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Patteggia ma non sfugge al risarcimento (Tr. Roma 6/12/2018)

6 dicembre 2018, Tribunale di Roma

La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato, e non inverte l'onere della prova; la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non é un atto, ma un fatto; e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art.2729 c.c.

Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e segnatamente dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

TRIBUNALE DI ROMA

 Sez. XIII Civile 

Sent., 06/12/2018

in persona del giudice unico, dott. ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in Igrado iscritta al n. 76963/15 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 13.6.2018, vertente

tra

- G.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Renato Simoni, 9, presso lo studio dell'Avv. CA che lo rappresenta e difende in virtù di delega a margine dell'atto di citazione;

- attore -;

contro

- S.M., elettivamente domiciliato in Latina, via Monti 18, presso lo studio dell'Avv. ALV, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti;

- convenuto -;

OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale;

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato, F.G. conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, M.S..

Esponeva l'attore che:

- in data 27.12.2010 verso l' 1,00 si trovava in via X. M. 60 in R. in attesa di una ragazza, S.M., che frequentava da circa un mes,e allorquando notava una Smart For Two blu che rallentava;

- giunta S.M., si dirigevano in macchina presso l'abitazione del G. in via P. B. 25 quando, giunti nelle immediate vicinanze, e precisamente in via V. V., la Smart For Two blu che aveva notato in precedenza, con a bordo due persone di sesso maschile, si affiancava alla loro vettura e S.M. riconosceva il giovane alla guida della Smart come M.S., suo ex fidanzato e preoccupata implorava il G. di non fermarsi e di scappare perché lo S. non aveva preso bene l'interruzione della relazione sentimentale e aveva in più occasione infastidito lei, i suoi familiari e i suoi amici sperando in una riconciliazione;

- il G. pertanto tentava di allontanarsi ma la Smart gli tagliava la strada e lo S. scendeva dalla vettura avvicinandosi al finestrino del G. il quale, a sua volta, abbassava il finestrino per capire cosa questi volesse e, a quel punto, quest'ultimo gli sferrava un violento pugno sul viso e colpiva con pugni e calci la sua vettura, provocando danni al mezzo, per poi dileguarsi velocemente con l'amico facendo perdere le sue tracce;

- verso le ore 9,00, a causa delle lesioni riportate, si recava presso il pronto soccorso oculistico dell'ospedale Umberto I ove gli veniva riscontrata una frattura della parte mediale dell'orbita destra e pertanto veniva disposto un ricovero e un successivo intervento chirurgico;

- con sentenza definitiva n. 898/2013 il Tribunale Penale di Roma, a seguito di denuncia - querela presentata dal G., disponeva l'applicazione della pena su richiesta della parte ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e ss.

Concludeva pertanto chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subìti e subendi in occasione dell'evento lesivo, da liquidarsi in Euro 34.692,56 per il danno alla persona ed Euro 10.000,00 per il danno patrimoniale, oltre spese di lite.

Si costituiva M.S., eccependo preliminarmente e pregiudizialmente l'estinzione del giudizio, la nullità della notifica e la nullità di ogni atto del procedimento sotto diversi profili, contestando la domanda sia in punto di an che di quantum e concludendo per la declaratoria di estinzione e di nullità della citazione nonchè di tutto il procedimento e nel merito per il rigetto.

Nel corso dell'istruttoria veniva ammessa la prova per interpello di attore e convenuto nonché la c.t.u. medico legale sulla persona dell'attore.

Esaurita l'istruzione e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.6.2018, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Motivi della decisione

Preliminarmente si rileva che le eccezioni di rito sollevate dalla parte convenuta risultano infondate.

Premesso che nel corso del giudizio non è stato rinvenuto in atti il verbale cartaceo delle prime cinque udienze, né è stato possibile ricostruirlo, giova rilevare che la parte convenuta risulta essersi regolarmente costituita con fascicolo depositato in data 28.9.2016 (data della udienza come rinviata per consentire il rinnovo della notifica al convenuto) e non ha visto in alcun modo alterato o compromesso il proprio diritto di difesa.

