In tema di validazione della prova indiziaria, l'operazione di lettura complessiva dell'intero compendio probatorio di natura indiretta non si esaurisce nella mera sommatoria degli indizi ma esige la loro valorizzazione in una prospettiva globale e unitaria tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo: essa deve essere preceduta dall'operazione propedeutica, da cui non si può prescindere, che consiste nella valutazione separata dei singoli elementi di prova indiziaria, che devono essere presi in esame e saggiati individualmente nella loro, intrinseca, valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità richiesto dalla legge, che ciascuno di essi deve possedere.
Nell'ambito di tale metodo di formazione della prova, di tipo inferenziale e di natura logico-deduttiva, assume rilevanza determinante il dato della certezza dell'indizio, che costituisce espressione del requisito normativo della precisione codificato dall'art. 192 c.p.p., comma 2, nel senso che ciascun indizio deve corrispondere a un fatto certo, e cioè realmente esistente e non soltanto verosimile o supposto, munito di una valenza dimostrativa di regola solo possibilistica, dalla cui lettura, coordinata sinergicamente con quella degli altri elementi indiziari ricavati da fatti altrettanto certi nella loro esistenza storica, deve essere possibile pervenire, attraverso un ragionamento di tipo induttivo basato su regole di esperienza consolidate e affidabili che consenta di superare l'ambiguità residua dei singoli indizi attraverso il loro apprezzamento unitario, alla dimostrazione del fatto ignoto oggetto di prova, secondo lo schema del c.d. sillogismo giudiziario.
La circostanza fattuale assumibile come indizio deve pertanto, perchè da essa possa desumersi la prova, indiretta, dell'esistenza di un (altro) fatto, essere certa; si tratta di un requisito indefettibile, che postula la puntuale verifica processuale della reale sussistenza dell'elemento al quale si intende attribuire efficacia indiziante del diverso fatto ignoto da provare, non essendo consentito fondare la prova critica, di natura indiretta, del fatto, pregiudizievole per l'imputato, che deve essere dimostrato, su di una circostanza soltanto verosimile, o di cui sia meramente supposta l'esistenza, che si risolverebbe nel minare la base stessa del ragionamento inferenziale e si porrebbe in radicale contrasto con la regola codificata per cui la responsabilità dell'imputato deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio.
Non è ammesso porre il fatto ignoto, alla cui dimostrazione il giudice sia risalito dall'originario fatto noto certo seguendo lo schema del ragionamento indiziario sopra descritto, come fonte di un'ulteriore prova presuntiva di natura indiretta, sulla quale fondare la pronuncia di condanna dell'imputato: la doppia presunzione si pone, infatti, in contrasto con la regola della certezza dell'indizio, quale unico valido strumento di accesso alla prova indiziaria.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
(data ud. 01/02/2023) 14/02/2023, n. 6156
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a (Omissis);
avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa SERRAO EUGENIA;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 4 giugno 2020 dal Tribunale di Spoleto nei confronti di A.A. in relazione al delitto previsto dall'art. 423 bis c.p., comma 2, per avere cagionato un incendio di vaste proporzioni per colpa, consistita nell'avere utilizzato l'attrezzo agricolo c.d. "trinciasarmenti", idoneo a sviluppare, tramite il contatto con il terreno, fiamme libere o scintille, in periodo estivo, intorno alle ore 12:30, quindi in una delle ore più calde della giornata. In (Omissis).
