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Partecipazione al processo in video: casi tassativi (Cass. 47195/16)

9 novembre 2016, Cassazione penale

La partecipazione a distanza è ammessa, per sistema, in casi tassativamente previsti: si tratta di ipotesi d'eccezione e di stretta interpretazione, che non sono suscettibili di applicazione analogica, nè di letture estensive, oltre i casi espressamente contemplati dall'Ordinamento (artt. 45 bis, 146 bis e 205-ter disp. att. c.p.p.), neppure con il consenso dell'imputato.

In tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi: costituisce adeguata motivazione dell'accertamento di conoscenza quella che indica elementi specifici e correlati alla comune esperienza, tra cui l'utilizzazione della lingua italiana negli incombenti processuali ed anche nel contatto con il difensore.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

ud. 27/05/2016 sentenza  09-11-2016, n. 47195

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VECCHIO Massimo - Presidente -

Dott. MAZZEI A. Patrizia - Consigliere -

Dott. TALERICO Palma - Consigliere -

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere -

Dott. CAIRO Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V.R.F.M.P., N. IL (OMISSIS);

F.R.G., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 9585/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 26/06/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;

Uditi:

Il Pubblico Ministero Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, sostituto procuratore generale presso questa Corte che ha chiesto annullamento con rinvio della decisione impugnata in relazione alla tentata estorsione nei confronti del V.R.; rigetto nel resto. Rigetto del ricorso nell'interesse della F.;

I Difensori:

- nell'interesse delle parti civili:

Avvocato SA, per B.D., in proprio e nella qualità di genitrice di V.R.S., rassegna conclusioni scritte e presenta nota spese;

Avvocato RC, per D.P., rassegna conclusioni scritte e presenta nota spese;

Avvocato MC, per F.A. e M.F., rassegna conclusioni scritte e presenta nota spese;

Nell'interesse degli imputati:

Avvocato SL accoglimento dei ricorsi; in subordine dichiarazione di prescrizione.

Svolgimento del processo

1. La Corte d'appello di Roma in data 26 giugno 2014, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 19 dicembre 2012, dichiarava non doversi procedere per la prescrizione di tutti i reati ascritti a V.R.F.M.P. e F.R.G., ad eccezione delle condotte di tentata estorsione, incendio e minaccia (in data (OMISSIS)) e rideterminava la pena in quella di giustizia, con conferma delle statuizioni civili.

1.1. I fatti erano ricostruiti attraverso le dichiarazioni della persona offesa, B.D., ritenuta attendibile. Si dava atto della forte conflittualità tra i soggetti e dell'interesse da parte dell'imputato, a ricevere una somma di denaro, per la fine della relazione con la medesima B., pretesa cui costei si era opposta. Per i fatti contestati fino al (OMISSIS), descritti dalla persona offesa, erano state acquisite le trascrizioni di alcune conversazioni eseguite dalla donna e relative a colloqui intrattenuti con i parenti del V.R.. Ancora, a supporto, erano state richiamate le deposizioni dei testi S. e D.B. che, pur legati alla B. da rapporto di dipendenza, erano stati ritenuti veridici.

Quanto al delitto di cui all'art. 59 c.p., comma 3, contestato fino al (OMISSIS), si osservava che le dichiarazioni della persona offesa avevano trovato riscontro negli accertamenti eseguiti, sui cui esiti aveva riferito la teste Z.. Si era accertato che i fotogrammi diffamatori erano stati ritratti da alcuni video rinvenuti in occasione di una perquisizione al V.R.. Era stata anche trovata la scheda collegata all'invio degli sms, attraverso i quali si era annunciato un regalo prima del compleanno e si era, dunque, commentato il gesto, dopo il rinvenimento delle fotografie sopra indicate.

Il tentativo di incendio del (OMISSIS) era egualmente stato accertato, attraverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 20 aprile 2009 e richiamando la deposizione della D.P.. In particolare, più elementi, analiticamente scrutinati dal giudice di merito, attestavano in via logica la riconducibilità del fatto all'imputato.

Egualmente certa era stata ritenuta la minaccia dell'1 maggio 2006. Il fatto, nella sua storicità, era riferito anche da un terzo estraneo, I., e risaliva al V.R., annotavano i giudici del merito, attraverso argomenti logici. L'imputato era, invero, il solo soggetto a conoscenza della presenza della B. e del figlio presso l'ospedale (OMISSIS), per un malore del piccolo.

Il tentativo di estorsione, al pari, risulta ricostruito nella sentenza impugnata.

Si sono indicate le ragioni per le quali il messaggio ricevuto dalla B. dovesse essere attribuito all'imputato e sono state richiamate le attività di indagine compiute e la verifica sulla provenienza del messaggio stesso, collegato ad una tessera nella disponibilità del V.R..

Anche l'incendio della vettura della persona offesa era stato esattamente valutato dal primo giudice ed era stata condivisa la ricostruzione operatane. Centrale era risultata la deposizione del teste A., che aveva notato quella sera una macchina con caratteristiche simili a quelle del V.R.. Erano, altresì, enucleate ed esplicitate nel provvedimento impugnato le ragioni a supporto della ritenuta attendibilità delle fonti dichiarative.

Egualmente certi erano considerati gli episodi dell'i agosto 2006 e del 23 settembre 2006, allorquando la persona offesa aveva rinvenuto un cuore di maiale sulla vettura; vi era, altresì, nella circostanza un sonetto che operava riferimenti indiscutibili al ruolo di madre della donna.

Era, poi, ricostruito l'evento del (OMISSIS), descritto anche dal C., investigatore privato incaricato dalla B..

Certe, infine, erano stimate le minacce telefoniche che la donna aveva, poi, ricondotto alla F. riconoscendone la voce.

