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Medicina estetica? No, violenza sessuale (Cass. 42518/19)

16 ottobre 2019, Cassazione penale

Commette il reato di violenza sessuale il medico di famiglia che,  con violenza e abuso d'autorità, costringe una paziente a subire atti sessuali, con il pretesto di verifiche o trattamenti estetico-sanitari (quali applicazione di trattamenti di medicina estetica consistiti nell'uso di un prodotto anticellulite e nella rimozione definitiva del follicolo pilifero con la tecnica della luce pulsata).

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Sez. III, Sent., (ud. 21/05/2019) 16-10-2019, n. 42518

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente -

Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere -

Dott. GAI Emanuela - Consigliere -

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere -

Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.M., nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 06/02/2017;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANDRONIO Alessandro M.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MOLINO Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv. QG

Svolgimento del processo


1. - Con sentenza del 6 febbraio 2017, la Corte d'appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del Gup del Tribunale di Bergamo del 19 novembre 2014, resa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, e art. 609 bis c.p., u.c., perchè, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con violenza e abuso d'autorità, costringeva G.F. a subire atti sessuali, con il pretesto di verifiche o trattamenti estetico-sanitari, nella sua qualità di medico di famiglia, con le modalità analiticamente descritte nell'imputazione (all'inizio del (OMISSIS)).

La Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai fatti aventi data diversa dal (OMISSIS) in quanto l'azione penale non doveva essere iniziata per tardività della querela, e ha ridotto, la pena inflitta per la residua imputazione ad anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, chiedendone l'annullamento.

2.1. - Con un primo motivo di ricorso, si censurano: l'inosservanza dell'art. 27 Cost., art. 187 c.p.p., art. 442 c.p.p., commi 1 e 2, art. 530 c.p.p., comma 2, art. 533 c.p.p., comma 1, circa il ragionevole dubbio sulla prova del fatto; la mancata valutazione di tutti gli atti acquisiti al giudizio abbreviato; la manifesta illogicità, mancanza ed insufficienza della motivazione in ordine all'ipotesi alternativa fornita dall'imputato e il travisamento della prova della connotazione sessuale degli atti contestati. A parere della difesa, avrebbe errato la Corte d'appello nel porre a fondamento del giudizio di colpevolezza la suggestione della persona offesa, secondo cui questa, mossa da peculiari sgradevoli sensazioni, stati d'animo o condizioni patologiche, avrebbe travisato la manovra di medicina estetica del medico attribuendole connotazione sessuale. Nel gravame di appello, la difesa non avrebbe contestato l'esistenza fenomenica delle manovre del medico, ma la percezione errata della paziente, che si desume anche dal fatto che durante lo svolgimento di dette manovre, indossasse degli occhiali scuri a protezione del laser che le avrebbero impedito di avere contezza visiva di quanto accadesse e dal dato patologico della personalità della stessa, pacificamente sofferente di uno stato depressivo al momento dei fatti. Il giudice territoriale avrebbe violato il canone del ragionevole dubbio circa la responsabilità del medico, non considerando l'incompletezza del materiale probatorio dovuta all'utilizzo del rito abbreviato. Inoltre, non sarebbe stata tenuta in debito conto la ricostruzione alternativa fornita dall'imputato in sede di interrogatorio, in cui egli aveva ripercorso l'intera storia clinica della paziente, le visite, la somministrazione di farmaci, le manovre e la manipolazioni necessarie. all'applicazione dei trattamenti di medicina estetica consistiti nell'uso di un prodotto anticellulite che, però, non interessava direttamente i genitali, bensì solo le zone colpite da un disturbo dell'ipoderma e nella rimozione definitiva del follicolo pilifero con la tecnica della luce pulsata, che hanno determinato necessariamente un'azione di palpazione e di costrizione per evidenziare il bulbo pilifero.

2.2. - In secondo luogo, il ricorrente lamenta, ancora, l'inosservanza delle norme giuridiche già richiamate, in relazione al ragionevole dubbio circa la prova del fatto e vizi della motivazione circa la ritenuta irrilevanza della prova a favore dell'imputato, costituita dalle intercettazioni ambientali e telefoniche, e circa gli atti di integrazione probatoria, nonchè il travisamento del fatto della consapevolezza dell'imputato stesso circa le indagini in corso. Si contesta il fatto che - sebbene siano state disposte intercettazioni ambientali e telefoniche in cui l'imputato dava prova dell'assoluta assenza di responsabilità rispondendo alle richieste di spiegazioni provenienti dalla persona offesa e dalla madre della stessa e la Corte territoriale abbia riferito che l'imputato non si sia mai tradito, nonostante le plurime provocazioni della persona offesa e della di lei madre - tale circostanza sia stata ritenuta del tutto irrilevante; così come sarebbero stati valutati contra reum, la pacatezza dell'imputato, il suo comportamento collaborativo e il suo avere sempre fornito spiegazioni in linea con la pratica di medicina estetica, nonchè il suo dispiacere, a seguito della presa di coscienza delle accuse.