2. Il giudizio per cui si è attribuito l'incendio alla condotta dell'imputato si è fondato sui seguenti elementi:
- accertamenti compiuti dal Corpo Forestale dello Stato, corredati da prova documentale e fotografica, circa le caratteristiche dell'incendio, che aveva interessato un'area di 28 ettari rendendo necessario l'intervento di un canadair per le operazioni di spegnimento, protrattesi per un'intera giornata;
- il rinvenimento nel terreno dell'imputato di un macchinario "trinciastocchi", di sua proprietà, con segni di bruciatura e un cingolo fuori sede;
- l'ubicazione del terreno di proprietà dell'imputato a valle rispetto all'area in cui si era sviluppato l'incendio, coerente con la direzione del vento;
- la testimonianza di B.B. e C.C., che avevano visto propagarsi le fiamme dal terreno dell'imputato;
- le stesse ammissioni dell'imputato, che aveva dichiarato di aver notato alle ore 12:00 circa, in una zona in cui era appena passato con il trattore cingolato, una striscia di fumo di circa 10 metri.
3. Entrambi i giudici di merito hanno escluso che il rinvenimento, alcuni giorni più tardi e nel medesimo luogo interessato dalle fiamme, di una cartucciera parzialmente distrutta con relative munizioni da caccia ivi custodite potesse porre in dubbio il collegamento causale tra la condotta dell'imputato e l'incendio, sia perchè lo spiegamento di forze del 7 agosto avrebbe consentito di rinvenire la cartucciera, se già presente in loco, sia perché la cartucciera si era rivelata integra, dovendosi escludere la tesi difensiva dell'esplosione.
4. Nelle conformi sentenze di merito si è ritenuto gravemente imprudente il comportamento dell'imputato che, in una giornata particolarmente afosa di piena estate e nelle ore più calde con presenza di vento, aveva utilizzato un macchinario con coltelli rotanti ad elevata velocità, tali da favorire la produzione di scintille in presenza di vegetazione secca.
5. A.A. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
- violazione degli artt. 40 e 43 c.p. nonchè vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 40, 43 e 423 bis c.p. con specifico riferimento al nesso causale. La difesa lamenta l'assenza di prove idonee alla ricostruzione del fatto, avendo gli inquirenti seguito sin dall'origine l'unica ipotesi ritenuta plausibile dell'addebitabilità dell'origine dell'incendio allo sfregamento delle lame della macchina trinciastocchi sul terreno. Non risulta provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'evento sia stato causato dalla condotta dell'imputato, non avendo gli inquirenti verificato ipotesi alternative, laddove la difesa aveva introdotto la prova della presenza sul terreno di materiale altamente infiammabile portato a contatto con le lame roventi del trinciastocchi o comunque con la pressione esercitata dal passaggio del mezzo agricolo, idonea a provocare l'incendio a prescindere dall'orario di impiego del macchinario;
- violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 40, 43 e 423 bis c.p. con riferimento alla prevedibilità dell'evento. La stessa Corte di appello ha ammesso che la presenza di proiettili abbandonati nel punto in cui si è originato l'incendio fosse un fattore del tutto imprevedibile e idoneo a cagionare fiamme molto più consistenti dell'ipotizzata scintilla determinata dalla collisione delle lame del macchinario con il terreno; la Corte territoriale ha, tuttavia, seguito un iter argomentativo e logico del tutto svincolato sia dal capo di imputazione che dai principi generali del diritto penale, sostenendo che nulla sarebbe cambiato qualora l'origine dell'incendio fosse stata dovuta allo scoppio di alcune cartucce e affermando apoditticamente che fosse comunque prevedibile che il fuoco, da qualunque fonte scaturito, si producesse senza alcuna possibilità di autospegnimento. La motivazione è manifestamente illogica laddove, pur ammettendo l'imprevedibilità della presenza sul posto di una cartucciera, ritiene comunque rimproverabile la condotta posta in essere dall'imputato, considerato responsabile sia per essersi determinato a compiere operazioni nelle ore più calde della giornata sia per non aver predisposto adeguate cautele per prevenire l'incendio o per tentare di domarlo. Nella sentenza si fa riferimento all'omessa adozione di cautele come acqua o estintori sebbene nel capo di imputazione non sia stato contestato l'utilizzo del mezzo agricolo in condizioni di vento e sebbene sia emerso nel corso del giudizio che i due trattori impiegati dall'imputato e dal figlio erano dotati di due estintori immediatamente utilizzati. Le argomentazioni svolte nella sentenza circa la descrizione delle cartucce e della cartucciera sono illogiche e fallaci in quanto non è certo che siano state proprio quelle cartucce ad aver prodotto l'incendio, non potendosi escludere che siano esplose altre cartucce rispetto a quelle rinvenute;
- illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove la sentenza impugnata contiene argomentazioni relative a due fatti completamente diversi e tra loro incompatibili. Nel punto 3 della sentenza la Corte di appello muove dalla considerazione che la condotta si sostanzi in un reato commissivo, a forma libera, sorretto da colpa generica, consistita nell'impiego della trinciastocchi nelle ore calde di una giornata estiva, mentre nel punto 4 la Corte territoriale fa riferimento a una condotta omissiva impropria, ovvero commissiva mediante omissione, senza individuare la norma cautelare definita dalla legge scientifica di copertura. I giudici di appello hanno posto a base dell'affermazione di responsabilità, giudicandole equivalenti tra loro, circostanze del tutto diverse e disancorate dal capo di imputazione che, anche sotto il profilo del nesso eziologico, avrebbero dovuto trovare fondamento nella previsione dell'art. 40 c.p., comma 2.
6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
7. Il difensore ha depositato memoria, concludendo per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso censura l'assenza di un'adeguata ricostruzione del percorso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento. Va, in merito, ricordato che la nozione di incendio boschivo è normativamente definita dalla L. 21 novembre 2000, n. 353, art. 2, che lo definisce come "fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree", così che l'elemento materiale del reato contestato al ricorrente si configura quando la condotta dell'uomo abbia provocato un fuoco dotato di diffusività in zone corrispondenti a quelle indicate nella norma ovvero ad esse adiacenti. Le fiamme, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, avevano interessato, nel caso in esame, un'area di 28 ettari estendendosi fino alla zona boscata sita in località (Omissis), anche adiacente a strade provinciali e abitazioni private, e l'attitudine del fuoco a espandersi era attestata dalla necessità di ricorrere, per le operazioni di spegnimento, all'intervento di un canadair per un'intera giornata.
2. Premessa la natura indiziaria del processo, costituisce principio acquisito, nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di legittimità in tema di validazione della prova indiziaria, che l'operazione di lettura complessiva dell'intero compendio probatorio di natura indiretta, che non si esaurisce nella mera sommatoria degli indizi ma esige la loro valorizzazione in una prospettiva globale e unitaria tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo, deve essere preceduta dall'operazione propedeutica, da cui non può prescindersi, che consiste nella valutazione separata dei singoli elementi di prova indiziaria, che devono essere presi in esame e saggiati individualmente nella loro, intrinseca, valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità richiesto dalla legge, che ciascuno di essi deve possedere (Sez. Un. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678; Sez. 1 n. 30448 del 9/06/2010, Rossi, Rv. 248384; Sez. 2 n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967). Nell'ambito di tale metodo di formazione della prova, di tipo inferenziale e di natura logico-deduttiva, assume rilevanza determinante il dato della certezza dell'indizio, che costituisce espressione del requisito normativo della precisione codificato dall'art. 192 c.p.p., comma 2, nel senso che ciascun indizio deve corrispondere a un fatto certo, e cioè realmente esistente e non soltanto verosimile o supposto (Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015, dep. 2016, Korkaj, Rv. 266882 - 01; Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321), munito di una valenza dimostrativa di regola solo possibilistica, dalla cui lettura, coordinata sinergicamente con quella degli altri elementi indiziari ricavati da fatti altrettanto certi nella loro esistenza storica, deve essere possibile pervenire, attraverso un ragionamento di tipo induttivo basato su regole di esperienza consolidate e affidabili che consenta di superare l'ambiguità residua dei singoli indizi attraverso il loro apprezzamento unitario, alla dimostrazione del fatto ignoto oggetto di prova, secondo lo schema del c.d. sillogismo giudiziario (Sez. Un. 6682 del 4/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).
