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Pericolo di fuga dell'estradando non è presunto (Cass. 28758/08)

10 luglio 2008, Cassazione penale

In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo di allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente, tuttavia la sussistenza di tale pericolo deve comunque essere motivatamente fondato su elementi concreti, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale, richiedendosi dunque che le circostanze prese in esame siano specifiche e rivelatrici di una vera propensione e di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell'estradando

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(ud. 09/04/2008) 10-07-2008, n. 28758

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente

Dott. MILO Nicola - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C., n. a (OMISSIS);

avverso la ordinanza in data 8 gennaio 2008 della Corte di appello di Torino;

Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con la ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Torino rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata a fini estradizionali a C. C., cittadino rumeno, in relazione all'ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brasov a seguito della condanna definitiva alla pena di cinque anni di reclusione inflittagli per il reato di furto aggravato continuato commesso tra il 1998 e il 1999.

Rilevava la Corte di appello che permaneva il pericolo di fuga, tale da imporre il mantenimento della misura carceraria, in considerazione del fatto che l'estradando non aveva radici stabili nel paese e che la prospettiva di dovere scontare una consistente pena in Romania poteva stimolarlo a sottrarsi alla esecuzione della stessa.

Ricorre per cassazione l'estradando, a mezzo del difensore, avv. Marco Pagella il quale deduce:

1. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 13 Cost., comma 2, artt. 275 e 715 c.p.p., atteso che, con riferimento alla procedura estradizionale, le misure cautelari sono collegate alla presenza di un pericolo di fuga, che non può essere desunto solo dall'entità della pena da scontare ma anche dalle condizioni personali, sociali e familiari del soggetto.

In ogni caso, la misura carceraria può essere mantenuta solo se le esigenze cautelari non possono essere salvaguardate con altre misure meno afflittive, non prese in considerazione dall'ordinanza impugnata.

2. Vizio di motivazione sullo stesso punto, dato che il Tribunale non ha preso in considerazione le argomentazioni difensive, riportate in apposita memoria, con le quali si rimarcava la regolare condotta di vita dell'estradando la stabile sua residenza in Italia; e ha illogicamente desunto il pericolo di fuga del C. sulla base della considerazione che egli viveva in una casa di affitto e che aveva un'attività lavorativa di tipo autonomo.

Osserva la Corte che il ricorso è fondato.

Va ricordato che in tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo di allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente, tuttavia la sussistenza di tale pericolo deve comunque essere motivatamente fondato su elementi concreti, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale (Cass., sez. 6, 17 marzo 2005, Bucur), richiedendosi dunque che le circostanze prese in esame siano specifiche e rivelatrici di una vera propensione e di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell'estradando (Cass., sez. 6, 8 gennaio 2007, Roman).

Ora, l'ordinanza impugnata appare del tutto carente di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga, desunto fondamentalmente dalla Corte di appello dalla prospettiva che il C. avrebbe di dovere scontare la pena inflitta con la sentenza di condanna posta a base della domanda di estradizione.

Tale considerazione, riferendosi a un presupposto (sentenza di condanna a pena detentiva) che necessariamente accompagna ogni domanda di estradizione esecutiva, non soddisfa in alcun modo il dovere di specificità sotteso alla previsione di cui all'art. 715 c.p.p., comma 2, lett. c).

La ulteriore marginale notazione dell'ordinanza impugnata, costituita dal non avere il C. "radici nel nostro paese, avendo la disponibilità di una abitazione solo in locazione ed essendo titolare di attività autonoma", da un lato appare anch'essa generica, dall'altro contraddittoria rispetto al riconoscimento che l'estradando ha comunque una stabile occupazione lavorativa (tanto da svolgere un'attività di impresa) e che "si è formato una famiglia in Italia".

L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Torino per nuovo esame.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino per nuovo esame.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2008.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008