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Povertà non giustifica diritto di asilo (Cass. 28015/17)

23 novembre 2017, Cassazione Civile
Il diritto alla protezione umanitaria non può essere riconosciuto per il semplice fatto che lo straniero versi in non buone condizioni economiche o di salute, necessitando, invece, che tale condizione sia l'effetto della grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel Paese di provenienza, in conformità al disposto degli artt. 2, 3 e 4 della Convenzione Europea per i diritti umani.
Il diritto di asilo sia interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo «status» di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, senza che vi sia spazio per un asilo "costituzionale" (at. 10 Costituzione).

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 3 ottobre – 23 novembre 2017, n. 28015
Presidente Cristiano – Relatore Valitutti

Rilevato che:

Ab. Qa. Aw. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1201/2017, depositata il 22 marzo 2017, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Milano del 13 maggio 2016, che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, per il riconoscimento dello status di rifugiato, e le domande subordinate di protezione sussidiaria ed umanitaria, proposte dal ricorrente;
il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva;

Considerato che:

il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia disatteso anche la domanda subordinata di protezione umanitaria, ex art, 5, comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, laddove la compromissione del diritto alla salute e del diritto all'alimentazione, derivante dalle condizioni economiche di povertà nelle quali egli versava, in conseguenza di un incidente occorso al padre, divenuto disabile ed incapace di provvedere alla propria famiglia, avrebbero dovuto giustificarne l'accoglimento;
Ritenuto che:
- come correttamente affermato dalla Corte territoriale, il diritto di asilo sia interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo «status» di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, cosìcché non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (Cass. 04/08/2016, n. 16362);
- le Commissioni territoriali siano espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti residuali di cui all'art. 5, comma 6, cit., le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali (Cass. Sez. U. 28/02/2017, n. 5059);
- sotto tale profilo, il diritto alla protezione umanitaria non possa essere riconosciuto per il semplice fatto che lo straniero versi in non buone condizioni economiche o di salute, necessitando, invece, che tale condizione sia l'effetto della grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel Paese di provenienza, in conformità al disposto degli artt. 2, 3 e 4 della CEDU (Cass. 21/12/2016, n. 26641);
- nel caso concreto, la Corte d'appello abbia motivatamente escluso -utilizzando il proprio potere d'indagine, come statuito da questa Corte , (Cass. 24/09/2012, n. 16221) - che il ricorrente possa correre nel suo Paese il rischio di una grave violazione dei diritto umani, atteso che il pericolo di eventuali atti ostili posti in essere da formazioni terroristiche concerne «zone diverse da quella cui proviene l'appellante per la quale [...] non esistono segnalazioni di non-refoulement da parte dell'UNHCR»;
alla stregua degli accertamenti di fatto operati dal giudice d'appello, debbano, pertanto, escludersi i presupposti per la concessione anche della misura residuale della protezione umanitaria;
Ritenuto che:
- il ricorso per cassazione debba essere, di conseguenza, rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione del Ministero dell'Interno nel presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.