Secondo la legge, le parti che hanno proposto impugnazione possono presentare motivi nuovi. Specifica la Cassione però che l'aggettivazione è stata adoperata in maniera confusa e senza alcun significato tecnico., qindi i motivi nuovi sono in realtà .. "motivi vecchi".
Spiega la Suprema cote infatti che con il "frettoloso e poco chiaro provvedimento legislativo" si è ritenuto di tacitare le doglianze dei difensori (sic!): sono qundi le "lamentele della classe forense che aveva manifestato il disagio conseguente alla necessità di approntare in termini ristretti complessi e numerosi motivi di gravame" la ragione della normativa sui "motivi nuovi" che però - sempore secondo la Cassazione - configurerebbero un sistema di impugnazione "disarmonico", "incomprensibile ed ingiustificato siccome volto a determinare un'elusione al regime dei termini", e faciliterebbe "condotte processuali poco lineari, stimolando un opportunismo difensivo contrario ai canoni di lealtà nel contraddittorio, privilegiandosi, in tal modo, tattiche difensive dirette a limitare l'intervento del contraddittore".
All'argomento di ordine letterale (legge delega, disposizioni attuative e codice procedurale) non può dunque "attribuirsi alcun valore": la diversa terminologia sta "a significare che vanno considerati i motivi aggiunti quale ulteriore illustrazione di «questioni precedentemente trattate», mentre dovrebbe intendersi per motivi nuovi la prospettazione di questioni «non precedentemente trattate», sempre comunque nell'ambito dei capi e dei punti della decisione impugnata già oggetto dell'originaria impugnazione".
E' noto che in tema di prova critica, così come nella prova diretta, si distinguono due momenti: uno meramente percettivo ed uno relativo alla valutazione. Il primo presuppone l'esistenza di un dato di fatto che consenta la ricostruzione indiziaria con estremo rigore, deve, cioé, presentarsi certo, sicuro, inoppugnabile affinché sia lecito prenderne le mosse per ogni ulteriore ricerca e valutazione.
Il momento valutativo, invece, attraverso la individuazione di una regola di esperienza, con procedimento induttivo, permette di far discendere dal dato indiziante la conclusione probatoria.
Di tali esigenze di certezza e di rigore la giurisprudenza si è sempre fatta interprete allorché ha stabilito che i fatti debbono essere certi, giudizialmente provati nella loro verità storica e precisati nella loro esatta consistenza in modo tale da consentire l'accertamento del fatto ignoto con quel grado di sicurezza che può scaturire dalla logica coordinazione di vari elementi e su criteri di probabilità e normalità causale.
Debbono possedere altresì il requisito della gravità, secondo cui l'indizio sta a denotare che il fatto noto deve avere una rilevante contiguità con il fatto ignoto; debbono, infine, essere logicamente dello stesso segno, nel senso che debbono muoversi nella stessa direzione.
La valutazione degli indizi, e cioé delle prove indirette del fatto, secondo l'id quot plerumque accidit, deve condurre alla formulazione di un giudizio probabilistico per cui, data un'azione, si può formulare una conclusione rispetto ad altre azioni che l'hanno preceduta o che la seguiranno; probabilità che diventa certezza se i rapporti o i comportamenti sono plurimi e convergenti, inequivoci nella loro direzione finalistica e conducenti ad univoca interpretazione.
In tal modo, gli elementi indiretti di prova, giudizialmente accertati e cioé certi nella loro esistenza, attraverso un vaglio accurato ed una logica coordinazione, debbono risultare gravi, univoci e convergenti in modo da confluire, nel loro complesso, in un giudizio di certezza del fatto ignoto cui l'indagine è diretta. Ed attraverso tale giudizio si ricostruisce il fatto ignoto cui l'indagine è diretta. Ed attraverso tale giudizio si ricostruisce il fatto ignoto consistente nella colpevolezza dell'imputato, con un giudizio complessivo di dati che tenga conto del loro valore intrinseco (certezza ed univocità) e della connessione esistente tra gli stessi (requisito estrinseco) nel senso che tutti debbono convergere verso lo stesso risultato.
E' però pacifico che gli estremi della univocità e convergenza dei vari elementi debbono essenzialmente scaturire dalla loro logica coordinazione in base a criteri di normalità causale e che siffatti estremi possono anche mancare in relazione ad un singolo elemento da solo considerato - e sempre che non sia elemento decisivo - senza che abbia a soffrirne il risultato finale. E ciò perché nel processo indiziario naturalmente esiste una serie di dati equivoci nella loro visione parziale e di indicazione non sufficiente, se analizzati singolarmente, per l'attribuzione della responsabilità. Ma il convincimento del giudice può fondarsi anche su tali elementi quando attraverso un loro collegamento non occasionale ed una operazione logica di coordinazione globale di tutti gli indizi si giunga ad un convincimento di responsabilità per effetto di una oggettiva confluenza in unica direzione. Il che significa che il concetto di prova indiziaria deve permettere la ricostruzione del fatto e delle conseguenti responsabilità in termini di certezza che escluda ogni altra ragionevole soluzione, senza però che sia necessario pervenire alla esclusione di ogni altra possibile ricostruzione del fatto sulla base di mere ipotesi che facciano ricorso ad improbabili combinazioni di fatti imprevisti ed imprevedibili. E per ottenere un fissato risultato è necessario allora che la valutazione degli indizi venga effettuata non in astratto, con riferimento alle possibili conclusioni che ipoteticamente risultino compatibili con i fatti noti, ma con concreto richiamo all'effettivo contesto della vicenda.
Corte di Casszione
SEZIONI UNITE PENALI
(ud. 25/02/1998) 20-04-1998, n. 4683
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Antonio LA TORRE Presidente
" Gennaro Salvatore TRIDICO Consigliere
" Francesco SACCHETTI "
" Umberto PAPADIA Rel. "
" Bruno FOSCARINI "
" Carmelo SCIUTO "
" Carlo DAPELO "
" Giovanni SILVESTRI "
" Adalberto ALBAMONTE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) <B. M.> n. a Dasà il 2.1.1951;
2) <A. S.> n. a Napoli l'1.2.1971;
3) <S. D.> n. a Bovalino il 22.10.1973;
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Ass. di Appello di Torino in data 20.12.1996;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Umberto Papadia;
udito per la parte civile l'avv. (..)
udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Umberto Toscani; che ha concluso chiedendo di rigettarsi il ricorso del <B.>. Dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 585 comma 3, 311 comma 4 e 611 comma 1 cpp. ed inammissibili i motivi di ricorso dedotti dal difensore dello <S.> in atto 6.5.1997. Annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al dichiarato vincolo di solidarietà tra l'obbligazione risarcitoria posta a carico dello <S.> e dell'<A.> e quella posta a carico del <B.>. Annullarsi con rinvio nei confronti dello <S.> nel punto concernente le attenuanti generiche. Rigettarsi il ricorso dell'<A.> e nel resto il ricorso dello <S.>.
