Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Moldavia, estradizione con informazioni attendibili (Cass. 32430/22)

9 settembre 2022, Cassazione penale

Le notizie acquisite dalla autorità giudiziaria da parte dello Stato richichiedente costituiscono notizie ufficiali, alle quali le autorità dello Stati di esecuzione non possono negare fede se non sulla base di specifiche e documentate risultanze di segno contrario, attuali, specifiche, e, soprattutto, "individualizzate".

In tema di estradizione di un cittadino di uno Stato membro, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del pericolo di trattamenti inumani o degradanti l'Autorità giudiziaria dello Stato richiesto, anche in mancanza di allegazioni difensive, in conformità all'art. 4 CDFUE, è tenuta a verificare, in base ad elementi oggettivi ed aggiornati, l'affidabilità della garanzia proveniente dallo Stato richiedente circa il rispetto degli standard convenzionali relativi al trattamento dei detenuti durante l'intero percorso rieducativo seguito negli istituti penitenziari.

I rapporti del Comitato per la prevenzione della tortura costituiscono documenti che integrano elementi oggettivi, attendibili e precisi in relazione alla esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione, trasformando la detenzione in un trattamento inumano e degradante da parte dello Stato che chiede la consegna venendo così integrata la condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen.. In presenza di tali rapporti e con riferimento alle carenze registrate, si è ritenuto configurabile l'onere del giudice che procede di richiedere informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l'estradando, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione Europea di Estradizione, anche in mancanza di allegazioni difensive al riguardo.  La Corte di appello in tai casi è tenuta ad acquisire informazioni aggiornate dalle competenti Autorità dello Stato richiedente, in modo da verificare le attuali condizioni di trattamento nei relativi istituti di pena, informazioni che devono essere individualizzate sulla persona dell'estradando e sulla esistenza di un piano di detenzione che indichi le precise modalità di esecuzione poiché l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto deve essere posta in grado di verificare, sulla base di informazioni precise e dettagliate riguardo alle connotazioni del percorso rieducativo seguito negli istituti penitenziari ove l'estradando verrà accolto, l'affidabilità della garanzia proveniente dallo Stato richiedente in merito all'osservanza degli standard convenzionali previsti ai fini del rispetto dei principi stabiliti dall'art. 3 CEDU, così come interpretato nella giurisprudenza della Corte EDU.

 Nel caso della Moldavia, pur a fronte delle descritte criticità del più risalente rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, il contenuto delle più recenti notizie acquisite dalla Corte di appello, esposte con argomentazioni logiche e con completezza, soddisfa il requisito del rispetto degli standard convenzionali e, pertanto, del tutto ragionevolmente, la Corte di appello ha ritenuto superato, con riferimento all'estradando, il pericolo della sua sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.

Corte di Cassazione

Sez. F penale Num. 32430 Anno 2022

Presidente: BIANCHI MICHELE

Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

Data Udienza: 01/09/2022 - deposito 02/09/2022

 SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

PP, nato in Moldavia il */1993

avverso la sentenza del 27/06/2022 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;

sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo di dichiarare

inammissibile il ricorso.

 RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 giugno 2022 la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di PP, trasmessa dal Ministero della giustizia della Repubblica di Moldavia in esecuzione del mandato internazionale di arresto del 30 dicembre 2020 del Tribunale di Etinet, per il reato di omicidio commesso in **, tra il ** e il ** 2020, ai danni di RR.

 La Corte di appello di Milano si è pronunciata a seguito di sentenza di rinvio di questa Corte del 26 gennaio 2022 con la quale la disposta estradizione era stata annullata per verificare che le concrete condizioni di detenzione dell'estradando in Moldavia non lo esponessero al rischio di trattamenti inumani e degradanti connessi non solo all'aspetto di sovraffollamento delle celle del luogo di detenzione, ma, più in generale, alle effettive condizioni di detenzione accertate dal Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa con rapporto del 22 luglio 2020, pubblicato il 15 settembre 2020, che aveva nuovamente sottoposto a verifica lo stato complessivo delle condizioni detentive dello Stato Moldavo, ivi comprese quelle relative all'istituto penitenziario n. 13 di Chisinau.

 Nel Rapporto, infatti, si dava atto dei progressi concreti in alcuni ambiti di intervento già sottoposti ai precedenti controlli ispettivi del Comitato, ma si esprimeva preoccupazione per il fatto che diverse raccomandazioni da tempo formulate, in particolare quelle incentrate sulle violenze e sugli atti  di intimidazione tra detenuti, sul regime applicato sia alle persone in custodia preventiva che a quelle condannate e sulla scarsità del personale (sanitario e di sorveglianza) operante nelle carceri, non erano state prese in considerazione.

