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Notifica incompiuta, ma contumacia non eccepita (Cass. 7886/19)

21 febbraio 2019, Cassazione penale

L’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore, è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 c.p.p..

In tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.

E' onere della difesa eccepire tempestivamente la dichiarazione di contumacia, risultando altrimenti sanato il vizio di notificazione con modalità diverse da quelle prescritte.

Corte di Cassazione

sez. V Penale, sentenza 3 ottobre 2018 – 21 febbraio 2019, n. 7886
Presidente Bruno - Relatore Michelli

Ritenuto in fatto

C.S.G. ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei suoi confronti, il 18/04/2011, dal Tribunale di Asti; il C. è stato condannato a pena ritenuta di giustizia per un addebito di violenza privata.
Il ricorrente lamenta violazione di legge processuale, rinnovando un’eccezione già spiegata dinanzi alla Corte territoriale. Stando alla ricostruzione da lui offerta, infatti, il decreto di citazione per il giudizio di primo grado non gli venne notificato presso il domicilio formalmente dichiarato (in (omissis) ); sarebbe, in particolare, accaduto che:
- del decreto de quo, in vista della prima udienza, fu tentata la notifica presso il recapito anzidetto, ma l’atto risultò non ritirato; il Tribunale dispose una nuova notifica, accogliendo l’eccezione spiegata dalla difesa (secondo cui non erano state rispettate le previsioni dell’art. 157 c.p.p., comma 7);
- in tale, successiva occasione, il decreto fu spedito via posta ma ad un indirizzo errato ((omissis) ), con conseguente restituzione all’ufficio mittente, previa appostazione sul piego della dicitura "trasferito";
- non venne dato atto di quali verifiche fossero state fatte per giungere alla conclusione che il destinatario (quand’anche si fosse provato a rintracciarlo in (omissis) ) risultava essersi trasferito altrove;
- l’imputato aveva sempre mantenuto residenza formale e dimora effettiva presso il recapito dichiarato, tanto da aver ricevuto in loco ogni altro atto del procedimento, sia pregresso che posteriore.
Non di meno, i giudici di merito si sarebbero limitati a rilevare che, non esistendo in (omissis) , l’ufficiale giudiziario sarebbe incorso in un mero refuso, non idoneo ad impedire che venissero svolti gli accertamenti del caso presso l’indirizzo giusto: il ricorrente obietta che, quand’anche l’addetto alla consegna della posta si fosse realmente recato in (omissis) , non furono comunque svolte le ricerche di rito presso l’ufficio anagrafe del comune di residenza del destinatario; in ogni caso, laddove si fosse davvero manifestata l’impossibilità di dare corso alla notifica in parola, sarebbe stato doveroso eseguirla mediante consegna al difensore, non già nelle forme del deposito presso la casa comunale.

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza delle doglianze proposte.

Dall’esame del carteggio processuale, che il giudice di legittimità è certamente chiamato a compiere in ragione del vizio formale lamentato, emerge infatti che - in occasione dell’udienza del 06/04/2011, conseguente al rinvio disposto per l’irritualità della precedente notifica del decreto ex art. 552 c.p.p. - si prese atto dell’esito negativo della nuova citazione: come segnalato e documentato dal ricorrente, il piego postale (ove l’indirizzo di destinazione era stato erroneamente indicato in (omissis) ) risultava restituito con la dicitura "trasferito". A quel punto, si diede corso ad una notifica dell’atto ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore del C. ; in seguito, stante la regolarità di quest’ultima notifica, su richiesta del Pubblico Ministero e nulla opponendo la difesa, l’imputato venne dichiarato contumace.

Ne deriva, pertanto, che il decreto di citazione a giudizio non fu notificato mediante deposito presso la casa comunale (indipendentemente dal rilievo che, poi, l’interessato ne curò o meno il ritiro), bensì attraverso quella consegna al difensore che lo stesso odierno ricorrente segnala quale incombenza che sarebbe
stato necessario osservare. Inoltre, il chiaro refuso concernente l’indicazione dell’esatto indirizzo lascia intendere che il C. venne cercato comunque in (omissis) (nel corpo del ricorso non si rappresenta né attesta in alcun modo che, al contrario, esista una (omissis) ), dove - riferito o meno da chicchessia al postino che egli si fosse trasferito - non fu evidentemente trovato.

Vanno allora ribaditi gli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui:
"l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161 c.p.p., comma 4, è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 c.p.p." (Cass., Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv 271772); "in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen." (Cass., Sez. U, n. 7697/2017 del 24/11/2016, Amato, Rv 269028).

Nel caso di specie, pure ammettendo che non furono curati tutti gli adempimenti di legge per giungere alla conclusione che l’atto da notificare dovesse essere restituito al mittente, la notifica venne comunque curata con modalità esecutive diverse, non già omessa tout court: né risulta che la consegna a quel difensore di fiducia (costantemente nominato dal C. in tutte le fasi di merito) fosse evenienza tale da far dubitare che l’interessato ne ebbe compiuta conoscenza.

A quel punto, sarebbe stato onere della difesa eccepire tempestivamente la presunta violazione, altrimenti da considerare sanata (v., con riferimento alla diversa ipotesi della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, Cass., Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014, Zemzami, ove si affermano gli identici principi): ma, come sopra evidenziato, sulla declaratoria di contumacia dell’imputato non vi furono opposizioni di sorta.

2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del C. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.