Uditi i difensori: avv. <T. G.> del foro di Bari dif. dello <S. D.> e avv. <A. F.> del foro di Torino dif. del <B. M.>.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 20 dicembre 1996 la Corte di Assise di appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava B.M. colpevole del reato di omicidio aggravato dalla premeditazione nonché dei reati di detenzione e porto di armi e lo condannava alla pena dell'ergastolo e pene accessorie.
Riteneva altresì S.D. e A.S. colpevoli del reato di cui all'art. 371-bis c.p. nonché del delitto di favoreggiamento personale e condannava il primo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e la seconda alla pena di anni due di reclusione.
Secondo la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, verso le ore 1,20 del 26 gennaio 1993 tale C.M., dimorante in Carmagnola, mentre alla guida di una autovettura FIAT 126 si dirigeva verso Sommariva Bosco, veniva affiancato da altro veicolo dal quale venivano esplosi cinque o sei colpi di pistola che lo attingevano in varie parti del corpo.
Il M., che era noto ai Carabinieri per essere stato più volte coinvolto in traffico di stupefacenti, ricoverato in ospedale, riferiva di essere stato colpito da due persone che si trovavano a bordo di una vettura definita "scura e grande tipo "Thema", ma poco dopo, alle ore 12,10 decedeva per le ferite ricevute.
Sul luogo dell'agguato venivano rinvenuti 4 bossoli cal 7,65, di cui uno marca Geco e gli altri marca Fiocchi, nonché un proiettile dello stesso calibro; altri proiettili, cal. 38, venivano estratti dal corpo della vittima.
Nel corso della indagini, si veniva a conoscenza di un episodio, a proposito di un credito non onorato, che aveva coinvolto la vittima con tale B.M. e che si era concluso con il pestaggio della vittima e con il danneggiamento, ad opera del M., di un automezzo di proprietà del B..
I sospetti si indirizzavano nei confronti di quest'ultimo che non veniva però rinvenuto nella sua abitazione di Carmagnola.
Sia la moglie che altre persone riferivano che il predetto B. si trovava da tre giorni ad Aosta ma, nel pomeriggio dello stesso giorno, veniva rintracciato in Canale dai Carabinieri i quali, nel corso della perquisizione della vettura marca Audi usata dal B., rinvenivano, in una tasca portaoggetti, un proiettile inesploso marca Geco che presentava la punzonatura delle lettere "T" ed "L" alla pari del bossolo trovato sul luogo dell'agguato.
Sulla base di questi e di altri elementi emersi nel corso della indagini, il B. veniva rinviato al giudizio della Corte di Assise di Torino per rispondere del delitto di omicidio premeditato nonché di detenzione e porto di arma, mentre A.S. e S.D. venivano imputati del reato di false dichiarazioni rese al P.M. nonché di favoreggiamento personale.
Con sentenza 3 ottobre 1994, la I Corte di Assise di Torino dichiarava il B. responsabile solo del reato di detenzione e porto di arma, condannandolo a pena di giustizia, mentre lo assolveva per non aver commesso il fatto dalla imputazione di omicidio.
Assolveva altresì l'A. e lo S. dai reati oro addebitati con formule varie.
Proposto gravame da parte del P.M. e della parte civile, la Corte di secondo grado decideva come innanzi precisato.
Il giudice di appello riteneva decisive, nonché gravi, precise e concordanti, le seguenti fonti di prova indiziaria:
a) - la presenza, sul luogo del delitto dei bossoli cal 7,65 di cui uno marca Geco ed il rinvenimento nella vettura del B., poco dopo l'agguato, di altra cartuccia "scarellata", dello stesso calibro e della stessa marca e recante la medesima punzonatura "T" ed "L";
b) - le dichiarazioni di alcuni collaboranti (tali U. e R.) nonché il tenore di una telefonata intercettata la sera prima del delitto tra lo S. ed il B. dalla quale si ricavava il possesso, da parte di quest'ultimo, di una pistola Beretta cal 9, modificata in cal 7,65 che si inceppava e non "scarellava bene";
c) - le risultanze della perizia balistica secondo la quale sia il bossolo esploso sia la cartuccia "scarellata" erano della stessa marca Geco e recavano impronte che lasciavano presumere 'uso di arma automatica della stessa classe, tipo Beretta cal. 7,65 mod. 81 o 70, identiche al tipo Beretta cal 9;
d) - l'esistenza di un valido movente, grave e proporzionato consistente nei cattivi rapporti tra imputato e vittima e già manifestati con il pestaggio del M. e con il danneggiamento della vettura del B.;
e) - la precostituzione di un falso alibi con la complicità della moglie, nonché dello S. e dell'A., i quali ultimi erano stati poi costretti a modificare la originaria versione;
f) - le dichiarazioni de relato dei collaboranti R., M. e B. circa il possesso di una pistola cal. 7,65 da parte del B..
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di B.M.
Deduce violazione dell'art. 195 c.p.p. per l'omessa escussione dei testi di riferimento cui aveva fatto richiamo il collaborante U. nel corso della sua deposizione.
L'istanza era stata dalla corte di merito disattesa sostenendo che le circostanze sulle quali i predetti testi avrebbero dovuto deporre non erano rilevanti.
Lamenta ancora violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla erronea valutazione della prova indiziaria riguardante la partecipazione del B. all'omicidio in questione, anche in relazione al mancato contributo apportato alla decisione dalle risultanze della rinnovazione del dibattimento.
Sostiene il ricorrente che gli indizi presi in considerazione non presentavano le caratteristiche di certezza, univocità e concordanza richieste dalla legge e lamenta ancora la mancata valutazione di elementi e circostanze dalla difesa esposti.
Censura, infine, la decisione sul punto relativo alla determinazione della pena essendo state ingiustamente ed immotivatamente negate le circostanze attenuanti generiche nonché la diminuente di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 in tema di armi. I motivi sono stati poi illustrati con una memoria nella quale si sostiene che, a proposito di valutazione degli indizi, i giudici di merito avrebbero senza motivazione alcuna sostenuto che il cellulare in uso al B. aveva un raggio di azione limitato ad un chilometro.
Hanno altresì proposto distinti ricorsi per Cassazione lo S. e l'A.
Costoro hanno denunciato la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. in relazione alla imputazione di cui all'art. 371 bis c.p.
Sostengono, infatti che, mentre nella imputazione, si parla di false dichiarazioni rese al P.M. di Torino in data 4 marzo 1993, la sentenza di secondo grado sostiene che le predette false dichiarazioni erano state rese ai Carabinieri di Carmagnola.
Lamentano erronea applicazione dell'art. 378 c.p. e vizi di motivazione in relazione allo stesso reato di favoreggiamento in quanto false dichiarazioni sarebbero state rese per scagionare se stessi e non già per favorire il B.
