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Nuovo stato: che valore hanno trattati estradizonali precedenti? (Cass. 25622/20)

23 luglio 2020, Cassazione penale

Per i trattati bilaterali vige la regola consuetudinaria della "tabula rasa", secondo cui il nuovo Stato subentrante è vincolato ai trattati stipulati dallo Stato predecessore soltanto se stipula un nuovo accordo (espresso o tacito) con l'altra Parte dello strumento pattizio, norma di diritto internazionale generale.

Non sussiste alcun obbligo di reciproca collaborazione giudiziaria con uno Stato estero, succeduto ad altro Stato con il quale l'Italia abbia sottoscritto un trattato di estradizione, in assenza di una manifestazione di un mutuo consenso, da parte dello Stato contraente originario e di quello di nuova costituzione, che faccia emergere la reciproca volontà di rimanere vincolati.

L'art. 696 cod. proc. pen. attribuisce invero alle norme codicistiche la funzione di supplire o di completare la disciplina derivante dalle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.

Nella procedura estradizionale di tipo processuale non espressamente regolata da un trattato, la Corte di appello deve valutare autonomamente la sussistenza dei gravi di colpevolezza, secondo le regole proprie dell'ordinamento italiano. 

Non è in contrasto con diritti fondamentali del nostro ordinamento una disposizione che prevede che il processo non possa svolgersi in assenza dell'imputato e che la contumacia consente l'adozione di un provvedimento restrittivo. 

L'art. 13 cod. pen. consente l'estradizione anche per fatti previsti come reato dall'ordinamento italiano, ancorché non contemplati espressamente dalle fonti pattizie applicabili alla domanda estradizionale.

 

Corte di Cassazione

Sez. VI Num. 25622 Anno 2020

Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CALVANESE ERSILIA
Data Udienza: 23/07/2020
SENTENZA

sul ricorso proposto da
CTX, nato a Auckland (Nuova Zelanda) il 26/01/1989

avverso la sentenza del 14/05/2020 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. FT, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dal Governo della Nuova Zelanda nei confronti di CTX al fine del suo perseguimento penale per vari capi di imputazione relativi al traffico di stupefacenti e per il reato di detenzione illegale di arma da fuoco (fatti commessi tra il 2016 e il 2020).

In particolare, la domanda estradizionale era basata su un ordine di arresto emesso nei confronti di Carlton il 3 dicembre 2019 dal Tribunale distrettuale di Auckland al fine della sua comparizione nel processo da celebrare in Nuova Zelanda relativo alle suddette imputazioni.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Carlton, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 696 cod. proc. pen. e 10 e 117 Cost. e alla Convenzione italo-britannica di estradizione del 1873.

La Corte di appello ha omesso di risolvere la questione basilare della applicabilità al caso in esame della Convenzione italo-britannica di estradizione del 1873, ovvero della legge ad esso applicabile, trincerandosi dietro alla giustificazione della assenza di una risposta sul punto da parte del Ministero degli Affari Esteri, ovvero di un organo della P.A.

La Corte di appello non ha considerato che, ai fini della riviviscenza di tale Trattato da parte degli Stati che avevano acquisito l'indipendenza dal Regno Unito, era necessario verificare l'esistenza di un comportamento concludente e positivo da parte del nuovo Stato volto a vincolarsi per il futuro al trattato. Evenienza nella specie avvenuta in quanto con nota del 18 giugno 1948 la Nuova Zelanda ha notificato all'Italia di voler rimettere in vigore tra i due Stati la Convenzione del 1873 e l'Italia ha pubblicato tale nota nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 1948.

La valenza di tale nota andava letta alla luce del Trattato di Parigi del 1947, che riguardava anche l'Italia e la Nuova Zelanda, che all'art. 44 stabilisce che ciascuno Stato poteva notificare all'Italia entro sei mesi dalla entrata in vigore del trattato gli accordi bilaterali conclusi con l'Italia prima della guerra da mantenere ancora in vigore.

