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Permessi legge 104, la guida per non sbagliare

31 gennaio 2014, Giovanni Guarini e Nicola Canestrini

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La norma originaria e principale in materia di permessi lavorativi retribuiti è la Legge quadro sull'handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104) che all'articolo 33 prevede agevolazioni lavorative per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità e che consistono in tre giorni di permesso mensile o, in alcuni casi, in due ore di permesso giornaliero.

Principalmente ad occuparsi dei permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992, sono stati gli enti previdenziali (INPS e INPDAP, solo per citare i principali) emanando circolari ora applicative ora esplicative. Non sempre le indicazioni fornite dai diversi enti sono fra loro omogenee, ragione per la quale numerose sono le controversie anche di carattere penale (truffa a danni dello Stato o dell'INPS).

Tre i focus della presente breve analisi:

- in primo luogo è da accertare la sussistenza dei requisiti della "continuità" ed "esclusività" dell'assistenza al fine del diritto all'erogazione dei benefici di cui alla l. 104/1992,

- in secondo luogo la possibilità di utilizzare tali benefici per far fronte oltre che ad attività di carattere materiale anche di carattere morale a favore del beneficiario dell'assistenza;

- in terza analisi ci si deve interrogare circa la possibilità di usufruire di tali benefici per porre in essere una attività a finalizzazione mista: ossia avente quale scopo sia la tutela del disabile, sia il soddisfacimento di altri bisogni estranei alla sfera del disabile.

Va comunque specificato che l'evoluzione normativa e regolamentare e la interpretazione giurisprudenziale sono particolarmente complesse: si pensi all'uso dei permessi ex l. 104 per ferie da parte dell'avente diritto (uso ritenuto lecito con  pronuncia del 2020), o all'uso dei permessi per attività non correlata all'assistenza del disabile (come ritenuto lecito, a determinate condizioni, dalla Cassazione penale con sentenza n. 4106/2016).

1. I requisiti della "continuità" ed "esclusività"

Sul primo punto, ossia sui requisiti della "continuità" ed "esclusività", occorre ricordare che l'art. 33 comma 3° L. 104 del 1992 si limita stabilire che: «colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno».

Proprio per fornire delucidazioni ai dubbi interpretativi sollevati da tale disposizione legislativa, la giurisprudenza ha dato opportuni e specifici chiarimenti in merito.

Così, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n. 7701 del 16.05.2003, ha censurato l'interpretazione dell'art. 33 della legge 104/92, sostenuta in passato dall'Inps, secondo cui la presenza in famiglia di altra persona che sia tenuta o possa provvedere all'assistenza del parente con disabilità in situazione di gravità esclude il diritto ai tre permessi mensili retribuiti ed ha affermato il seguente principio: «non par esservi dubbio che lo spirito della legge sia quello di non lasciare il minore gravemente handicappato in balia di se stesso neanche momentaneamente e privo di affetto ad opera di chi lo possa assistere convenientemente anche dal punto di vista materiale. Se questo è lo scopo della legge, ove tale convenienza non sia raggiunta, come non è raggiunta ove il congiunto non lavoratore debba provvedere da solo all'incombenza, un'interpretazione conforme agli scopi della legge pretende che un'altra persona possa sostituire almeno momentaneamente l'avente diritto originario. Orbene, se questa seconda persona è un lavoratore appare ovvio e necessario che possa godere di brevi permessi retribuiti».

La stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13481 del 20.07.2004, ha poi confermato il proprio precedente orientamento, ulteriormente specificando che: «essendo presupposto del diritto la circostanza che il portatore di handicap non sia ricoverato a tempo pieno, è presumibile che, durante l'orario di lavoro di chi presta l'assistenza e può fruire dei permessi, all'assistenza provveda altra persona presente in famiglia ed è ragionevole il bisogno di questa di fruire di tre giorni di libertà, coincidenti con la fruizione dei permessi retribuiti del lavoratore. Il criterio è analogo a quello previsto per i genitori di portatori di handicap, regolato nel medesimo articolo, per i quali la circostanza che uno di essi non lavori, e quindi possa prestare assistenza, non esclude il diritto ai permessi retribuiti. Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all'assistenza».

Anche la giustizia amministrativa era pervenuta ad analoghe conclusioni. Il Consiglio di Stato, infatti, pronunciandosi circa l'applicabilità ad un docente di una scuola pubblica dell'articolo 33 comma 5 della legge 104/92, con sentenza del 19.01.1998, n. 394/97 della propria Terza Sezione, aveva affermato che «non si può negare il beneficio allorché sussista il presupposto dell'effettiva assistenza continuativa da parte del lavoratore medesimo sulla considerazione che il rapporto possa essere instaurato da altri familiari. Nella stessa sentenza il Consiglio di Stato ha evidenziato che il beneficio in questione non è subordinato alla mancanza di altri familiari in grado di assistere il portatore di handicap».

Giova, infine, sottolineare che anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 325 del 1996 aveva posto in evidenza la ratio della legge nel suo insieme: «superare o contribuire a far superare i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell'esercizio di diritti costituzionalmente protetti. Nella stessa sentenza, il giudice delle leggi aveva anche sottolineato come non debba corrersi il rischio opposto, cioè, il dare alla norma un rilievo eccessivo, perché non è immaginabile che l'assistenza al disabile si fondi esclusivamente su quella familiare».

