di diritti fondamentali della persona.

Tutela che il legislatore ha da ultimo rafforzato, prevedendo espressamente all'art. 705 c.p.p., comma 2, c-bis), come introdotto dal D.Lgs. n. 149 del 2017, quale motivo ostativo alla estradabilità da valutare sin dalla fase giurisdizionale davanti alla Corte di appello, quello del rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la salute dell'estradando. In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità, ancor prima della ora citata novella del 2017, aveva ritenuto che andasse verificato in sede giurisdizionale il pericolo concreto che l'estradando, in relazione alle sue condizioni di salute, potesse essere sottoposto ad un trattamento avente carattere inumano e degradante, restando invece nella competenza ministeriale ogni altra valutazione di opportunità (Sez. 6, n. 11941 del 04/03/2014, S, Rv. 259339).

Quanto alla fase ministeriale, il Ministro della giustizia, preso atto delle determinazioni dell'autorità giudiziaria in ordine alle condizioni legittimanti l'estradizione, è tenuto comunque a valutare quali siano in concreto le condizioni dell'estradando, anche in considerazione delle condizioni soggettive dell'interessato (in particolare, il suo stato di salute, quale valore costituzionalmente garantito) ai fini della concessione dell'estradizione (Consiglio di Stato, 13/04/2012, dep. 2013, n. 1576). La novella del 2017, che ha modificato l'art. 697 c.p.p., ha inoltre espressamente previsto tale valutazione da parte del Ministro in caso di estradizione del cittadino (art. 697 c.p.p., comma 1-ter).

4.1. Quanto agli effetti dello slittamento della data di consegna, il Trattato bilaterale al riguardo stabilisce che se la persona richiesta non è estradata dal territorio della Parte richiesta entro il termine concordato, essa può essere messa in libertà, salvo che una nuova data per la consegna sia stata concordata.

Sul piano interno si tratta di stabilire quali siano le conseguenze della rilevata oggettiva impossibilità di consegnare la persona richiesta a causa di motivi di salute.

Tale evenienza va circoscritta ad ipotesi di transitoria impossibilità, posto che, laddove si sia in presenza di gravi patologie ostative, è addirittura legalmente vietata l'estradizione (art. 705, comma 2, c-bis cit.) o comunque, se le suddette patologie siano sorte una volta chiusa la fase giurisdizionale, le stesse devono essere valutate dal Ministro nella sfera di sua competenza ai fini del rifiuto dell'estradizione.

In ordine all'effetto della transitoria impossibilità di consegna sulle misure cautelari in atto, deve essere verificato, secondo le linee interpretative fissate dalle citate Sezioni Unite Stosic, se sia consentito far applicazione delle disposizioni del titolo 1^ del Libro 4^ del codice, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 714 c.p.p., comma 2 ed in particolare alle cause di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare previsti dall'art. 304 c.p.p..

Le obiezioni mosse dalle Sezioni Unite alla applicazione tout court della disciplina "ordinaria" dei termini di durata massima della custodia cautelare non appaiono ostative alla applicazione della causa sospensiva del legittimo impedimento della persona sottoposta a custodia cautelare, non venendo in considerazione alcun profilo di incompatibilità con la materia estradizionale.

Ne è conferma la circostanza che, nel parallelo sistema di consegna del m.a.e., è stata espressamente prevista la sospensione della consegna per motivi di salute della persona, che ha effetto anche sulla protrazione della misura coercitiva in atto (secondo la L. n. 69 del 2005, art. 23, commi 3 e 5, il termine di fase non decorre sin tanto sussiste l'impedimento).

Quanto al profilo sollevato dal ricorrente che una siffatta sospensione comporterebbe la protrazione sine die della misura coercitiva, la questione appare risolta da un lato dall'estemporaneità delle ragioni del rinvio della consegna (motivo per cui la stessa L. n. 69 del 2005 non ha previsto un dies ad quem) e dall'altro dal rimedio individuato dalla sentenza Francisci del perdurante controllo giurisdizionale sullo status libertatis nella fase in esame.

4.2. Ricapitolando, la impossibilità della consegna dell'estradando per estemporanee ragioni di salute legittima la sospensione del termine di durata della misura cautelare personale applicata a fini della sua estradizione, fermo restando la necessità del controllo giurisdizionale, sollecitato dal Ministro della giustizia, sul mantenimento della misura stessa sino al momento della esecuzione della consegna.

4.3. Quanto al caso in esame, va aggiunto che la questione sollevata appare viepiù assorbita dal rilievo che, sulla base della documentazione acquisita, la consegna è stata di fatto ostacolata non tanto dal "legittimo" impedimento del ricorrente, quanto piuttosto dalla indisponibilità di quest'ultimo a sottoporsi a visite mediche per il rilascio del nulla osta al viaggio aereo.

5. Da quanto sopra illustrato, il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2019