 Quanto all'istituto n. 13 di Chisinau il Comitato ne aveva rilevato l'inadeguatezza in termini di riparazione, igiene, ventilazione, accesso alla luce naturale e sovraffollamento in alcune celle, ove era stata verificata una distribuzione irregolare dei detenuti.

 La Corte di Cassazione prescriveva, pertanto, ai giudici di rinvio di esaminare le conclusioni del Comitato e anche sulla scorta di eventuali, ulteriori, informazioni suppletive sullo specifico e concreto trattamento penitenziario riservato al P, di riesaminare le questioni dedotte dal ricorrente.

2. Avverso la sentenza del 27 giugno 2022 ha proposto ricorso per cassazione il difensore del P, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. in relazione al rischio che l'estradando sia sottoposto a trattamenti disumani o degradanti per le condizioni carcerarie dello Stato richiedente e per il pericolo di coinvolgimento negli eventi bellici che potrebbero interessare la Moldavia esposta "alla minaccia espansionistica dello Stato Russo in quanto confinante con l'Ucraina, Paese da quasi cinque mesi in guerra con la Russia".

 Si tratta di un pericolo concreto, affatto scongiurato, come sostenuto della Corte di appello, dallo stato di neutralità della Moldavia e dal suo prossimo ingresso nell'Unione Europea anche tenuto conto della circostanza che una petroliera moldava, in data successiva alla sentenza della Corte di appello, è stata "bombardata" dall'esercito russo e dell'acuirsi delle tensioni per il continuo flusso di migranti ucraini che hanno raggiunto la Moldavia.

 Soprattutto, le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata risultano parziali e contraddittorie, anche alla luce delle successive informazioni richieste, sulle condizioni del carcere di Chisinau, noto in tutto il mondo per le sue condizioni di precarietà, e del carcere di Leova in cui l'estradando dovrebbe essere trasferito dopo un periodo di osservazione nel penitenziario n. 13 della Capitale.

 La Corte di merito non ha rilevato che la permanenza dell'estradando nel carcere di Chisinau non è limitata alla durata di quindici giorni in quanto lo Stato Moldavo ha precisato che tale periodo è prorogabile sulla base di non meglio precisate circostanze.

 Il carcere di Leova, a propria volta, non è estraneo ai rilievi formulati dal C.T.P. in materia di sovraffollamento e di mancato controllo, per carenza strutturale di personale di sorveglianza anche sanitario, sulla popolazione detenuta, "controllo" affidato ad una gerarchia informale tra detenuti con generalizzato pericolo per l'incolumità fisica dei detenuti stessi esposti, altresì, al rischio di abusi da parte della Polizia.

 CONSIDERATO IN DIRITTO

 1. Il ricorso non è fondato.

 2. Sono, in particolare, infondate le censure che investono il ragionamento della Corte sul pericolo di trattamenti persecutori al quale potrebbe trovarsi esposto l'estradando in relazione al conflitto armato in atto tra Russia e Ucraina, conflitto che, come ha correttamente rilevato la Corte di appello, allo stato, non coinvolge direttamente lo Stato Moldavo che ha proclamato la propria neutralità. Rileva, inoltre, il Collegio che sono meramente eventuali epiloghi ulteriori di un conflitto bellico che coinvolgano direttamente lo Stato moldavo, connessi a mire espansionistiche della Russia su territori separatisti della Moldavia, coinvolgimento che ha trovato eco sulla stampa (in relazione al presunto attacco russo ad una nave moldava e a episodi registrati nella regione della Transnistria), vicende, queste, che non sono state chiarite nelle competenti sedi internazionali a seguito delle richieste di intervento avanzate dalle autorità moldave e la cui genesi, significativa nella ricostruzione difensiva per i possibili trattamenti persecutori e discriminatori cui sarebbe esposto il ricorrente per effetto di un'invasione della Russia, è ancora oscura e comunque non riconducibile ad un conflitto armato in corso tra i due Paesi.

 3. Anche per il secondo aspetto il ricorso è infondato.

 La Corte di merito, in linea con i rilievi formulati da questa Corte con la sentenza di annullamento, ha richiesto alle autorità Moldave chiarimenti sul concreto trattamento penitenziario riservato al P, chiarimenti inoltrati dall'Amministrazione Nazionale dei Penitenziari con nota del 5 maggio 2022, con specifico riferimento alle condizioni di detenzione sia nel carcere di Chisinau, dove l'estradando sarà detenuto in transito, che in quello destinazione, il penitenziario di Leova (che non veniva, invece, indicato, nella originaria nota del 5 ottobre 2021 quale istituto di custodia dell'estradando).