2. Ricorre per cassazione, V.R.F.M.P., a mezzo dei difensori di fiducia. Nel suo interesse si articolano i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed in particolare degli artt. 420-ter, 420-quater, 484, 178 e 179 c.p.p., nonchè degli artt. 24 e 111 Cost..

Premette che, all'udienza del 9 gennaio 2012, il giudice aveva respinto la richiesta di differimento per legittimo impedimento del V.R.. Indi la difesa aveva chiesto di assicurare un collegamento attraverso il sistema skype con gli imputati. Sulla richiesta il giudice, posto che non ricorressero le condizioni di cui all'art. 146 bis disp. att. c.p.p. e, pur dando atto della assoluta atipicità del modello di collegamento proposto dalla difesa, tuttavia, aveva raccolto il consenso e disposto che provvedesse agli incombenti la Difesa stessa. In modo del tutto contraddittorio, si duole il ricorrente, il giudice aveva ammesso l'esame degli imputati via skype, all'udienza del 19 giugno 2012. A quella successiva, in maniera irrituale, era stato attivato quel collegamento (via Skype) ed era stato permesso al V. di rendere spontanee dichiarazioni. Il 19 luglio 2012 era iniziato l'esame del medesimo V., con continui problemi tecnici; rinviato in prosieguo al 19 novembre 2012, non era stato completato l'incombente istruttorio, per impossibilità di stabilire il collegamento. Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10 luglio 2012, su richiesta della parte civile, il giudice aveva, tuttavia, revocato l'ordinanza di contumacia degli imputati, asserendo che la presenza era stata assicurata attraverso lo strumento tecnico di skype. Ciò era accaduto nonostante in quell'udienza il giudice stesso avesse dato atto che non era stato possibile attivare il collegamento. La revoca della contumacia era, pertanto, avvenuta in difetto delle condizioni di legge e gli imputati erano stati considerati come liberi assenti, nonostante lo strumento tecnologico non fosse idoneo a garantirne la partecipazione al processo. La presenza era stata fittizia e si era prodotta una nullità di carattere assoluto, che inficiava la sentenza di primo grado e quella successiva. Era una condizione equiparabile a quella della omessa citazione dell'imputato e vi era stata violazione del principio del giusto processo affermato dalla Corte EDU e dalla disciplina costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.). D'altro canto, la nullità, da recuperare all'art. 179 c.p.p. non sarebbe stata nè sanabile, nè superabile, introducendo limiti di deducibilità. In ipotesi siffatta, vi sarebbe stato un problema di frizione costituzionale nel senso che, diversamente, sarebbe stato illegittimo l'art. 179 c.p.p. per violazione degli art. 6 CEDU, 24 e art. 111 Cost., nella parte in cui non sanzionava, con la nullità invocata, l'ipotesi in cui la presenza dell'imputato fosse stata meramente affermata, ma non resa in concreto possibile.

2.2. Con il secondo motivo si censura, la mancata concessione del termine a difesa ex art. 108 c.p.p. (ordinanza del tribunale in data 19-11-2012), inosservanza ed erronea applicazione degli art. 108 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 180, 182, 586 e 495 c.p.p., oltre che motivazione contraddittoria risultante dal testo del provvedimento impugnato.

All'udienza del 19-11-2012 i difensori nominati il 18-11-2012 avevano richiesto termine a difesa. Il termine era stato negato ed il giudice aveva respinto la richiesta assumendo che la nomina fosse risalente ad epoca precedente e che l'imputato era solito procedere alla designazione dei difensori stessi, in prossimità dell'udienza. Era, dunque, seguita alla decisione la revoca dei testi della difesa. L'ordinanza era stata impugnata e la Corte d'appello aveva disatteso il motivo di gravame, confermando il ragionamento del primo giudice ed osservando che l'eventuale nullità era a regime intermedio e da eccepire nei termini di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2.

Annota il ricorrente come non vi fosse alcun abuso del diritto di difesa. La nomina dei difensori non era risalente nel tempo. Piuttosto, era stata formalizzata il giorno precedente l'udienza. Era, di converso, risalente la revoca dei difensori precedenti. In ogni caso, solo in occasione di una pregressa udienza, del 9-1-2011, era stato differito il processo, per concessione del termine a difesa. Era, ancora, erronea la conclusione della Corte d'appello sulla intervenuta revoca di tutti i testi della difesa. Ciò perchè era un'attività che aveva leso il diritto di difesa e che si sarebbe dovuta compiere sentendo le parti. Anche il riferimento operato all'art. 182 c.p.p., comma 2, non era assorbente. Infatti, dopo l'udienza del 19-11-2012 non vi erano state udienze ulteriori utili e quella del 19-12-2012 era stata dedicata alla discussione ed alla decisione. La difesa, dunque, aveva impugnato l'ordinanza unitamente alla sentenza.

2.3. Con il terzo motivo si eccepiva l'intervenuta revoca dei testimoni a discarico e l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 495 e 125 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) artt. 180, 182 e 586 c.p.p., oltre che la motivazione mancante e contraddittoria risultante dal testo del provvedimento impugnato. Era dedotta, poi, l'omessa motivazione sulla specifica richiesta formulata nei motivi d'appello di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sui testi della difesa immotivatamente revocati.

Era contraddittoria la decisione della Corte d'appello che aveva affermato che non erano state indicate le circostanze decisive sulle quali i testi di cui era stata revocata l'ammissione avrebbero dovuto deporre. Nè era condivisibile la ricostruzione operata nella sentenza impugnata che aveva in particolare ricondotto la fattispecie alla nullità, da eccepire ex art. 182 c.p.p., comma 2. Nel caso di specie, si annota in ricorso, l'appellante aveva dedotto una nullità non legata all'omessa motivazione ex art. 125 c.p.p., ma ai sensi dell'art. 586 c.p.p., attraverso una censura al merito della motivazione. In ogni caso la Corte d'appello non si era pronunciata sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria pure avanzata.

