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Ne bis in idem opponibile solo in caso di convenzione internazionale (Cass. 4698/25)

5 febbraio 2025, Cassazione penale

Il divieto del bis in idem con riferimento alle sentenze pronunciate all'estero non ha il valore di principio comune alla generalità degli ordinamenti statuali, e non può pertanto considerarsi come una delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, a cui l'ordinamento italiano si conforma giusta il disposto dell'art. 10 della Costituzione; e anche nell'ordinamento giuridico italiano non vige il principio del "ne bis in idem" internazionale.

Per il riconoscimento di una sentenza straniera emessa da uno Stato non membro dell'U.E. deve essere seguita la procedura ex art. 730 cod. proc. pen., qualora si intendano far discendere dal riconoscimento effetti penali; non vi pèuò essere alcuna continuazione tra un reato giudicato in Italia e un reato giudicato con la sentenza straniera, emessa da uno Stato non membro dell'Unione europea dato che tale effetto non può essere oggetto del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

 

CORTE DI CASSAZIONE
VI SEZIONE PENALE

sentenza 21 gennaio - 5 febbrio 20925 

n. 4698/25

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avverso il decreto del 30/07/2024 del Tribunale di Brescia

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tamperi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del decreto impugnato.

RITENUTO IN FATTO
 

1.      Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di Brescia dichiarava inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di  , volta alla dichiarazione del ne bis in idem sostanziale, previo riconoscimento della sentenza emessa nei suoi confronti dalle autorità giudiziarie del Marocco, in relazione alla sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Genova e, in subordine, al riconoscimento della continuazione tra le predette sentenze, riducendo la pena inflitta in concreto.                                                                      

Il Tribunale riteneva l'istanza inammissibile con riferimento al riconoscimento sia della sentenza straniera, quale ipotesi espressamente esclusa dall'art. 733, lett. /) cod. proc. pen., sia della continuazione con reato giudicato all'estero, in quanto non consentito dalla giurisprudenza di legittimità.

2.    Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1.  Violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 179 cod. proc. pen. e ai principi costituzionali ed europei sul contraddittorio (art. 6 CEDU).

Il Tribunale ha pronunciato il decreto de plano senza confrontarsi minimamente con le ragioni di diritto sovranazionale che sostenevano l'istanza e comunque l'infondatezza della istanza non era manifesta in relazione a tali ragioni.

In tal modo è stato privato il ricorrente della garanzia del contraddittorio.

2.2.   Vizio di motivazione in ordine alle ragioni dedotte sul diritto dell'istante al riconoscimento degli istituti invocati.

La difesa aveva infatti evidenziato come l'istanza trovasse conforto nei trattati bilaterali vigenti con il Marocco (la Convenzione Internazionale di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione e il relativo protocollo aggiuntivo) e negli artt. 117 e 10 Cost., oltre che 696 cod. proc. pen., che assicurano la prevalenza dei trattati rispetto alla normativa interna.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 1.  Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2.  Va premesso che l'istanza è stata introdotta dal ricorrente come incidente di esecuzione.

L'art. 666, comma 2, prevede che "Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione".

3.   Ebbene la richiesta era manifestamente infondata non solo per la ragioni esposte dal Tribunale, ma anche per ulteriori profili.

Infatti, la istanza era inammissibile in via assorbente con riferimento alla richiesta di riconoscimento della sentenza straniera dal quale far discendere gli effetti indicati dal ricorrente.

Per il riconoscimento di una sentenza straniera emessa da uno Stato non membro dell'U.E. deve essere seguita la procedura ex art. 730 cod. proc. pen., qualora si intendano far discendere dal riconoscimento effetti penali (Sez. 4, n. 2796 del 10/05/2000, Rv. 217722).

A questa già decisiva causa di inammissibilità, se ne aggiungevano anche altre.

Quanto al ne bis in idem internazionale, al di là del riconoscimento della sentenza straniera, va rammentato che è pur sempre necessario che esista un trattato o un accordo internazionale che imponga nei rapporti con lo Stato in cui è stata emessa la sentenza straniera il divieto del ne bis in idem. E infatti il divieto del bis in idem con riferimento alle sentenze pronunciate all'estero non ha il valore di principio comune alla generalità degli ordinamenti statuali, e non può pertanto considerarsi come una delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, a cui l'ordinamento italiano si conforma giusta il disposto dell'art. 10 della Costituzione; e anche nell'ordinamento giuridico italiano non vige il principio del "ne bis in idem" internazionale (Corte cast. n. 69 del 1976; tra tante, Sez. 3, n. 34576 del 18/05/2021, Rv. 282796; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Rv. 269222).

Nella specie, va rilevato che non esiste una dispositiva pattizia in tal senso con il Regno del Marocco, nulla prevedendo sul punto le fonti bilaterali citate dal ricorrente (non rilevando all'evidenza l'eventuale previsione del rifiuto della cooperazione giudiziaria per il caso del bis in idem, cfr. Sez. 1, n. 708 del 08/04/1970, Rv. 115577).

Parimenti manifestamente infondata era la richiesta di applicazione della continuazione tra il reato giudicato in Italia e il reato giudicato con la sentenza straniera, emessa da uno Stato non membro dell'Unione europea: tale effetto penale, infatti, pacificamente non può essere oggetto del riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, primo comma, cod. pen. (Sez. 5, n. 8365 del 26/09/2013, dep. 2014, Rv. 259035; Corte cast. n. 72 del 1997).

4.  Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/01/2025 - deposito 5 febbraio 2025

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