Le deduzioni difensive non si confrontano con le argomentazioni che la Corte di merito ha sviluppato sulla scorta del contenuto delle informazioni trasmesse il 5 maggio 2022: da qui la genericità, per aspecificità, del motivo di ricorso incentrato sul pericolo di trattamenti inumani e degradanti al quale l'estradando sarebbe esposto durante la detenzione, pericolo riferito alle generali condizioni di detenzione nel Paese risultanti dalle conclusioni cui è pervenuto il Comitato per la prevenzione della tortura (C.P.T.) del Consiglio d'Europa nel rapporto del 27 luglio 2020, pubblicato il 15 settembre 2020, in occasione della verifica dello stato complessivo delle condizioni detentive nello Stato moldavo e che avevano riguardato anche il carcere di Chisinau, sulla base di una visita di controllo effettuata dal 28 gennaio al 7 febbraio 2020.

 Il ricorrente richiama diffusamente tale Rapporto il cui contenuto, del resto, era a base della sentenza di annullamento di questa Corte, ma non esamina le conclusioni della sentenza impugnata che sono fondate sulla più attuale nota del 5 maggio 2022.

Le notizie acquisite dalla Corte di appello costituiscono, infatti, notizie ufficiali, alle quali le autorità dello Stati di esecuzione non possono negare fede se non sulla base di specifiche e documentate risultanze di segno contrario, e si tratta di notizie attuali, rispetto a quelle contenute nel rapporto del luglio 2020; specifiche, anche con riguardo al penitenziario della capitale, Chisinau, e, soprattutto, "individualizzate" perché relative proprio al trattamento penitenziario al quale sarà sottoposto l'odierno ricorrente fra cui la sua assegnazione finale al penitenziario n. 4 di Leova, che non era indicato nelle originarie informative allegate dalle autorità moldave ai fini della estradizione.

 Non solo la Corte di merito ha dato atto della esistenza di condizioni edilizie, di sanità, pulizia degli ambienti e riconoscimento dei diritti dei detenuti - a questo fine sono state richiamate anche le valutazioni espresse nel Rapporto del 2020 sul generalizzato miglioramento delle condizioni di detenzione nel Paese - ma, soprattutto, la Corte di merito ha esaminato quelle condizioni di criticità della situazione strutturale e ambientale dei penitenziari della Moldavia risultanti dal rapporto del 2020 non tanto riconducibili, ex se, al sovraffollamento delle celle (già nella risalente nota del 5 ottobre 2021 si dava atto che gli spazi destinati agli estradati erano riparati e dotati di una superficie minima di 4 metri quadrati per ciascun detenuto) quanto alla combinazione tra gli effetti del generale sovraffollamento degli istituti penitenziari moldavi con la scarsità del personale di sorveglianza, anche sanitario, effetti che si riverberavano sulle dinamiche interne, anche in relazione alle funzioni di controllo che avrebbero dovuto essere svolte dal personale di sorveglianza, trovandosi i detenuti esposti a atti di violenza e di intimidazione a causa del clima di paura instaurato dai detenuti "che si trovavano nei ranghi più alti della gerarchia informale del carcere", aspetto, questo, di particolare criticità evidenziato nel rapporto del 2020.

 Nella ricostruzione sviluppata nel provvedimento impugnato - che riassume i contenuti salienti della nota del 5 maggio 2022 - si dà atto che gli spazi del penitenziario n. 13 di Chisinau e di quello n. 3 di Leova sono stati completamente isolati nel rispetto delle esigenze del regime di detenzione in ordine all'isolamento, custodia e sorveglianza dei detenuti.

 Nell'istituto di Leova, nel settore n. 4, vi sono sia celle singole che celle che possono accogliere da due a quattro persone, anche in tal caso nel rispetto di uno spazio di 4 metri quadrati per ciascun detenuto, ed è rispettata la separazione da persone condannate in via definitiva a pena detentive o all'ergastolo; è assicurata la sorveglianza permanente dei condannati sia durante il giorno che di notte; la realizzazione di misure di perquisizione per il ritiro di oggetti interdetti che possono essere utilizzati per commettere atti di violenza; la separazione immediata dell'aggressore dalla vittima nel caso di incidenti oltre all'accompagnamento da parte del personale o sorveglianza video dei detenuti durante gli spostamenti fuori della cella durante la giornata.

