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Principio di specialità non si applica alle misure di prevenzione (Cass. 10281/08)

6 marzo 2008, Cassazione penale

In materia di estradizione attiva, il principio di specialità previsto dall’art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione e dall’art. 721 c.p.p. non è riferibile alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione; ne consegue che la persona estradata in Italia per ragioni diverse può essere assoggettata a misure di prevenzione personali e al relativo procedimento, senza la necessità di una preventiva richiesta di estradizione suppletiva allo Stato che ne ha disposto la consegna.

 

Cassazione penale

Sezioni Unite

6 marzo 2008, n. 10281
 

 
Fatto

1- La Corte d’Appello di Bari, con Decreto 4 maggio 2006, confermava quello in data 4/6/2003 del Tribunale della stessa città, che aveva sottoposto G.M. alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di tre anni.
La Corte territoriale, nel condividere la decisione di primo grado, ribadiva – in rito – l’infondatezza dell’eccezione di nullità del procedimento di prevenzione sollevata dalla difesa sotto il profilo che non lo si sarebbe dovuto attivare, in quanto il proposto era stato estradato dalla Spagna in Italia non per essere assoggettato alla corrispondente misura, ma per essere processato in relazione a determinati e specifici reati; richiamava, al riguardo, in termini pienamente adesivi l’indirizzo di legittimità (Cass. sez. 14/3/2004 n. 19900), secondo cui “il principio di specialità previsto dalla Convenzione europea di estradizione e dall’art. 721 c.p.p. non opera in materia di misure di prevenzione, in quanto queste sono applicate sulla base di un giudizio di pericolosità attuale del soggetto, ai cui fini l’esistenza di precedenti fatti specifici, eventualmente costituenti reato, rappresenta soltanto uno degli elementi presi in considerazione”; ripercorreva, quanto al merito, le argomentazioni del giudice di primo grado, che aveva individuato gli elementi sintomatici della pericolosità del G. nei numerosi e gravi precedenti penali per reati di vario genere, nelle pendenze giudiziarie, nelle denunzie per violazione degli obblighi relativi ad una pregressa misura di sorveglianza a cui era stato sottoposto, nel tenore di vita elevato e comunque sproporzionato rispetto alle fonti lecite di reddito; rilevava che tale pericolosità si proponeva in termini di attualità, essendo stato il G. dichiarato colpevole, con sentenza 31/1/2005 del Gup del Tribunale di Bari, del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., riferito al periodo compreso tra il “gennaio 1994 e l’attualità”, e non avendo offerto la prova, data la natura permanente dell’illecito, di avere definitivamente reciso ogni legame con l’organizzazione criminosa; aggiungeva che, alla luce della consulenza depositata dal Pubblico Ministero, le patologie psichiatriche di cui il G. era portatore non erano tali da incidere sulla sua capacità a stare in giudizio; precisava, infine, che l’obbligo di soggiorno imposto era giustificato dalle condizioni ambientali nelle quali si era manifestata e attuata la pericolosità sociale.

2- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il G., deducendo due motivi di censura.

Con il primo, ha sollecitato la declaratoria di nullità dell’intera procedura svoltasi dinanzi al Tribunale di Bari, del decreto conclusivo e di quello emesso – in sede d’appello – dal Giudice distrettuale, quale conseguenza della nullità assoluta da cui erano afflitti la costituzione del rapporto processuale e il contraddittorio per “l’improcedibilità della proposta stante il difetto di giurisdizione del giudice italiano attesa l’assenza dell’estradizione in favore della Repubblica Italiana con riguardo al procedimento teso all’applicazione della misura di prevenzione”. La documentazione acquisita evidenziava, infatti, che l’Autorità spagnola aveva concesso l’estradizione per alcuni processi aventi ad oggetto il traffico di sostanze stupefacenti e non con riguardo alla procedura finalizzata all’applicazione della misura di prevenzione, in relazione alla quale, peraltro, non era stata mai avanzata richiesta dall’Italia. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Bari avevano ritenuto inapplicabile al procedimento di prevenzione il principio di specialità di cui all’art. 721 c.p.p., laddove, secondo il ricorrente, il combinato disposto dell’art. 14 della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13/12/1957 e dell’art. 721 c.p.p. paralizzerebbe la procedibilità di detto procedimento, proprio perchè il principio di specialità di cui alle citate norme comporterebbe sostanzialmente un difetto temporaneo di giurisdizione, derivante dal divieto di sottoporre a misura restrittiva della libertà personale il soggetto estradato per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale era stata concessa l’estradizione, e ciò in aderenza a quanto statuito da Cass. sez. 6, 28/2/2001, ric. Brugnano. Dopo avere richiamato ampi brani della sentenza di questa Suprema Corte sez. 5, 23/6/2005 n. 23695, il ricorrente ha sostenuto la piena applicabilità del principio di specialità alle misure di prevenzione, essendo ciò imposto dalla pacifica giurisdizionalizzazione del relativo procedimento e dalla evidente restrizione della libertà personale conseguente all’esito del medesimo procedimento. I Giudici di merito, inoltre, benchè a conoscenza dello suo stato di detenzione all’estero, avevano erroneamente disatteso le eccezioni difensive di improcedibilità della proposta e di nullità dell’intera procedura “per difetto assoluto di costituzione del rapporto processuale attesa la sua ferma volontà di partecipare al procedimento onde difendersi”.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha sollecitato l’annullamento del decreto impugnato per violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 4, sotto due profili. La Corte d’Appello avrebbe disatteso le articolate e documentate doglianze difensive in ordine al merito della vicenda, sulla base di una motivazione inesistente ovvero apparente: il giudizio formulato sarebbe stato ancorato a dati di fatto remoti, non indicativi di una pericolosità sociale attuale, e non avrebbe considerato, ai fini sempre dell’attualità, che il sodalizio criminoso, del quale avrebbe fatto parte, era stato completamente “sgominato” e che egli era detenuto da circa sei anni.