Sulla base di tali precedenti una importante Circolare Inps (la n. 90 del 23 maggio 2007), sulla base di importanti arresti giurisprudenziali, [1] ha fornito alcuni criteri guida dell'istituto in questione, ossia: «(1) che a nulla rilevi che nell'ambito del nucleo famigliare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi famigliari non lavoratori idonei a fornire aiuto necessario; (2) che la persona con disabilità in situazione di gravità possa liberamente effettuare la scelta su chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge; (3) che tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i carattere della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità».

La indicata evoluzione interpretativa giurisprudenziale è stata poi recepita anche dal legislatore che nel novembre 2010 con legge n. 183 e nel luglio del 2011 con il D.Lgs. n. 119 ha novellato l'art. 33 della legge 104 del 1992, non prevedendo più che il lavoratore che usufruisca dei permessi di cui alla menzionata legge assista il parente disabile «con continuità ed in via esclusiva».

In particolare, il 9 novembre 2010 è stata pubblicata il Gazzetta Ufficiale la Legge 183/2010 (il cosiddetto Collegato Lavoro) che contiene nuove disposizioni sui permessi lavorativi a favore dei dipendenti che assistono familiari con handicap grave. L'articolo 24modifica, infatti, la Legge 104/1992 che, in origine, ha introdotto quelle agevolazioni. L'INPS ha prontamente diramato le proprie disposizioni con una specifica e articolata Circolare (3 dicembre 2010, n. 155), a cui è seguita la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010.

Le due Circolari prendono atto che il Legislatore ha abrogato i requisiti della continuità e dell'esclusività quali presupposti necessari ai fini del godimento dei permessi in argomento da parte dei beneficiari. «Pertanto conferma INPS - oltre al requisito della convivenza, già eliminato dall'art. 20 della legge 53/2000, anche la "continuità" e l'"esclusività" dell'assistenza, non sono più elementi essenziali ai fini del godimento dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92». Ricordiamo che INPS aveva rielaborato quei due confusi concetti facendone derivare due altre definizioni: quelle di sistematicità e all'adeguatezza dell'assistenza, poi fatti propri anche dal Ministero del Lavoro. Anche queste, congruamente, decadono e l'Istituto raccomanda che "Gli uffici (...) non dovranno più acquisire le dichiarazioni relative alla sistematicità e all'adeguatezza dell'ssistenza al disabile, prima richiesti (...)."

L'abrogazione di quei due requisiti, riapre la possibilità per moltissimi lavoratori di ripresentare domanda nel caso in cui, precedentemente, ad esempio, fosse stata rigettata per assenza di continuità (ad es. distanza notevole dall'abitazione del familiare da assistere); si veda, pe r i riflessi di carattere penale, la sentenza n. 12032/20 della Cassazione penale.

2. Assistenza di carattere morale

Circa la possibilità di utilizzare tali benefici per far fronte oltre che ad attività di carattere materiale anche di carattere morale a favore del beneficiario dell'assistenza, si ricordi la giurisprudenza più recente sul punto ha affermato che: «costituisce principio oramai pacifico nella prassi amministrativa e nella giurisprudenza di merito quello secondo cui, per poter fruire dei benefici previsti dalla legge 104, l'assistenza che il lavoratore deve prestare nei confronti del familiare portatore di handicap non debba essere necessariamente quotidiana -Il beneficio può, quindi, essere riconosciuto in favore di quei lavoratori che - pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede la persona con disabilità grave - offrano alla stessa un'assistenza sistematica ed adeguata dovendosi intendere come tale una cura della persona disabile avente cadenza regolare e periodica idonea a soddisfarne gli effettivi bisogni materiali e morali». (T.A.R. Milano Sez. III 14 luglio 2011 sentenza n. 1885).

2. Utilizzazione dei permesssi l. 104 a finalità mista (assistenza al disabile unita a vantaggio del fruitore dei permessi) 

Circa l'utilizzo di tali permessi per svolgere una attività dalla finalità mista, ossia che oltre ad essere finalizzata a beneficio del disabile determini il soddisfacimento di altri interessi del fruitore dei permessi, vi è silenzio di legge.

Tuttavia, pare che l'unica interpretazione ragionevole e quindi conforme agli artt. 3 e 32 Cost. dovrebbe essere quella che ammette la legittimità della richiesta dei detti permessi anche in presenza di attività con finalizzazione mista o spuria.

Infatti, in caso contrario al disabile sarebbe ingiustificatamente sottratta una possibilità di tutela per la sola circostanza che oltre a soddisfare i bisogni materiali e morali dello stesso, l'attività dell'obbligato determina un contemporaneo beneficio anche ad interessi di terzi.

Così ad esempio non potrebbe essere legittimamente richiesto il permesso ex l. 104/92 dall'obbligato per trascorrere tempo a giocare a carte o a tombola con il beneficiario disabile e altri famigliari (visto che soddisferebbe oltre alle esigenze di carattere morale del disabile, anche le proprie e quelle di terzi che partecipa al passatempo), oppure non potrebbe nelle ore di permesso il beneficiario provvedere all'acquisito di medicinali o a fare la spesa oltre che per il disabile beneficiario anche per sé.

