Il reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante: rilevano anche i redditi esentati dalle imposte o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva.
Ai fini di individuare il reddito rilevante ai fini del patrocinio dello stato, rilevano redditi dichiarati nella dichiarazione dei redditi, ma anche quelli NON risultanti quali assegni familiari, sussidi, erogazioni pubbliche, ..
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
(ud. 09/03/2016) 05-05-2016, n. 18818
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ISA Claudio - Presidente -
Dott. MENICHETTI Carla - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -
Dott. CAPPELLO Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.L. n. (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 1663/2014 del TRIBUNALE di BERGAMO, del 2 marzo 2015;
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. Dott. CAPPELLO Gabriella;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona del Dott. BALDI Fulvio, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Bergamo.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza 2 marzo 2015, depositata il 3 marzo 2015, decidendo in sede di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, avverso il provvedimento di revoca e rigetto dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nei confronti di B.L., il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, ha parzialmente accolto l'opposizione, limitatamente alla revoca del beneficio per l'anno 2013, confermando l'ammissione allo stesso per tutto il 2013 e annullando sul punto il provvedimento impugnato; ha, invece, confermato lo stesso con riferimento alla disposta revoca del beneficio a decorrere dal 1 gennaio 2014 e al rigetto della richiesta 12 novembre 2014 di ammissione al predetto beneficio.
2. L'interessata ha proposto ricorso a mezzo di difensore ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 4, deducendo violazione di legge, in relazione alla errata applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, per avere il Tribunale considerato, nei redditi rilevanti ai fini dell'ammissione, anche quelli percepiti dalla ricorrente a titolo di mantenimento della figlia minore convivente; e rilevando l'omessa pronuncia in punto spese, nonostante l'avanzata richiesta di rifusione da parte ricorrente.
3. Il Procuratore Generale, con memoria depositata il 6 ottobre 2015, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Bergamo.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2. Quanto alla prima doglianza, infatti, è sufficiente considerare che, in base al contenuto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 92, se l'interessato convive con il coniuge o con latri familiari, si applica il D.P.R. cit., art. 76, comma 2, ma i limiti di reddito sono elevati per ciascun familiare.
L'art. 76 cit., comma 2, la cui violazione la parte ricorrente ha lamentato in ricorso, stabilisce a sua volta che salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
A fronte di tale chiaro disposto normativo, non si rinviene alcuna disposizione in base alla quale andrebbero esclusi dal novero dei redditi considerati dalle norme richiamate quelli dei figli minori, tenuto conto che assumono rilievo, ai fini considerati, anche i redditi esentati dalle imposte o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva (cfr. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 3), come del resto questa stessa sezione ha già ribadito (Sez. 4, n. 39067 del 5 luglio 2012, Rv. 253706, con riferimento agli assegni familiari; n. 41271 dell'11 ottobre 2007, Rv. 237791, con riferimento ai redditi soggetti a tassazione separata).
Anche la seconda doglianza è infondata, atteso che la parte ricorrente non ha dedotto che il ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, avverso il decreto di revoca e rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fosse stato notificato all'amministrazione finanziaria, cosicchè correttamente il giudice nulla ha disposto in merito alle spese, non essendovi soccombenza.
Deve, peraltro, escludersi che l'omessa instaurazione del contraddittorio abbia invalidato il procedimento stesso, atteso che In tema di gratuito patrocinio, il procedimento di liquidazione dell'onorario a favore del difensore della persona ammessa al beneficio non prevede la partecipazione dell'Ufficio finanziario. Ne consegue che la mancata notifica dell'opposizione del P.M. avverso il decreto di pagamento dei compensi e delle spese all'Agenzia delle entrate non rende improcedibile l'opposizione medesima (Sez. 4 n. 39501 del 10 luglio 2006, Rv. 235385; n. 31369 del 17 maggio 2005, Rv. 231743; n. 29562 del 3 maggio 2005, Rv. 232014).
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2016