2.4. Con il quarto motivo era affrontato il tema relativo alla condanna per i reati di cui ai capi 1 e 5 e quello relativo alle ulteriori considerazioni sottese la declaratoria di estinzione per prescrizione con condanna ai fini civilistici. Si eccepiva l'omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione.

La decisione aveva confermato le motivazioni del primo giudice su tutti i fatti.

Il tracciato motivazionale era scandito da tre momenti strutturali. L'attendibilità della B., parte civile; lo spessore della prova logica e l'interpretazione dei riscontri.

Sul primo tema si è allegata la perizia svolta nella procedura innanzi al Tribunale per i minori, che ha concluso per un disturbo di personalità narcisistico con tratti istrionici in capo alla parte lesa.

La Corte d'appello aveva, di converso, osservato come le capacità descrittive e percettive non fossero alterate e come, piuttosto, la distorsione afferisse i profili valutativi. La teste B., tuttavia, era stata chiamata a deporre sui fatti e non ad esprimere valutazioni. I giudici della Corte d'appello, dunque, si erano sostituiti al perito pur non possedendo cognizioni tecniche specifiche ed avevano introdotto una distinzione, a fronte del diagnosticato disturbo di personalità, tra capacità percettive e valutative, senza indicare in che termini effettivamente la patologia riscontrata potesse anche incrinare il primo aspetto, contrariamente, ritenuto immune.

Ancora si è annotato che, in altra circostanza, lo stesso perito aveva espresso giudizi non conciliabili con la ritenuta attendibilità della fonte, poichè la B. aveva amplificato una patologia ortopedica. Ciò derivava o da un disagio mentale elevato ovvero dallo scopo di fuorviare il perito stesso nelle operazioni in corso.

Quanto al tema della prova logica nel titolo impugnato si era valorizzato quel tracciato sfruttando la conflittualità esistente tra i soggetti e la mancanza di vicende analoghe con altri soggetti che potessero aver indotto quegli epiloghi in danno della parte civile. Era un argomento suscettibile di valere al contrario; specie alla luce della personalità della parte civile stessa. Ancora, si era attribuita una finalità persecutoria poco plausibile. Ciò perchè l'imputato aveva una relazione con la F. (già all'epoca dei fatti), relazione culminata nel matrimonio e nella nascita di una figlia. Altrettanto omessa era la motivazione sulla compatibilità logica di iniziative come quelle addebitate all'imputato, in un arco compreso tra il settembre/ottobre 2005 e il novembre 2006, specie a fronte delle azioni giudiziarie della B. e della consapevolezza che qualsiasi evento occorso alla donna stessa gli sarebbe stato imputato.

Quanto ai riscontri vi erano limiti e contraddizioni con le prove acquisite.

L'episodio del (OMISSIS) si sarebbe verificato alla presenza del teste S.. Si era appurato, di converso, che costui al momento dell'intervento della dottoressa non era presente, perchè allontanatosi.

L'episodio del (OMISSIS) era stato ricostruito diversamente dai testi ascoltati, C.M. e C.S., che affermavano di un atteggiamento di maggiore pacatezza da parte del R.. Ancora, sull'episodio presso lo studio dentistico, il teste S. aveva riferito cosa diversa da quanto detto dalla B..

Sulla divulgazione di foto intime - che sarebbero state rinvenute sul parabrezza di autovetture parcheggiate in prossimità dell'abitazione della donna - i giudici del merito avevano osservato che elemento di supporto era dato dalla circostanza che, in occasione della perquisizione presso lo studio del V.R., erano state rinvenute foto e filmati. Tuttavia, non si era considerato che la donna aveva consegnato le foto alla p.g. intervenuta a gennaio del 2006 e che, pertanto, disponeva anch'ella di fotografie analoghe. Infatti, in occasione di un incontro con il perito, nel marzo 2006, le aveva mostrate a costui affermando che si trattava delle foto che il medesimo V.R. aveva distribuito nel quartiere, proprio nel periodo di Natale 2005. Non era certa, pertanto, l'effettiva riconducibilità dell'azione all'imputato.

2.5.Con il quinto motivo si deduce in relazione alla condotta di cui all'art. 423 c.p. la violazione di legge e la contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione.

La vicenda relativa all'incendio della vettura nissan della donna era stata ricostruita attraverso le deposizioni dei testi A., C. e P.. Tuttavia, mentre il primo teste aveva riferito di macchie bianche notate sul paraurti anteriore della vettura (una wagon scura) l'investigatore privato C. aveva ricordato che il V.R. aveva in uso una vettura ford sw scura, con macchie al paraurti posteriore. Infine, il teste di p.g. aveva annotato che le scrostature bianche erano sul parafango anteriore e non sul paraurti. D'altro canto, il teste che aveva osservato la vettura non aveva notato alcun soggetto scendere o salire sull'auto, nella congiuntura temporale del dipanarsi dell'azione delittuosa, con la conseguenza che il gesto non sarebbe potuto risalire nella sua materialità ad alcuno degli occupanti il veicolo. Ancora, sulla qualificazione giuridica del fatto si è ritenuto che l'azione dovesse essere recuperata al delitto di cui all'art. 424 c.p..

2.6. Con il sesto motivo si affronta la vicenda relativa al delitto di cui all'art. 612 c.p. La sentenza non dava conto del contrasto tra i risuitati della prova. Mentre il teste C. aveva affermato di aver visto la F. scendere e mettere un foglio nelle cassette postali, la B. aveva detto che il foglio le era stato portato dal C., mentre l'agente di polizia giudiziaria, intervenuto, lo aveva rinvenuto affisso con lo scotch ( P.).

