Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Prosciolto 131bis in appello dopo assoluzione, motivazione rafforzata (Cass. 1087/23)

13 gennaio 2023, Cassazione penale

Nel caso di riforma su appello del pubblico ministero  della sentenza assolutoria di primo grado perché il fatto non sussiste in una decisione di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., si impone l'obbligo di una motivazione rafforzata, nonché quello di rinnovare l'assunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva sia nell'ottica della pronunzia liberatoria del Giudice di prime cure che in quella della pronunzia di proscioglimento per particolare tenuità del Giudice di appello.

La c.d. irrilevanza del fatto è istituto diverso da quello della c.d. inoffensività del fatto. L'inoffensività trova applicazione quando il fatto è privo di un suo elemento costitutivo e, in definitiva, atipico e insussistente come reato, mentre l'irrilevanza penale per particolare tenuità presuppone un fatto tipico e, pertanto, costitutivo di reato, ma da ritenere non punibile in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale. 

Cassazione penale

sez. V, ud. 7 dicembre 2022 (dep. 13 gennaio 2023), n. 1087
Presidente Zaza - Relatore Borrelli

Ritenuto in fatto

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Campobasso che, su ricorso del pubblico ministero, ha riformato la decisione del Tribunale di Isernia che aveva assolto T.A. dal reato di lesioni personali gravi ai danni di D.S.C. perché il fatto non sussiste; la riforma in appello è consistita nel proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

2. Contro la sentenza predetta, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. nonché dell'art. 6, paragrafo 3 lett. d della CEDUe vizio di motivazione.

Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata costituisce una reformatio in peius, che, se pure non dispiega alcun effetto penalistico, lo espone ad un'azione di risarcimento del danno in sede civile, dove la sentenza ex art. 131-bis c.p. fa pieno stato. Il ricorrente richiama anche la giurisprudenza di questa Corte in tema di rinnovazione nel caso di ribaltamento in appello, a partire da Sezioni Unite Dasgupta, e sottolinea che la riforma in appello è avvenuta esclusivamente sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa, di B.P. e di C.L. nonché di quelle dello stesso imputato. In particolare, tanto il Tribunale aveva ritenuto non affidabili le dichiarazioni della persona offesa, che aveva disposto la trasmissione degli atti in Procura.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al dovere di motivazione rafforzata che grava sul Giudice di appello che riformi la pronunzia assolutoria. La Corte distrettuale, al contrario, si era limitata ad offrire una propria parziale e superficiale rilettura dei fatti, senza confrontarsi e senza disattendere puntualmente le argomentazioni del Giudice di prime cure. La divergenza si apprezza quanto al narrato della persona offesa ma anche riguardando la pretermissione delle dichiarazioni dei testi M.A., C.F. , C.G. , B.D. e D.M. , che avevano smentito la vittima. Stessa sorte avevano avuto le dichiarazioni del consulente della difesa - apprezzate dal Giudice monocratico - che aveva escluso la compatibilità tra l'aggressione come descritta dalla persona offesa e le lesioni riportate.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

1. A questa conclusione il Collegio è giunto, in primo luogo, considerando i rapporti tra la pronunzia assolutoria di primo grado ed il proscioglimento ex art. 131-bis c.p. e giungendo alla conclusione che si tratti di ribaltamento in malam partem.