Censurano ancora la sentenza sul punto relativo al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, sia perché la costituzione sarebbe stata effettuata solo nei confronti del B. e sia in quanto non esisteva alcun nesso tra la condotta di essi ricorrenti e l'evento morte.
Lo S., infine si duole per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Con successiva memoria, il difensore dello S. ha presentato "motivi nuovi" intesi come autonomi motivi di ricorso non collegati agli specifici temi della proposta impugnazione ed invocando la rimessione della decisione alle Sezioni Unite stante il persistente contrasto della giurisprudenza di legittimità sulla interpretazione degli artt. 585, comma 4, 311, comma 4, 611, comma 1, c.p.p. e dell'art. 167 disp.att.c.p.p.
In subordine, eccepiva la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle anzidette norme per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla direttiva n. 88 dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987.
Con tali nuovi motivi, il difensore denunciava la nullità della sentenza per omessa indicazione delle conclusioni del difensore dello S.; la nullità della sentenza per essere stata l'accusa rappresentata nel giudizio di appello da un magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale (lo stesso che aveva rappresentato l'accusa nel giudizio di primo grado), senza che fosse stata menzionata la ragione che ne consentiva la partecipazione al giudizio di secondo grado; l'improponibilità dell'azione civile nei confronti dello S., imputato di delitti contro l'amministrazione della giustizia; l'improcedibilità per il delitto di cui all'art. 371-bis c.p. per effetto del comma aggiunto dall'art. 25, comma 2, della legge n. 332 del 1995 o, in subordine, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma transitoria di cui all'art. 28, comma 1, della legge citata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; la violazione dell'art. 525, comma 2, c.p.p. relativamente alla acquisizione della perizia balistica ed all'esame del perito G. ad opera di un collegio giudicante in diversa composizione.
Il processo veniva assegnato, per competenza interna, alla I Sez. penale di questa Corte la quale, con ordinanza 30 maggio 1997 ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p.
Ha rilevato il Collegio che andava esaminata preliminarmente e decisa la questione di diritto relativa alla portata applicativa ed alla ammissibilità dei cosiddetti "motivi nuovi", non collegati cioé a capi e punti della decisione oggetto dell'originario atto di impugnazione in quanto, se condivisa la prevalente giurisprudenza, dovrebbe dichiararsi la inammissibilità di detti motivi.
Motivi della decisione
1. - Il quesito sottoposto all'esame di queste Sezioni Unite consiste nel seguente: «se i motivi nuovi di cui all'art. 611 c.p.p., comma 1 (rectius: art. 585, comma 4, c.p.p.), possano investire anche capi o punti della decisione impugnata diversi da quelli specificamente attinti dall'originario ricorso».
È chiaro che, se anche il quesito attiene al solo art. 585 c.p.p., il problema investe unitariamente tutte le ipotesi in cui il vigente codice di rito ha introdotto tale istituto, ed in particolare l'art. 311, comma 4, c.p.p. l'art. 325, comma 3, c.p.p., l'art. 611, comma 1, c.p.p. nonché l'art. 167 disp.att.c.p.p. posto che la disciplina è stata prevista in modo unitario, con esclusione di aspetti particolari relativamente al procedimento incidentale, ed identiche sono le motivazioni.
2. - Il codice di rito previgente, a differenza di quello Zanardelli del 1913, non conteneva una norma di carattere generale che consentisse la proposizione di motivi aggiunti o diversi da quelli originariamente proposti.
Nella relazione al re, al n. 84, si giustificò questa omissione con la considerazione che il difensore nel giudizio di appello era normalmente quello di primo grado il quale conosceva bene il processo e non aveva bisogno di attendere la trasmissione degli atti alla Corte territoriale ovvero al Tribunale per espletare la difesa; né per proporre i motivi di appello era indispensabile e richiesta quella professionalità necessaria per il giudizio di legittimità.
Motivo questo che spinse quel legislatore ad introdurre la possibilità di proporre motivi «aggiunti» nel solo ricorso per Cassazione (art. 529 c.p.p., comma 2).
Comunque, vigente il vecchio codice di rito, non si è posto mai il problema oggi all'esame di queste Sezioni Unite. Per cui pacificamente, tanto in dottrina che giurisprudenza, si è sempre sostenuto che i motivi «aggiunti» non potevano investire capi o punti della decisione impugnata diversi da quelli specificamente attinti dall'originario ricorso; con la inevitabile conseguenza che:
a) la validità del motivo aggiunto era subordinata a quella dei motivi principali;
b) non proposti i motivi principali, quelli aggiunti dovevano ritenersi inammissibili;
c) la possibilità di presentare motivi aggiunti riguardava solo il difensore e non anche il ricorrente;
d) il difensore non iscritto nell'albo speciale era ammesso a presentare motivi contestuali, ma non anche motivi aggiunti.
3. - Poco prima della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (fissata per il 24 ottobre 1989), il legislatore ha inteso la necessità di modificare sul punto l'art. 511 c.p.p. del 1930 con D.L. 21 ottobre 1988 n. 445, convertito in legge 21 dicembre 1988 n. 535.
In tale provvedimento legislativo si segnalò la necessità ed urgenza di intervenire per modificare il sistema dell'allora vigente disciplina in tema di presentazione dei (soli) motivi di appello avverso le sentenze, al dichiarato fine di garantire il più ampio esercizio di difesa in relazione ad «impugnazioni di sentenze di particolare complessità», introducendo la possibilità di presentare «motivi nuovi».
In sede di conversione del decreto legge, si specificò espressamente che tale possibilità poteva essere esercitata esclusivamente in occasione di appello avverso sentenze depositate oltre il novantesimo giorno dalla pronuncia.
Sempre in sede di conversione, la frase «motivi nuovi» venne sostituita con quella «motivi nuovi e aggiunti».
Per quanto consta, esiste una decisione della VI sezione di questa Corte, emanata nella vigenza della predetta legge n. 535 del 1988 secondo cui, nonostante la nuova definizione, si è affermato che «per motivi aggiunti significa bensì motivi ulteriori e nuovi, ma sempre riferiti alle specifiche statuizioni impugnate, non ad altre ad libitum del proponente» (6 dicembre 1989, ric. De Giorgi).
4. - Con l'introduzione del vigente codice di rito si è venuta formando un'assoluta prevalente giurisprudenza di legittimità la quale, nel solco della vecchia interpretazione e nonostante la nuova dizione, ha insistito nel sostenere che i motivi nuovi debbano sempre essere collegati e riferiti ai capi e punti della sentenza già investiti del gravame originario.
Solo di recente, e con esclusivo riferimento al ricorso per Cassazione de libertate ai sensi dell'art. 311 c.p.p., sono state emanate da una sezione alcune decisioni secondo cui l'espressione «motivi nuovi» non può non considerarsi se non come introduttiva di un regime diverso da quello relativo ai «motivi aggiunti» di cui al previgente codice di rito.
A conforto di tale conclusione si richiama l'interpretazione storico-sistematica dell'istituto.