La Corte di merito, inoltre, avrebbe travisato l’apprezzamento delle patologie psichiatriche di cui egli era portatore e debitamente documentate dalla consulenza di parte, minimizzandole nei loro effetti.

3- Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, con requisitoria scritta 28/9/2006 e ribadita il 23/7/2007, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che il giudice di merito aveva dato adeguato conto degli elementi di fatto idonei a giustificare la conclusione alla quale era pervenuto e che il principio di specialità non era applicabile al procedimento di prevenzione, tenuto conto del riferimento normativo a misure restrittive della libertà personale per “fatti” anteriori alla consegna, laddove le misure di prevenzione personali si fondano su un giudizio di pericolosità sociale che può prescindere dalla commissione di reati, e considerato che l’inclusione nel paradigma dell’art. 721 c.p.p. delle sole misure di sicurezza non ingenera disparità di trattamento rispetto alle misure di prevenzione che, a differenza delle prime, possono prescindere dalla previa commissione di reati.
4- La Quinta Sezione penale, alla quale il ricorso era stato assegnato, con ordinanza 3 aprile-22 giugno 2007, ritenuto il carattere pregiudiziale, rispetto a ogni altra censura, della questione sollevata circa la sfera di operatività del principio di specialità in materia di estradizione e la riferibilità di detto principio anche alle misure di prevenzione personali, ha dato atto dell’esistenza – sul punto – di un contrasto della giurisprudenza di legittimità, a tutt’oggi non composto, e ha rimesso il ricorso, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., alle Sezioni Unite.
Con decreto del 5/7/2007, il Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite e ne ha fissato la trattazione per l’odierna udienza camerale.

