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Pericolo di fuga per estradando richiede elementi concreti (Cass. 27697/21)

16 luglio 2021, Cassazione penale

In tema di misure cautelari disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, la sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, deve essere motivatamente fondata su elementi specifici, concreti e sintomatici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell'estradando, non costituendo circostanza rilevante a tali fini la severità della pena cui lo stesso dovrebbe essere sottoposto in caso di consegna.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Sent., (ud. 20/05/2021) 16-07-2021, n. 27697

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere -

Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere -

Dott. GIORGI Maria S. - Consigliere -

Dott. BASSI Alessandra - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.S., nato il (OMISSIS);

avverso la ordinanza del 11/03/2021 della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto;

visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso;

udita la relazione del Consigliere, Dott. Gaetano De Amicis;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Locatelli Giuseppe, che ha chiesto la declaratoria di rigetto del ricorso;

udito il difensore, Avv. LE, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 11 marzo 2021 la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha convalidato l'arresto provvisorio eseguito ex art. 716 c.p.p., art. 715 c.p.p., comma 2, nei confronti di G.S., in conseguenza di un mandato di arresto a fini estradizionali emesso in data 9 febbraio 2021 dal Tribunale di Vlore (Albania) per il reato di omicidio commesso il (OMISSIS), previsto dagli artt. 98 e 278, comma 1 c.p. albanese.

2. Avverso la predetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia, deducendo con il primo ed il secondo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga, per averne la Corte d'appello erroneamente desunto i presupposti in ragione della sola gravità del reato di cui il ricorrente è accusato, senza indicare le circostanze obiettive e specifiche del pericolo di allontanamento.

Si evidenziano, al riguardo, la pluriennale residenza del ricorrente in Italia assieme a tutto il suo nucleo familiare e lo svolgimento di una stabile attività lavorativa, oltre alle circostanze di fatto relative al recente acquisto di un immobile per civile abitazione e alla stipula di un mutuo decennale con la costituzione di un'ipoteca per il finanziamento dell'operazione, sì da escludere qualsiasi volontà di allontanamento dal territorio italiano e di sottrarsi all'eventuale consegna.

2.1. Con il terzo motivo si lamentano analoghi vizi per avere l'ordinanza impugnata disposto l'applicazione della misura custodiale in carcere senza alcuna motivazione al riguardo e con il quarto motivo di doglianza, inoltre, si lamenta l'omessa motivazione sull'esistenza degli elementi a carico dell'estradando.

2.2. Con il quinto motivo di ricorso, infine, si censura l'omessa motivazione in ordine al rischio di un trattamento inumano o degradante nello Stato richiedente.

Motivi della decisione

1. I primi tre motivi di ricorso, incentrati essenzialmente sulla medesima ragione di doglianza, sono fondati e ne determinano l'accoglimento con effetto logicamente assorbente rispetto alle residue questioni ivi dedotte.

2. Secondo una costante linea interpretativa di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, Ionut, Rv. 278057), in tema di misure cautelari disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, la sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, deve essere motivatamente fondata su elementi specifici, concreti e sintomatici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell'estradando, non costituendo circostanza rilevante a tali fini la severità della pena cui lo stesso dovrebbe essere sottoposto in caso di consegna.

3. Ora, l'ordinanza impugnata appare del tutto carente di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga, desunto fondamentalmente dalla gravità del reato oggetto del provvedimento restrittivo emesso a fini estradizionali, senza soddisfare in alcun modo il dovere di specificità e concretezza sotteso alla previsione normativa di cui all'art. 715 c.p.p., comma 2, lett. c).

La ulteriore marginale notazione dell'ordinanza impugnata, legata all'esistenza di alcuni alias a nome del ricorrente, appare anch'essa genericamente formulata, in quanto riferita ad un provvedimento di esecuzione per la carcerazione con contestuale decreto di sospensione emesso dalla Procura della Repubblica preso il Tribunale di Lecce in data 16 marzo 2000, dunque in epoca assai risalente, sì da non soddisfare, neanche sotto tale profilo, le richiamate esigenze di attualità e concretezza del periculum libertatis.

L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte di appello in dispositivo indicata per nuovo giudizio.

P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021