Si sostiene, invero, che la direttiva n. 88 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81 relativa all'emanazione del nuovo codice di procedura penale ha sostituito all'aggettivo «aggiunti» il termine «nuovi» a proposito dei motivi di impugnazione; così significando la radicale innovazione rispetto alla previgente disciplina dell'art. 529 c.p.p. 1930, comma 2.
E che i due termini non possano ritenersi sinonimi, sarebbe ancora dimostrato, sempre secondo la anzidetta tesi minoritaria, dalla vicenda relativa alla novellazione dell'art. 511 richiamato ad opera del D.L. n. 445 del 1988 convertito in legge n. 535 del 1988.
Infatti, come innanzi evidenziato, la dizione «motivi nuovi» contenuta nel decreto sarebbe stata poi modificata in «motivi nuovi ed aggiunti» proprio allo scopo di maggiormente evidenziare la possibilità di ulteriori censure anche relativamente a capi e punti della sentenza non investiti con i motivi originari.
Si aggiunge altresì, sempre a sostegno di siffatta tesi, che analoga operazione era stata compiuta in occasione della formulazione del testo dell'art. 167 disp.att.c.p.p.
Infatti, il testo del progetto preliminare, il quale all'art. 149 aveva recepito la dizione «motivi aggiunti», era stato poi riformulato nel progetto definitivo con la nuova dizione «motivi nuovi» e con l'aggiunta che tale locuzione doveva comprendere «anche» la prospettazione di questioni precedentemente trattate.
Le decisioni innanzi citate della VI Sezione Penale di questa Suprema Corte ammettono che l'unico serio ostacolo alla soluzione adottata quanto alla proponibilità di motivi veramente nuovi, sembrerebbe derivare dal regime delle impugnazioni incidentali adottato dal nuovo codice.
Ma l'obiezione viene subito respinta rilevando che l'istituto è estraneo ai procedimenti innanzi la Corte di Cassazione.
5. - Rilevano queste sezioni unite di non potere condividere l'indirizzo minoritario come sopra esposto e di dover ribadire la tesi maggioritaria affermata siccome più rispondente all'intero sistema delle impugnazioni come delineato dal vigente codice di rito.
Ed innanzitutto va posto in evidenza che nessun significato valido può attribuirsi alla diversa terminologia adottata (motivi nuovi al posto di quelli aggiunti).
Già nell'esposizione di cui sopra è stato chiarito che l'aggettivazione è stata adoperata in maniera confusa e senza alcun significato tecnico.
A prescindere dalla considerazione che spesso il legislatore ha adoperato termini diversi come sinonimi attribuendo agli stessi un identico significato, appare poi quanto meno strano come, in un sistema di impugnazione costruito unitariamente, diversa dovrebbe essere la disciplina, rispetto ai procedimenti che seguono con l'osservanza del rito previgente, a seconda che trattisi di appello ovvero di ricorso per Cassazione, posto che, per quest'ultimo, nessuna modifica venne apportata all'art. 529 c.p.p. del 1930.
In realtà, la vicenda di cui al D.L. n. 445 del 1988 e seguente legge n. 535 del 1988, è scaturita dalla emergenza provocata dalla contemporanea celebrazione dei cosiddetti maxiprocessi ed alle lamentele della classe forense che aveva manifestato il disagio conseguente alla necessità di approntare in termini ristretti complessi e numerosi motivi di gravame.
Con il frettoloso e poco chiaro provvedimento legislativo di cui sopra si è ritenuto di tacitare le doglianze dei difensori.
E comunque, quand'anche il legislatore avesse inteso attribuire ai due termini diverso significato, non può non convenirsi con Sez. I 5 giugno 1997, Marraffa, per la quale costituisce valida interpretazione quella secondo cui la diversa terminologia starebbe a significare che vanno considerati i motivi aggiunti quale ulteriore illustrazione di «questioni precedentemente trattate», mentre dovrebbe intendersi per motivi nuovi la prospettazione di questioni «non precedentemente trattate», sempre comunque nell'ambito dei capi e dei punti della decisione impugnata già oggetto dell'originaria impugnazione.
6. - Le considerazioni innanzi svolte sono utili altresì per attribuire un corretto significato al contenuto della direttiva n. 88 dell'art. 2 della legge delega sopra menzionata.
Quivi si prevede la possibilità di motivi nuovi e si enuncia semplicemente: «possibilità di nuovi motivi dell'impugnazione entro termini prestabiliti».
Nella legge n. 81 del 1987 non è contenuta altra spiegazione o precisazione al riguardo. E, sulla base di quanto esposto, non può la nuova terminologia usata, di per sé sola, costituire valido motivo per ritenere che sia stata consentita la possibilità all'impugnante di proporre motivi svincolati dai capi e punti della decisione originariamente impugnata.
Si noti la disinvoltura con cui il legislatore parla alle volte di motivi nuovi (art. 611, comma 1, c.p.p., art. 585, comma 4, c.p.p.) ed altre di nuovi motivi (art. 311, comma 4, c.p.p. L. delega, art. 2, n. 88, L. delega) senza apparente giustificazione.
Nell'intestazione dell'art. 167 disp.att.c.p.p., poi, si menzionano i nuovi motivi, mentre nel testo dello stesso articolo, si parla di motivi nuovi.
7. - In ogni caso, all'argomento di ordine letterale non può comunque attribuirsi alcun valore innovativo dal momento che il nuovo codice di rito ha unificato in un unico atto di impugnazione i due momenti - nel codice abrogato ontologicamente e temporalmente diversi -, della dichiarazione e della presentazione dei motivi, sotto il controllo del giudice ad quem cui vanno trasmessi gli atti del procedimento e l'atto di impugnazione.
E proprio la distinta elencazione degli elementi contenuta nell'art. 581 c.p.p. i quali, a pena di inammissibilità sancita dall'art. 591 c.p.p., debbono essere contenuti nell'atto di impugnazione e che costituiscono l'elemento specificante della impugnazione con espressa funzione di delimitazione del devolutum, induce a concludere che i motivi «nuovi» debbano avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata, come disposto dall'art. 581 c.p.p., lett. a), ed ai quali debbono necessariamente riferirsi i motivi menzionati nella successiva lett. c) del medesimo articolo.
Ove si addivenisse a diversa conclusione, dovrebbe innanzi tutto ammettersi che il sistema delle impugnazioni creato dal legislatore del 1988 che ha voluto la concentrazione del gravame in unico atto onde rendere più rigido e snello il sistema stesso, ne verrebbe sostanzialmente sconvolto, determinandosi una non consentita elusione del termine iniziale di cui all'art. 585 c.p.p. stabilito a pena di inammissibilità; e ne conseguirebbe altresì la necessità di una diversa interpretazione del termine «motivi» in quanto, nell'art. 581 c.p.p., lett. c), sarebbero stati usati come argomenti a sostegno dell'impugnazione contro i punti o i capi obbligatoriamente indicati, mentre nell'art. 585 c.p.p., comma 4, avrebbero il senso di doglianze mosse genericamente avverso il provvedimento e, quindi, contro punti o capi diversi da quelli originariamente indicati.
