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Nessuna estradizione se difetta giurisdizione dello stato richiedente (C. App. 4/99)

2 dicembre 1999, Corte di Appello di Genova

Va rigettata la domanda di estradizione processuale passiva se difetta la la giurisdizione dello Stato richiedente.

(si ringrazia l'Avv. Andrea Guido per la sentenza)

CORTE D'APPELLO DI GENOVA

 Sez. 3^ promiscua

sentenza 7/99 reg. estrd. 2 dicembre 1999

 Dr. Luigi Rovelli,                 Presidente

Dr. Michele Capasso,         Consigliere rel.

Dr. Domenico Burlo,          Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di estradizione relativo a YS (..)

Fatto

1.       Sulla base del trattato bilaterale 13 ottobre 1983, il Governo degli Stati Uniti d’America ha chiesto l’estradizione di YS, rinviato a giudizio per “abuso sessuale aggravato”, sostenendo di aver accertato che il 13 agosto 1998, a bordo della nave su cui si era imbarcato come ufficiale di guardia in macchina, la Imagination, si era recato nella cabina di KT, cittadina statunitense, infermiera, e qui, contro la sua volontà, l’aveva penetrata l’ano.

 

Il primo atto d’accusa si concentra nella dichiarazione giurata dell’agente speciale del F.B.I., NK. Questi, attraverso la escussione di varie persone e l’esame delle indagini condotte da terzi, avrebbe accertato essersi verificato il fatto, testualmente, “il 13 agosto 1998 o all’incirca”; mentre la nave si muoveva in area di giurisdizione speciale marittima statunitense, nella cabina della donna.

 Dopo lo stupro, alle diciotto circa, la T aveva avuto una conversazione con il S “ascoltata anche da alcuni membri del personale dirigente di bordo”. Nel discorso di questa, l’uomo aveva riconosciuto la violenza sessuale. In seguito, lo aveva ammesso col capitano del personale di bordo.

 La dichiarazione giurata è seguita da un atto formale di accusa di giudice degli Stati Uniti, da un rinvio a giudizio con imputazione formulata ex titolo 18 del codice degli Stati Uniti, sezione 2241 e da una dichiarazione giurata 9.9.98 di Sostituto Procuratore della Florida a sostegno della richiesta di estradizione che indica i caratteri normativi della violenza carnale, qui configuratasi nella penetrazione sessuale con violenza, contro la volontà della vittima.

 La dichiarazione si completa con un’articolata specificazione dei motivi per cui il fatto apparterrebbe alla giurisdizione degli Stati Uniti. In ipotesi come quella in esame, il titolo 18 di quel codice, alla sezione 7, fissa tre canoni di giurisdizione. E li individua nella commissione del reato in acque extraterritoriali, come nella specie risultava dal diario di bordo; fuori della giurisdizione di qualsiasi altra nazione, e qui non ve ne era nessun’altra; ai danni di un cittadino statunitense, e la T lo era.

 Aggiunge all’atto che il viaggio, con partenza ed arrivo a Miami, veniva effettuato con imbarcazione che batteva bandiera panamense.

 2.      Il 9 agosto 1998, YS è stato arrestato in Italia. È seguita convalida risultando perseguibile anche in Italia l’ipotesi di reato configurata dall’ordinamento dello Stato richiedente, e consentendo gli atti, a quel fine, una iniziale plausibile valutazione di colpevolezza.

 In seguito, ha manifestato volontà contraria alla estradizione proclamandosi innocente e sostenendo che la secretazione degli atti non gli ha consentito di conoscere su cosa si fondi l’accusa e quindi di fornire prove a discarico.

Comunque, sostiene che quella sera aveva avuto, come in passato, rapporti orali e nella notte le aveva chiesto un rapporto completo che la donna gli aveva rifiutato.

 Verso le 4,45 entrambi si erano rivestiti con gli indumenti indossati prima del sesso orale.

Alle 5 aveva cominciato il suo turno di guardia, contando di rivedere, a sera, la donna.

 Ne aveva invece ricevuto una telefonata concitatissima, in un parlare americano, tanto precipitoso che gli era riuscito quasi incomprensibile. Poi, aveva saputo che alla telefonata avevano assistito terzi.