La Corte di appello ha ritenuto controversa la efficacia di tale unilaterale procedura seguita dalla supina pubblicazione nella Gazzetta ufficiale italiana, non valutando che l'Italia era un Paese uscito sconfitto dalla guerra e che l'accordo veniva a privilegiare la volontà delle potenze vincitrici.

Andava poi considerata la nota del 6 maggio 2020 inviata alla Corte di appello da parte della Ambasciata Neozelandese, con la quale veniva ribadita l'applicazione del suddetto Trattato.

La Corte di appello ha ritenuto invece applicabile alla procedura estradizionale in esame da un lato le norme contenute nella Convenzione del 1988 ONU sul narcotraffico e dall'altro la disciplina del codice di rito, in virtù del principio della cortesia internazionale.

In tal modo ha violato il principio sancito dalla Costituzione e richiamato dall'art. 696 cod. proc. pen. della prevalenza delle norme pattizie rispetto alle quali quelle del codice di rito hanno valenza soltanto sussidiaria.

Laddove non si dovesse ritenere applicabile la Convenzione italo-britannica del 1873, allora gli unici reati estradabili sarebbero quelli previsti dalla Convenzione di Vienna del 1971 sulle sostanze psicotrope, in vigore tra i due Stati in questione, come dispone il suo art. 22.

L'obbligo di estradare può essere assunto solo in presenza di un trattato, soprattutto per Stati come la Nuova Zelanda nei quali l'estradizione extra convenzionale non è ammessa.

2.2. Vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, la documentazione trasmessa dallo Stato richiedente non offriva un compendio indiziario grave a carico dell'estradando. La documentazione si limitava all'enunciazione dei capi di imputazione, ai sequestri effettuati (non per tutti i capi) presso gli altri presunti sodali e alle chiamate di correità.

Quanto ai riscontri, la Corte di appello ha travisato gli elementi ritenuti di riscontro: risultavano invero acquisiti dai telefoni dei due sodali fotografie e messaggi trasmessi tramite chat criptata e solo costoro, senza alcun riscontro, avevano dichiarato che tali comunicazioni provenivano dal ricorrente.

Inoltre, non è stato effettuato il vaglio di attendibilità in ordine alla attendibilità dei due collaboratori, tenuto conto dei benefici riconosciuti dalla legislazione neozelandese a chi collabora con la giustizia.

Andava poi considerato, ai fini della esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che il mandato di arresto a carico del ricorrente non era stato spiccato per esigenze cautelari, bensì per rendere possibile la comparizione dell'imputato.

2.3. Vizio di motivazione in ordine al titolo estradizionale e violazione di legge in relazione all'art. 9 della Convenzione italo-britannica del 1873 e all'art. 705, comma 2, cod. proc. pen.

Le ragioni dell'arresto del ricorrente (comparizione davanti all'autorità giudiziaria) vengono a contrastare sia con il Trattato bilaterale sia con le norme nazionali, tenuto conto dell'art. 13 Cost.

2.4. Vizio di motivazione in ordine al requisito della doppia incriminabilità e violazione di legge in ordine all'art. 2 del Trattato italo britannico del 1873 e degli artt. 6 e 3 della Convenzione di Vienna sulle sostanze psicotrope del 1988.

Andava esclusa la doppia incriminabilità per una serie di capi (segnatamente i numeri 10, 11, 12, 77 e 78), con i quali era contestata al ricorrente la detenzione di sostanze da taglio che non trova corrispondenza in una fattispecie di reato nell'ordinamento italiano.

Andava parimenti esclusa l'estradabilità di fattispecie di reato (segnatamente i capi numero 16, 48, 49, 64, 67, 92, 94 e 97) non contemplate dalla Convenzione di Vienna del 1988, ovvero il traffico di cocaina e di MDMD (in particolare le stesse non figurano nell'elenco allegato alla Convenzione né nelle Tabelle richiamate dall'art. 1, lett. n della stessa Convenzione).

La risposta fornita è illogica e carente, posto che la Corte di appello da un lato nulla ha osservato per la sostanza MDMA e dall'altro ha assimilato la coltivazione dell'albero della coca con la detenzione della cocaina.