Ma, in tal modo, verrebbe completamente alterato lo schema fissato dall'art. 581 c.p.p. in cui la indicazione dei punti o capi rappresenta elemento avente la specifica funzione di delimitare il devolutum.
Ove si ammettesse l'applicabilità del principio secondo cui i motivi nuovi possano prescindere dai capi o punti originariamente specificati, risulterebbe completamente frustrata la formulazione dell'art. 581 c.p.p. che rappresenta un principio fondamentale di delimitazione dell'ambito di operatività della impugnazione.
8. - Né può fondatamente sostenersi, come taluno adombra, che tale principio non vale nei procedimenti cautelari ex artt. 311 e 325 c.p.p. innanzi la Corte di Cassazione in quanto, stante il concetto unitario dell'impugnazione come prevista dal codice di rito, la disposizione di cui all'art. 311, comma 4, c.p.p. va necessariamente correlata all'altra disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 585 c.p.p., norma di carattere generale e applicabile anche al ricorso per Cassazione. Inoltre, ove il legislatore avesse inteso derogare ad un principio fondamentale dell'ordinamento processuale, si sarebbe resa necessaria una norma apposita di deroga dall'obbligo di osservanza del termine stabilito dall'art. 311, comma 1, c.p.p. modellando una dichiarazione di ricorso, in tema di misure cautelari, sullo schema della richiesta di riesame di cui all'art. 309 c.p.p. laddove, al comma 6, è prevista la possibilità di enunciare in ogni momento del procedimento, sino all'inizio della discussione, la doglianza che si intende muovere al provvedimento impugnato.
Sussistono comunque altri validi motivi che inducono questa Corte a ritenere non modificato lo schema previgente, anche se adattato alle esigenze del nuovo sistema processuale.
9. - L'art. 167 disp.att.c.p.p. enuncia espressamente: «nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell'art. 164 c.p.p., commi 2 e 3, e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), c.p.p., ai quali i motivi si riferiscono».
Tralasciando il richiamo all'art. 164 c.p.p., che nella specie non interessa, appare significativa l'indicazione dei capi e punti enunciati a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), c.p.p. con la ulteriore precisazione che detti motivi «nuovi» si riferiscono appunto ai predetti capi e punti.
Se si tiene presente la struttura unitaria dell'impugnazione e la sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 591 c.p.p., lett. c), deve necessariamente concludersi che i motivi, definiti «nuovi», non possono ritenersi svincolati e liberamente proponibili.
Il che, del resto, è chiarito dai lavori preparatori. Perché all'art. 149 del progetto preliminare delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, si parla di «presentazione di motivi aggiunti»; e nelle osservazioni del governo si ribadisce la qualifica di «aggiunti» ai motivi.
Il parere della Commissione Parlamentare, poi, spiega che si è preferito usare la terminologia di «motivi nuovi» per «uniformità di linguaggio», visto il contenuto dell'art. 585 c.p.p., comma 3.
Il che lascia ragionevolmente ritenere che il mutamento sarebbe stato determinato solo da esigenze linguistiche e non da innovazioni sostanziali.
10. - Non va poi trascurata la considerazione che, qualora potesse essere ampliato il tema della impugnazione, verrebbe ad essere frustrata la concreta applicazione dell'appello incidentale di cui all'art. 595 c.p.p.; infatti, questo - correlativo ai capi e punti del gravame - richiede la notifica alle altre parti con cadenze temporali che risultano incompatibili con la tesi che non si condivide ove i nuovi motivi vengano presentati nei quindici giorni precedenti l'udienza relativa al secondo grado del giudizio.
Né vale sostenere che tale impugnazione incidentale non è prevista nel giudizio di Cassazione. Perché così argomentando si produrrebbe un'inammissibile frammentazione del sistema delle impugnazioni che non trova alcuna giustificazione.
Senza contare, infine, che un sistema di impugnazione così disarmonico, oltre ad apparire incomprensibile ed ingiustificato siccome volto a determinare un'elusione al regime dei termini, faciliterebbe anche condotte processuali poco lineari, stimolando un opportunismo difensivo contrario ai canoni di lealtà nel contraddittorio, privilegiandosi, in tal modo, tattiche difensive dirette a limitare l'intervento del contraddittore.
11. - Non sembra inutile richiamare, a questo punto, ad ulteriore conferma della tesi accolta, il contenuto dell'ultima parte dell'art. 609, comma 2, c.p.p. secondo cui «la Corte decide altresì le questioni . . . che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello».
La disposizione, che rappresenta una deroga a quanto contenuto nell'ultima parte dell'art. 606 c.p.p., trova come precedente il disposto dell'art. 538, c.p.p., comma 3, del 1930.
Con la sola differenza che, mentre nel codice previgente, era attribuita una particolare giurisdizione di merito alla Corte di Cassazione, il codice vigente prevede una deroga alla tassatività dei motivi deducibili, anche se questi ultimi debbono fare riferimento esclusivamente a questioni di diritto che sorgano per ius superveniens ovvero a circostanze, non emerse prima che siano pur sempre di diritto.
Appare evidente che la ritenuta necessità, da parte del legislatore del 1989, di indicare espressamente le circostanze suddette quali motivi proponibili di ricorso, sta a significare che proprio il significato di motivo «nuovo» inteso in senso restrittivo come sopra evidenziato avrebbe impedito la proponibilità di un siffatto motivo, posto che, in caso contrario, la disposizione potrebbe ritenersi superflua.
In conseguenza di quanto sopra, l'impugnazione dello S. relativa ai motivi nuovi non collegati con i capi e con i punti ai quali si riferisce l'atto di gravame, deve ritenersi inammissibile, trattandosi in concreto di doglianze del tutto svincolate dai punti e capi della sentenza originariamente impugnata e dovendosi escludere che siano state proposte nullità rilevabili d'ufficio.
12) - Il ricorrente, nelle note con le quali propone i motivi nuovi, solleva, in via subordinata illegittimità costituzionale dell'art. 585.4 cpp. (e, quindi, 311.4 e 611.1 cpp.) nell'ipotesi in cui venga accolta la interpretazione restrittiva di dette norme derivanti (e derivate) dalla direttiva 88 dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987 perché, per difetto, affette da eccesso di delega.
La eccezione, che, peraltro non indica la norma costituzionale che sarebbe violata, sembra adombrare la mancata osservanza dell'art. 76 della Costituzione. La doglianza, però, non può essere accolta e deve essere dichiarata manifestamente infondata. Invero, per come innanzi esposto, queste Sezioni Unite ritengono che non ricorra alcuna incertezza in ordine alla esatta interpretazione della norma delegate e di quelle delegate poiché sia l'una che le altre si ispirano al medesimo concetto di "novità" nel significato sopra chiarito, il più rispondente ai principi costituzionali in tema di impugnazione penale.
