Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Omesso interrogatorio in procedimento estradizionale: nessuna nullità (Cass. 46629/21)

20 dicembre 2021, Cassazione penale

Nei procedimenti estradizionali l'inosservanza del termine di cinque giorni, previsto dall'art. 717, comma primo, cod. proc. pen., entro il quale deve avvenire l'audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva, non determina alcuna conseguenza, non trattandosi di un termine perentorio e dovendosi escludere la perdita di efficacia prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 302 e 294 cod. proc. pen., in ipotesi di omesso o intempestivo interrogatorio di garanzia.

Corte di Cassazione

Sez. VI penale

Num. 46629 Anno 2021
Presidente: CRISCUOLO ANNA
Relatore: COSTANTINI ANTONIO
Data Udienza: 01/12/2021 – Data deposito  20/12/2021

 SENTENZA

sul ricorso proposto da:

 MS , nato in Germania il 05/03/1973
avverso l'ordinanza del 13/09/2021 della Corte Appello di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
sentite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale
Ciro Angelillis che ha chiesto per il rigetto del ricorso;
udito il difensore di Sylvío M, avvocato LV, che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO


1. Con ordinanza del 13 settembre 2021, la Corte di appello di Brescia ha rigettato l'istanza tesa ad ottenere, in ragione dell'omesso interrogatorio nel termine di cinque giorni, la declaratoria di inefficacia della misura restrittiva della
custodia cautelare in carcere di SM, soggetto arrestato ai fini
estradizionali in esecuzione di un mandato emesso dalla A.G. degli Stati Uniti D'America (Tribunale Distrettuale del Missouri) in data 2 settembre 2021, provvedimento convalidato in pari data e per il quale è stata applicata la misura custodiale per i reati di possesso e divulgazione di materiale pedopornografico.

A fronte della richiesta con cui la difesa del M richiedeva la declaratoria di inefficacia della misura cautelare per la mancata esecuzione dell'interrogatorio previsto nei cinque giorni, la Corte di appello ha rigettato l'istanza rilevando, da un canto, che nessuna norma prevede l'inefficacia della misura cautelare che, in materia di estradizione, viene contemplata solo dagli artt. 714, comma 4, e 4- bis, 715, comma 6, cod. proc. pen., d'altro canto, che le finalità sottese all'interrogatorio di cui all'art. 717 cod. proc. pen. risultano soddisfatte per mezzo dell'audizione del M all'udienza del 7 settembre 2021 in cui sono stati resi noti i contenuti dell'accusa elevata nei suoi confronti dall'autorità
giudiziaria statunitense, alla presenza della difesa tecnica.


2. Avverso l'ordinanza reiettiva della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso SM, per il tramite del difensore avvocato LV,
deducendo, per mezzo di un unico articolato motivo, violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 714, comma 2, 294, 302 e 306 cod. proc. pen.

La difesa del ricorrente osserva che l'omesso interrogatorio del ricorrente entro i cinque giorni previsti dall'art. 717, comma 1, cod. proc. pen. comporta il venir meno dell'efficacia della misura secondo quanto previsto dall'art. 302 cod. proc. pen., previsione a cui deve farsi riferimento in ragione della clausola di rinvio contenuta nell'art. 714, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui ritiene applicabili alle misure restrittive emesse in sede di estradizione la disciplina del titolo I del libro IV; ciò a maggior ragione a seguito dell'intervenuta modifica ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. p), del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 che ha
sostituito all'art. 717, comma 1, cod. proc. pen. il precedente sintagma "ne raccoglie l'eventuale consenso all'estradizione facendone menzione nel verbale" con quello, "al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle
conseguenze giuridiche che ne derivano, l'eventuale consenso all'estradizione, o la rinuncia alla garanzia del principio di specialità, facendone menzione nel verbale": sostanziale modifica della norma che meglio illustra le attività che devono essere svolte nel corso dell'audizione certamente implementate in ordine alle informazioni da fornire all'estradando, che deve essere messo a conoscenza delle implicazioni del prestato consenso all'estradizione e degli effetti dell'eventuale rinuncia al principio di specialità.


La maggiore novità è comunque costituita dalla necessità di sottoporre ad interrogatorio il soggetto estradando, atto che deve essere volto alla raccolta delle informazioni mediante la proposizione delle domande così come previsto in tutte le ipotesi disciplinate dal codice di rito allorché si fa riferimento a detto
atto.

Risulterebbe errata la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'audizione avesse quale unico scopo quello di informare l'estradando sul titolo in forza del quale è stato sottoposto a misura coercitiva e dei fatti di reato per cui si procede, nonché verificare la sussistenza delle esigenze cautelari: tale valenza meramente informativa ad opera della sola
autorità giudiziaria assegnata all'interrogatorio svilirebbe l'entità della modifica legislativa che ha comportato un mutamento sostanziale della disciplina dell'audizione direttamente riconducibile alle garanzie che l'ordinamento
riconosce al soggetto che viene privato della libertà personale.