Diritto

1- La questione giuridica rimessa all’attenzione delle Sezioni Unite e avente rilievo preliminare nella sollecitata verifica di legittimità del decreto impugnato può essere così sintetizzata:
“se, in materia di estradizione, il principio di specialità previsto dagli art. 721 c.p.p. e art. 14, n. 1 della Convenzione europea di estradizione, sia riferibile anche alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione”. Due sono gli orientamenti giurisprudenziali che si confrontano.
Il primo nega che la regola di specialità, propria della procedura estradizionale, sia riferibile anche alle misure di prevenzione e, a sostegno di tale convinzione, pone i seguenti, riassuntivi argomenti:
a) il dato letterale delle norme di cui alla fonte pattizia e a quella codicistica delinea la portata del principio di specialità con esclusivo riferimento a pene e a misure di sicurezza, non rinvenendosi per le misure di prevenzione disposizioni analoghe a quelle di cui agli artt. 1 e 25 della Convenzione europea di estradizione; b) l’estraneità delle misure di prevenzione al campo di applicazione dell’istituto dell’estradizione, in considerazione della funzione non sanzionatoria ma preventiva delle stesse, finalizzate alla tutela della sicurezza pubblica in relazione alla pericolosità sociale del proposto; c) la configurazione della fattispecie astratta della misura di prevenzione, ricollegabile non al compimento di un fatto specifico (e, in particolare, di un fatto- reato) ma alla pericolosità sociale del proposto; d) il connotato di attualità proprio del giudizio di pericolosità sociale, che è svincolato dai fatti anteriori all’estradizione e diversi da quelli oggetto di questa (cfr. Cass. sez. 1, 26/11/1979, Berenguer; sez. 1, 21/1/1987, Ferraro; sez. 2, 8/4/1994, P.G./Zaza; sez. 6, 10/2/1998, Merico; sez. 1, 5/12/2002, Pellegrinetti; sez. 5, 11/2/2003, Cuomo;sez. 1, 26/11/2003, Branca; sez. 1, 4/372004, Giardino; sez. 1, 23/1/2004, Carlino; sez. 1, 4/3/2005, Minauro).
Il secondo indirizzo interpretativo, invece, riconduce le misure di prevenzione nell’ambito di operatività del principio di specialità, sulla base delle seguenti considerazioni: a) l’ampiezza del tenore letterale delle disposizioni di cui agli art. 721 c.p.p. e 14 della Convenzione europea di estradizione, entrambe evocatori, in termini generici, della restrizione della libertà personale quale oggetto del divieto espresso dal principio di specialità; b) l’incidenza della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. (in particolare, di quella con obbligo di soggiorno) sulla libertà personale e la sua applicabilità all’esito di un procedimento di carattere giurisdizionale; c) l’ancoraggio dell’accertamento della pericolosità sociale a precisi dati fattuali rispetto ai quali operare la valutazione sottesa all’applicazione del principio di specialità estradizionale; d) il carattere costituzionalmente orientato, nel rispetto del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Carta fondamentale, della lettura più ampia da dare alla portata della regola di specialità (cfr. Cass. sez. 1, 17/11/1989, Nuvoletta; sez. 6, 10/6/2002, Messina; sez. 5, 25/1/2005, Cuomo; sez. 5, 23/5/2006, Di Muro).
2- Le Sezioni Unite condividono, per le ragioni che verranno analiticamente illustrate, la prima opzione ermeneutica, perchè più aderente alla normativa che regola il procedimento di estradizione nonchè alla natura e alle finalità delle misure di prevenzione personali.
2a- Assume rilievo centrale il dato testuale della normativa convenzionale e di quella interna, che evidenzia l’estraneità delle misure di prevenzione, a differenza di quanto previsto per le misure di sicurezza, alla disciplina che regola la materia dell’estradizione.
Con specifico riferimento al caso in esame, la norma pattizia che viene in considerazione è l’art. 1 della Convenzione europea di estradizione 13/12/1957, resa esecutiva in Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300 e recepita dall’ordinamento spagnolo a fare data dal 5/8/1982. Tale disposizione, nel prevedere l’obbligo reciproco di estradizione per le Parti che aderiscono alla Convenzione, fa riferimento soltanto alla consegna di “persone che sono perseguite per un reato o ricercate per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza”.
Di segno non diverso, d’altra parte, è l’art. 720 c.p.p., che detta la disciplina interna dell’estradizione attiva dell’”imputato” o del “condannato” e nessun accenno fa al soggetto proposto per una misura ante o praeter delictum ovvero già assoggettato alla medesima.
2b- La portata delle norme che delimitano l’ambito applicativo dell’istituto dell’estradizione deve essere necessariamente apprezzata in simmetria con la regola di specialità, la quale è principio-cardine dell’istituto medesimo, costituisce lo strumento necessario per non vanificarne la funzione di garanzia e per assicurare il rispetto della sovranità degli Stati contraenti, comporta, per lo Stato richiedente, limiti alla perseguibilità dell’estradato ovvero alla esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti dello stesso.
È agli inizi del 19^ secolo, sotto la pressione illuministica, che storicamente si affermò la clausola di specialità quale espressione del principio di non estradabilità per delitti politici, e ciò in controtendenza a quella che era stata l’ispirazione originaria dell’istituto dell’estradizione, legato all’idea di una mutua assistenza tra Stati proprio al fine di contrastare i tentativi di eversione politica.
Introdotto il divieto di estradizione per reati politici, si impose simultaneamente la necessità di introdurre garanzie funzionali ad evitare che quel divieto potesse essere facilmente eluso, una volta avvenuta la consegna della persona richiesta. Successivamente la regola di specialità ha assunto una portata più ampia, nel senso di impegnare gli Stati richiedenti, nella prospettiva di un corretto sviluppo delle relazioni internazionali, a perseguire e punire solo ed esclusivamente i reati formanti oggetto specifico della concessa estradizione, rimarcando così la dimensione garantistica della regola sia nei confronti dello Stato richiesto che dello stesso estradato. Il principio di specialità, inoltre, sotto il profilo contenutistico, si atteggia secondo modelli diversi nei vari trattati di estradizione.
Si suole distinguere: a) la specialità cd. “crassa”, che preclude allo Stato richiedente non solo di processare e punire l’estradato per fatti diversi da quelli indicati nella domanda, ma anche di mutare, in corso di procedura, la qualificazione giuridica di tali fatti; b) la specialità “forte”, che, mantenendo fermo il divieto di procedere e punire per fatti diversi da quelli oggetto di estradizione, ammette il mutamento della qualificazione giuridica di questi ultimi, purchè corrisponda ad un titolo di reato per il quale il trattato ammetta l’estradizione; c) la specialità “attenuata”, che, in base a determinate condizioni previste dai singoli trattati, ammette che la persona estradata possa anche essere processata e punita per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali l’estradizione è stata concessa: in alcuni casi, si richiede soltanto che il fatto diverso rientri tra quelli estradabili secondo la convenzione; in altri, la punibilità dei fatti anteriori e diversi è subordinata alla loro connessione con quello oggetto dell’estradizione e alla condizione che non siano esclusi dall’estradizione per uno specifico divieto previsto dalla convenzione; in altri ancora, si prevede la punibilità dei reati connessi a condizioni più particolari (stesse prove sulle quali era fondata la domanda).
Al modello cd. “forte” o, se si vuole, “intermedio” va ricondotta la disciplina del principio di specialità delineata dall’art. 14 della Convenzione europea di estradizione, disciplina che copre “qualsiasi fatto anteriore alla consegna”, senza eccezione alcuna e con la sola possibilità della diversa qualificazione giuridica del “fatto” oggetto della domanda di estradizione, ai sensi del par. 3 della richiamata norma.
2c – È proprio all’art. 14 della Convenzione europea che deve farsi riferimento per la soluzione del caso in esame.