2.7. Con il settimo motivo di ricorso, relativo al tentativo di estorsione, si eccepisce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Criticato il contenuto di intimidazione del testo del messaggio si osserva come non ricorra la congruità degli accertamenti eseguiti sul punto della provenienza del testo stesso. In particolare la scheda utilizzata in una cabina pubblica era stata trovata nella disponibilità dell'imputato. Era assolutamente illogico ritenere che costui utilizzasse per rinviare un messaggio estorsivo una scheda che aveva anche impiegato per operare altre telefonate, che a lui riconducevano.

2.8. L'ottavo motivo è relativo alla condanna agli effetti civili per il reato di cui agli artt. 56 e 423 c.p. In relazione al delitto indicato, si è dedotta la violazione di legge con riferimento agli artt. 238 bis e 648 c.p.p., oltre la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Si era erroneamente ritenuto provato il fatto richiamando la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare di Roma in data 20-4-2009. Si trattava, tuttavia, di una sentenza emessa ex art. 425 c.p.p. che avrebbe al più avuto valore di riscontro e non di prova diretta. Erronea era, infine, la qualificazione giuridica della vicenda che si sarebbe dovuta ricondurre all'ipotesi di cui agli artt. 635 o 424 c.p..

2.9. Con il nono motivo si censura la violazione dell'art. 81 c.p. in relazione all'individuazione della fattispecie più grave. Pur considerato il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte la valutazione non si sarebbe dovuta operare sulla scorta della pena in astratto prevista per il delitto. L'art. 187 disp. att. c.p.p. più che costituire una deroga si porrebbe come norma generale, poichè non si giustificherebbe uno statuto distinto per la fase di merito e per quella di esecuzione.

2.10. Con il decimo motivo si censura la violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. erano state negate le circostanze attenuanti generiche valutando i soli fatti commessi ed erano stati completamente trascurati gli altri elementi di cui all'art. 133 c.p..

2.11. Con l'undicesimo motivo si duole il ricorrente dei criteri di liquidazione dei danni in favore delle parti civili. Il criterio equitativo era in particolare stato applicato anche per i danni patrimoniali. La liquidazione equitativa non si sarebbe potuta porre come strumento che esonerava la parte civile dall'onere della prova del danno. Nessun argomento era stato dedicato alla impossibilità di accertare in concreto il danno.

2.12. Infine, si deduce che l'applicazione della libertà vigilata nel caso di specie era facoltativa. L'obbligo di motivazione non era stato assolto adeguatamente sul tema di pericolosità sociale presupposto dall'art. 203 c.p., richiamando espressamente la norma la probabilità che il soggetto commettesse nuovi fatti reato.

3. Ricorre per cassazione G.F.R. a mezzo dei difensori di fiducia e deduce con il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il sesto motivo questioni identiche a quelle prospettate nell'interesse del V.R., di guisa che si può operare rinvio a quanto già esplicitato.

3.1.Con il quinto motivo di ricorso si eccepisce la mancata traduzione degli atti in lingua portoghese. L'accertamento della conoscenza della lingua era indubbiamente indagine di fatto non censurabile nel giudizio di legittimità se sorretta da motivazione corretta ed esaustiva. Nel caso di specie, tuttavia, non ricorreva detta condizione, poichè la conoscenza era stata inferita dalla sottoscrizione di una procura al difensore in lingua italiana. Il richiamo era irrilevante, poichè l'atto si inscriveva nel rapporto fiduciario con il difensore stesso e non v'era prova di quanto si affermava e, cioè, che non si fosse provveduto a farne traduzione alla F..

Motivi della decisione


1. I ricorsi sono infondati. Vanno, pertanto, respinti agli effetti civili, dovendo, di converso, pronunciarsi annullamento senza rinvio, della decisione impugnata, ai soli effetti penali, per la maturata prescrizione dei reati, secondo quanto si passa ad esporre.

1.1. Partendo dall'esame dell'impugnazione presentata nell'interesse del V.R., deve annotarsi come il primo motivo risulti comune al ricorso presentato anche nell'interesse della F.R.G. e può, dunque, essere affrontato congiuntamente.

Deducono i ricorrenti l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed in particolare degli artt. 420-ter, 420-quater, 484, 178 e 179 c.p.p. nonchè degli artt. 24 e 111 Cost.

La doglianza si incentra sulla circostanza che in maniera contraddittoria il giudice avrebbe ammesso la partecipazione e l'esame degli imputati, a mezzo skype, ma non avrebbe garantito in concreto la presenza effettiva in giudizio. Indi avrebbe assunto determinazione di revocare, all'udienza del 10 luglio 2012, l'ordinanza di contumacia, in assenza delle condizioni di legge. Ciò avrebbe indotto la nullità di carattere assoluto e la violazione dell'art. 6 CEDU e del principio del giusto processo. Il tutto in una condizione processualmente equiparabile a quella dell'omessa citazione.

La questione non è fondata.

In via preliminare, deve annotarsi l'assoluta irritualità della richiesta difensiva e della decisione assunta che ha ammesso gli imputati a rendere dichiarazioni "a distanza" in maniera atipica ed al di fuori dei presupposti legali che disciplinano la partecipazione dell'imputato al dibattimento. Il tutto, invero, risulta avvenuto da una sede (peraltro, neppure esplicitata) diversa dall'aula dibattimentale in cui si svolgeva il processo. Ebbene la partecipazione a distanza è ammessa, per sistema, in casi tassativamente previsti. Si tratta di ipotesi d'eccezione e di stretta interpretazione, che non sono suscettibili di applicazione analogica, nè di letture estensive, oltre i casi espressamente contemplati dall'Ordinamento (artt. 45 bis, 146 bis e 205-ter disp. att. c.p.p.). Nella specie, di converso, non ricorrevano quei presupposti e, ciò nonostante, è stato attivato uno strumento di collegamento, al di fuori di ogni schema e controllo procedurale.