E' evidente che tale soluzione sarebbe irragionevole ed inaccettabile, in quanto foriera di pregiudizio per il disabile, che non potrebbe legittimamente giovarsi di un soggetto per lo svolgimento di attività assistenziale in senso lato, ove tale attività nel contempo determini effetti favorevoli anche a terzi.

La stessa Corte di Cassazione  dimostra significative apertura sull'uso dei permessi ex l. 104 per ferie da parte dell'avente diritto: con pronuncia 2043 del 2020  ha invece statuito che i permessi della L. n. 104, sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la fruizione del beneficio debba essere necessariamente diretto alle esigenze di cura. Legittimamente quindi il lavoratore, portatore di disabilità, aumenta i giorni di assenza in concomitanza con le festività e, dunque, per finalità estranee a quelle connesse alla cura della sua condizione di invalido.

 


[1] Cfr. Cassazione sentenza 13481 del 20 luglio 2004 e C. Stato sentenza del 19 gennaio 1998, n. 304/97.

 

Approfondimenti (dal sito INPS, http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5941 visitato il 31.1.2014):

Permessi retribuiti

 

(L. 104/1992 art. 33, Dlgs 151/2001 art. 42)

 

Portatore di handicap è colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

 

L'handicap assume connotazione di gravità ( art. 3, comma 3, legge 104/92) se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

A CHI SPETTANO

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti sotto indicati del settore privato e, dal 1° gennaio 2009, anche ai lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate circ. 114/2008.

  • alle persone in situazione di disabilità grave che lavorano come dipendenti spettano 2 ore al giorno o 3 giorni al mese anche frazionabili in ore
  • ai genitori lavoratori dipendenti di figli in situazione di disabilità grave con età inferiore a tre anni spetta il prolungamento dell'astensione facoltativa o 2 ore al giorno (Circ. 162/93, punto 1) fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino o 3 giorni ( circ. 155/2010) al mese anche frazionabili in ore Msg 15995/07 e msg 16866/2007
  • ai coniuge, parenti o affini entro il 2° grado che lavorano come dipendenti spettano 3 giorni al mese anche frazionabili in ore Msg 15995/07. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con in situazione di disabilità grave soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. I tre giorni di permesso mensili possono essere fruiti anche dai parenti e dagli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave (33, comma 3, della legge 104/92 come modificato dall'art.24 della legge 183/2010 - vedi circolare n. 155/2010-).

NON SPETTANO

  • ai lavoratori a domicilio (Circ. 80/95, punto 4);
  • agli addetti ai lavoro domestici e familiari (Circ. 80/95, punto 4);
  • ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari circ. 133 /2000 punto 3.3;
  • ai lavoratori autonomi
  • ai lavoratori parasubordinati

Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri Msg 15995/07 - msg 16866/2007 Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore opera unlimite orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all'orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3. msg 16866/2007

 

1° esempio:

orario settimanale 36 ore/6 giorni lavorativi 6 * 3 = ore mensili fruibili 18

2° esempio:

orario settimanale 40 ore/5 giorni lavorativi 8 * 3 = ore mensili fruibili 24

3° esempio:

orario su base plurisettimanale (esempio 16 settimane di cui 8 di 32 ore su 4 giorni - 4 da 40 ore su 5 giorni - 4 da 36 ore su 6 giorni)) media del numero ore di tutte le settimane 35/numero medio giorni lavorativi settimanali 4,75 = ore mensili fruibili 22,1.

I REQUISITI

  • essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l'Inps;
  • la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall'apposita commissione della ASL (handicap grave art. 4, comma 1 L. 104/92) A decorrere dal 01.01.2010 le suddette commissioni sono integrate da un medico dell'Inps. (Circ. 162/93, punto 1 , Circ. 80/95, punto 1 ,circ. 32/2006 , circ. 131/2009)
  • Non ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.

Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (CIRC. 155/2010).

Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono:

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (ipotesi prevista dal messaggio n.14480 del 28 maggio 2010);
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
  • ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età (circolare n. 90 del 23 maggio 2007, p. 7).

GENITORI DI FIGLI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE CON ETÀ INFERIORE A TRE ANNI.

I genitori lavoratori dipendenti di figli minorenni in situazione di disabilità grave, conviventi o non, anche adottivi o affidatari, possono fruire, in alternativa di:

1. Prolungamento fino a tre anni di età del bambino con disabilità grave, del periodo di astensione facoltativa dal lavoro con diritto, per tutto il periodo, alla indennità pari al 30% della retribuzione. Si precisa che il prolungamento può essere fruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito (msg. n. 22578/2007) e cioè:

  • Per la madre: trascorsi 6 mesi del periodo di congedo di maternità;
  • Per il padre: trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del bambino;
  • Per il genitore solo: trascorsi 10 mesi decorrenti:
    • in caso di madre: dalla fine del congedo di maternità;
    • in caso di padre: dalla nascita del minore o dalla fruizione dell'eventuale congedo di paternità.