Ed invero, alla luce dell’art. 696 c.p.p., le norme dell’ordinamento interno si applicano soltanto negli spazi lasciati liberi dalle regole di diritto internazionale alla cui osservanza lo Stato si è impegnato e, poichè tanto l’Italia (Stato richiedente) quanto la Spagna (Stato richiesto) hanno aderito alla Convenzione, dovranno ricevere applicazione, anche in ordine al principio di specialità, le corrispondenti regole, la cui più ampia portata rispetto alla disposizione codicistica (art. 721 c.p.p.) assegna allo stesso principio la sua “massima valenza prescrittiva” (cfr. Cass. S.U. 28/2/2001, Ferrarese).

La regola di specialità, pur da più parti annoverata – per lo meno nella sua portata precettiva più esigua – tra le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, in relazione alle quali opera il meccanismo di adeguamento “automatico” di cui all’art. 10 Cost., comma 1, accentua tuttavia, in quanto normalmente inserita – con variegate articolazioni – nelle convenzioni tra Stati, il suo carattere pattizio, senza con ciò rinnegare la genesi consuetudinaria del suo nucleo essenziale (cfr. la citata sentenza Ferrarese).
Va inoltre precisato che la regola in esame si configura, ex art. 14 della Convenzione europea, come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all’esercizio dell’azione penale, all’esecuzione di una sentenza di condanna o all’adozione di un “qualsiasi altro” provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti dell’estradato per fatto anteriore e diverso da quello che ha dato luogo alla consegna, con l’effetto che di tale configurazione deve tenersi conto nell’affrontare la problematica relativa alla questione portata all’attenzione delle Sezioni Unite.

3- La rilevata simmetria tra l’ambito applicativo dell’istituto dell’estradizione e la sfera di efficacia della regola di specialità trova il suo punto di contatto nel “fatto”, quale oggetto del procedimento attraverso il quale si articola il primo e quale termine di raffronto per misurare l’osservanza della seconda.

3a- Con il termine “fatto” deve intendersi non una qualsiasi “fattispecie astratta” ma il “fatto-reato” quale accadimento storico tipico, considerato nei suoi elementi costitutivi ed avente una sua ben precisa collocazione temporale.

Tanto chiaramente si evince dalla formulazione dell’art. 14 della Convenzione, che testualmente recita: “la persona estradata non sarà perseguita, giudicata, arrestata in vista dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, nè sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna, diverso da quello che ha dato luogo alla estradizione…”.
Sulla stessa linea è anche l’art. 721 c.p.p.: “la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza nè assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa…”. È evidente il riferimento, presente nelle citate norme, al fatto come “oggetto di condanna penale” (estradizione esecutiva) ovvero come “fatto-reato sub indice” (estradizione processuale); nell’uno e nell’altro caso – quindi – il riferimento è al fatto inteso nell’accezione innanzi precisata ed esplicitata, senza possibilità di equivoci, nelle norme, sopra richiamate, che definiscono il perimetro di operatività dell’istituto dell’estradizione (art. 1 della Convenzione e art. 720 c.p.p. nonchè, per l’estradizione passiva, gli art. 697 c.p.p. e ss.).

