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Protezione internazionale e credibilità del richiedente (Cass. 26921/17)

14 novembre 2017, Cassazione civile

L'omosessualità è considerata come reato in Nigeria, ciò costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di pericolo, tale da giustificare la concessione della protezione internazionale.

E' compito dell'autorità amministrativa e del giudice svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, in modo che le domande di protezione siano esaminate sulla base di informazioni aggiornate sul paese di origine dei richiedenti asilo.

La valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251/2007: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca.

Il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, anche l'acquisizione di altri canali informativi.

La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 28 settembre – 14 novembre 2017, n. 26921
Presidente Di Virgilio – Relatore Lamorgese

Fatti di causa

La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 17 agosto 2016, ha rigettato il gravame di Ag. Fa., cittadino della Nigeria, avverso l'ordinanza impugnata che aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale e umanitaria. La Corte ha ritenuto il suo racconto non credibile, privo di riscontri specifici e contraddittorio: egli aveva raccontato che, vivendo in condizioni di estrema povertà, era stato indotto alla prostituzione e, dopo un incontro con un amico ed un cliente il quale si era sentito male, la famiglia di quest'ultimo li aveva denunciati alla polizia che aveva fatto irruzione nell'appartamento e arrestato il suo amico, mentre lui era riuscito a fuggire; la famiglia del cliente aveva dato alle fiamme la sua casa, aveva ucciso i suoi familiari (la madre, la compagna e il figlio) e continuava a minacciarlo; pertanto, egli aveva deciso di lasciare il Paese e raggiungere l'Italia via mare. La Corte ha ritenuto che non potesse desumersi una persecuzione, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, da generici riferimenti a situazioni generali del paese di provenienza, non accompagnati da riscontri individualizzanti rispetto alle vicende personali descritte; ha ritenuto non dimostrata la sussistenza di una situazione di minaccia grave e individuale, derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, ai fini della protezione sussidiaria, nonostante la condizione di crescente insicurezza nel Paese, sconvolto da attentati di matrice terroristica e da faide tra opposti gruppi di potere, in considerazione sia del notevole lasso di tempo trascorso dai fatti presupposti sia del fatto che la zona dell'Edo State, da cui egli proveniva, non rientrava tra quelle "pericolose"; analogamente, ha ritenuto non ravvisabili i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non desumibili dal generico riferimento alla situazione della Nigeria.
Avverso questa sentenza Ag. Fa. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il Ministero dell'interno non si è costituito.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 D.Lgs. n. 251/2007, per avere sopravvalutato alcune piccole imprecisioni nel suo racconto, che era invece plausibile e coerente, su aspetti di rilievo secondario, senza considerare le sue difficoltà e ritrosie nella narrazione di atti di prostituzione che era stato costretto a compiere per sfuggire alla fame e senza tenere conto che l'omossessualità era considerata come reato e non era accettata socialmente; inoltre, ha lamentato la mancata applicazione del principio del cosiddetto onere probatorio attenuato, ai fini della valutazione della credibilità del suo racconto.
Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007 e 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008, per non avere acquisito informazioni aggiornate sulla situazione socio-politica della Nigeria e per avere ritenuto insussistente una minaccia grave alla propria vita e incolumità, derivante da situazione di violenza indiscriminata e generalizzata nell'intero territorio, da parte di privati costituiti in bande criminali, le cui azioni non erano arginate dalle forze dell'ordine, esse stesse responsabili di atti di violenza.
Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/2007, 3 D.Lgs. n. 251/2007 e 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008, per non avere valutato l'esistenza di motivi di salute, personale vulnerabilità, carestia e insufficiente rispetto dei diritti umani nel Paese di origine che giustificavano la concessione del permesso per motivi umanitari, tenuto conto del suo timore di essere giustiziato dai parenti del giovane cliente con il quale aveva intrattenuto un rapporto omosessuale a pagamento.
Con il quarto motivo è denunciata la violazione dell'art. 10 Cost. per avere rifiutato il riconoscimento dello status di rifugiato ad un soggetto al quale, nel Paese di origine, non erano garantite le libertà democratiche previste dalla Costituzione italiana, tra le quali quella di esprimere liberamente la propria sessualità.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
La valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251/2007: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca.

Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (art. 5, comma 3, lett. c, D.Lgs. n. 251/2007), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012).

La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013).

A queste indicazioni la sentenza impugnata si è sottratta.

La sentenza impugnata ha acceso i riflettori su talune imprecisioni riguardanti aspetti secondari del racconto del richiedente la protezione, senza tuttavia valutare le difficili condizioni personali in cui egli si trovava al momento della narrazione e senza escludere la sostanziale verità del fatto consistente nella reazione violenta dei familiari di un cliente di Ag. Fa., che aveva portato all'uccisione dei propri familiari e a minacce nei suoi confronti.
In tal modo i giudici di merito non hanno valutato la sostanziale "coerenza" e "plausibilità" del racconto; né hanno valutato che l'omosessualità era considerata come reato in Nigeria, ciò costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di pericolo, tale da giustificare la concessione della protezione internazionale (Cass. n. 4522/2015).
Questa Corte ha più volte osservato che è compito dell'autorità amministrativa e del giudice svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, in modo che le domande di protezione siano esaminate sulla base di informazioni aggiornate sul paese di origine dei richiedenti asilo (Cass., s.u., n. 27310/2008; n. 10202/2011).
La Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, al quale la causa è rinviata, dovrà riesaminare il caso e provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.