La revoca dell'ordinanza di contumacia, pertanto, è avvenuta in difetto dei suoi presupposti legittimanti, postulando essa la materiale presenza fisica degli imputati nell'aula dibattimentale ovvero un collegamento, eseguito, tuttavia, nelle forme di legge "costitutivo" della presenza in aula a distanza, ed ancorato al concorso dei suoi presupposti normativi che qui, di converso, facevano difetto.

Ricorre, dunque, la nullità in parte qua.

Si tratta, tuttavia, di una fattispecie invalidante che non determina conseguenze ulteriori, rispetto all'atto processuale viziato. La contumacia è uno status giuridico ascritto all'imputato, che ne caratterizza il rapporto processuale, al momento della sua costituzione. Attraverso la dichiarazione di contumacia si cristallizza la condizione d'absentia, che in fatto contraddistingue, appunto, la posizione dell'imputato. L'istituto ha, indubbia, finalità di garanzia ammettendo, tra gli altri diritti e facoltà, la rappresentanza del contumace nel processo in capo al difensore ed il diritto di ricevere la notifica dell'estratto cd. contumaciale della decisione.

Nel caso di specie, posta questa premessa, con l'ordinanza di revoca della contumacia si sarebbe, in definitiva, determinato l'effetto dell'omessa notifica dell'estratto della decisione, cui avevano diritto entrambi gli imputati, in funzione dell'impugnazione. Tuttavia, sia il V.R. che la F.R., risultano aver proposto appello e, dunque, realizzato proprio l'atto processuale, in funzione del quale era prescritta l'osservanza della forma che nella specifica fattispecie dedotta risulta violata.

Si è, dunque, al cospetto di un'ipotesi in cui la fattispecie concretizzatasi non produce effetti invalidanti ulteriori (vitiatur sed non vitiat) e, soprattutto, d'una vicenda in cui la nullità risulta, con valutazione ex post, non lesiva dei diritti della parte, nonostante la sua non conformità al modello processuale tipico (ponderata ex ante ed avente ad oggetto la revoca della contumacia stessa).

La mancanza di lesività, in concreto, esclude l'interesse alla deduzione della nullità stessa e, dunque, non delinea, in parte qua, quell'interesse specifico che l'art. 568 c.p.p., comma 4, pone come condizione dell'impugnazione.

Nè sulla scorta di quanto premesso ha significato il diverso aspetto, anche sviluppato nel motivo di ricorso, della violazione del diritto a partecipare al dibattimento e, dunque, della inosservanza del principio del giusto processo, assumendosi un'assimilabilità della vicenda concreta a quella dell'omessa citazione degli imputati.

La situazione processuale in esame è assolutamente diversa da quella testè evocata. Non si versa al cospetto di un'ipotesi in cui gli imputati non avevano avuto conoscenza del giudizio (con erronea e conseguente dichiarazione di contumacia e relativa celebrazione in absentia) ovvero di quella in cui costoro, contumaci, avevano, tramite il difensore, che li rappresentava, ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., comma 2, esternato la volontà di comparire, per ottenere la revoca dell'ordinanza stessa, adducendo un legittimo impedimento o altra ragione.

In ipotesi siffatte il tema sarebbe stato distinto e si sarebbe dovuta in concreto verificare la sussistenza del diritto di costoro ad ottenere il rinvio dell'udienza ex art. 420 ter c.p.p. ed alla partecipazione in aula.

Il caso di specie è assolutamente diverso. Gli imputati, ritualmente citati e difesi, non intendevano intervenire al processo, secondo forme di rito, presenziando innanzi al giudice; nè i ricorrenti avanzano, nel motivo di doglianza, una censura specifica sul contenuto della decisione assunta con cui si sarebbe ritenuto non sussistente il legittimo impedimento. Piuttosto, entrambi hanno inteso richiedere un collegamento atipico ed anomalo (tra l'altro non previsto dal sistema processuale) per rendere dichiarazioni e lamentano l'intervenuta revoca della contumacia.

Ciò fa intendere come non vi sia stata alcuna lesione del diritto di difesa, nè violazione dell'art. 6 CEDU. Entrambi avevano, invero, avuto piena cognizione della pendenza del giudizio, essendo stato ritualmente instaurato il contraddittorio e risultando regolarmente citati per l'udienza. Piuttosto, gli imputati, a conoscenza del processo, assumevano la libera decisione di non prendervi parte personalmente, presenziando in Italia. Trattandosi di una scelta personale ed incoercibile, l'incidenza sul diritto di difesa e su quello di prendere parte al dibattimento è ascrivibile esclusivamente alla libera decisione della parte. La rituale instaurazione del contraddittorio e la regolarità della vocatio in judicio supera tutti gli aspetti evidenziati, anche e proprio in relazione al profilo della presenza.

Il primo motivo è, pertanto, infondato e va respinto.

1.2. Anche il secondo ed il terzo motivo risultano comuni ai ricorrenti e possono essere trattati congiuntamente.

Su entrambi i temi prospettati con i due motivi di ricorso deve osservarsi che le questioni dedotte, al più, avrebbero dato luogo a nullità di ordine generale da eccepire al momento del verificarsi o immediatamente dopo. La mancata proposizione dell'eccezione, pertanto, ne ha prodotto la sanatoria e non v'è spazio per proporre la questione nuovamente con il ricorso per cassazione (Sez.1, sentenza, n. 11030 del 25/02/2010 Ud. (dep. 23/03/2010), Rv.246777).

Nel caso di specie, tra l'altro, il profilo evidenziato risulta assorbente anche in relazione alle doglianze articolate sulla distanza temporale tra la revoca del precedente difensore e la nomina del nuovo, argomento sviluppato a confutazione della ipotesi d'abuso del processo (Sez.2, sentenza, n. 12306 del 15/03/2016 Ud. (dep. 23/03/2016) Rv.266772).