2.1. La circostanza fattuale assumibile come indizio deve pertanto, perchè da essa possa desumersi la prova, indiretta, dell'esistenza di un (altro) fatto, essere certa; si tratta di un requisito indefettibile, che postula la puntuale verifica processuale della reale sussistenza dell'elemento al quale si intende attribuire efficacia indiziante del diverso fatto ignoto da provare, non essendo consentito fondare la prova critica, di natura indiretta, del fatto, pregiudizievole per l'imputato, che deve essere dimostrato, su di una circostanza soltanto verosimile, o di cui sia meramente supposta l'esistenza, che si risolverebbe nel minare la base stessa del ragionamento inferenziale e si porrebbe in radicale contrasto con la regola codificata per cui la responsabilità dell'imputato deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4 n. 39882 dell'1/10/2008, Zocco, Rv. 242123, secondo cui l'indizio ha valore probatorio se il dato di fatto di cui si compone è connotato dal requisito della certezza, che implica la verifica processuale della sua sussistenza).
2.2. A ciò consegue l'ulteriore principio, che costituisce il necessario corollario di quanto fin qui affermato, dell'impossibilità di porre il fatto ignoto, alla cui dimostrazione il giudice sia risalito dall'originario fatto noto certo seguendo lo schema del ragionamento indiziario sopra descritto, come fonte di un'ulteriore prova presuntiva di natura indiretta, sulla quale fondare la pronuncia di condanna dell'imputato (Sez. 6, n. 37108 del 02/12/2020, Frunza, Rv. 280195 - 01; Sez. 2 n. 5838 del 9/02/1995, Rv. 201517): la doppia presunzione si pone, infatti, in contrasto con la regola della certezza dell'indizio, quale unico valido strumento di accesso alla prova indiziaria.
3. Le argomentazioni svolte dalla difesa nel primo motivo di ricorso tendono, tuttavia, a porre nel nulla il ragionamento inferenziale svolto nelle conformi sentenze di merito limitandosi a lamentare l'omessa valutazione dell'ipotesi alternativa per cui la causa dell'incendio sarebbe da ricondurre all'esplosione di una cartucciera rinvenuta giorni dopo nell'area interessata dal primo focolaio, senza tuttavia confrontarsi adeguatamente con gli elementi indiziari, storicamente certi, sui quali i giudici di merito hanno fondato l'affermazione di responsabilità, segnatamente la circostanza che il macchinario "trinciastocchi" presentasse segni di bruciatura e un cingolo fuori sede, l'ammissione fatta dall'imputato nell'immediatezza circa la presenza, in un punto in cui era appena passato con il macchinario, di "una striscia di fumo piccola di 10 metri", la presenza di vegetazione secca nella zona, l'integrità della cartucciera e l'assenza di segni di esplosione.
3.1. Una siffatta censura non supera, per tali ragioni, il vaglio di ammissibilità. Si aggiunga che per l'esistenza del nesso causale, in base al disposto degli artt. 40 e 41 c.p., occorrono due elementi: il primo, positivo, secondo il quale la condotta umana deve aver posto una condizione dell'evento; il secondo, negativo, per cui il risultato non deve essere conseguenza dell'intervento di fattori eccezionali, nel caso in esame esclusi con ragionamento inferenziale qui, come detto, non compiutamente censurato.