Non è superfluo, peraltro, precisare, a conforto della tesi qui privilegiata, che nei testi delle convenzioni bilaterali, che espressamente richiamano la clausola di specialità, ricorre con maggiore frequenza il termine “reato”, attorno al quale è costruita la corrispondente disciplina, piuttosto che il termine “fatto” (art. 16 del Trattato di estradizione con gli Stati Uniti d’America; art. 44 Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione con il Marocco; art. 15 del Trattato di estradizione col Canada; art. 17 del Trattato di estradizione con l’Australia). Devesi inoltre riconoscere che detta clausola altro non è che una derivazione del principio della previsione bilaterale del fatto (o della doppia incriminabilità o della punibilità bilaterale): la necessità cioè che il fatto per il quale l’estradizione viene richiesta sia considerato come reato in entrambi gli ordinamenti coinvolti nella procedura.
Quest’ultimo principio è riconosciuto da quasi tutte le convenzioni internazionali, ivi compresa la Convenzione europea di estradizione, che lo richiama espressamente all’art. 2, par. 1, e si ritiene debba considerarsi come implicitamente sancito ove anche non fosse espressamente previsto. D’altronde, in assenza di norma pattizia, il criterio della doppia incriminazione è anche previsto dall’ordinamento interno e segnatamente dall’art. 13 c.p., comma 2.
Ciò conferma che l’ambito operativo dell’estradizione è delimitato, in sintonia con i principi fondamentali che la informano, dal fatto- reato e ha lo scopo di consentire allo Stato richiedente di instaurare un rapporto processuale nei confronti dell’indagato per l’accertamento dello specifico illecito che gli si ascrive ovvero un rapporto con il condannato per l’esecuzione della pena già inflittagli, obiettivi questi che si attuano mediante la consegna fisica del soggetto che trovasi nello Stato di rifugio.
Va peraltro rilevato che si muove lungo la stessa linea di continuità la disciplina del mandato di arresto europeo. La L. 22 aprile 2005, n. 69, infatti, traccia i confini del campo di operatività della procedura di consegna con riferimento sempre al “reato” per il quale si procede o in relazione al quale è già intervenuta sentenza irrevocabile (artt. 6, 7, 8, per la procedura passiva; artt. 28 e 30, per quella attiva); definisce la portata del principio di specialità (per fatto anteriore alla consegna e diverso da quello che ne è oggetto) attraverso il divieto di: a) sottoposizione a un procedimento penale; b) privazione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza; c) assoggettamento ad altra misura privativa della libertà personale (artt. 26 e 32).
3b- Presupposto applicativo della misura di prevenzione, invece, è l’accertamento della “pericolosità attuale” del proposto, la quale non è collegata alla commissione di un fatto specifico costituente reato, che solo eventualmente può venire in considerazione, ma alla sussistenza di una situazione complessa, avente “un connotato di durata” e rivelatrice di un particolare sistema di vita del soggetto, che desta allarme per la sicurezza pubblica.
In sostanza, l’anteriorità e diversità del “fatto” non è apprezzabile nel giudizio di “pericolosità attuale”, perchè questo implica una valutazione articolata, su piani differenziati di apprezzamento, di plurime condotte soggettive, non necessariamente inquadrabili in parametri penalistici ma certamente rivelatoci di pericolosità sociale. Poichè il procedimento di prevenzione prescinde dalla commissione di reati e non è quindi espressione del binomio responsabilità penale/sanzione, è evidente la incompatibilità con i principi ispiratori (ivi compreso quello di specialità) dell’estradizione, che, come si è detto, presuppone necessariamente la commissione di un fatto-reato.
L’”attualità” che deve caratterizzare la pericolosità sociale del soggetto porta ad escludere, inoltre, la misura di prevenzione dalla sfera di efficacia del principio di specialità estradizionale, proprio perchè il relativo giudizio deve essere formulato con riferimento al momento deliberativo e deve conservare valenza anche nella fase esecutiva, con l’effetto che le circostanze “anteriori” e “diverse” possono venire in rilievo soltanto per la loro incidenza sull’”attualità” e in questa finiscono contestualmente per confondersi ed esaltarsi.
Rimane comunque prioritaria e dirimente, per la corretta soluzione della questione in esame, la differenza strutturale tra la fattispecie astratta delle misure di prevenzione e il “fatto” al quale si ricollega il procedimento di estradizione, il cui ambito operativo, si ripete, è circoscritto al perseguimento di un reato ovvero all’esecuzione, conseguente a pronuncia di condanna, di una pena o di una misura di sicurezza, laddove le misure di prevenzione non sono connesse a responsabilità penali del soggetto, nè si fondano sulla colpevolezza, che è elemento proprio del reato, nè hanno carattere sanzionatorio di doveri giuridici, ma sono collegate a un complesso di comportamenti integranti una “condotta di vita”, che il legislatore assume come indice di pericolosità sociale, e sono funzionali alla tutela della sicurezza pubblica.
3c- L’orientamento interpretativo favorevole all’inclusione delle misure di prevenzione, comportanti limitazione della libertà personale, nell’ambito operativo dell’estradizione e quindi nella sfera di efficacia del principio di specialità fa leva su due argomenti particolarmente suggestivi; a) la irragionevole disparità di trattamento che si determinerebbe, seguendo la tesi qui privilegiata, rispetto alla disciplina propria delle misure di sicurezza (per es., la libertà vigilata) che in quell’ambito rientrano; b) il riferimento che la normativa convenzionale e quella interna fanno, nel disciplinare il principio di specialità, rispettivamente “a qualsiasi altra” o “ad altra” misura restrittiva della libertà personale.
Quanto al primo argomento, osserva la Corte che le misure di sicurezza e quelle di prevenzione hanno indubbiamente un fondamento comune e una comune finalità, ravvisabili nell’esigenza di prevenzione di fronte alla pericolosità sociale del soggetto, ma è comunque innegabile “una netta differenziazione tra i due ordini di misure, per diversità di struttura, settore di competenza, campo e modalità di applicazione”. Le misure di sicurezza sono sanzioni penali applicate nei confronti di chi abbia commesso un reato o un quasi-reato (art. 49 c.p., commi 2 e 4 e art. 115 c.p., commi 2 e 4) e sia considerato socialmente pericoloso.
Le misure di prevenzione non hanno carattere sanzionatorio e sono misure specialpreventive ante o praeter delictum, applicabili a soggetti ritenuti pericolosi all’esito di un giudizio prognostico negativo circa il compimento di future attività delinquenziali.
Queste ultime misure, definite da studiosi del settore vere e proprie “fattispecie del sospetto”, s’indirizzano, ai sensi della L. n. 1423 del 1956 e successive modifiche, a: “1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi”, “2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, “3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.