In caso di adozione nazionale:

  • Per il genitore che fruisce del congedo di maternità: trascorsi i 5 mesi del periodo di congedo di maternità (cioè trascorsi 5 mesi dall'ingresso del bambino in famiglia) più il periodo di congedo parentale teoricamente fruibile (6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre);
  • Per la madre, quando è il padre ad aver fruito del congedo di paternità/maternità: trascorsi 6 mesi dalla data di ingresso in famiglia del bambino;
  • Per il padre, quando è la madre ad aver fruito del congedo di maternità: trascorsi 7 mesi dalla data di ingresso in famiglia del bambino.

In caso di adozione internazionale:

  • Per il genitore che fruisce del congedo di maternità: trascorsi i 5 mesi del periodo di congedo di maternità (cioè trascorsi 5 mesi dall'ingresso del bambino in Italia) più il periodo di congedo parentale teoricamente fruibile (6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre) (circ. n. 16/2008).
  • Per la madre, quando è il padre ad aver fruito del congedo di paternità/maternità: trascorsi 6 mesi dalla data di ingresso in Italia del bambino;
  • Per il padre, quando è la madre ad aver fruito del congedo di maternità: trascorsi 7 mesi dalla data di ingresso in Italia del bambino.

2. Riposi orari retribuiti fino a tre anni di età di vita del bambino rapportati all'orario giornaliero di lavoro (2 ore di permesso giornaliero per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora negli altri casi) (circ. n. 291/1995). Si precisa che, ai sensi del comma 2 dell'art. 33 in esame, il genitore può comunque chiedere di fruire del permesso di due ore giornaliere in luogo del congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro) sia per i primi 6 mesi previsti dal D.lgs. n. 151/2001 che per il periodo di prolungamento di questo (fino ai tre anni) (circ. n. 80/1995, p. 2.).

  • tre giorni di permesso mensili anche frazionabili in ore (vedi combinato disposto art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 e art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001 come modificati nell'art. 24 della legge n. 183/2010).

Si precisa che i genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni di permesso alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile, anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro (es.: madre 2 gg, padre 1 gg. anche coincidente con 1 dei 2 gg. della madre). (Circ. 133/2000 punto 2.2.3, Circ. 128/2003 punto 9)

 

Si sottolinea inoltre che, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese.

Pertanto, nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano beneficiato di uno o più giorni di permesso ai sensi dell'art. 33, comma 3 citato, gli stessi non potranno usufruire per lo stesso figlio delle due ore di riposo giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.

Allo stesso modo, nel mese in cui uno o entrambi i genitori abbiano fruito, anche alternativamente, del prolungamento del congedo parentale o delle due ore di riposo giornaliero, gli altri parenti o affini aventi diritto non potranno beneficiare per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave dei giorni di permesso mensili.

Si precisa che i tre permessi sono giornalieri, fruibili anche continuativamente o frazionabili a ore.

GENITORI PARENTI E AFFINI DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'

I lavoratori dipendenti, coniuge, parenti o affini della persona in situazione della disabilità grave, entro il secondo grado (a titolo esemplificativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati), possono usufruire di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

 

I tre giorni di permesso mensili possono essere fruiti anche dai parenti e dagli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave (33, comma 3, della legge 104/92 come modificato dall'art.24 della legge 183/2010 - vedi circolare n. 155/2010-) Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado (a titolo esemplificativo sono parenti di terzo grado: zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta; sono affini di terzo grado zii acquisiti, nipoti acquisiti) della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

 

Al riguardo, si chiarisce che l'espressione 'mancanti' deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti).

Per quanto concerne le patologie invalidanti, ai fini dell'individuazione di tali patologie si prendono a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale - Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità - n. 278 del 21 luglio 2000, Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari, che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000.

Quindi, nell'ipotesi in cui il coniuge o i genitori del soggetto in situazione di disabilità grave siano affetti dalle patologie sopra elencate, l'assistenza potrà essere esercitata anche da parenti o affini entro il terzo grado.

In tale caso alla domanda deve essere allegata, in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico, da cui risulti una delle patologie sopra indicate ( messaggio 17404/2011, allegato 4, nota 3).

QUANTO SPETTA

  • I permessi presi a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta ( Circ. 80/95 par. 4);
  • I permessi presi a ore (assimilati ai permessi per allattamento Circ. 162/93 punto 1, 8° capoverso) saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;
  • Quelli concessi a titolo di prolungamento dell'astensione facoltativa fino al 3° anno di vita del bambino saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta o convenzionale se appartenenti a categorie di lavoratori che hanno diritto all'indennità per congedo parentale sulla base di retribuzioni convenzionali.

Permessi retribuiti e ANF

Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all'assegno per il nucleo familiarecirc. 199/1997

FERIE E TREDICESIMA MENSILITÀ

La quota della 13° mensilità Msg 13032/2005 (o altre mensilità aggiuntive) è inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità e pertanto già corrisposta a carico dell'Istituto. Da parte del datore di lavoro quindi non è dovuta la corresponsione della quota relativa alla gratifica natalizia in quanto già compresa nell'indennità erogata dall'Inps.