D'altro canto, anche la questione dedotta con il terzo motivo di ricorso afferente la revoca dell'ordinanza d'ammissione dei testi residui produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 2, sentenza n. 9761 del 10/02/2015 Ud. (dep. 06/03/2015), Rizzello, Rv. 263210; Sez.5, sentenza, n. 51522 del 30/09/2013 Ud. (dep. 20/12/2013), Abatelli ed altro, Rv.257891).

Nè appare condivisibile l'argomento secondo cui l'eccezione sarebbe tempestiva, essendo seguita la fase di discussione ed avendo la difesa impugnato, unitamente alla sentenza, l'ordinanza di revoca dei testi ed il rigetto della richiesta di termine a difesa, avendo anche invocato la rinnovazione istruttoria nei motivi d'appello.

Deve osservarsi che la tempestività dell'eccezione della nullità, secondo il disposto dell'art. 182 c.p.p. è prescritta anche in funzione della immediata possibilità da parte del giudice di rilevarla e di rivalutare la conformità del fatto processuale allo statuto tipico dell'atto, per rimuoverne, in ipotesi di contrasto, gli effetti invalidanti. Ciò in ragione, tra l'altro, del rispetto del principio di ragionevole durata del processo.

Ciò posto, nel caso di specie, i termini e lo spazio per dedurre la nullità vi erano tutti. Ben poteva la parte sia eccepire formalmente la nullità, di cui si duole in questa sede, fase di discussione, sia farlo subito dopo il compimento dell'atto e prima che la stessa discussione prendesse avvio. Non vale addurre l'argomento dell'impugnazione dell'ordinanza, in cui è documentata la nullità indicata, per inferirne e farne discendere la tempestività dell'eccezione, alla luce del principio che l'ordinanza risulta impugnabile unitamente alla sentenza. Ferma regola siffatta, tuttavia, affinchè, sia deducibile una nullità ex art. 182 cod. proc. pen., attraverso l'impugnazione dell'ordinanza che la documenta, occorre che la parte abbia tempestivamente eccepito il fatto invalidante prima o immediatamente dopo il suo verificarsi, nel corso del processo. In difetto se ne verifica la sanatoria.

Generica, infine, risulta la doglianza relativa alla mancata rinnovazione istruttoria in fase d'appello. Questa Corte ha avuto modo di spiegare che in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale, posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, lacune che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, sentenza n. 1400 del 22/10/2014 Ud. (dep. 14/01/2015) Rv. 261799). Il ricorso sul punto risulta carente e la prospettazione è priva del necessario requisito di decisività.

1.3. I motivi compresi tra il quarto ed il settimo deducono questioni essenzialmente in fatto.

Non ricorre, tuttavia, vizio alcuno della motivazione. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benchè prospettati come vizi della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, devono essere disattesi, perchè inammissibili a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3.

La decisione impugnata, contrariamente a quanto dedotto, indica le ragioni a fondamento della condanna per i reati indicati e quelle sottese la declaratoria di estinzione per prescrizione.

Risulta affrontato, con motivazione immune da censure, il tema d'attendibilità della B. e sono state indicate le ragioni per cui si sono ritenute non alterate le capacità descrittive e percettive, oltre ad aver dato conto del fatto che la teste aveva riferito su fatti specifici, senza essere chiamata ad esprimere alcun tipo di valutazione, unico aspetto che, al più, sarebbe stato, in ipotesi, influenzato dal disturbo.

Nè hanno forza persuasiva gli argomenti a sostegno della critica rivolta alla decisione impugnata sul piano dei criteri impiegati per inferire il ragionamento di prova logico.

Le critiche alla decisione si risolvono ipotizzando letture alternative solo astratte, che finiscono per indurre una diversa valutazione del risultato della prova stessa. In questa logica anche l'affermata mancanza di plausibilità d'una finalità persecutoria dei gesti, inferita alla luce della relazione che l'imputato stesso aveva con la F., già all'epoca, delinea un argomento, che a parte la sua struttura ipotetica, apre ad una rivalutazione nel merito, già operata dal giudice della cognizione. In ogni caso esso non si pone affatto in termini d'esclusione rispetto al dato che, di converso, è stato ritenuto oggetto di prova (appunto la natura persecutoria dei gesti subiti dalla persona offesa).

Ad obiezione identica si prestano le critiche articolate, in relazione ai fatti compresi tra il settembre/l'ottobre 2005 e il novembre 2006.

Si è osservato, invero ed a discarico, che, a fronte delle azioni giudiziarie della B., qualsiasi evento occorsole sarebbe stato imputato al V.R.. In questa logica si è ritenuta decisamente remota la riferibilità all'imputato stesso dei fatti.

L'argomento puramente apodittico e congetturale non ha nè forza dimostrativa diretta ed opposta al ragionamento seguito dai giudici del merito, nè carattere di inconciliabilità storica con i fatti accertati e posti a fondamento della decisione. Esso, d'altro canto, ben potrebbe avere spessore e forza dimostrativa esattamente opposta a quella affermata. La motivazione, dunque, sul punto resiste e non è intaccata dalla doglianza, tra l'altro, di intrinseca genericità.

Le considerazioni ulteriori egualmente sviluppate enucleano valutazioni essenzialmente in fatto e ciò a fronte di una motivazione assolutamente coerente e priva di travisamento sui dati informativi.

Vale quanto detto anche per l'episodio del (OMISSIS) e per le dichiarazioni rese dal teste S. e per quello del (OMISSIS), ricostruito tenendo presenti anche le deposizioni di C.M. e C.S.. Nè si è rilevato alcun contrasto insanabile, sull'episodio presso lo studio dentistico, tra quanto riferito dal teste S. e quanto affermato dalla B..

