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Non rispondere al telefono è evasione, salvo se .. (Cass. 22085/21)

20 giugno 2021, Cassazione penale

Il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari ha l’onere di porsi in condizioni di consentire il proprio controllo, anche mediate la verifica dell’efficienza dei semplici strumenti (campanello e/o citofono) tipicamente in uso in qualsiasi abitazione.

Nel caso in cui gli addetti facciano un accesso per il controllo procedendo, come di norma, ad utilizzare tali dispositivi scatta, se del caso, l’onere del soggetto posto agli arresti che non abbia dato risposta a ripetute chiamate di dimostrare che ricorre una situazione di caso fortuito che gli ha impedito di rispondere.


Corte di Cassazione

sez. VI Penale, sentenza 20 gennaio – 4 giugno 2021, n. 22085
Presidente Mogini – Relatore Di Stefano

Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la condanna di D.P. per il reato di evasione in quanto, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, non era reperito dalla polizia giudiziaria che procedeva ad un controllo.
Il difensore ha proposto ricorso nell’interesse del D. deducendo con unico motivo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e).
Ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello avrebbe disatteso la regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio poiché il compendio probatorio su cui si è fondato il giudizio di colpevolezza sarebbe il frutto di una sommatoria di indizi che non rispettano affatto i criteri dell’art. 192 c.p.p., comma 2.
È infatti emerso che gli operatori di p.g. all’atto del controllo si sono limitati a suonare al citofono senza ripetere nel corso della giornata la verifica e senza accertarsi del funzionamento dello stesso.
A ciò si aggiunge che il D. è affetto da gravi patologie che ne limitano gravemente la deambulazione e che lo costringono all’assunzione di farmaci, i quali avrebbero ben potuto creare uno stato di sonnolenza tale da impedirgli di sentire il citofono.
Il procuratore generale con proprio requisitoria scritta ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari ha certamente l’onere di porsi in condizioni di consentire il proprio controllo, anche mediate la verifica dell’efficienza dei semplici strumenti (campanello e/o citofono) tipicamente in uso in qualsiasi abitazione. Perciò, nel caso in cui gli addetti facciano un accesso per il controllo procedendo, come di norma, ad utilizzare tali dispositivi scatta, se del caso, l’onere del soggetto posto agli arresti che non abbia dato risposta a ripetute chiamate di dimostrare che ricorre una situazione di caso fortuito che gli ha impedito di rispondere.
Nel caso di specie, quindi, una volta che la polizia giudiziaria ha attestato di avere proceduto con le corrette modalità, utilizzando il citofono, era onere del D. dimostrare il mancato funzionamento del dispositivo o le altre peculiari condizioni che gli avevano impedito di rispondere.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.