Anche qualora dovesse ritenersi corretto quanto affermato nel provvedimento in ordine al precluso vaglio nel merito delle accuse da parte della Corte di appello, non verrebbe comunque meno il dovere di effettuare domande in ordine ai fatti addebitati, alle ragioni della presenza in Italia dell'interrogato ovvero in ordine al suo eventuale radicamento sul territorio nazionale, notizie utili al fine di poter valutare il pericolo di fuga.

Ne conseguirebbe, pertanto, l'omessa esecuzione nel caso di specie di un interrogatorio secondo le forme descritte dal codice di rito con conseguente venir meno dell'efficacia della misura restrittiva e ciò per il chiaro tenore dell'art. 717 cod. proc. pen. nella parte in cui fa riferimento alla necessità di eseguire l'atto "al
più presto e comunque entro cinque giorni", norma che, non a caso, evoca l'art. 294, comma 1, cui consegue, in ipotesi di mancato interrogatorio, l'inefficacia della misura cautelare personale ex art. 302 cod. proc. pen.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Deve essere tenuto fermo il principio di diritto - pur enunciato nel ricorso a sostegno della inversa tesi - secondo cui l'inosservanza del termine di cinque giorni, previsto dall'art. 717, comma primo, cod. proc. pen., entro il quale deve  avvenire l'audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva, non determina alcuna conseguenza, non trattandosi di un termine perentorio e dovendosi escludere la perdita di efficacia prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 302 e 294 cod. proc. pen., in ipotesi di omesso o intempestivo interrogatorio di garanzia (Sez. 6, n. 41732 del 02/10/2006, Sava, Rv. 235298).

2.1. Non si condivide quanto affermato dal ricorrente che, proprio partendo  dalla sentenza che ha dato spunto all'enunciato principio, vorrebbe far discendere l'opposto paradigma a causa della medio tempore intervenuta interpolazione dell'art. 717 cod. proc. pen. nella parte in cui, oltre agli obblighi informativi, ha espressamente previsto l'interrogatorio dell'estradando.

Plurimi sono gli elementi che portano ad escludere che sia radicalmente mutata la finalità degli adempimenti che devono essere effettuati entro i cinque giorni da parte del Presidente della Corte di appello e che gli stessi siano tali da far ritenere, dopo l'intervento normativo, applicabili le norme in materia di
misure cautelari ivi comprese quelle che dispongono la declaratoria di inefficacia in caso di omesso interrogatorio.

2.2. Innanzitutto, l'articolo 717 cod. proc. pen. prevede che non solo l'interrogatorio, ma anche gli ulteriori incombenti debbano essere svolti nei cinque giorni dall'esecuzione della misura; il termine di cinque giorni infatti è riferito all'audizione in generale e non anche al solo "interrogatorio", atto che, nell'ambito dell'audizione, interviene unitamente all'identificazione della persona, alla raccolta del consenso all'estradizione ed alla rinuncia della garanzia del principio di specialità, dichiarazioni, queste ultime, che la norma ora richiede vengano verbalizzate e rese alla presenza del difensore.

Se si dovesse ritenere, come pur sostenuto nel ricorso, che detto termine sia perentorio in ordine allo svolgimento dell'interrogatorio e che dalla sua omessa osservanza derivano conseguenze sulla efficacia dell'atto, ben difficilmente si
potrebbe ipotizzare un termine che, solo in ordine all'omesso interrogatorio risulta perentorio e meritevole dì effetti dirompenti sulla misura custodiale, mentre relativamente alle altre incombenze previste dalla stessa norma, funzionali all'estradizione, ciò non sia invece previsto: non risulta possibile,
invero, estendere in via analogica un'inefficacia che le norme di cui agli artt. 294 e 302 cod. proc. pen. limitano alla sola mancata esecuzione dell'interrogatorio.

La non plausibile coesistenza di un termine che, con riferimento all'audizione, si caratterizzi per effetti differenti a seconda della specifica attività cui è riferita (interrogatorio, identificazione, consenso alla estradizione, ecc.) rende palese la
impossibilità di ritenere operante la clausola generale di rinvio dell'art. 714 cod. proc. pen. alla disciplina delle misure cautelari, dovendosi rilevare la non omogeneità tra le finalità  dell'audizione prevista dall'art. 717 cod. proc. pen. e le
norme poste a garanzie del soggetto la cui libertà è stata limitata, circostanzache rende pertanto incompatibile il pur generalizzato astrattamente consentito rinvio a detta disciplina.

2.3. La differente natura dell'audizione rispetto all'interrogatorio disciplinato in materia di misure cautelari personali risulta evidente se solo si analizza la ratio che ha spinto il legislatore ad introdurre tale previsione unitamente a maggiori
garanzie in capo all'estradando che viene tutelato grazie alla necessaria presenza della difesa tecnica a cui viene assegnato il compito di assicurare la genuinità del consenso all'estradizione e della rinuncia alla garanzia del principio di specialità.

