Offendere i publici ufficiali non è oltraggio: ai fini della configurabilità del reato di oltraggio previsto dall'art. 341 bis cod. pen. è necessaria la presenza di almeno due persone diverse rispetto ai pubblici ufficiali destinatari delle espressioni oltraggiose.
Corte di Cassazione
sez. VI Penale, sentenza 6 marzo – 1 agosto 2019, n. 35428
Presidente Petitti – Relatore Costanzo
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza n. 3470/2018, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale d Trapani a Se. Am. per il reato ex artt. 81, comma 2 e 651 cod. pen. (capo A) e 341 bis cod. pen. (capo B) descritti nelle imputazioni.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di Am. si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 341 bis cod. pen. e vizio della motivazione, perché è mancata la necessaria presenza di più persone per integrare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, essendo stati presenti ai fatti solo i due agenti di pubblica sicurezza operanti, i quali, per altro verso, compirono, nel richiedere i documenti all'imputato per identificarlo, un atto non di ufficio ma arbitrario perché essi già lo conoscevano; b)violazione di legge e vizio della motivazione nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche per l'assenza di elementi di valutazione favorevoli e per la mancanza di resipiscenza da parte del ricorrente
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
a. Correttamente la Corte di appello ha escluso che l'azione dei pubblici ufficiali sia stata arbitraria evidenziando che essi erano doverosamente intervenuti perché era stata segnalata la presenza di un soggetto che si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcuni garage e, individuandolo nell'imputato, gli chiesero le generalità; non avendole questi fornite, gli chiesero di esibire i documenti e, poiché egli dichiarava di non averli, lo accompagnarono presso la sua abitazione a casa (poco distante) fino a che Am. pronunciò le espressioni offensive riportate nell'imputazione. L'assunto difensivo (peraltro indimostrato) secondo cui i pubblici ufficiali già conoscevano l'imputato non è, comunque rilevante perché per l'applicazione dell'art. 393 bis cod. pen., si richiede un'attività ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale, il cui comportamento fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368; Sez. 5, n. 35686 del 30/05/2014, Rv. 260309).
Tuttavia, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio previsto dall'art. 341 bis cod. pen. è necessaria la presenza di almeno due persone (Sez. 6, n. 16527 del 30/01/2017, Rv. 270581) diverse rispetto ai pubblici ufficiali destinatari delle espressioni oltraggiose (Sez, 6, n. 16106 del 18/03/2016; Sez. 6, n.11443 del 25/02/2016; Sez. 6 n. 20936 del 12/02/2015, non massimate).
Invece, nel caso in esame, dalla sentenza impugnata si desume che quando l'imputato pronunciò le espressioni ingiuriose riportate nell'imputazione le due persone presenti erano, appunto, i pubblici ufficiali procedenti, fra i quali, quello destinatario delle offese (p. 3, non numerata).
Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al reato ex art. 341 bis cod. pen. oggetto del ricorso, perché il fatto non sussiste.
1. 2. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve ribadirsi - che il riconoscimento delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare quanto basta a chiarire la sua valutazione sull'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.I, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591) e la Corte d'appello ha evidenziato che nessuna circostanza le è risultata valorizzabile per applicare l'art. 62-bis cod. pen., mancando - peraltro ogni sua resipiscenza - e emergendo una negativa personalità proclive a delinquere come ricavabile dai precedenti penali, anche specifici (p. 4).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.