La compatibilità costituzionale delle misure di prevenzione va ritenuta in relazione sia all’art. 2 Cost., che richiama l’esigenza di tutela dei diritti inviolabili prima che siano offesi, sia all’art. 25 Cost., comma 3, art. 27 Cost., comma 3, che, con riferimento rispettivamente alle misure di sicurezza e alla funzione rieducativa della pena, danno rilievo ad aspetti della personalità e quindi a situazioni soggettive di pericolosità.

Lo stesso Giudice delle leggi ha affermato che “il principio di prevenzione e di sicurezza sociale… affianca la repressione in ogni ordinamento, come esigenza e regola fondamentale” e che “l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti tra i cittadini deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive dei fatti illeciti, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi in avvenire” (cfr. C. Cost. sent. n. 68/1964, n. 27/1959, n. 23/1964).

Le due tipologie di misure, pur accomunate da una omogeneità funzionale, restano strutturalmente diverse e autonome tra loro, con l’effetto che il riferimento alle misure di sicurezza contenuto nella disciplina estradizionale non può ritenersi esteso automaticamente a quelle di prevenzione. Ciò conduce a non ravvisare alcuna irragionevole disparità di trattamento nella disciplina così come ricostruita, proprio in considerazione della rilevata diversità strutturale.

Nè una diversa conclusione è legittimata, come pure si è sostenuto in dottrina, dalla L. n. 1423 del 1956, art. 10, che sancirebbe l’incompatibilità tra la sorveglianza speciale, base delle misure di prevenzione personali, e l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive o della libertà vigilata.

La citata norma, invero, secondo la interpretazione che se ne è data e che si condivide (cfr. Cass., sez. 1, 27/5/1998 n. 03095), si limita, in realtà, nel regolare l’ipotesi di concorrenza di una misura di sicurezza con la sorveglianza speciale, a vietarne l’esecuzione contemporanea, lasciando impregiudicata l’applicazione congiunta, ma differita nel tempo, di entrambe le misure, aspetto quest’ultimo che smentisce l’incondizionata equiparazione delle medesime.
Tale equiparazione non trova giustificazione, inoltre, nel sistema positivo interno e nella stessa definizione che delle “mesures de suretè” da l’art. 25 della Convenzione europea di estradizione:
“Agli effetti della presente Convenzione, l’espressione misure di sicurezza designa qualsiasi misura restrittiva della libertà personale ordinata in aggiunta o in sostituzione di una pena, con sentenza di una giurisdizione penale”. È agevole cogliere il riferimento a misure che accompagnano una pena inflitta o la sostituiscono a seguito di giudizio penale, che è cosa ben diversa dal procedimento di prevenzione.

L’altro argomento su cui fa leva l’orientamento che si contrasta è costituito dal rilievo che il principio di specialità limita comunque la cd. potestà coercitiva dello Stato richiedente, tenuto conto del riferimento che l’art. 14 della Convenzione europea e art. 721 c.p.p. fanno non solo alla esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ma anche a qualsiasi altra (o altra) restrizione della libertà personale, formula generica – questa – che ricomprenderebbe la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Anche tale ulteriore argomento non può essere condiviso, considerato che il richiamo “a qualsiasi altra restrizione della…libertà personale” (art. 14 della Conv. e.) o “ad altra misura restrittiva della libertà personale” (art. 721 c.p.p.), non in funzione della esecuzione di una pena o misura di sicurezza, deve essere letto in coerenza col sistema complessivo dell’istituto dell’estradizione, nel senso cioè che con quelle espressioni si vuole evocare l’assoggettamento dell’estradato ad una misura cautelare restrittiva della libertà personale per un fatto-reato sub indice anteriore alla consegna e diverso da quello oggetto dell’estradizione. Lo stretto collegamento tra restrizione della libertà personale e reato anteriore e diverso per il quale lo Stato richiedente intende procedere nei confronti dell’estradato trova puntuale conferma nel più ampio testo della norma convenzionale (art. 14), applicabile nella specie, nella parte in cui disciplina – alla lettera a) del primo paragrafo – l’eventuale richiesta di estradizione suppletiva, che è riferita esplicitamente al “reato” e deve essere corredata dai documenti prescritti dall’art. 12 (sentenza di condanna esecutiva, mandato di cattura o qualsiasi altro atto avente la stessa efficacia).
Non mancano trattati che, nel disciplinare il principio di specialità, rapportano, in maniera inequivoca, il divieto di altre forme di restrizione della libertà personale (diverse dalla detenzione esecutiva) a “qualsiasi reato” commesso prima della consegna (art. 17 del trattato della convenzione bilaterale tra Italia e Australia).
Deve, pertanto, escludersi ogni riferimento implicito alle misure di prevenzione, le quali, pur incidendo sulla libertà della persona anche se in modo meno invasivo delle misure detentive, prescindono del tutto dalla commissione di uno specifico reato. Nè, infine, la ormai pacifica configurazione giurisdizionale del procedimento di prevenzione (ulteriore argomento pure utilizzato dalla tesi contraria) si pone in contrasto con il principio di specialità di cui all’art. 14 della Convenzione europea, che, ponendo il divieto per gli Stati aderenti di perseguire, giudicare, arrestare in vista dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, di sottoporre a qualsiasi restrizione della libertà personale la persona consegnata, per un qualsiasi fatto commesso prima della consegna, non fa altro che richiamare, in coerenza con i principi di fondo che ispirano l’estradizione, le tre fasi del processo penale ordinario, nella quali si estrinseca la potestà “giurisdizionale e cioè quella requirente, quella di cognizione e quella esecutiva”.
Anche sotto tale profilo, quindi, deve escludersi che il principio di specialità sia riferibile anche al procedimento di prevenzione, del quale si è segnalata l’estraneità alla sfera della responsabilità penale e la distanza dal paradigma sanzionatorio.