La "Relazione illustrativa" alla I. 21 luglio 2016, n. 149, nella parte in cui delega al Governo, per mezzo delle previsioni contenute nell'art. 4, la riforma del libro XI del codice di rito, dedicato ai rapporti giurisdizionali con le autorità straniere specifica che l'interrogatorio, in precedenza escluso dalla giurisprudenza, sarebbe "funzionale all'attività di acquisizione probatoria
preliminare attribuita al procuratore generale, tanto più in punto di identificazione quanto più certa de/l'estradando. Omologa previsione è dettata nel novellato art. 717 c.p.p. laddove l'estradando si trovi sottoposto a misura coercitiva, secondo quanto previsto dagli artt. 714 e ss. c.p.p."

2.4. Deve inoltre osservarsi che nell'interrogatorio previsto nell'ambito della audizione ex art. 717 cod. proc. pen., non può trovare applicazione l'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., norma, quest'ultima, teleologicamente rivolta, anche sotto il profilo eminentemente probatorio, al procedimento penale nel cui ambito vengono rese le dichiarazioni. Difformità che fa comprendere come al termine "interrogatorio" utilizzato nel codice di rito non sempre corrisponda il medesimo
atto che invece si conforma sulla base del sotto sistema processuale di riferimento.

Ne consegue che le modifiche introdotte con il d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 non hanno sostanzialmente modificato le finalità dell'audizione se non nella parte in cui al Procuratore generale viene consentita una più agevole possibilità di far
emergere nuove prove ed effettuare controlli per la certa identificazione dell'estradando; finalità che aveva indotto questa Corte (Sez. 6, n. 41732 del 02/10/2006, Sava, cit.) a ritenere che fosse proprio questa la principale esigenza assegnata all'audizione che, pertanto, non consentiva un rinvio in toto alle norme del codice di rito in ipotesi di mancato interrogatorio nei termini di cinque giorni.

3. Ritiene, nondimeno il Collegio che, seppure sia stata esclusa la possibile applicazione delle norma in materia di inefficacia della misura cautelare, risulta fuorviante la dedotta questione in cui il ricorrente non contesta tanto lo svolgimento dell'interrogatorio, ma piuttosto le modalità attraverso cui lo stesso si sarebbe realizzato allorché non sarebbero state poste domande in ordine ad elementi che la difesa afferma essere utili ai fini dell'emissione della misura restrittiva specie sotto il profilo delle ritenute esistenti esigenze cautelari con particolare riferimento al pericolo di fuga.

3.1. Dall'esame del verbale di audizione (in ragione della questione processuale dedotta, anche in materia di estradizione, questa Corte può accedere agli atti; Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv 220092) emerge come il ricorrente in data 6 settembre 2021, all'udienza appositamente fissata avesse richiesto di poter essere assistito da propri difensori di fiducia, ragione che aveva portato il Presidente del Collegio a rinviare
l'udienza al 7 settembre successivo, allorché, previa nomina di un interprete ed alla presenza di due difensori di fiducia, gli veniva concessa la possibilità di interloquire con gli stessi prima dell'inizio dell'udienza.

Il Consigliere delegato rappresentava all'estradando l'accusa contenuta nei suoi confronti nel titolo estradizionale e procedeva all'audizione ("quindi procede all'audizione della persona arrestata, la quale, assistita dall'interprete, sulle generalità risponde"), declinava le generalità, negava il consenso all'estradizione ed alla rinuncia alla garanzia del principio di specialità. Subito dopo la difesa interloquiva e produceva documentazione pertinente rispetto all'accusa facendo presente che, in ordine agli stessi fatti, vi fosse stato altro procedimento estradizionale definito in Germania con l'assoluzione ("a questo punto il difensore V produce documentazione attestante, nell'ottica difensiva, un pregresso giudizio estradizionale a carico del M per i medesimi fatti del presente procedimento. L'Avv. V rappresenta che per tali fatti il M sarebbe già stato giudicato e prosciolto davanti all'autorità giudiziaria tedesca") e l'autorità
giudiziaria rinviava ad altra udienza per il prosieguo della procedura.

3.2. Dall'esame della sequenza delle fasi verbalizzate risulta, pertanto, evidente come l'estradando fosse stato messo in condizioni di interloquire sul merito della vicenda, così come poi effettivamente fatto in concreto dai difensori che hanno potuto allegare pertinente documentazione per corroborare l'inutilità
della disposta misura cautelare. Complessiva valenza dell'atto per come documentato che rende conto della celebrata udienza preordinata all'audizione dell'estradando ex art. 717, comma 1, cod. proc. pen., ivi incluso l'interrogatorio; deduzione che si presenta, altresì, generica nella parte in cui, pur astrattamente prospettando la possibilità che l'omesso interrogatorio
avrebbe, qualora svolto, consentito alla Corte territoriale di apprezzare la sussistenza delle esigenze cautelari con particolare riferimento all'assenza del pericolo di fuga e l'eventuale radicamento del rìcorrente sul territorio nazionale,
ciò effettua in forma meramente ipotetica senza in concreto evidenziare quali sarebbero gli elementi trascurati e perché gli stessi non siano stati rappresentati in sede di audizione, contesto che non risulta abbia precluso la pur implicitamente sollecitata interlocuzione all'esito dell'ostensione degli elementi contenuti nell'accusa a suo carico.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

5. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della cancelleria al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 94, comma 1-ter,


disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 01/12/2021.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Costantini Anna iiscuolo