Non avendo commesso reato, la richiesta di risarcimento rivolta dalla donna alla Compagnia gli fa supporre trattarsi di un espediente per conseguire vantaggi economici. D’altronde, le pareti sottilissime delle cabine avrebbero consentito alla Tucci di invocare aiuto e la presenza a bordo di un medico, le avrebbe reso possibile chiedere una constatazione immediata della asserita violenza.

 3.      Il Procuratore Generale conclude per l’accoglimento della domanda di estradizione.

 Diritto

Al capoverso 7 della dichiarazione giurata che supporta la richiesta di estradizione, il Sostituto Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale della Florida scrive che la giurisdizione di quel Paese si configurerebbe in ragione di ciò, che:

1)      La nave si trovava in acque extraterritoriali;

2)     Il reato era stato commesso al di fuori della giurisdizione di qualsiasi altra Nazione e in danno di una cittadina statunitense;

3)     Il fatto si era verificato durante un viaggio che prevedeva sia la partenza che il ritorno a Miami, territorio degli Stati Uniti d’America.

Le tre condizioni, che non devono coesistere, ne tralasciano un’altra che esclude la giurisdizione dello Stato richiedente. E ciò anche se manca nella ricostruzione della vicenda il dato di rilevante significato: il tempo del commesso reato. Solo questo, infatti, trattandosi di nave in movimento, consentirebbe di stabilire dove essa di trovava e quindi il luogo dove il S avrebbe commesso la violenza.

Ora, sulla base della domanda, può ipotizzarsi che il fatto si sia verificato nell’arco di tempo che va dalla sera del 12 alle prime ore del 13 agosto 1998.

La secretazione degli atti impedisce di stabilire dove si trovasse in quel periodo la nave, se cioè in acque extraterritoriali, come sostiene lo Stato richiedente, o in quelle giamaicane, come si deduce dal fax 31 agosto 1998 spedito dall’armatore della Immagination all’avvocato PVM di Savona. Vi si legge che fra ore 22 del 12 agosto 1998 e le ore 5 del 13 agosto quella imbarcazione era a 4,6 miglia da Giamaica (“The Immagination was 4.6 nautical miles from Jamaica between 10:00 p.m. of August 12 trhough 5:00 a.m. of August 13”). E sulla base di un altro fax, questa volta dallo stadio Milton J. In Kingstone, Jamaica, indirizzato allo studio legale S di Genova, le acque territoriali di quello Stato si estenderebbero fino a 13 miglia dalla costa.

Esclusa la possibilità di stabilire in quali acque si trovasse la nave, stante la mancanza di un diario di bordo e la non conoscenza dell’ora del commesso reato (anche eventualmente attraverso la verifica dei turni di S), sta di fatto che proprio nella richiesta statunitense è contenuta indicazione contraria alla giurisdizione di quel Paese. Per vero, nello specificare dove sarebbe stato commesso il reato, lo Stato richiedente afferma: “il reato è stato commesso a bordo di un’imbarcazione che non batteva bandiera statunitense (la nave è panamense), durante un viaggio che prevedeva sia la partenza che il ritorno in un punto degli Stati Uniti…”.

Ora, la Convenzione di Ginevra sull’Alto Mare del 29 aprile 1958 prevede (art.6) che le navi con rotta in alto mare sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dello Stato di cui battono bandiera (“Les navires naviguent sous le papillon d’un seul Etat et se trouvent soumis, sauf dans les cas excepitionelles expressement prevus par les traites internationaux ou par les presents articles, à sa juridiction exclusive en haute mer…”). La convenzione è stata sottoscritta dall’Italia il 29 maggio 1958 e dagli Stati Uniti d’America il 15 settembre di quell’anno, e quindi vincola anche lo Stato richiedente.

È qui appena il caso di rilevare come, se invece che in acque extraterritoriali, la nave procedeva in quelle giamaicane, la giurisdizione apparterrebbe a questo Stato ed anche ciò escluderebbe quella statunitense.

Tanto osservato, poiché difetta la condizione per affermare che il fatto ascritto al S appartenga alla giurisdizione dello Stato richiedente, rigetta la domanda.

Genova 2 dicembre 1999

 

Il Consigliere est.                                                                         Il Presidente

Dr. Michele Capasso                                                                     Dr. Luigi Rovelli