3d – Non è superfluo sottolineare che anche la Corte di Strasburgo, nell’affrontare la questione della qualificazione delle misure di prevenzione previste dal nostro ordinamento, recependo la cd.
concezione autonomistica dell’illecito penale, le ha ritenute estranee all’area della “materia penale” e le ha escluse addirittura, almeno in astratto, dal novero delle misure privative della libertà personale di cui all’art. 5 della CEDU, qualificandole come semplici restrizioni alla libertà di circolazione di cui all’art. 2 del protocollo n. 4 della CEDU (cfr. sentenze 6/11/1980, Guzzardi;
22/2/1994, Raimondo; 6/4/2000, Labita).
3e- È il rapporto tra la persona ritenuta socialmente pericolosa e il territorio che giustifica la funzione delle misure di prevenzione personali, teleologicamente orientate a tutelare la collettività, che sul territorio insiste, da probabili manifestazioni antisociali o addirittura criminose e a garantire quindi l’ordinato e pacifico svolgimento delle relazioni sociali.
Ciè è tanto vero che la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 7, introdotto dalla L. n. 55 del 1990, art. 2, testualmente prevede:
“Anche in caso di assenza, residenza o dimora all’estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del Procuratore della Repubblica o del Questore competente per il luogo di ultima dimora dell’interessato, ai soli fini dell’applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni di cui si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”.

La norma, nel presupposto evidente della non “applicabilità” in concreto nei confronti di persone assenti, residenti o dimoranti all’estero delle misure di prevenzione personali, prevede comunque lo svolgimento di un procedimento di prevenzione “atipico” a carico di tali soggetti, nell’esclusiva ed eventuale prospettiva di applicare le misure di prevenzione patrimoniali, le uniche che, nella situazione considerata, mantengono vivo il legame col territorio e che presuppongono in ogni caso la “deliberazione” positiva in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale del soggetto di riferimento (cfr. in senso conforme Cass. S.U. 25/3/1993, Tumminelli).

La lettura sistematica e logica di tale disposizione e della disciplina in materia estradizionale conferma che, se l’avvio o la prosecuzione del procedimento di prevenzione nei confronti di persone dimoranti o residenti all’estero non presuppone la previa domanda di estradizione processuale, sfugge al principio di specialità anche l’attivazione dello stesso procedimento nei confronti di persona estradata in Italia ovviamente per ragioni processuali diverse dalla prevenzione.

Dal che deriva una ulteriore conferma che l’espressione “qualsiasi altra restrizione della…libertà personale” di cui all’art. 14 della Convenzione europea non può che essere riferita, nell’ottica dell’estradizione processuale (a quella esecutiva fa riferimento la prima parte della norma), alle sole misure personali coercitive adottate in via cautelare, nell’ambito di un procedimento penale pendente, in relazione ad una determinata ipotesi di reato. Non è dato, peraltro, individuare il provvedimento in materia di prevenzione in relazione al quale potere avviare l’iter per l’estradizione processuale. Nel quadro normativo così come interpretato non v’è neppure spazio per legittimare la tesi, pure sostenuta da una parte della dottrina, della necessità di richiedere – quanto meno – l’estradizione esecutiva per sottoporre concretamente la persona rifugiatasi all’estero e poi estradata in Italia per fatto diverso alla misura di prevenzione personale già deliberata. Difetta nell’ordinamento qualunque dato normativo che possa accreditare tale opzione ermeneutica, che determinerebbe, tra l’altro, una irragionevole asimmetria nella regolamentazione del procedimento di prevenzione riguardante la persona rifugiatasi all’estero.

3f- Il paventato timore che la tesi sin qui sostenuta potrebbe vanificare la funzione del principio di specialità, consentendo – senza incorrere in alcuna violazione formale – l’applicazione di misure di prevenzione (anche particolarmente gravi come la sorveglianza speciale) per motivi politici, riposa su una prospettazione meramente astratta e non è idonea a contrastare efficacemente il percorso esegetico della normativa innanzi esaminata.

Non va sottaciuto, al riguardo, che, nella verifica della sussistenza delle condizioni per la concessione dell’estradizione, lo Stato richiesto, in base alla previsione di cui all’art. 3 della Convenzione europea, può sempre negarla ove ritenga che ricorrano seri motivi che conclamino il carattere strumentale della domanda di consegna per un reato di diritto comune, ma in realtà finalizzata a perseguire o punire la persona per considerazioni razziali, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche.