Andava esclusa anche l'estradizione per la detenzione di arma da fuoco, in quanto tale fattispecie non è contemplata da nessun accordo estradizionale tra le Parti e la cortesia internazionale viene in applicazione solo nei casi in cui i rapporti tra due Stati non siano regolati da alcun Trattato.

2.5. Vizio di motivazione in ordine alla irragionevolezza del trattamento sanzionatorio dell'ergastolo e violazione di legge in relazione agli artt. 705, comma 2, cod. proc. pen., 1 cod. pen., 25 par. 2 Cost.

In modo censurabile, la Corte di appello ha escluso che la pena dell'ergastolo prevista per alcuni capi di imputazione sia irragionevole.

Si tratta invece di un trattamento sanzionatorio di gran lunga più severo di quello previsto in Italia per i medesimi fatti e anche incostituzionale ed illegittimo in quanto la sanzione prevista dall'ordinamento neozelandese non contempla un minimo della pena.

Andava in ogni caso considerata l'astratta possibilità di applicare una pena siffatta, senza tener conto di eventuali benefici derivanti dalla collaborazione dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

2. Il primo motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione di legge in ordine alla individuazione della normativa applicabile alla domanda estradizionale in esame, non può essere accolto.

2.1. In primo luogo, il motivo è formulato in modo generico, nella misura in cui non deduce la rilevanza della questione.

Il ricorrente invero non ha chiarito come dalla denunciata violazione di legge possa conseguire una pronuncia favorevole in termini di annullamento, totale o parziale, del provvedimento impugnato.

In ogni caso, anche a voler tacere di questo assorbente profilo di inammissibilità del motivo, le censure non appaiono in ogni caso fondate.

2.2. In ordine alla dedotta applicabilità del Trattato concluso tra l'Italia e la Gran Bretagna per "la reciproca estradizione dei malfattori", sottoscritto tra le Parti il 5 febbraio 1873, va preliminarmente rammentato che tale atto pattizio rendeva applicabili le sue disposizioni anche "alle colonie e possedimenti stranieri (foreign possessions) delle due alte parti contraenti" (art. 18) e che lo stesso Trattato non è più vigente tra le originarie Parti contraenti a seguito della loro adesione alla Convenzione europea di estradizione del 1957 (da ultimo perfezionata dal Regno Unito il 14 maggio 1991).

Si tratta quindi di stabilire se la Nuova Zelanda, ex colonia britannica, una volta acquisita l'indipendenza, sia succeduta nel suddetto Trattato.

Già questa Sezione ha affrontato, rigettandola, la medesima questione in occasione del ricorso proposto dal C ai sensi dell'art. 719 cod. proc. pen. (Sez. 6 del 08/07/2020).

Il Collegio ritiene di condividere tale conclusione, che si pone in linea di continuità con i principi già fissati in sede di legittimità in tema di successione degli Stati nei trattati di estradizione (Sez. 6, n. 14237 del 03/02/2017, Repubblica di Mauritius, Rv. 269335).

Proprio con riferimento alla questione della successione di una ex colonia britannica (la Repubblica di Mauritius) nella Convenzione bilaterale del 1873, sono state applicate dai giudici di legittimità le regole consuetudinarie, che hanno trovato la loro codificazione nella Convenzione delle Nazioni Unite sulla successione degli Stati nei trattati, firmata a Vienna nel 1978, non ancora vigente per l'Italia.

In particolare, l'art. 24 della citata Convenzione ha codificato per i trattati bilaterali la regola consuetudinaria della "tabula rasa", secondo cui il nuovo Stato subentrante è vincolato ai trattati stipulati dallo Stato predecessore soltanto se stipula un nuovo accordo (espresso o tacito) con l'altra Parte dello strumento pattizio.

Che si tratti di norma di diritto internazionale generale si evince dalla stessa relazione all'articolato della Convenzione, predisposta dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite (Yearbook of the International Law Commission, 1974, vol. IL Part 1), secondo cui l'art. 24 veniva a positivizzare una regola "pacifica", ma che era opportuno ribadire per eliminare ogni possibilità di equivoci.