Il mancato reperimento dei predetti verbali, inoltre, non ha impedito la prosecuzione del giudizio né ha comportato la ripetizione degli atti già svolti, nella specie gli interrogatori formali di attore e convenuto, poiché le parti hanno entrambe confermato che l'attore si è presentato a rendere l'interpello deferitogli (confermando la propria posizione) e il convenuto non è comparso a renderlo senza alcuna giustificazione.

Quanto alle ulteriori censure di nullità della notifica sollevate dalla parte convenuta, le stesse vengono travolte dalla costituzione della detta parte.

Quanto infine all'improprio richiamo, da parte dell'attore, al combinato disposto di cui agli artt. 2054-2059 c.c. (cfr. pag. 8 citazione), si rileva che lo stesso non è idoneo a snaturare la domanda risarcitoria spiegata nel presente giudizio.

Ciò posto nel merito si osserva quanto segue.

Dall'esame della documentazione acquisita agli atti di causa, segnatamente gli atti del procedimento penale conclusosi con sentenza di patteggiamento di M.S., deve ritenersi provato che questi aggredì fisicamente l'odierno attore provocandogli lesioni fisiche e danni all'autovettura.

In particolare, S.M.A.J., in sede di sommarie informazioni rese presso la Questura di Roma in merito ai fatti oggetto del giudizio, ha confermato che il 27.12.2010, verso l'una di notte, M.S., ex fidanzato, alla guida della sua vettura con accanto un trasportato (da lei riconosciuto come G.L.B., collega di lavoro dello S.), inseguì la vettura condotta da F.G. ove lei si trovava in qualità di trasportata e, una volta raggiunta la vettura, si avvicinò e sferrò un violento pugno in faccia al G., che nel frattempo aveva abbassato il finestrino per domandare allo S. cosa volesse da loro, per poi colpire violentemente con calci e pugni la vettura del G. e successivamente darsi alla fuga a bordo della sua vettura.

G.L.B., invitato a rendere dichiarazioni presso la P.G. sull'accaduto, ha a sua volta confermato che la notte in questione era in macchina con M.S., che quest'ultimo si mise all'inseguimento di una vettura poiché all'interno aveva riconosciuto la sua ex ragazza, conosciuta anche da lui, che superò la vettura "...e faceva cenno con le mani all'altro conducente di fermarsi posizionandosi davanti a lui di circa 5/10 metri e interrompendogli la strada parzialmente...", che inoltre, una volta costretto l'altro conducente alla fermata, vi fu un alterco fra i due e l'aggressione da parte del suo amico, che infine, giunto in caserma, M.S. chiamò il 112 ammettendo di aver inseguito il G. e di averlo colpito con schiaffi e pugni.

Dall'esame della Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p. a carico di M.S., redatta dagli agenti di Polizia Giudiziaria presso la Questura di Roma, emerge invero che M.S., una volta fuggito dal luogo dell'aggressione e giunto nella Caserma Camillo Sabatini ove prestava attività quale Sergente dell'Esercito, chiamava il 112 e riferiva testualmente agli operatori (come ricavato dalla registrazione della telefonata) di avere respinto il G. "...in macchina, l'ho respinto...gli ho dato uno schiaffone in bocca, un cazzotto, non lo so...per chiudere lo sportello ho dato un calcio allo sportello anteriore della macchina sua...".

Risulta infine che nel corso del procedimento penale a suo carico l'imputato M.S. ha chiesto l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e ss. ed il Tribunale ha applicato nei suoi confronti la pena di otto mesi di reclusione con il beneficio della condizionale.

Da ultimo M.S., invitato a rendere l'interrogatorio formale sui fatti di causa nel presente giudizio, non si è presentato senza addurre alcun legittimo impedimento.

Tali essendo le risultanze acquisite agli atti, deve ritenersi provata la responsabilità di M.S. per le lesioni volontarie cagionate all'attore.

Se è vero infatti che, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione Con la recentissima sentenza n. 20170/2018 "la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato, e non inverte l'onere della prova; la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non é un atto, ma un fatto; e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art.2729 c.c.", tuttavia "il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e segnatamente dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 cpp" (così, Cass. N. 2168/2013).

Ciò posto, M.S. va condannato a risarcire i danni occorsi a F.G. a causa della condotta illecita sopra richiamata, nella misura che segue.

