Nulla impedisce alla P.A. di avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale: la P.A. è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente.
L’onere che incombe sul datore di lavoro di provare la effettiva realizzazione, da parte del lavoratore, delle condotte oggetto di contestazione disciplinare, attiene non alla procedura disciplinare ma a quella della, eventuale, fase di impugnativa giudiziale del licenziamento da parte del lavoratore e che, ferma l’immutabilità della contestazione disciplinare, non è impedito al datore di lavoro di richiedere nel giudizio la acquisizione di prove che non siano emerse nel corso del procedimento disciplinare, integrando, ad esempio, la produzione documentale o richiedendo la escussione di testimoni le cui dichiarazioni non siano state acquisite già nel corso del procedimento stesso.
Corte di Cassazione
sez. Lavoro, sentenza 11 novembre 2020 – 5 marzo 2021, n. 6221
Presidente Tria – Relatore Torrice
Fatti di causa
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da D.C.C. nei confronti dell’Azienda Universitaria Ospedaliera (OMISSIS) , volto all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato in data 8-13.1.2016.
2. La Corte territoriale ha rilevato che il D.C. era stato convocato in data 18.11.2015 ed in data 29.11.2015 per rendere le sue giustificazioni in ordine ai fatti contestati e che in dette occasioni il lavoratore, lungi dal rendere le proprie giustificazioni, si era limitato a dedurre l’incompatibilità del titolare dell’UPD.
3. Ha, poi, affermato che: non era ravvisabile in capo ai soggetti che avevano gestito il procedimento disciplinare alcuna incompatibilità; la procedura disciplinare, attivata tempestivamente all’esito dell’ordinanza applicativa della misura cautelare a carico del De Chiar49 non era subordinata all’esito del processo penale; l’Azienda aveva dato prova dell’avvenuta commissione degli illeciti disciplinari contestati (ripetuta violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, comma 1, lett. h), e del regolamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio attraverso la timbratura del cartellino marcatempo effettuata da un suo collega di lavoro); la violazione ripetuta degli obblighi di correttezza, lealtà e diligenza che gravano sul pubblico dipendente avevano compromesso in maniera irreparabile il rapporto fiduciario.
4. Avverso questa sentenza D.C.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria. L’Azienda Universitaria Ospedaliera (OMISSIS) si è costituita per potere svolgere attività difensiva.
Ragioni della decisione
Sintesi dei motivi
5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, nn. 2 e 4.
6. Assume che i giudici del merito non hanno dato conto del diritto del dipendente ad essere convocato per spiegare le sue difese e che tale diritto era stato violato in quanto il titolare del procedimento disciplinare (Dott. Andriuolo) ed il suo sostituto (avv. Anzalone) erano stati ricusati nel corso delle sue audizioni in quanto erano stati denunciati da esso ricorrente in sede penale; deduce che successivamente alla seconda ricusazione non era stato nuovamente convocato ma aveva ricevuto la comunicazione del provvedimento sanzionatorio sottoscritto dall’Andriuolo, titolare dell’Azione disciplinare.
7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis c.p.c., n. 2.
8. Deduce che l’Azienda non aveva svolto un accertamento autonomo in ordine ai fatti oggetto di contestazione disciplinare ma aveva posto a base del licenziamento l’ordinanza del G.I.P., la quale, a sua volta, aveva fatto riferimento agli atti dell’indagine della polizia giudiziaria, i quali non potevano essere equiparati ad una sentenza penale di condanna.
9. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni emanato con D.M. 28 novembre 2000, e dell’art. 97 Cost..
10. Asserisce che il pubblico dipendente, ai sensi dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e dei principi di terzietà ed imparzialità di cui all’art. 97 Cost., è obbligato ad astenersi nelle ipotesi in cui egli stesso abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e addebita alla sentenza impugnata di non avere esaminato le contestazioni svolte da esso ricorrente. Esame dei motivi.
11. Il primo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto correlati alla regolarità del procedimento disciplinare, presentano profili di infondatezza e di inammissibilità.
12. Essi sono infondati nella parte in cui imputano alla Corte territoriale di non avere esaminato le contestazioni formulate in ordine alla dedotta incompatibilità dei soggetti che avevano gestito il procedimento disciplinare ed adottato il provvedimento sanzionatorio.
13. La Corte territoriale, infatti, in puntuale confronto con i motivi di gravame formulati dall’odierno ricorrente nell’atto di appello in ordine alle predette questioni, ha escluso che fosse ravvisabile la dedotta incompatibilità dell’Andriuolo e dell’Anzalone ed ha richiamato la delibera n. 11 dell’8.1.2016.
14. La Corte territoriale, inoltre, come già evidenziato nel p. n. 2 di questa sentenza, ha accertato che l’odierno ricorrente in occasione delle audizioni si era limitato a formulare eccezioni formali ma non aveva reso alcuna giustificazione in ordine ai fatti oggetto di contestazione disciplinare.
15. Le censure sono inammissibili nella parte in cui, sotto all’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, sollecitano una nuova lettura del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità (Cass. Sez. Un. 24148/2013, Cass. Sez. Un. 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208 /2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005) in ordine alla dedotta situazione di incompatibilità dei componenti dell’UPD e alla dedotta violazione del diritto di difesa.
16. Il terzo motivo è infondato perché non è rinvenibile nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, che disciplina le forme ed i termini del procedimento disciplinare e nemmeno nell’art. 55 ter, dello stesso decreto, che regola i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, alcuna disposizione che impone alla Pubblica Amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria, ai fini della contestazione disciplinare.
17. Questa Corte ha già affermato (Cass. n. 11948/2019, Cass. n. 21260/2018, Cass. n. 8410/2018, Cass. n. 5284/2017, Cass. n. 19183/2016, Cass. n. 758/2006) che la P.A. è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente.
18. È stato osservato (Cass. 5284/2017) che l’onere che incombe sul datore di lavoro di provare la effettiva realizzazione, da parte del lavoratore, delle condotte oggetto di contestazione disciplinare, attiene non alla procedura disciplinare ma a quella della, eventuale, fase di impugnativa giudiziale del licenziamento da parte del lavoratore e che, ferma l’immutabilità della contestazione disciplinare, non è impedito al datore di lavoro di richiedere nel giudizio la acquisizione di prove che non siano emerse nel corso del procedimento disciplinare, integrando, ad esempio, la produzione documentale o richiedendo la escussione di testimoni le cui dichiarazioni non siano state acquisite già nel corso del procedimento stesso (Cass. 19183/2016).
19. Venuta meno, infatti, per effetto della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 ter, la cosiddetta pregiudiziale penale e regolato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55 ter c.p.p., u.c., artt. 653 e 654 c.p.p.), nulla impedisce alla P.A. di avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale.
20. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.
21. Le spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo e commisurate all’attività difensiva svolta dalla resistente (partecipazione all’udienza di discussione), seguono la soccombenza.
22. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.