Non sussiste quindi alcun obbligo di reciproca collaborazione giudiziaria con uno Stato estero, succeduto ad altro Stato con il quale l'Italia abbia sottoscritto un trattato di estradizione, in assenza di una manifestazione di un mutuo consenso, da parte dello Stato contraente originario e di quello di nuova costituzione, che faccia emergere la reciproca volontà di rimanere vincolati.

In assenza di una siffatta manifestazione di volontà con riferimento alla successione della Nuova Zelanda nella Convenzione di estradizione del 1873, deve quindi escludersi che tra le Parti sia vigente tale trattato.

Sulla base di quanto premesso, risulta quindi insufficiente la mera iniziativa unilaterale della Nuova Zelanda di voler far "rivivere" tale trattato (nella specie, comunicata con nota del 18 giugno 1948 inviata al Ministero degli Affari Esteri italiano e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 1948).

La suddetta comunicazione era stata effettuata ai sensi dell'art. 44 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate (tra le quali appunto la Nuova Zelanda), firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, recepito dall'Italia con Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947, n. 1430, e ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054.

In detto articolo si dispone:
"1. Ciascuna delle Potenze Alleate o Associate notificherà all'Italia, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, i trattati bilaterali conclusi con l'Italia anteriormente alla guerra, di cui desideri il mantenimento o la rimessa in vigore. Tutte le disposizioni dei trattati di cui sopra, che non siano compatibili con il presente Trattato, saranno tuttavia abrogate.

2. Tutti i trattati che formeranno oggetto di tale notificazione saranno registrati presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformità dell'art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

3. Tutti i trattati che non formeranno oggetto di tale notifica, si avranno per abrogati".

Ebbene, indipendentemente dalla questione della valenza della notifica prevista dall'art. 44 cit., quel che rileva nel caso in esame è che essa riguardava in ogni caso il mantenimento o la rimessa in vigore di trattati bilaterali già esistenti tra l'Italia e la Potenza alleata o associata.

Circostanza, nella specie non ricorrente.

2.2. Una volta esclusa l'applicazione del Trattato del 1873, non appare censurabile la sentenza impugnata per aver fatto ricorso, per stabilire la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda estradizionale del ricorrente, alla normativa dettata sia dalle Convenzioni delle Nazioni Unite in tema di stupefacenti sia dal Libro XI del codice di rito.

L'art. 696 cod. proc. pen. attribuisce invero alle norme codicistiche la funzione di supplire o di completare la disciplina derivante dalle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.

A ciò va aggiunto che la Convenzione ONU del 1988 sul narcotraffico, all'art. 6, ha dettato alcune disposizioni al fine di rendere "estradabili" i reati dalla stessa contemplati all'art. 3, par. 1.


In particolare, per quegli Stati che non consentono l'estradizione in assenza di trattato, la Convenzione diviene la "base legale" per l'estradizione di detti reati. Mentre per quegli Stati che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato, la medesima disposizione si limita ad imporre agli stessi di riconoscere ai suddetti illeciti natura di reato estradabile.

In entrambi i casi, il citato art. 6 stabilisce significativamente che la procedura estradizionale resta per il resto subordinata alle condizioni previste dal diritto della Parte richiesta o dai trattati, se esistenti (Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, D'Amato, in motivazione; Sez. 2, n. 3706 del 08/01/2016, Alampi, in motivazione).

L'Italia è Stato che non subordina la concessione dell'estradizione alla esistenza di un trattato, fatta salva l'eccezione prevista dall'art. 26 della Costituzione dell'estradizione del cittadino italiano.

Pertanto, l'unico obbligo nascente per l'Italia dall'art. 6 della Convenzione citata è quello di considerare le condotte previste dall'art. 3, par. 1, fatti per i quali va disposta l'estradizione.