Anche la divulgazione delle foto della donna è esattamente ponderata ed i giudici del merito che hanno valorizzato proprio la circostanza che, in occasione della perquisizione presso lo studio del V.R., erano state rinvenute le foto ed i filmati. Che la donna disponesse di altri rilievi fotografici (consegnati al perito) non è, del resto, elemento idoneo a incrinare il ragionamento posto a fondamento della decisione e, soprattutto, la riferibilità della condotta all'imputato. Ciò perchè, va ribadito, i giudici del merito hanno spiegato che i fotogrammi rinvenuti erano stati ricavati dalle pellicole trovate presso lo studio dell'imputato.

Anche le questioni relative alla condotta di cui all'art. 423 c.p. concretizzatasi nell'incendio della vettura nissan della donna risultano esattamente ricostruite.

Le deposizioni dei testi A., C. e P. hanno costituito oggetto di adeguata valutazione. Inammissibili, pertanto, risultano le deduzioni che attengono essenzialmente a profili di fatto su cui la motivazione è adeguata (macchie al paraurti posteriore/scrostature bianche sul parafango anteriore).

Ad obiezione identica si espongono le critiche articolare sul delitto di cui all'art. 612 c.p. che tornano sulla ricostruzione di un singolo episodio a fronte di una motivazione priva di illogicità manifesta e di contraddittorietà.

1.4. La questione dedotta con il settimo motivo di ricorso, relativo al tentativo di estorsione, è al pari infondata. Si è eccepita la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, negando contenuto di intimidazione al testo del messaggio ed escludendo che ricorresse, in definitiva la prova sulla provenienza del testo stesso da parte dell'imputato.

Sui due aspetti la motivazione della Corte risulta immune dalle censure rivolte.

Il contenuto di intimidazione è esattamente valutato. Il testo del messaggio risulta, infatti, richiamato attraverso il rinvio alla sentenza di primo grado (N. 19 e 34) che ne riporta il contenuto (sul punto risulta aver deposto anche la teste S.D.). Il giudice di merito ha, poi, spiegato come il messaggio (del giorno 12-2006) si collegasse alle condotte tenute nei giorni precedenti. Esso si sostanziava nella richiesta del regalo (e non di uno solo, ma di 300 mila). Era una domanda direttamente collegata, si è inteso dalla motivazione, a quanto accaduto il (OMISSIS), allorquando le vetture parcheggiate in (OMISSIS) erano state tappezzate di fotografie intime della persona offesa. La motivazione, pertanto, si sofferma ed enuclea sia l'ingiustizia della richiesta, sia il profilo di intimidazione che essa, in sostanza, portava con sè. Ciò perchè si collegava direttamente agli eventi precedenti e relativi alla diffusione del fotografie intime. Condotta siffatta integra la vis animo illata, nella sua valenza implicita ed unita al profilo dell'ingiustizia della richiesta e del danno patrimoniale, è stata ritenuta correttamente conforme al paradigma d'incriminazione. Egualmente precisa è la motivazione che ha indotto a ritenere che il messaggio fosse stato inviato dal V.R., in ragione del possesso della scheda telefonica. L'argomento opposto nel motivo di ricorso non è affatto idoneo a mettere in crisi il ragionamento svolto nel provvedimento impugnato. Non ha nulla di illogico ritenere che l'imputato utilizzasse per rinviare un messaggio estorsivo una scheda che aveva anche impiegato per operare altre telefonate, che a lui riconducevano. Piuttosto, quella tracciata dal giudice di merito è l'unica lettura ossequiosa dei crismi della logica formale, in difetto d'una spiegazione razionale ed alternativa del dato materiale inerente il possesso di quella scheda.

1.5. Quanto all'argomento dedotto nell'ottavo motivo di ricorso, relativo al delitto di cui agli artt. 56 e 423 c.p., rilevante per la condanna agli effetti civili, si è affermata la violazione di legge con riferimento agli artt. 238 bis e 648 c.p.p., oltre alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Si assume che erroneamente il giudice a quo avrebbe ritenuto il fatto comprovato dalla sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare di Roma in data 20-4-2009, pur trattandosi di una sentenza emessa ex art. 425 c.p.p. che avrebbe al più avuto valore di riscontro e non di prova diretta. Ebbene a prescindere dalla circostanza che la decisione richiamata è stata emessa all'esito di un giudizio abbreviato, ex art. 442 c.p.p., deve osservarsi che la sentenza stessa risulta richiamata come antefatto relativo al reato giudicato in concorso formale. La vicenda di specie, contrariamente, risulta esattamente ricostruita attraverso una autonoma valutazione ed attraverso le dichiarazioni della B. e della D., oltre che attraverso il richiamo della deposizione della Z.. Il motivo, pertanto, si rivela infondato e va respinto.

1.6. Quanto alla doglianza relativa alla determinazione del danno patrimoniale avvenuta in via equitativa deve annotarsi che il sistema ammette forma siffatta di liquidazione. Per il combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c., ciò che necessariamente si richiede è, piuttosto, la prova, anche presuntiva, della certa esistenza del profilo materiale che abbia prodotto la lesione patrimoniale. Il giudizio equitativo afferisce, invero, l'entità del danno, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura. Nel caso di specie la motivazione, sia pur sinteticamente, richiama la necessità di ricorrere alla liquidazione equitativa. Ciò, per l'ovvia l'impossibilità di provare l'ammontare esatto del danno stesso, nell'aspetto del quantum debeatur. L'impossibilità di offrire una prova certa sul punto (che essenzialmente si sovrappone alle vicende relative al danneggiamento dei beni della persona offesa) è frutto di una valutazione che ha caratteri relativi e che attiene, comunque, ad una verifica puramente fattuale.