Risulta dai referti allegati agli atti, nonché dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'Ufficio, che in occasione del fatto illecito di cui è causa l'attore, di anni 29 alla data del fatto, ha subìto un evento biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano.

Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute che il c.t.u. ha così quantificato:

- 10% di invalidità permanente;

- 30 giorni di inabilità temporanea assoluta;

- 30 giorni di inabilità temporanea relativa al 50%.

Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sono congruamente motivate, prive di vizi logici e pienamente condivisibili da questo Tribunale, anche alla luce delle coerenti risposte fornite a seguito di osservazioni critiche sollevate dalla difesa di parte convenuta.

Pertanto, tenuto conto dell'entità effettiva delle lesioni e dell'età del soggetto leso; posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psico-fisica del danneggiato, il danno alla persona patìto dall'attore va liquidato come segue, tenuto conto dei criteri tabellari adottati dal Tribunale di Roma per l'anno in corso:

1) a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, Euro 18.947,87;

2) per il pregiudizio morale patìto in occasione dell'evento-reato, tenuto conto delle sofferenze e dei disagi complessivamente patìti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base al fato notorio (art. 115 c. 2 c.p.c.) in relazione al trauma riportato si stima equo liquidare, ai valori attuali, Euro 8.000,00 ex art. 2059 e 2056 c.c.;

3) a titolo di risarcimento del danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare al predetto le somme di :

- per l'inabilità temporanea assoluta, Euro 3.246,00 attuali;

- per l'inabilità temporanea relativa, Euro 1.623,00 attuali;

4) Danni patrimoniali.

Non sono state prodotte in atti e sottoposte al c.t.u. ricevute per spese mediche, nè il c.t.u. ha stimato necessarie spese future.

Quanto al danno da perdita di emolumenti lavorativi derivante dal demansionamento provocato dai danni fisici residuati dall'aggressione subìta, la documentazione versata in atti, segnatamente le buste paga di ottobre-novembre-dicembre 2010 e quelle di gennaio-febbraio-marzo-maggio 2011 e agosto-settembre-ottobre 2016 non sono di per sé idonee a consentire la valutazione e la stima della dedotta diminuzione.

Non risulta dedotto e provato alcun ulteriore danno.

Spetta pertanto complessivamente a F.G. l'importo attuale di Euro 31.816,87.

Spetta inoltre al predetto il risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento delle somme equivalenti al danno subìto.

Equitativamente ex art. 2056 cpv. c.c. alla luce della sentenza Cass. SS.UU. n. 1712 del 17.2.1995, si deve liquidare la somma scaturente dal seguente procedimento aritmetico, tenuti presenti gli importi originari da rivalutarsi anno per anno, e considerati, da un lato, la temporanea indisponibilità della somma originaria che sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario; dall'atro un parametro composito di valutazione ricavato avuto riguardo alla entità economica della somma dovuta, al rendimento medio dei titoli del debito pubblico nel periodo in questione, alla media redditività dell'investimento finanziario ed all'andamento del tasso degli interessi legali (2 % annuo): individuare la semisomma tra credito complessivo ai valori attuali come sopra liquidato e credito complessivo al tempo del fatto illecito - quest'ultimo individuato dividendo il credito ai valori attuali per il coefficiente Istat 1,088 relativo all'epoca del fatto illecito -; detta semisomma va poi moltiplicata per il tasso appena sopra indicato ed ancora moltiplicata per il periodo (anni mesi giorni) ricompreso tra il fatto illecito ed il deposito della presente sentenza (ad es., se il periodo rilevante è di tre anni e sei mesi, occorre moltiplicare la semisomma per il tasso %anzidetto e poi ancora per 3,5).

Alla luce di tale procedimento il danno da lucro cessante ammonta ad Euro 4.884,80.

Sul complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento - ivi compreso il lucro cessante - decorrono gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza sino a quella dell'effettivo saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. CA, che ha dichiarato ex art. 93 c.p.c. di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- condanna il convenuto S.M. al pagamento, in favore di G.F. e a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 31.816,87 oltre lucro cessante, pari ad Euro 4.884,80 ed oltre interessi come in motivazione;

- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 1.200,00 per spese (compresa c.t.u.) ed Euro 6.900,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. CA, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2018.