Va rammentato inoltre che l'art. 13 cod. pen. stabilisce che l'estradizione può essere concessa anche per reati non previsti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto (Sez. 1, n. 1649 del 15/12/1972, dep. 1973, Coppola, Rv. 123281).

Quindi la prospettiva del ricorrente di limitare i reati estradabili ai soli illeciti indicati dalla Convenzione delle Nazioni Unite appare non trovare alcun fondamento.

3. Infondato è il secondo motivo relativo alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.

La Corte di appello ha effettuato invero un vaglio delle evidenze investigative trasmesse dallo Stato richiedente che si sottrae ai rilievi difensivi.

3.1. Appare in primo luogo irrilevante la finalità del mandato di arresto emesso nello Stato richiedente nei confronti del ricorrente (nella specie, per ottenere la comparizione in giudizio).

Ai sensi dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., trattandosi di procedura estradizionale di tipo processuale non espressamente regolata da un trattato, la Corte di appello ha infatti valutato autonomamente la sussistenza dei gravi di colpevolezza, secondo le regole proprie dell'ordinamento italiano.

3.2. Complessivamente il compendio indiziario posto alla base della domanda estradizionale veniva ad offrire un quadro indiziario grave a carico del ricorrente in ordine alle imputazioni formulate a suo carico.

La Corte territoriale ha evidenziato che le fonti dichiarative, rappresentate in particolare dalle propalazioni dei coimputati .JHl e KNK, venivano a riscontrarsi tra loro quanto alla individuazione del ricorrente quale responsabile ed organizzatore di un vasto traffico di stupefacenti.

Il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità ben può essere offerto dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, purché estraneo alle dichiarazioni da riscontrare, può essere legittimamente utilizzato a conferma dell'attendibilità delle stesse.

La Corte di appello ha altresì verificato la spontaneità e credibilità delle dichiarazioni rese dai predetti, posto che i due sodali avevano immediatamente ammesso le loro responsabilità, offrendo ciascuno una dettagliatissima e convergente ricostruzione delle modalità operative della associazione dedita al narcotraffico (nella specie, indicando i nomi dei complici e dei clienti, i luoghi di stoccaggio e di confezionamento, nonché le modalità di distribuzione delle sostanze stupefacenti).

Quali ulteriori riscontri alle loro dichiarazioni, la Corte di appello ha inoltre richiamato i sequestri di droga e di notevoli somme di danaro effettuati all'esito delle indicazioni ricevute, le risultanze investigative tratte dai cellulari dei suddetti propalanti (che confermavano il traffico e le modalità di lavorazione della droga e la gestione di notevoli somme di danaro), nonché l'individuazione di un altro associato, risultato effettivamente già arrestato in possesso di sostanze stupefacenti e compagno di cella del ricorrente nel 2012.

Quanto alla provenienza dei messaggi criptati dalla persona del ricorrente, è sufficiente rilevare che il riscontro estrinseco era pur sempre costituito dalle dichiarazioni di analogo tenore rese all'altro dei due propalanti.

A ciò va aggiunto che la domanda estradizionale, a conferma della gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente, fa riferimento ad altre convergenti dichiarazioni rese da ulteriori sodali: AR, braccio destro del ricorrente, aveva ammesso il suo ruolo nel sodalizio e il coinvolgimento del ricorrente; RM aveva parimenti ammesso di aver fatto parte del sodalizio del ricorrente.

A fronte del vaglio critico delle dichiarazioni dei propalanti, la valutazione della attendibilità delle loro dichiarazioni accusatorie non poteva di per sé essere intaccata dal generico interesse a fruire dei benefici premiali (tra le tante, Sez. 1, n. 11179 del 31/10/2018, dep. 2019, Patanè, Rv. 274921).

4. Anche il terzo motivo è infondato.

Questa Corte ha già affermato in tema di estradizione verso l'estero che le norme dell'ordinamento dello Stato richiedente che attribuiscono rilevanza cautelare alla mancata comparizione dell'interessato innanzi alla competente autorità giudiziaria sono espressioni di differenti, ma legittime valutazioni di politica legislativa, non implicanti, di per sé, lesione di diritti fondamentali, con la conseguenza che la persona richiesta in estradizione da tale Stato è legittimamente privata della libertà personale in forza di provvedimento di cattura emesso dal giudice per la violazione dell'obbligo di comparire successivamente dinanzi a lui (Sez. 6, n. 42012 del 07/10/2004, Buonomo, Rv. 229930).