 

Le ferie e la tredicesima mensilità non saranno soggette a decurtazione quando i riposi ed i permessi previsti dall'art. 42 del Dlgs 151/2001 non siano cumulati con il congedo parentale. -Parere espresso dal Consiglio di Stato in merito alla incidenza dei permessi di cui all'articolo 33 della L 104/92 su ferie e tredicesima mensilità - (msg 7014/2006)

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

(Circ. 80/1995, punto 4)

Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI) l'indennità viene pagata direttamente dall'Inps con le seguenti modalità su espressa richiesta dell'interessato circ. 61/2009:

  • bonifico bancario o postale (IBAN);
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP,previo accertamento dell'identità del percettore:
    • da un documento di riconoscimento;
    • dal codice fiscale;
    • dalla consegna dell'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all'interessato via Postel con Posta Prioritaria.

I pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito possono avvenire anche all'estero (msg. 000237 del 09.04.2003)

 

N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonchè le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di c/c.

 

Per tutti gli altri lavoratori, aventi diritto, l'indennità viene, invece, erogata dal datore di lavoro col metodo del conguaglio

 

PART-TIME VERTICALE

Circ. 133/2000, punto 3.2

 

Nel caso di part-time verticale limitato ad alcuni giorni del mese (ad orario pieno o ad orario ridotto), il numero dei giorni di permesso deve essere ridimensionato proporzionalmente e arrotondato all'unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

 

Esempi:

 

Si procede infatti con la seguente proporzione: x : a = b : c (dove "a" corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello dei (3) gg. di permesso teorici; "c" a quello dei gg. lavorativi)

 

Si riporta un esempio di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni lavorativi teoricamente eseguibili (l'azienda non effettua quindi la "settimana corta").

 

Perciò:

 

x : 8 = 3 : 27

 

x = 24 : 27;

 

x = 0,8 (gg. di permesso, da arrotondare a 1).

 

Nel mese considerato spetterà quindi 1 solo giorno di permesso.

LAVORO AGRICOLO

Lavoro agricolo a tempo determinato (mod. HAND/Agr. Msg. 39956/2004).

 

Nel caso di un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, il riconoscimento dei 3 giorni di permesso (frazionabili in sei mezze giornate) è possibile solo se i lavoratori sono occupati con contratto stagionale di almeno un mese e l'attività lavorativa articolata su 6 giorni della settimana o 5 giorni se effettuano la settimana corta.

 

I giorni di permesso non vengono riconosciuti per le frazioni di mese in cui l'attività viene svolta solo per alcuni giorni.

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità (LSU/LPU) senza riduzione o sospensione dell'assegno (le domande e la documentazione vanno presentate al soggetto utilizzatore e non all'Inps) - Circ. 86/1999, punto g) - Msg. 671 del 10.07.2003) spettano 3 giorni al mese (Circ. 80/95, punto 1) anche frazionabili in ore Msg 15995/07 e msg 16866/2007;

ASSISTENZA PER PERIODI INFERIORI A UN MESE

(Circ.128/2003,punto3-msg4416/2007)

 

In caso di assistenza ad un disabile grave prestata sporadicamente o solo per alcuni periodi in sostituzione dell'abituale fruitore dei permessi, al richiedente spetta un giorno di permesso ogni 10 giorni di assistenza continua (circ. n. 128/2003).

In tali casi, il richiedente deve presentare all'Inps e al proprio datore di lavoro una richiesta scritta contenente una dichiarazione di responsabilità in cui siano attestati: l'assistenza prestata al disabile, il rapporto di parentela con lo stesso, i periodi durante i quali è prestata l'assistenza e i motivi che hanno imposto la sostituzione del soggetto cha la presta abitualmente.

 

Contestualmente, l'abituale fruitore dei permessi deve comunicare alla sede Inps di appartenenza ed al proprio datore di lavoro la temporanea sospensione dell'assistenza (msg. n. 4416/2007).

 

CUMULABILITA' DEI PERMESSI

Il prolungamento del congedo parentale e i riposi alternativi sono compatibili con la fruizione del normale congedo parentale e del congedo per malattia del medesimo figlio fruito dall'altro genitore (art. 42, comma 4, D.lgs. 151/2001).

 

E' compatibile la fruizione dei permessi orari ex lege n. 104/1992 per un figlio con disabilità grave inferiore a 3 anni e dei permessi orari (c.d. per allattamento), per altro figlio: la fruizione di entrambi i benefici da parte di un genitore è possibile, dal momento che si tratta di permessi per due soggetti (figli) diversi, entrambi bisognosi di cure, per i quali è legislativamente prevista la possibilità di fruire di due diversi tipi di permessi. Ovviamente la fruizione dei benefici in parola di una o due ore è legata all'orario di lavoro: se questo è pari o superiore alle 6 ore darà diritto alla fruizione di 2 ore di permesso per "allattamento" e 2 ore di permesso ex lege 104; se è invece inferiore a 6 ore darà diritto alla fruizione di un'ora di permesso per allattamento e a un'ora di permesso ex lege n. 104/1992.

Tale criterio trova applicazione anche nel caso di lavoratore handicappato che fruisce per sè stesso dei permessi orari ex lege 104 ed è genitore di un bambino per il quale spettano i permessi per "allattamento". (circ. n. 128/2003, p. 4 e msg. n. 11784/2007).