Come sancito dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'istituto di cui all'art. 131-bis c.p. lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica. Molto interessante, a tale riguardo, è la ricostruzione che si legge in Sez. 7, n. 41330 del 03/07/2017, Sapienza, Rv. 271016 secondo cui il fatto suscettibile di proscioglimento per particolare tenuità presuppone l'esistenza di un fatto tipico, la cui pur lieve offensività deve intendersi oggetto di accertamento: una volta riscontrato esistente, il fatto rimarrà antigiuridico ma -per scelta di politica criminale operata dal legislatore a fini eminentemente deflattivi - non andrà incontro a sanzione. Rimarca il precedente evocato la coeva introduzione dell'art. 651-bis c.p.p., secondo cui la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. ha efficacia di giudicato, nel giudizio civile o amministrativo di danno, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Ed è proprio il riferimento alla natura di accertamento sulla "illiceità penale" della disposizione processuale che fa propendere per l'idea che la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità presupponga l'accertamento di un reato perfetto in tutte le sue componenti, oggettive, soggettive e di offensività, sia pur modesta. La sentenza Sapienza ricorda, a questo proposito, la relazione allo schema di decreto legislativo, poi sfociato nella stesura definitiva del D.Lgs. n. 28 del 2015, secondo cui il testo normativo, "nell'attuare l'indicazione del legislatore, muove dall'implicita ma ovvia premessa che la c.d. ‘irrilevanza del fattò sia istituto diverso da quello della c.d. ‘inoffensività del fattò. A differenza di quest'ultimo - che trova applicazione quanto il fatto è privo di un suo elemento costitutivo e, in definitiva, atipico e insussistente come reato -l'irrilevanza penale per particolare tenuità presuppone un fatto tipico e, pertanto, costitutivo di reato, ma da ritenere non punibile in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale. In questo senso si sono espresse, a proposito del proscioglimento ex art. 131-bis c.p., anche le Sezioni Unite nella sentenza Tushaj (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266593, in motivazione); in particolare, dopo aver ricordato che: "I singoli tipi di reato vanno ricostruiti in conformità al principio di offensività sicché tra i molteplici significati eventualmente compatibili con la lettera della legge si dovrà operare una scelta con l'aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori del tipo di fatto incriminato i comportamenti non offensivi dell'interesse protetto. In breve, è proprio il parametro valutativo di offensività che consente di individuare gli elementi fattuali dotati di tipicità; e di dare contenuto tangibile alle espressioni vaghe che spesso compaiono nelle formule legali", hanno poi precisato che "Da quanto precede emerge che il principio di offensività attiene all'essere o non essere di un reato o di una sua circostanza; e non è invece necessità, per il Giudice di appello, di rinnovare la prova dichiarativa prima di ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado, hanno sostenuto che "È affetta da vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma 1, c.p.p., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, c.p.p.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata" (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489). Tale principio è valido anche nel caso di ribaltamento ai soli effetti civili.

Sempre alla luce di tale precedente, il criterio della decisività va interpretato nel senso che la prova suddetta può dirsi decisiva laddove si tratti di un elemento che, sulla base della sentenza di primo grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio e che, se espunto dal complesso del materiale probatorio, si rivela potenzialmente idoneo a incidere sull'esito del giudizio di appello. Costituiscono prove orali decisive anche quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna.

Perfettamente in linea con i principi sanciti da Sezioni Unite Dasgupta è la successiva Sezioni Unite Patalano (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269786), che ha esteso l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in appello anche al caso in cui il ribaltamento riguardi una decisione di primo grado presa nelle forme del rito abbreviato non condizionato.

In continuità con questa impostazione si colloca anche Sezioni Unite Pavan (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Rv. 275112), che ha sancito l'obbligo di rinnovazione in appello, nel caso di ribaltamento della decisione assolutoria di prime cure, anche quanto all'escussione del perito e dei consulenti di parte.

È per recepire i principi sopra enunciati (come pure osservato dalle Sezioni Unite nella sentenza Pavan) che il legislatore, con l'art. 1 comma 58 della L. n. 103 del 23 giugno 2017, ha, con decorrenza dal 3 agosto 2017, introdotto il implicato nell'ambito di cui ci si occupa, che riguarda per definizione fatti senza incertezze pienamente riconducibili alla fattispecie legale".

A sostegno di tale conclusione si è, altresì, rimarcata, nella sentenza Sapienza, la collocazione dell'art. 131-bis c.p. nell'ambito del codice penale, in apertura del Titolo V del Libro I, subito prima degli articoli concernenti l'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena.