Tale principio è stato anche ribadito in tema di mandato di arresto europeo, riconoscendo la esecutività in Italia di un mandato di arresto europeo emesso sulla base di un provvedimento cautelare volto a garantire la comparizione dell'imputato al processo (Sez. 6, n. 2711 del 20/01/2010, Malvetta, Rv. 245793). La Suprema Corte ha infatti osservato che non è in contrasto con diritti fondamentali del nostro ordinamento una disposizione che prevede che il processo non possa svolgersi in assenza dell'imputato e che la contumacia consente l'adozione di un provvedimento restrittivo.

5. Anche le censure concernenti il requisito della doppia incriminabilità non hanno fondamento.

Come già rammentato in relazione al primo motivo, l'art. 13 cod. pen. consente l'estradizione anche per fatti previsti come reato dall'ordinamento italiano, ancorché non contemplati espressamente dalle fonti pattizie applicabili alla domanda estradizionale. Pertanto, erano da considerarsi in ogni caso condotte per le quali sussistevano le condizioni di legittimità della estradizione la detenzione illegale di arma da fuoco, nonché il traffico di cocaina e di MDMA (c.d. ecstacy).

A ciò va aggiunto che non appare corretta la argomentazione difensiva che esclude tali sostanze stupefacenti dalla portata della Convenzione ONU di Vienna del 1988 sul narcotraffico.

La suddetta Convezione stabilisce all'art. 1 che per «stupefacente» si intende ogni sostanza di origine naturale o di sintesi figurante alla Tabella I o alla Tabella H della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata dal Protocollo del 1972; che per «sostanza psicotropa» si intende ogni sostanza, avente origine naturale o di sintesi, oppure ogni prodotto naturale della Tabella I, II, III o IV della Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope.

E alle sostanze previste da tali Tabelle si riferiscono gran parte dei reati di traffico di stupefacenti contemplati nell'art. 3, par. 1 della stessa Convenzione, a loro volta richiamati dal successivo art. 6 per gli obblighi estradizionali.

In particolare, la Tabella I della Convenzione del 1961 ricomprende la cocaina, mentre la MDMA figura alla Tabella I della Convenzione del 1971.

Le Tabelle I e II allegate alla Convenzione del 1988 riguardano invece le sostanze destinate "all'utilizzazione nella coltivazione, nella produzione o nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, o a favore di esse" di cui la Convenzione vieta la fabbricazione, il trasporto o la distribuzione e la detenzione (art. 3).

Le sostanze da taglio indicate dal ricorrente sono invero inserite nelle suddette Tabelle e in base all'art. 6 della medesima Convenzione le relative condotte veniva ad assumere la natura di reato estradabile.

6. Non può essere accolto neppure l'ultimo motivo con cui si è censurato il trattamento sanzionatorio previsto dall'ordinamento penale dello Stato richiedente.

Il sistema sanzionatorio penale della Nuova Zelanda, così come descritto da documenti ufficiali (Nazioni Unite, Human Rights Council, Report of the Working Group on Arbitrary Detention, Mission to New Zealand del 6 luglio 2015), non si presenta irragionevole, posto che la pena massima fissata per ogni reato si combina con i principi dettati dalla legge per stabilire la pena in concreto (Sentencing Act del 2002), attraverso la previsione di fattori di mitigazione e di aggravamento della sanzione, nonché con la fissazione da parte del giudice di un periodo minimo di detenzione per poter usufruire del "parole".

In tal modo la pena massima edittale prevista dall'ordinamento penale neozelandese risulta in concreto proporzionata alle circostanze del caso.

7. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 23/07/2020.

Il Consiglier estensore Il Pr idente Ersilia alvanese Giorgc Fidelb