 

In caso di permessi orari ex lege n. 104/1992 e riposi orari (c.d. per allattamento) ex D.lgs. n. 151/2001 per il medesimo figlio portatore di handicap si ribadisce, in via generale, l'incompatibilità dei due tipi di permesso qualora richiesti per il medesimo soggetto nel corso del primo anno di vita del bambino e si precisa, tuttavia, che qualora in particolari casi il dirigente del CML ravvisi in capo al bambino, in relazione alla speciale gravità dell'handicap, l'effettiva necessità di cure che non possano essere garantite durante le sole ore di allattamento, previste per la generalità dei neonati, è possibile autorizzare il cumulo della fruizione dei permessi orari ex lege n. 104/1992 e dei riposi orari ex art.39, e ss. D.lgs n. 151/2001.(msg. n. 11784/2007).

 

Durante la fruizione del prolungamento del congedo parentale o dei permessi orari, entrambi i genitori non possono fruire del congedo straordinario ex art. 42, c.5 T.U.

 

I permessi giornalieri possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario (ex astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre, con un massimo di 10/11 mesi se fruito da entrambi) e con il congedo malattia per figlio ai sensi dell'art. 42, quarto comma, legge n. 104/1992.

Nella fattispecie si applicano i criteri di cui alla circ. n. 80/1995, in materia di cumulabilità tra i giorni di permesso ex lege 104/1992 e i congedi per la malattia del medesimo figlio e i criteri relativi all'impossibilità di fruire contemporaneamente da parte dello stesso genitore, nella stessa giornata, dell'astensione facoltativa e dei suindicati permessi di cui alla legge n. 104/1992. Invece, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo in esame, è possibile fruire, contemporaneamente, da parte di un genitore dell'astensione facoltativa e da parte dell'altro dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 (circ. n. 138/2001).

Permane l'impossibilità, da parte di entrambi i genitori, di fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 durante il periodo di congedo straordinario, trattandosi in tal caso, di benefici diretti al medesimo fine (msg. n. 22912/2007), è invece possibile nello stesso mese fruire di un periodo di congedo straordinario e per un altro periodo dei permessi per art. 33 c. 3 Legge n. 104/1992 a condizione che non si sovrappongano (circ. n. 53/2008).

Si sottolinea inoltre, che come indicato nella circolare n. 155/2010, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese.

Pertanto, nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano beneficiato di uno o più giorni di permesso ai sensi dell'art. 33, comma 3 citato, gli stessi non potranno usufruire per lo stesso figlio delle due ore di riposo giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.

Allo stesso modo, nel mese in cui uno o entrambi i genitori abbiano fruito, anche alternativamente, del prolungamento del congedo parentale o delle due ore di riposo giornaliero, gli altri parenti o affini aventi diritto non potranno beneficiare per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave dei giorni di permesso mensili.

 

Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi di cui al comma 6 della legge n. 104/1992, può essere assistito da altro soggetto lavoratore, purchè il medico di sede, in relazione alla gravità dell'handicap valuti che il disabile abbia una effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore (circ. n. 37/1999, punto 1.A). Per tale assistenza spettano, i giorni o le ore di permesso di cui al comma 3 della medesima legge .Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate, considerato che l'assenza dal lavoro, con la conseguente fruizione dei permessi da parte di chi assiste, è giustificata dal fatto che deve assistere il soggetto in situazioni di gravità, assistenza che non necessita durante le giornate in cui quest'ultimo lavora (circ. n. 128/2003, punto 6). In caso di malattia, ferie, permesso non retribuito, ecc. del lavoratore disabile si considera soddisfatto il principio sopra indicato.

 

Il lavoratore con disabilità grave che già beneficia dei permessi di cui al comma 6, art. 33, legge n. 104/1992 può fruire anche di permessi per assistere altri familiari in situazione di disabilità grave, senza necessità di acquisire alcun parere medico legale (circ. n. 128/2003, p.6 - circ. n. 53/2008).

 

Pluralita' dei soggetti disabili

 

Qualora assista più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi tenendo presente che per ogni familiare disabile il limite massimo è di tre giorni e che il cumulo non può essere riconosciuto quando lo stesso lavoratore possa, per la natura dell'handicap, sopperire congiuntamente alle necessità assistenziali dei soggetti nel corso dello stesso periodo. La natura dell'handicap è oggetto di valutazione a cura del CML Inps (circ. n. 211/1996 e circ. 90/2007).

LAVORATORI DELLE IMPRESE DELLO STATO, DEGLI ENTI PUBBLICI E DEGLI ENTI LOCALI PRIVATIZZATE

Con effetto dal 1° gennaio 2009 tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi il personale con qualifica dirigenziale, delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate e a capitale misto, che sono state interessate da processi di privatizzazione e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico, devono presentare all'Inps la domanda per la concessione dei permessi della Legge 104/92.

L'erogazione della prestazione avverrà a seguito del versamento dei contributi con l'aliquota prevista per tali prestazioni , aliquota che comprende anche la contribuzione figurativa.(circ. 114 del 30.12.2008).