13) - Passando ora all'esame del ricorso del <B.>, costui eccepisce violazione dell'art. 195 cpp. per avere la corte di merito, all'esito dell'esame del teste <U. I.>, assunto ai sensi dell'art. 507 cpp. rifiutato l'escussione dei testi di riferimento <B.> e <D'A.> senza valida motivazione. Lamenta ancora vizi di motivazione della impugnata sentenza in relazione alla ritenuta responsabilità penale posto che gli indizi valutati erano del tutto carenti dei requisiti di legge. Deduce, infine, vizi di motivazione quanto alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con successivo atto viene proposto un motivo nuovo consistente nella valutazione della prova indiziaria relativa al possesso del telefono cellulare. Sostiene la difesa del <B.> che immotivatamente i giudici di merito avrebbero affermato che tale telefono aveva una capacità di ricezione non superiore ad un chilometro.
14) - La prima doglianza è infondata e va disattesa.
Ed invero, trascurando l'esame delle condizioni per l'utilizzabilità della testimonianza indiretta nonché il valore della stessa ai fini del giudizio, rileva la Corte che nel caso in esame non ricorre la fattispecie denunciata. Secondo la sentenza impugnata, il teste <U. I.> ebbe a riferire di avere visto personalmente nella disponibilità del <B. M.> una pistola Beretta "probabilmente cal. 9 modificata in cal. 7,65 e recante la data 1938". Il teste ha precisato altresì, a sostegno di quanto riferito, di aver ottenuto dal <B.> il possesso della predetta arma che sarebbe stata usata in occasione di un agguato personalmente effettuato ai danni di tal <T. F.> sempre su incarico dell'imputato. Ha continuato l'<U.> che la pistola, dopo essere stata nascosta in vari luoghi, venne restituita al <B.> nelle cui mani ebbe a rivederla alcuni giorni prima dell'omicidio del <M.>.
Così ricostruita la situazione in fatto, è evidente nella specie l'assoluta estraneità dell'ipotesi di cui all'art. 195 cpp. la cui violazione è stata denunciata.
In realtà, l'escussione dei testi <B.> e <D'A.> non poteva servire a rappresentare le fonti di riferimento per la conoscenza dei fatti da parte del teste <U.> ma si invocava l'accertamento testimoniale per individuare presso quali luoghi e persone l'arma sarebbe stata occultata ed affidata dopo l'agguato al <T.> e prima dell'omicidio del <M.>.
Correttamente, la Corte di merito ha disatteso la richiesta ponendo in evidenza la irrilevanza ai fini del decidere dell'invocato accertamento che nessuna ulteriore efficacia probatoria avrebbe potuto arrecare. Si è parlato sul punto nella discussione orale di preteso travisamento del fatto da parte dei giudici di merito, ma il vizio non è stato ritualmente eccepito, per come risulta dall'esame del ricorso, né comunque sarebbe ricavabile dal testo della decisione.
Quanto, poi, alla notizia che sarebbe stata riferita dal <C.> circa un progettato attentato al <M.>, la Corte non ha tenuto alcun conto di ciò nella decisione e la stessa difesa, nel sollecitare la escussione dei testi, non ha insistito, limitandosi a chiedere la testimonianza relativa al preteso possesso della Thema da parte dell'imputato. Circostanza anche questa ritenuta dalla Corte irrilevante e, comunque, non valutata in sentenza ai fini della decisione.
15) - Con la seconda censura, il ricorrente <B.> eccepisce vizi di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale quanto ai reati sub a) e b) sostenendo che gli elementi indiziari indicati e valutati erano carenti dei requisiti della certezza, univocità e concordanza, posto che per ciascuno dei predetti indizi era possibile una diversa e parimenti logica spiegazione. In particolare tale doglianza investe il possesso della cartuccia Geco, la disponibilità dell'arma, le impronte lasciate dai due reperti, l'esistenza della causale, la falsità dell'alibi.
Rileva la Corte che anche siffatta censura non è fondata. E' noto che in tema di prova critica, così come nella prova diretta, si distinguono due momenti: uno meramente percettivo ed uno relativo alla valutazione. Il primo presuppone l'esistenza di un dato di fatto che consenta la ricostruzione indiziaria con estremo rigore, deve, cioé, presentarsi certo, sicuro, inoppugnabile affinché sia lecito prenderne le mosse per ogni ulteriore ricerca e valutazione.
Il momento valutativo, invece, attraverso la individuazione di una regola di esperienza, con procedimento induttivo, permette di far discendere dal dato indiziante la conclusione probatoria.
Di tali esigenze di certezza e di rigore la giurisprudenza si è sempre fatta interprete allorché ha stabilito che i fatti debbono essere certi, giudizialmente provati nella loro verità storica e precisati nella loro esatta consistenza in modo tale da consentire l'accertamento del fatto ignoto con quel grado di sicurezza che può scaturire dalla logica coordinazione di vari elementi e su criteri di probabilità e normalità causale.
Debbono possedere altresì il requisito della gravità, secondo cui l'indizio sta a denotare che il fatto noto deve avere una rilevante contiguità con il fatto ignoto; debbono, infine, essere logicamente dello stesso segno, nel senso che debbono muoversi nella stessa direzione.
La valutazione degli indizi, e cioé delle prove indirette del fatto, secondo l'id quot plerumque accidit, deve condurre alla formulazione di un giudizio probabilistico per cui, data un'azione, si può formulare una conclusione rispetto ad altre azioni che l'hanno preceduta o che la seguiranno; probabilità che diventa certezza se i rapporti o i comportamenti sono plurimi e convergenti, inequivoci nella loro direzione finalistica e conducenti ad univoca interpretazione.
In tal modo, gli elementi indiretti di prova, giudizialmente accertati e cioé certi nella loro esistenza, attraverso un vaglio accurato ed una logica coordinazione, debbono risultare gravi, univoci e convergenti in modo da confluire, nel loro complesso, in un giudizio di certezza del fatto ignoto cui l'indagine è diretta. Ed attraverso tale giudizio si ricostruisce il fatto ignoto cui l'indagine è diretta. Ed attraverso tale giudizio si ricostruisce il fatto ignoto consistente nella colpevolezza dell'imputato, con un giudizio complessivo di dati che tenga conto del loro valore intrinseco (certezza ed univocità) e della connessione esistente tra gli stessi (requisito estrinseco) nel senso che tutti debbono convergere verso lo stesso risultato.