Infine, nella nota vi è la precisa indicazione delle istituzioni nazionali (l'Avvocato del Popolo, nel caso di detenuti adulti e rappresentanti dell'Ufficio dell'Avvocato del Popolo della Repubblica) che hanno libero accesso alla struttura penitenziaria, istituzioni che sono incaricate di effettuare il monitoraggio e la verifica delle condizioni dei detenuti. In presenza di tale mutamento del quadro complessivo delle condizioni di detenzione anche nel penitenziario di Chisinau non ha il rilievo che la difesa vi collega (di incertezza della situazione detentiva dell'estradando connessa alla generale precarietà del penitenziario della capitale) la circostanza che la permanenza dell'estradando possa essere prorogata poiché le complessive condizioni di detenzione, del tutto ragionevolmente e sulla base delle più recenti informazioni ricevute, sono state ritenute dalla Corte di appello tali da non determinare il rischio di sottoposizione dell'estradando a trattamenti inumani o degradanti.

 4. Rileva conclusivamente il Collegio che sulla scorta della giurisprudenza della Corte Edu in materia di sovraffollamento delle carceri e delle pessime condizioni di detenzione che hanno riguardato anche la Moldavia, tale Stato si è impegnato, attraverso un Piano di azione per la rimozione delle criticità - rimozione che è ben lungi dall'essere completa - per ricondurre gli istituti penitenziari del Paese a livelli e standard tali da soddisfare requisiti di umanità della pena (e della carcerazione in generale) e per la realizzazione dell'effetto non solo punitivo ma anche rieducativo della pena. Questa Corte, e la sentenza di annullamento del 26 gennaio 2022 si è precisamente riportata a tale orientamento, ha affermato che in tema di estradizione di un cittadino di uno Stato membro, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del pericolo di trattamenti inumani o degradanti di cui all'art. 698, comma 1, cod, proc. pen., l'Autorità giudiziaria dello Stato richiesto, anche in mancanza di allegazioni difensive, in conformità all'art. 4 CDFUE, è tenuta a verificare, in base ad elementi oggettivi ed aggiornati, l'affidabilità della garanzia proveniente dallo Stato richiedente circa il rispetto degli standard convenzionali relativi al trattamento dei detenuti durante l'intero percorso rieducativo seguito negli istituti penitenziari (Sez. 6, n. 18044 del 30/03/2022, Akridis, Rv. 283157). L'attenzione della giurisprudenza, negli anni trascorsi, si è concentrata, in particolare, sulla verifica della garanzia della sussistenza di uno spazio vitale (quello di tre metri quadrati per ciascun detenuto) o di misure compensative (relative alle concrete modalità di detenzione secondo regole di maggiore apertura) per "bilanciare" la esiguità di spazi minori.

 I Paesi interessati, e fra questi la Moldavia, hanno intrapreso iniziative legislative, regolamentari e di organizzazione che gli organismi di controllo europeo - e fra questi il Comitato per prevenzione della tortura - monitorano con continuità per verificarne progressi e denunciarne incompletezze. I rapporti del Comitato costituiscono documenti che integrano elementi oggettivi, attendibili e precisi in relazione alla esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione, trasformando la detenzione in un trattamento inumano e degradante da parte dello Stato che chiede la consegna venendo così integrata la condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen..

In presenza di tali rapporti e con riferimento alle carenze registrate, si è ritenuto configurabile l'onere del giudice che procede di richiedere informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l'estradando, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione Europea di Estradizione, anche in mancanza di allegazioni difensive al riguardo (Sez. 6, n. 22818 del 23/07/2020, Balcan, Rv. 279567; Sez. 6, n. 31257 del 6 ottobre 2020, Nastas, non mass.).

 La Corte di appello è tenuta, dunque, ad acquisire informazioni aggiornate dalle competenti Autorità dello Stato richiedente, in modo da verificare le attuali condizioni di trattamento nei relativi istituti di pena, informazioni che devono essere individualizzate sulla persona dell'estradando e sulla esistenza di un piano di detenzione che indichi le precise modalità di esecuzione poiché l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto deve essere posta in grado di verificare, sulla base di informazioni precise e dettagliate riguardo alle connotazioni del percorso rieducativo seguito negli istituti penitenziari ove l'estradando verrà accolto, l'affidabilità della garanzia proveniente dallo Stato richiedente in merito all'osservanza degli standard convenzionali previsti ai fini del rispetto dei principi stabiliti dall'art. 3 CEDU, così come interpretato nella giurisprudenza della Corte EDU (cfr., in motivazione, i precedenti richiamati da Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Rv. 280433).

 Nel caso in esame, pur a fronte delle descritte criticità del più risalente rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, il contenuto delle più recenti notizie acquisite dalla Corte di appello, esposte con argomentazioni logiche e con completezza, soddisfa il requisito del rispetto degli standard convenzionali e, pertanto, del tutto ragionevolmente, la Corte di appello ha ritenuto superato, con riferimento all'estradando, il pericolo della sua sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.

5. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.203 disp. att. cod. proc. pen.

 P.Q.M.

 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att.cod. proc. pen.

 Così deciso, il 1° settembre 2022