Le Parti aderenti alla Convenzione sono internazionalmente obbligate a dare esecuzione alla medesima in buona fede, per non alterare la correttezza dei rapporti interstatuali. L’art. 696 c.p.p., inoltre, operando un collegamento tra la norma pattizia sulla specialità e il diritto interno, attribuisce all’estradato un vero e proprio diritto soggettivo all’osservanza delle norme convenzionali, con la conseguenza che l’eventuale elusione di queste può sempre essere fatta valere attraverso gli strumenti legali che l’ordinamento democratico appresta.
3g- A conclusione di tutte le suesposte argomentazioni e alla stregua dell’analisi logico-sistematica della normativa di riferimento, va enunciato, in ossequio al disposto dell’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 3, il seguente principio di diritto in ordine al quesito interpretativo sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite: “In materia di estradizione attiva, il principio di specialità previsto dall’art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione e dall’art. 721 c.p.p. non è riferibile alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione; ne consegue che la persona estradata in Italia per ragioni diverse può essere assoggettata a misure di prevenzione personali e al relativo procedimento, senza la necessità di una preventiva richiesta di estradizione suppletiva allo Stato che ne ha disposto la consegna”.
La ratio decidendi del decreto impugnato è conforme a tale principio di diritto e deve, pertanto, essere disatteso il corrispondente motivo di ricorso.
4- Infondata è pure la censura, in verità solo enunciata e non meglio esplicitata (cfr. pg. 3 del ricorso), di “nullità dell’intera procedura per difetto assoluto di costituzione del rapporto processuale”.
Osserva la Corte che dall’esame degli atti risulta essere stato regolarmente instaurato il contraddittorio con il proposto sia in primo grado che in appello.
Ed invero, il decreto 10/12/2002 col quale si fissò dinanzi al Tribunale di Bari l’udienza camerale del 29/1/2003 fu ritualmente notificato in data 13/12/2002 al G., che, con dichiarazione resa il 21/12/2002, rinunciò a comparire; la procedura camerale, avviata regolarmente il 29/1/2003, subì – su istanza della difesa – rinvii in prosieguo al 26/3, al 30/4, al 7/5 e al 4/6/2003, data quest’ultima in cui fu adottata la decisione conclusiva. Anche in appello, il decreto 9/12/2005 di fissazione dell’udienza camerale per il 2/2/2006 fu ritualmente notificato al G. (a mani proprie) presso il carcere di Parma, dov’era detenuto; l’udienza del 2/2/2006 fu rinviata in prosieguo, per acquisizione di ulteriore documentazione, al 4 maggio successivo, data in cui intervenne la decisione finale. È vero che il G. chiese di presenziare all’udienza camerale del 4/5/2006, ma è anche vero che gli fu fatto tempestivamente presente (cfr. provvedimento notificatogli il 20/4/2006) che, in quanto detenuto fuori della circoscrizione del giudice procedente, la sua presenza in udienza non era necessaria ed eventualmente doveva essere sentito dal competente magistrato di sorveglianza. Non risulta che il G. sollecitò la sua audizione da parte del magistrato di sorveglianza prima dell’udienza del 4/5/2006, sicchè correttamente la Corte territoriale decise l’impugnazione senza incorrere in alcuna nullità, considerato che osservò scrupolosamente la procedura prevista dall’art. 666 c.p.p., comma 4 e art. 678 c.p.p., ai quali la L. n. 1423 del 1956, art. 4 fa implicito richiamo dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
5- Priva di pregio è anche la dedotta violazione di legge per omessa o apparente motivazione del decreto impugnato.
Questo, invero, sia pure sinteticamente, da conto, in maniera incisiva e logica, degli elementi fattuali che, valutati nel quadro di principi normativi esattamente interpretati e applicati, giustificano il formulato giudizio di pericolosità sociale, sorretto, anche attraverso il richiamo di quanto evidenziato nel provvedimento di primo grado, da un’analisi ad ampio spettro della condotta di vita del proposto, gravato da numerosi precedenti penali e giudiziali ed inserito in un contesto associativo di stampo mafioso, la cui permanente operatività si è protratta nel tempo, senza che siano emersi indici di dissociazione del G. da tale contesto di particolare allarme per la collettività. Non omette il decreto di prendere in considerazione le patologie psichiatriche del proposto e di escludere, sulla base degli accertamenti peritali espletati, una compromissione della capacità d’intendere e di volere del medesimo.
Tale iter argomentativo sfugge al sindacato di legittimità, che, per espressa previsione normativa (L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11), è circoscritto alla “violazione di legge”. Tale limitazione è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 321/2004) non irragionevole, data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale.
5a- Non osta, infine, all’applicazione della misura di prevenzione lo stato di detenzione del G..
Le Sezioni Unite non ritengono di discostarsi dall’orientamento già espresso con la sentenza 25/3/1993 (ric. Tumminelli) sopra citata, secondo cui la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche nei confronti di persona detenuta.
Ed invero, occorre distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di prevenzione e l’incompatibilità di questa con lo stato di detenzione del proposto attiene unicamente alla esecuzione della misura, che potrà avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, salva la possibilità per il soggetto di chiedere la revoca della misura, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7, per l’eventuale venire meno della sua pericolosità in conseguenza dell’incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena.
6 – Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e, di diritto, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2008