 

Sono tenute al versamento all'Inps della contribuzione per permessi Legge 104/92 :

  • le aziende di cui al Msg. 3352/2009 ;
  • le aziende contraddistinte dai codici di autorizzazione 8G e/o 8H,8S,8Y (Msg. n. 5730/2009
  • le aziende inquadrate nel settore "Enti"-2.01.01 e 2.01.02 con codice autorizzazione OV (Msg.n. 5730/2009).

I dipendenti di dette Aziende devono dal 01 gennaio 2009, presentare regolare domanda di permessi legge 104/92 secondo le modalità previste per i lavoratori dipendenti già assicurati all'Inps per la stessa prestazione.

 

Qualora all'atto della presentazione della domanda sorgano dubbi in merito alla riconoscibilità della prestazione richiesta ,in quanto l'azienda cui il lavoratore appartiene non rientra in nessuna di quelle elencate ,dovrà essere richiesta al lavoratore una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal datore di lavoro attestante l'appartenenza dello stesso ad una delle tipologie di imprese destinatarie dell'obbligo contributivo di cui trattasi.

RICORSI

Avverso i provvedimenti di reiezione per le domande di permessi retribuiti, è possibile fare ricorso al Comitato Provinciale della Sede Inps di residenza. Circ. 182/1997, punto 11

 

Il ricorso al Comitato Provinciale non preclude la possibilità di adire le vie giudiziarie

CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

Nel caso di mancato rilascio della certificazione di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92) entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 - circ. n. 32/2006).

 

La certificazione provvisoria di handicap in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL e deve specificare, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza.circ. 32/2006 punto 2

La certificazione provvisoria rilasciata dalla Commissione ASL ai sensi dell'articolo 4 della L. 104/92 può essere presa in considerazione anche prima dei 90 giorni dalla domanda di riconoscimento di handicap grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.

In caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata, infatti l'accertamento dell'handicap dei malati oncologici subisce un iter accelerato (accertamento entro 15 giorni dalla domanda, efficacia immediata - L. 80/del 9.3.2006 - msg. n. 8151/2007.

Qualora il provvedimento definitivo non sia di handicap grave si procederà al recupero dei permessi retribuiti fruiti.

DURATA DELLA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all'accertamento definitivo circ. 53/2008 punto 5.

Ai fini della concedibilità dei permessi il lavoratore, dovrà allegare alla domanda:

  • copia della ricevuta della domanda presentata alla Commissione Medica Integrata e solo se tale richiesta sia stata presentata almeno 90 giorni prima potrà essere presa in considerazione la certificazione provvisoria;
  • dichiarazione liberatoria, in caso di certificazione provvisoria, nella quale il lavoratore si impegna alla restituzione delle prestazioni che, risultassero indebite alla fine del procedimento circ. 32/2006 punto 3 - circ. 53/2008 punto 5.

Se la richiesta dei permessi viene effettuata prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data della richiesta per il riconoscimento dell'handicap grave la domanda per la fruizione dei permessi sarà respinta con l'annotazione che potrà essere riesaminata solo alla luce del provvedimento definitivo di riconoscimento dell'handicap grave

  • qualora il provvedimento definitivo non riconosca la gravità dell'handicap, si procederà al recupero delle prestazioni erogate in quanto divenute indebite circ. 32/2006;
  • qualora il provvedimento definitivo non riconosca la situazione di gravità ab origine, si potrà riesaminare la richiesta e procedere ad accogliere la prima domanda a suo tempo respinta.

Recupero delle prestazioni erogate

 

Il recupero delle prestazioni erogate avverrà solo dopo provvedimento definitivo di disconoscimento della condizione di handicap grave msg. n. 8151/2007. Solo qualora tale disconoscimento non abbia convalidato ab origine lo stato di handicap grave, le Sedi Inps provvederanno, in misura totale, al recupero delle prestazioni indebitamente concesse, altrimenti si procederà, al recupero dei benefici fruiti oltre il periodo di temporanea sussistenza dell'handicap con riferimento al provvedimento definitivo

MEDICO ABILITATO

La certificazione provvisoria di handicap in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista, per medico specialista si intende anche il medico dell'Ospedale purchè:

  • se medico dell'Ospedale che visita ambulatoriamente, sia specialista nella patologia denunciata;
  • se medico dell'Ospedale che segue in corsia il soggetto, il requisito specialistico transita dal medico al reparto e quindi è sufficiente che il medico sia specializzato nelle patologie di interesse; per medico dell'Ospedale inoltre si intende il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica. circ. 32/2006 punto 1.

Il medico dell'Inps non potrà rettificare il giudizio sull'handicap e/o sulla situazione di gravità espresso né nella certificazione provvisoria né in quello definitivo della Commissione ASL.

LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata all'Inps e in copia ( protocollata e siglata dall'Inps) al datore di lavoro, su modello predisposto , corredata dalla documentazione necessaria, la domanda può essere presentata anche tramite PEC.

 

La domanda appena presentata:

  • sarà sottoposta a protocollazione informatica;
  • sarà acquisita nella procedura di gestione;
  • darà luogo a provvedimento di accoglimento o di reiezione inviato al lavoratore e al datore di lavoro.