Confortano ulteriormente la conclusione che la speciale tenuità lasci impregiudicata la tipicità del fatto, i precedenti di questa Corte secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214; Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara, Rv. 263885).

2. Se, dunque, è chiaro che il proscioglimento per particolare tenuità del fatto lascia inalterata la rilevanza penale della condotta e che tale formula liberatoria ha conseguenze, in punto di verifica dell'illiceità della condotta, anche nei giudizi amministrativi o civili di danno, deve ritenersi che il passaggio da una declaratoria di assoluzione perché il fatto non sussiste in primo grado ad una pronunzia ex art. 131-bis c.p. in appello costituisca un overturning che impone l'applicazione delle regole normative e giurisprudenziali che riguardano tali situazioni.

3. Seguendo l'ordine delle censure - e venendo al primo motivo di ricorso - il Collegio deve affermare che sarebbe stato necessario che la Corte territoriale, nel valutare l'appello del pubblico ministero e prima di riformare la pronunzia di assoluzione del primo Giudice, provvedesse alla rinnovazione della prova dichiarativa.

3.1. Ciò sia in ragione dell'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., sia in forza dei principi elaborati dalla giurisprudenza convenzionale e da quella di legittimità, anche a Sezioni Unite, a proposito della necessità, per il Giudice di appello, di riassumere la prova dichiarativa prima di procedere al ribaltamento di una decisione liberatoria, quando la nuova valutazione di detto contributo sia stata decisiva nell'ottica della riforma.

Va ricordato, a questo proposito, che le Sezioni Unite di questa Corte, fondando sull'elaborazione della giurisprudenza della Corte EDU a proposito della necessità, per il Giudice di appello, di rinnovare la prova dichiarativa prima di ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado, hanno sostenuto che "È affetta da vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per

mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma 1, c.p.p., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, c.p.p.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata" (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489). Tale principio è valido anche nel caso di ribaltamento ai soli effetti civili.

Sempre alla luce di tale precedente, il criterio della decisività va interpretato nel senso che la prova suddetta può dirsi decisiva laddove si tratti di un elemento che, sulla base della sentenza di primo grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio e che, se espunto dal complesso del materiale probatorio, si rivela potenzialmente idoneo a incidere sull'esito del giudizio di appello. Costituiscono prove orali decisive anche quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna.

Perfettamente in linea con i principi sanciti da Sezioni Unite Dasgupta è la successiva Sezioni Unite Patalano (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269786), che ha esteso l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in appello anche al caso in cui il ribaltamento riguardi una decisione di primo grado presa nelle forme del rito abbreviato non condizionato.

In continuità con questa impostazione si colloca anche Sezioni Unite Pavan (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Rv. 275112), che ha sancito l'obbligo di rinnovazione in appello, nel caso di ribaltamento della decisione assolutoria di prime cure, anche quanto all'escussione del perito e dei consulenti di parte.

È per recepire i principi sopra enunciati (come pure osservato dalle Sezioni Unite nella sentenza Pavan) che il legislatore, con l'art. 1 comma 58 della L. n. 103 del 23 giugno 2017, ha, con decorrenza dal 3 agosto 2017, introdotto il comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p., a norma del quale "Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale", norma che trova applicazione nel caso di specie.

3.2. Fatta questa premessa teorica e venendo al concreto della regiudicanda, va osservato che l'appello del pubblico ministero era indiscutibilmente fondato su una diversa valutazione delle prove dichiarative rispetto a quanto aveva fatto il Giudice di prime cure, non solo delle dichiarazioni della persona offesa e dell'imputato, ma anche di quelle dei testi B., C. , C. , B. , M. e C. , nonché dei consulenti B. e D.G. . La sentenza impugnata, dal canto suo, ha effettuato nuova valutazione del narrato della vittima con riferimento a quello del prevenuto, ritenendo la prima riscontrata dalle dichiarazioni del teste C. e non incompatibile con quelle del teste B.