Non è in discussione, dunque, nè l'an debeatur, nè il fatto materiale costitutivo della lesione all'altrui sfera giuridica, aspetti, di converso, esattamente scrutinati e ritenuti dal giudice di merito. Piuttosto la determinazione equitativa del profilo patrimoniale della lesione è stata ritenuta legittima, proprio in ragione della impossibilità di selezionare singole poste e voci di danno, autonomamente ed esattamente stimabili in punto d'esatto equivalente monetario. La motivazione, allora, risulta congrua ed immune dalle censure rivolte e la doglianza va, pertanto, disattesa.

1.7. Infine, i residui motivi, compresi tra il nono ed il dodicesimo, afferenti essenzialmente il trattamento sanzionatorio e la dosimetria della pena, risultano tutti assorbiti per la prescrizione dei reati di cui si passa a dare atto.

Invero, risultano ancora oggetto di contestazione, ai fini penali, le ipotesi residue relative al tentativo di estorsione, alla minaccia ed al delitto di incendio. I fatti si collocano temporalmente nelle date del (OMISSIS) (art. 423 c.p.), del (OMISSIS) (art. 56 e 629 c.p.) e del (OMISSIS) (art. 612 c.p.).

In considerazione della pena massima prevista per ciascuna delle fattispecie ascritte e della proroga dei termini, per effetto degli atti interruttivi (sentenze di primo e secondo grado), il termine massimo risulta interamente decorso. Per il delitto di incendio, invero, il termine è prorogabile sino ad anni otto mesi nove ed è, dunque, spirato alla data del (OMISSIS). Il delitto di tentata estorsione non aggravata, è soggetto ad un termine prorogato di anni otto mesi otto egualmente trascorso alla data odierna. Egualmente decorsi sono i termini, per vero di maggior brevità, relativi al delitto di minaccia. Nè ha effetto alcuno il computo di 55 giorni di sospensione del decorso della prescrizione stessa, nel periodo compreso tra il 20 marzo 2012 ed il 15 maggio 2012.

2. Quanto alle doglianze formulate nell'interesse esclusivo di F.R.G. e sviluppate nel quinto e nel sesto motivo di ricorso si deve osservare quanto segue.

2.1. La prima questione afferisce la mancata traduzione degli atti fondamentali in lingua portoghese, idioma conosciuto dall'imputata.

Questa Corte ha avuto modo di spiegare che in tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, sentenza n. 46139 del 28/10/2015 Cc. (dep. 20/11/2015), Reznikov, Rv. 265213; Sez. 5, 27 febbraio 2014 n. 33775; Sez. F, 4 settembre 2014 n. 44016; Sez. 4, 18 gennaio 2013 n. 39157;Sez. 6, 17 aprile 2012 n. 28697; S.U. 29 maggio 2008 n. 25932).

Costituisce quindi adeguata motivazione dell'accertamento di conoscenza quella che indica elementi specifici e correlati alla comune esperienza, tra cui l'utilizzazione della lingua italiana negli incombenti processuali ed anche nel contatto con il difensore (cfr. da ultimo Cass. sez. 5, 9 ottobre 2014 n. 52245).

Nel caso di specie, al di là della motivazione direttamente offerta dalla Corte d'appello sul punto e del conferimento del mandato difensivo in lingua italiana da parte della F., si deve osservare come la decisione che richiama quella di primo grado fa anche proprie le altre considerazioni già svolte sul punto (cfr. sentenza di primo grado fl. 19). Si era, invero, dato atto dell'episodio in cui la medesima F., chiesto l'ausilio di un interpete per essere ascoltata dalla Polizia giudiziaria, era intervenuta durante la traduzione sottolineando la non corretta versione in lingua italiana, che il traduttore stesso aveva reso. Anche questo elemento, dunque, ha palesato la circostanza che la donna stessa conoscesse la lingua italiana, tanto da contestare la fedeltà del testo tradotto.

Ebbene si tratta di elementi in fatto, esattamente richiamati e valutati, che hanno sorretto la decisione assunta e che, pertanto, non possono costituire oggetto di doglianza in sede di legittimità.

Il motivo di ricorso va, pertanto, disatteso.

2.2. Egualmente infondato è l'ultimo motivo con cui si contesta la sussistenza della minaccia di cui al capo 5. A parte quanto si è già avuto modo di esplicitare, la Corte d'appello richiama la decisione di primo grado e ricostruisce la vicenda concentrandosi proprio sul C., investigatore privato incaricato dalla persona offesa e che vide personalmente la F. in quella occasione. Le ulteriori doglianze articolare invocano una rivalutazione dei risultati della prova su un punto di mero fatto già esaminato e congruamente valutato dai giudici del merito.

3. Alla luce di quanto premesso, la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai soli effetti penali, essendo i reati rispettivamente ascritti ai ricorrenti estinti per prescrizione.

I ricorsi devono essere, di converso, respinti agli effetti civili. Segue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alla parte civile B.D., in proprio e nella qualità, le spese del presente giudizio, spese che si liquidano in complessivi Euro 4000, oltre accessori come per legge. Ancora il solo V.R.F.M.P. deve essere condannato a rifondere alle parti civili D.P., A.F. e M.F. le spese del presente giudizio, che si liquidano per la prima in Euro 3000, per la seconda e il terzo in Euro 3600 complessivi, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti penali essendo i reati rispettivamente ascritti ai ricorrenti estinti per prescrizione.

Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna i ricorrenti in solido tra loro a rifondere alla parte civile Desiderata B. in proprio e nella qualità le spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4000 oltre accessori come per legge; il solo R.F.M.P. a rifondere alle parti civili D.P., F.A. e F.M. le spese del presente giudizio che liquida per la prima in Euro 3000, per la seconda e il terzo in Euro 3600 complessivi, oltre per tutti e tre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016