E' però pacifico che gli estremi della univocità e convergenza dei vari elementi debbono essenzialmente scaturire dalla loro logica coordinazione in base a criteri di normalità causale e che siffatti estremi possono anche mancare in relazione ad un singolo elemento da solo considerato - e sempre che non sia elemento decisivo - senza che abbia a soffrirne il risultato finale. E ciò perché nel processo indiziario naturalmente esiste una serie di dati equivoci nella loro visione parziale e di indicazione non sufficiente, se analizzati singolarmente, per l'attribuzione della responsabilità. Ma il convincimento del giudice può fondarsi anche su tali elementi quando attraverso un loro collegamento non occasionale ed una operazione logica di coordinazione globale di tutti gli indizi si giunga ad un convincimento di responsabilità per effetto di una oggettiva confluenza in unica direzione. Il che significa che il concetto di prova indiziaria deve permettere la ricostruzione del fatto e delle conseguenti responsabilità in termini di certezza che escluda ogni altra ragionevole soluzione, senza però che sia necessario pervenire alla esclusione di ogni altra possibile ricostruzione del fatto sulla base di mere ipotesi che facciano ricorso ad improbabili combinazioni di fatti imprevisti ed imprevedibili. E per ottenere un fissato risultato è necessario allora che la valutazione degli indizi venga effettuata non in astratto, con riferimento alle possibili conclusioni che ipoteticamente risultino compatibili con i fatti noti, ma con concreto richiamo all'effettivo contesto della vicenda.
Ritiene la Corte che ai suesposti criteri si siano correttamente adeguati i giudici del fatto e che non merita accoglimento la denunciata censura, avendo la sentenza impugnata messo in evidenza fatti ontologicamente certi e collegati tra loro in guisa che, per forza logica, gli stessi appaiono suscettibili di una sola precisa e ben determinata interpretazione.
In particolare, i giudici di merito, con adeguata e corretta motivazione, hanno giudizialmente accertato alcune circostanze fondamentali ai fini della decisione, e cioé: la presenza sul luogo del delitto di un bossolo marca Geco identico a quello rinvenuto il giorno successivo nella vettura del <B.>, entrambi dello stesso calibro e recanti la medesima punzonatura "T" ed "L" e gli stessi segni di scarrelamento; le dichiarazioni dei testi, tra cui <U.>, i quali hanno riferito che il ricorrente era in possesso di una pistola dello stesso calibro di quella adoperata nell'agguato, le intercettazioni telefoniche effettuate la sera precedente il delitto intercorse tra il <B.> e lo <S.>, dalle quali si è appreso che il primo era in possesso di una pistola Beretta cal. 9, modificata in cal. 7,65 che si inceppava e non scarellava bene; le risultanze della perizia disposta in dibattimento; la precostituzione di un falso alibi con la complicità della moglie, dello <S.> e dell'<A.>, i quali ultimi erano poi stati costretti a ritrattare l'originaria versione. Specifica censura è stata rivolta in ordine a tale punto della sentenza, avendo i giudici di merito parlato espressamente di alibi falso e precostituito.
Senonché, al riguardo basta ricordare che il <B.>, ai Carabinieri che lo avevano chiamato sul telefono cellulare, confermò la circostanza relativa al soggiorno in Aosta ed i due coimputati, sempre ai Carabinieri, dichiararono di non avere visto l'amico da alcuni giorni.
Gli indizi sopra evidenziati sono stati poi dalla sentenza armonicamente collegati con l'accertamento della causale consistente nei cattivi rapporti esistenti tra ricorrente e vittima e che, in precedenza, avevano dato luogo ad un pestaggio del <M.> nonché al danneggiamento della vettura del <B.>.
Cosicché, se qualche indizio, isolatamente apprezzato, può solo fornire una probabilità della sussistenza del reato, esattamente i giudici di merito sono giunti alla conclusione che il complesso indiziante ha, nei confronti dell'imputato, una tale sintomatica convergenza da giustificare un serio convincimento di colpevolezza.
Ed a questo punto è appena il caso di ricordare che le conclusioni del giudice di merito circa la gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari esaminati non è censurabile in Cassazione quando dell'esame e della valutazione compiuta lo stesso giudice abbia dato adeguatamente conto nella motivazione della sentenza. Motivazione che, nella specie, come già detto, è completa, esauriente ed adeguata per la seria analisi di tutti i particolari, anche minimi, della vicenda e per il rigore logico usato nella valutazione degli indizi. Sicché, a questo punto, la censura del ricorrente si traduce in pratica in contestazione della ricostruzione e valutazione dei singoli episodi siccome effettuate dal giudice di merito. Ma allora va detto che il giudizio di Cassazione no può divenire terzo grado di merito attraverso la deduzione di mancanza o illogicità della motivazione. Infatti, come questa Suprema Corte ha sempre costantemente ribadito, il giudizio ricostruttivo dei fatti e quello valutativo cui il giudice di merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove e degli altri elementi, sorretto da adeguata motivazione ed esente da vizi logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di vizio della motivazione sol perché contrari agli assunti del ricorrente. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra diverse versioni ed interpretazioni e l'indagine sulla attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo sempre il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione.
16) - In relazione alla doglianza circa la entità della pena inflitta, va subito rilevato come sia principio assolutamente pacifico quello secondo cui la concessione delle circostanze attenuanti generiche è riservata al giudice di merito come oggetto di facoltà discrezionale che deve essere usata in base ad un apprezzamento complessivo di tutte le caratteristiche soggettive ed oggettive del reato. Ed ove il giudice abbia dato ragione dell'uso o del mancato uso di siffatta facoltà, senza cadere in incongruenze logiche e senza affermare erronei concetti giuridici nella valutazione degli elementi che lo hanno determinato a quella decisione, ogni eventuale censura si trasforma in una critica del relativo apprezzamento e, come tale, non può essere presa in considerazione in sede di legittimità. Nella specie, la corte territoriale ha evidenziato la impossibilità di concedere le chieste attenuanti essendo emerse solo circostanze sfavorevoli rappresentate dai gravi precedenti penali, dalle particolari modalità del fatto (agguato in ora notturna) nonché dal movente rappresentato dalla vendetta.
Siffatta motivazione appare logica e congrua ed esente altresì da vizi di legittimità.
Inutile, a questo punto, si appalesava altresì l'esame della richiesta relativa alla concessione della attenuante di cui all'art. 5 della legge sulle armi, sia perché comunque la pena irrogata non poteva in concreto essere diminuita e sia in quanto la motivazione anzidetta non poteva che essere di ostacolo al chiesto beneficio.
17) - Anche il ricorrente <B.> ha proposto un motivo nuovo. Sostiene che immotivatamente i giudici di merito avrebbero parlato di limitazione della capacità di ricezione del telefono cellulare in suo possesso al momento dell'accaduto. Con la conseguenza che, solo da tale circostanza di fatto, avrebbero ricavato la conclusione del mancato viaggio ad Aosta, come sostenuto dalla difesa.
Tale motivo va esaminato rientrando chiaramente nell'ambito dell'originaria impugnazione.
Ora, sul punto, è vero che la sentenza non spreca molte parole limitandosi ad affermare che il "cellulare non era utilizzabile per una simile distanza", facendo ritenere che presumibilmente sarebbe stata svolta, sul punto, una indagine in fatto. Sennonché, pur non esistendo nella sentenza prova alcuna di siffatto accertamento, la tesi come sostenuta dal ricorrente appare irrilevante ai fini della decisione.