Si tratta, con tutta evidenza, di una nuova valutazione della prova dichiarativa che, invece, il Giudice di prime cure aveva svalutato in senso accusatorio, il che avrebbe imposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - come insegna Sezioni Unite Dasgupta - sia con riferimento alle testimonianze ritenute decisive per il proscioglimento in primo grado, sia relativamente a quelle poste a base del ribaltamento in appello.

4. Le conclusioni cui la Corte è giunta al § 1 quanto alla natura di ribaltamento in peius della successione degli eventi processuali avutasi in questa vicenda impongono altresì - e qui veniamo al secondo motivo di ricorso - di pretendere dalla Corte di appello una motivazione rafforzata.

Quanto allo standard giustificativo richiesto al Giudice del ribaltamento rispetto ad una decisione liberatoria in primo grado, un passaggio esegetico assolutamente centrale è costituito da Sezioni Unite Mannino, secondo cui "il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato" (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; in termini, Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255, in motivazione; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330).

Come condivisibilmente ricostruito nella sentenza Menna di questa sezione richiamando plurimi precedenti di questa Corte (ex multis Sez. 4, n. 42868 del 26/9/2019, Miceli, Rv. 277624; Sez. 6, n. 51898 del 11/7/2019, P., Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del 14/9/2017, Banchero, Rv. 272082; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 15/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261; Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, G., Rv. 253909), i giudici del ribaltamento in appello della decisione liberatoria di primo grado hanno l'obbligo di una motivazione rafforzata, dovendo dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza del primo giudice. Ciò passa attraverso una puntuale ed approfondita verifica critica cui consegua una differente, completa e più persuasiva motivazione che, sovrapponendosi complessivamente alle ragioni della sentenza di primo grado, dia conto degli esiti difformi ai quali si giunge e della maggiore o diversa valenza conferita a ciascun elemento di prova che faccia parte della piattaforma istruttoria. La sentenza di ribaltamento deve essere dotata di maggior forza persuasiva, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato in caso di overturning di condanna e non limitarsi ad una ricostruzione alternativa rispetto a quella del primo Giudice. Il dovere di motivazione rafforzata del Giudice della sentenza di ribaltamento della pronunzia liberatoria di prime cure è peraltro recepito - come concetto coessenziale alla giustificazione del ribaltamento nell'ottica del superamento del ragionevole dubbio - anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite successive alla sentenza Mannino e, per quanto interessa in questa sede, nelle già citate sentenze Dasgupta, Patalano e Pavan.

Nel caso di specie, di fronte alla diffusa motivazione del Tribunale, la sentenza di appello si è limitata a:

- valutare la compatibilità della versione della persona offesa circa la genesi delle lesioni con la documentazione medica, sostenendo che, in caso di caduta accidentale, "non verosimilmente" vi sarebbero state lesioni fratturative al volto ed all'articolazione superiore laterale;

- affermare che la dichiarazione della persona offesa trovava conferma nel racconto immediatamente fatto al C.

- ritenere le accuse della vittima non smentite dalle dichiarazioni di B.

4. In conclusione, va affermato il principio di diritto secondo cui: "Nel caso di riforma - su appello del pubblico ministero - della sentenza assolutoria di primo grado perché il fatto non sussiste in una decisione di proscioglimento ex art. 131-bis c.p., si impone l'obbligo di una motivazione rafforzata, nonché quello di rinnovare l'assunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva sia nell'ottica della pronunzia liberatoria del Giudice di prime cure che in quella della pronunzia di proscioglimento per particolare tenuità del Giudice di appello".

Dall'applicazione di tale principio consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello affinché provveda alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante nuova assunzione delle prove reputate decisive nei termini sopra individuati ed affinché, nel caso si determini per un nuovo esito di ribaltamento della decisione di prime cure, fornisca a tal proposito una motivazione rafforzata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.