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione, non scade alla fine dell'anno solare (msg 39956 del 9.12.2004), non deve essere rinnovata annualmente allo scadere dei 12 mesi di validità circ. 53/2008 punto 4, dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e, entro 30 giorni dal cambiamento , il richiedente i permessi dovrà comunicare le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta. circ. 53/2008 punto 4

 

La domanda va ripresentata solo in caso di riconoscimento temporaneo della disabilità grave circ. 53/2008 punto 4

 

Ai fini della concedibilità dei permessi il lavoratore, dovrà autocertificare nella domanda:

  • l'eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di handicap grave;
  • la revisione del giudizio di gravità dell'handicap da parte della Commissione ASL;
  • le modifiche ai permessi richiesti;
  • la fruizione di permessi, per lo stesso soggetto disabile grave, da parte di altri familiari.

Ogni domanda vale per un solo soggetto in situazione di disabilità grave.

 

Il lavoratore agricolo a tempo determinato, oltre a presentare solo all'Inps il modello di domanda, deve inoltrare anche il MOD. HAND AGR per ciascuno dei mesi interessati.

 

Modelli di domanda (Msg n. 945/2002 - Circ. 128/2003, punto 7 - Msg n. 820 del 10.09.2003 - Msg. 39956 del 09.12.2004 - circ. 53/2008 ) :

  • HAND1 (Genitori di Minori) ( circ. 53/2008);
  • HAND2 (Genitori di Maggiorenni/Familiari) (circ. 53/2008);
  • HAND3 (Titolari) (circ. 53/2008 );
  • HAND AGR. (nel caso di rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato/determinato) (circ. 53/2008).

LA DOCUMENTAZIONE

Documentazione da allegare alla domanda (Circ. 128/2003):

  • certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 104/92. A decorrere dal 01.01.2010 le suddette commissioni sono integrate da un medico dell'Inps. (Circ. 162/93, punto 1 , Circ. 80/95, punto 1 ,circ. 32/2006 , circ. 131/2009) attestante lo stato di gravità dell'handicap, o, per i:
    • portatori disindrome di Down, certificato rilasciato dal proprio medico di base con allegato copia del "cariotipo" sulla cui base il curante ha rilasciato il certificato (L. 289/2002, art. 94) (Circ. 128/2003, punto 1);
    • grandi invalidi di guerra (titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1° categoria con o senza assegno di superinvalidità), attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o copia del decreto concessivo della stessa (Circ. 128/2003, punto 2).
  • Certificazione provvisoria del medico specialista nella patologia denunciata. Tale certificazione potrà essere presa in considerazione solo se trascorsi almeno 90 giorni dalla richiesta di riconoscimento dell'handicap grave alla Commissione Medica Integrata e nellemore del rilascio dell'attestazione dell'handicap grave (da presentare comunque non appena disponibile). La su indicata certificazione non definitiva dello specialista, produce effetto fino all'accertamento definitivo (senza limiti di tempo) circ. 32/2006 punto 5 - circ. 53/2008 punto 5
  • modello HAND AGR. M sg. 39956/2004 (solo per gli operai dell'agricoltura).
  • (in caso di certificazione provvisoria) dichiarazione nella quale il lavoratore richiedente i permessi si dimostri consapevole che è possibile riconoscere transitoriamente la prestazione e che, dopo il provvedimento definitivo, se negativo dovrà restituire quanto fruito in eccedenza circ. 32/2006 punto 3 - circ. 53/2008 punto 5

N. B.: Il riconoscimento dell'handicap grave produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata una validità decorrente dalla data della domanda (Circ. 80/95)

 

In caso di adozione:

  • adozioni nazionali: - copia del provvedimento di adozione o di affidamento;
    • copia del documento rilasciato dall'Autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia.
  • adozioni internazionali:
    • certificato dell'Ente autorizzato, da cui risulti l'adozione o affidamento da parte del giudice straniero, l'avvio del procedimento di "convalida" presso il giudice italiano e la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi.

AFFINITA'

(Circ. 80/95)

 

E' noto che i gradi di parentela si computano (art. 76 c.c.) conteggiando, per la parentela in linea retta, le generazioni, dal capostipite (escluso) al parente considerato; così' ad es.: la parentela nonno/nipote è di 2 grado, quella madre/figlio di 1 grado, e così via.

 

In linea collaterale, invece, si deve risalire dalla persona, generazione per generazione, al capostipite comune e poi così ridiscendere alla persona interessata, sempre escludendo dal conteggio il capostipite: ad esempio il grado di parentela tra fratelli è di 2 grado, quello zio/nipote è di 3 grado, quello tra cugini è di 4 grado (questi ultimi sono perciò esclusi dai benefici della legge).

 

L'affinità è il rapporto che unisce un coniuge con i parenti dell'altro coniuge (art. 78 c.c.). Il grado di affinità è il medesimo che ha il coniuge con il proprio parente: cosi' ad esempio il grado di affinità suocero/nuora (o suocera/genero) è di 1 grado; quello tra cognati di è 2 grado, e così via. Si sottolinea che gli affini di un coniuge non sono affini tra loro: così ad esempio la moglie del cognato di una persona non è affine con quest'ultima.