Invero, è pacifico che in n primo momento la moglie del <B.> ebbe a riferire ai Carabinieri che il marito da tre giorni si trovava ad Aosta, e la circostanza venne ribadita dallo stesso ricorrente al brigadiere dei Carabinieri che lo interrogava usando il numero del cellulare fornitogli dalla donna, specificando che nello stesso pomeriggio si sarebbe portato in Carmagnola. Ma la versione venne subito dopo dallo stesso imputato abbandonata dal momento che già i
Carabinieri avevano accertato, attraverso intercettazioni telefoniche, che la sera prima il <B.> si trovava nella predetta località e che il cellulare in questione, nello spazio di poche ore, era passato di mano numerose volte dal <B.> allo <S.>, sempre in Carmagnola. Inoltre, il ricorrente subito dopo il fermo mutò versione ed ammise che la sera del 25 gennaio 1993 si trovava nei pressi, e precisamente in compagnia dell'<A.> in Canale.
Sicché a questo punto è evidente che la circostanza relativa alla funzionalità e caratteristiche dell'anzidetto telefono cellulare non poteva avere alcun effetto ai fini della decisione relativa all'affermazione di responsabilità del <B.>, né arrecare pregiudizio alcuno alla attività della difesa.
18) - Passando all'esame dei ricorsi dello <S.> e dell'<A.>, sostanzialmente conformi, i predetti eccepiscono violazione degli artt. 521 e 522 cpp. sostenendo che la sentenza, contrariamente a quanto affermato nella imputazione contesta loro in riferimento al reato di cui all'art. 371 bis cp., avrebbe dichiarato che le dichiarazioni e le reticenze sarebbero state rese ai Carabinieri e non al Procuratore della Repubblica di Torino. La doglianza è totalmente infondata e si basa su di una lettura affrettata della sentenza.
In punto di fatto, va precisato che ai due imputati è stato contestato il reato di favoreggiamento per avere, in data 26.1.1993, nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri, omesso di riferire che il <B.>, nella notte tra il 25 ed il 26 gennaio si trovava in Carmagnola, aiutando così il predetto ad eludere le investigazioni della autorità, nonché il delitto di cui all'art. 371 bis cp. per avere, in data 4.3.1993, falsamente riferito al P.M. di avere trascorso con il <B.> la notte tra il 25 ed 26 gennaio.
Così precisate le imputazioni, non si vede in quale nullità sia incorsa la impugnata sentenza la quale ha ricostruito la vicenda nei termini di cui innanzi.
Con i successivi motivi, i ricorrenti ripetono sostanzialmente la versione resa ai primi giudici quanto alla mancanza di antigiuridicità della condotta addebitata come reato ex art. 371 bis cp. per avere gli imputati inteso solo scagionare se stessi e non già favorire altri e come reato ex art. 378 cp. trattandosi di autofavoreggiamento.
Quanto al primo reato, l'affermazione di responsabilità del <B.>, riconosciuto colpevole con le modalità innanzi descritte, comporta necessariamente la responsabilità dello <S.> e dell'<A.> per la violazione dell'art. 378 cp., come evidenziato nella sentenza impugnata. Invero, la tesi dai due fornita ai Carabinieri subito dopo l'omicidio contrasta nettamente con la ricostruzione effettuata dai giudici di merito. E non è il caso di parlare di autofavoreggiamento in quanto siffatta tesi è stata proposta per la prima volta con il ricorso per Cassazione e non è stata neppure adombrata dai due ricorrenti allorché la ricorrente si recò al P.M. il 4.3.1993 per rendere la nuova versione, giustificata dal timore di dover rivelare la relazione tra la donna ed il <B.>. In particolare, l'<A.> nella circostanza specificò di essere stata indotta alla ritrattazione perché addolorata dal fatto di aver contribuito all'arresto dell'amico. Versione questa, poi puntualmente confermata dallo <S.> nell'interrogatorio reso il 23.4.1993.
Con ulteriore motivo, i due ricorrenti si dolgono per la condanna al risarcimento dei danni nonché delle spese in favore della costituita parte civile, liquidati in solido con il <B.>, non sussistendo, a loro avviso, alcun nesso eziologico tra i reati addebitati e l'omicidio.
Premesso che la costituzione di parte civile è stata effettuata anche nei confronti dello <S.> e dell'<A.>, va nel resto detto che l'art. 74 cpp. prevede che "l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno di cui all'art. 185 cp. può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha arrecato danno....". Si profila in tal modo un soggetto della fase processuale, il danneggiato, che può assumere il ruolo e la posizione di parte esercitando l'azione civile nel processo penale.
Tale soggetto può essere anche diverso dal titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale, e cioé dall'offeso dal reato, in quanto in tema di azione risarcitoria il danneggiato non si identifica necessariamente con il soggetto passivo del reato in senso stretto, ma l'azione può essere esercitata da chiunque dal reato abbia comunque riportato un danno riferibile alla azione o omissione del soggetto attivo del reato medesimo.
Quando il soggetto passivo del reato sia l'unico a subirne anche i danni civili, il problema dello loro delimitazione si risolve sulla base della esistenza di un nesso causale rispetto al reato, nesso consistente in un rapporto di immediatezza tra i due elementi. Quando poi il reato abbia cagionato danni a soggetti terzi, l'art. 185 cp.
abilita alla richiesta di risarcimento, ed alla conseguente proposizione della azione in sede penale, chiunque dal reato commesso abbia subito un danno.
E nella specie non può contestarsi che le parti civili abbiano subito un danno risarcibile dalla azione dei due ricorrenti i quali hanno posto in essere condotte dirette ad ostacolare le indagini ed a scagionare il <B.>. E' ovvio che lo <S.> e l'<A.> rispondono solo dei danni cagionati nei limiti delle azioni compiute e che, sul punto, non si può parlare di completa solidarietà con il <B.>. In tal senso va intesa la condanna come indicata nel dispositivo letto in udienza.
Il solo <S.> ha proposto anche un motivo in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche lamentando vizio di motivazione sul punto.
Anche tale doglianza va disattesa. La sentenza, anche se sommariamente, ha indicato le ragioni in forza delle quali l'imputato è stato ritenuto immeritevole del beneficio. Tali ragioni sono state ravvisate nella esistenza di un particolare legame con l'autore dell'omicidio. E' ovvio che per siffatto legame deve intendersi solo quello criminale dal momento che i due uomini erano compartecipi nel traffico di stupefacenti e facenti parte di unica consorteria. Tale motivazione in fatto appare logica e priva di vizi dal punto di vista giuridico e, pertanto, non censurabile in questa sede.
Tutti i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali di questo grado.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale. Rigetta i ricorsi del B., dello S. e dell'A. che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 25 febbraio 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 APRILE 1998.