3.2. E giova anche rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, in punto di nesso di causa, occorre seguire il c.d. ragionamento esplicativo, che tenta di spiegare le cause di un accadimento e di individuare i fattori che lo hanno generato sulla base di giudizi causali retti da leggi scientifiche che esprimano una certa correlazione causale tra una categoria di condizioni e una categoria di eventi realmente verificatisi; nell'ambito del ragionamento esplicativo, il sapere scientifico può fornire con ragionevole approssimazione la spiegazione di un determinato evento effettivamente verificatosi quale effetto di un determinato fattore eziologico. Il giudice, con riguardo al ragionamento esplicativo, valuta con rigore le prove per stabilire se esse corroborino l'ipotesi accusatoria circa la relazione tra una determinata condotta umana e l'evento verificatosi alla luce di una legge naturale, ove disponibile, o alla luce di regolarità statistiche o di generalizzazioni probabilistiche, secondo un significato frequentista, fornite dagli studi del settore di riferimento. Il Collegio ritiene che i giudici di merito si siano rigorosamente attenuti a tale regola di giudizio, valutando gli elementi a disposizione come idonei a corroborare l'ipotesi accusatoria sulla base del dato empirico per cui l'elevata velocità dei coltelli rotanti del mezzo utilizzato dall'imputato ha favorito l'espulsione di una scintilla che, sfruttando l'alta temperatura della giornata e la vegetazione secca della zona, ha comportato lo scoppio dell'incendio.
4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In esso si tenta di accreditare una lettura della motivazione della sentenza impugnata dalla quale ne emergerebbe la manifesta illogicità. Senonchè, a un'attenta lettura del ragionamento svolto dal giudice di appello, si evince in primo luogo che la tesi alternativa proposta dalla difesa sia stata ritenuta inverosimile sulla base della disamina delle condizioni della cartucciera e delle munizioni ivi custodite, incompatibili tanto con l'esplosione quanto con l'incisione della stessa ad opera delle lame rotanti del macchinario.
Con tale argomentazione, la Corte territoriale ha fornito specifica replica alle allegazioni difensive soggiungendo, tuttavia, un ulteriore argomento tendente a dimostrare l'inidoneità di tali allegazioni a scardinare il costrutto logico motivazionale della pronuncia di condanna. In particolare, nel ricorso si propone la lettura secondo la quale i giudici di merito avrebbero ascritto all'imputato la responsabilità del fatto sia nel caso in cui l'incendio fosse derivato dall'uso del macchinario sia nel caso, letto dalla difesa come alternativo, in cui l'incendio fosse derivato dall'esplosione delle cartucce. Ma si tratta di una lettura della motivazione che il Collegio non condivide, avendo i giudici di merito sottolineato, ad abundantiam, l'ineliminabilità dell'azione meccanica del "tranciastocchi" dal percorso causale comunque ricostruito, fermo restando che, va ribadito, l'ipotesi difensiva è stata dai giudici di merito motivatamente ritenuta priva di riscontro nelle emergenze istruttorie.
5. Il terzo motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni centrali e dirimenti svolte nella sentenza impugnata, segnatamente con il passo in cui si afferma, a fol.8, che "L'addebito mosso all'imputato si fonda sulla mancata osservanza di regole generali di prudenza e diligenza, giacchè gli si imputa che un mezzo agricolo come quello di cui egli si pose alla guida, in quanto "idoneo a sviluppare, tramite il contatto con il terreno, fiamme libere o scintille", non avrebbe dovuto essere usato "in periodo estivo, intorno alle ore 12:30, quindi in una delle ore più calde della giornata". Questo è il fatto da cui il A.A. è stato chiamato a difendersi, assolutamente chiaro e facilmente comprensibile anche nell'implicito richiamo alla circostanza che agendo come egli fece, fu ipso facto imprudente e negligente, incorrendo così in una ipotesi di rimproverabilità per colpa generica ai sensi dell'art. 43 c.p.".
E', dunque, manifestamente infondata l'allegazione secondo la quale tale assunto si porrebbe in contrasto con le successive valutazioni svolte al punto 4 della sentenza, giacchè la mancanza di accorgimenti come una riserva di acqua o un estintore non risultano indicati dalla Corte territoriale per descrivere la condotta ascrivibile all'imputato, ma sono menzionati al diverso fine di argomentare sulla diffusività dell'incendio, ossia in merito alle caratteristiche dell'evento tipico del reato contestato all'imputato.
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 c.p.p. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2023