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Decisioni

Rabbia verso pubblici ufficiali: condanna non scontata (Cass. 19841/21)

19 maggio 2021, Cassazione penale

Incensuratezza e giovane età nonché lo stato emotivo sono rilevanti per tenuità del fatto.

 

Corte di Cassazione

sez. VI Penale

sentenza 10 marzo – 19 maggio 2021, n. 19841
Presidente Bricchetti – Relatore Di Stefano

Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Bergamo, previa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato dall’art. 186 C.d.S., comma 7, ha confermato il giudizio di responsabilità di H.M. in ordine al reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
L’imputata ha proposto ricorso a mezzo del difensore.
Con il primo motivo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonché l’inosservanza e/o l’erronea applicazione della legge penale.
Rileva l’erronea valutazione delle prove, non risultando dimostrato che l’imputata abbia rivolto parole offensive nei confronti dei pubblici ufficiali, essendo piuttosto arrabbiata "in generale". Manca, peraltro, l’elemento costitutivo del reato costituito dalla presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento del fatto.
Con il secondo motivo lamenta la mancanza della motivazione, nonché l’inosservanza e/o l’erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte territoriale valutato il motivo di appello concernente il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p..
Il procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorso affronta nuovamente temi già proposti con i motivi di appello che sui quali la Corte ha risposto in modo ampio con argomentazioni del tutto logiche e aderenti ai presupposti in fatto riportati nella motivazione. Il ricorso, quindi, finisce per invocare una diversa valutazione dei fatti, non rispettando i limiti del giudizio di legittimità.

E invece fondato il secondo motivo.

La Corte di appello dà atto che era stato presentato uno specifico motivo riferito alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ma, al riguardo, non ha dato alcuna motivazione, neanche implicita; peraltro, considerando le argomentazioni con le quali la Corte ha ritenuto applicabili le circostanze attenuanti generiche, ovvero "in considerazione dell’incensuratezza e della giovane età, "nonché dello stato emotivo" della medesima, nella stessa prospettiva della Corte di merito la richiesta di applicare la causa di non punibilità appariva utilmente valutabile.
Quindi, va disposto annullamento con rinvio al solo fine della valutazione in ordine alla richiesta di applicazione della predetta causa di non punibilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla dedotta particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.