2.3. - Con un terzo motivo, il ricorrente censura l'inosservanza dell'art. 187 c.p.p., art. 442 c.p.p., commi 1 e 2, in relazione alla mancata valutazione delle consulenze tecniche, nonchè il travisamento del fatto con riferimento alla prova della presenza di saliva dell'imputato e alle modalità di trasferimento della stessa sulla cute della persona offesa. Si sostiene che, dalla consulenza tecnica di parte, con riferimento al reperto biologico prelevato a distanza di ore sulla cute della persona offesa nel corso della visita al pronto soccorso, era emersa l'impossibilità di determinare - oltre alla modalità di contatto - da quale liquido biologico provenisse la traccia di DNA rilevata e, soprattutto, che quella traccia fosse riconducibile alla saliva dell'imputato, ravvisandosi l'esistenza di una traccia mista riconducibile a due soggetti. La Corte territoriale avrebbe, invece, posto a fondamento del giudizio di responsabilità il materiale genetico rinvenuto sui seni della persona offesa, nonostante fosse stato dimostrato che non si potesse con certezza assoluta ritenere che quel materiale fosse saliva e non anche sudore, lacrime o altri fluidi corporei che potevano essere finiti sul corpo della persona offesa in maniera del tutto accidentale, come ad esempio tramite uno starnuto.

2.4. - La difesa censura, poi, l'inosservanza delle norme giuridiche più volte richiamate, in relazione all'omessa valutazione delle condizioni patologiche della persona offesa, risultanti dagli atti e dalle certificazioni del centro psicosociale di riferimento. La stessa era affetta da disturbo depressivo, gestito con l'assunzione, prolungata e attuale al momento dei fatti, di farmaci la cui posologia riporta il rischio di "acatasia, agitazione psicomotoria, irrequietezza", che potrebbero aver influenzato le sue percezioni tanto da farle apparire reali, situazioni che non lo erano.

2.5. - Con un quinto motivo, la difesa lamenta l'inosservanza delle stesse norme giuridiche, nonchè vizi della motivazione in riferimento alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale avrebbe errato nel non valutare le contraddizioni e i riscontri negativi alle dichiarazioni della persona offesa o, quantomeno, l'evidente dubbio circa il reale svolgersi dei fatti e l'inidoneità soggettiva della dichiarante.

2.6. - Infine, il ricorrente censura l'erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte territoriale non avrebbe tenuto in debito conto la condotta processuale dell'imputato, sin da subito disponibile al prelievo del DNA e a farsi interrogare, nonchè presente a tutte le udienze del giudizio abbreviato, e mai sottrattosi al confronto con la persona offesa.

Motivi della decisione

3. - Il ricorso è inammissibile, perchè basato sulla mera ripetizione di doglianze fattuali già formulate nei precedenti gradi di giudizio e motivatamente disattese dai giudici di merito, che non appaiono riconducibili a nessuna delle categorie di cui all'art. 606 c.p.p., non essendo effettivamente riferite a violazioni di legge, nè a lacune o vizi logici della motivazione.

3.1. - Tali considerazioni si attagliano pienamente al primo motivo di censura, in quanto essenzialmente basato su una ricostruzione alternativa dei fatti, secondo la quale i trattamenti medico-estetistici svolti dall'imputato sarebbero stati scorrettamente percepiti dalla persona offesa come invasivi della sfera sessuale. Come ampiamente evidenziato dai giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, vi è una contraddittorietà intrinseca nella linea difensiva dell'imputato, la quale, da un lato, si fonda sulla pretesa inattendibilità della persona offesa, mentre, dall'altro, visto l'insuperabile dato oggettivo offerto dalla consulenza biologica, tende ad affermare che le palpazioni nelle zone erogene sono corrispondenti a manovre di chirurgia estetica. Del resto, il fondamento scientifico di tali pratiche risulta del tutto asserito dalla difesa, la quale non riesce a spiegare la presenza del profilo genetico dell'imputato sul seno destro della paziente, se non attraverso la ricostruzione - palesemente inattendibile - secondo cui lacrime, saliva o sudore sarebbero inspiegabilmente caduti proprio su tale parte del corpo della vittima. Nè la difesa può lamentarsi in questa sede della pretesa incompletezza del materiale probatorio, perchè la mancanza dell'istruttoria dibattimentale e la decisione allo stato degli atti sono le normali conseguenze della scelta del rito abbreviato.

3.2. - Il secondo motivo è inammissibile, per analoghe ragioni. Come ben evidenziato dei giudici di merito, con conforme valutazione, la circostanza che l'imputato non si sarebbe mai tradito, nel corso delle intercettazioni, ad onta delle numerose provocazioni poste in essere dalla vittima e dalla di lei madre, appare del tutto rilevante, a fronte di un quadro probatorio univoco, rappresentato dalle attendibili dichiarazioni accusatorie, direttamente riscontrate dal reperimento di materiale salivare dell'imputato sul corpo di questa proprio in corrispondenza delle zone nelle quali aveva riferito di avere subito contatti con la bocca dell'imputato.

3.3. - Il terzo motivo è parimenti inammissibile. La generica prospettazione difensiva, già ampiamente confutata nel giudizio di merito, si basa sulla circostanza, del tutto irrilevante, che la saliva dell'imputato ritrovata sul seno della vittima faccia parte di una traccia mista di DNA, riconducibile alla vittima e all'imputato. A tale prospettazione la difesa aggiunge la ricostruzione, palesemente inverosimile, secondo cui la saliva dell'imputato sarebbe trovata in quella del corpo della vittima per ragioni inspiegabili. In ogni caso, la circostanza che tale traccia sia stata rinvenuta sul seno che la giovane ha indicato come quello oggetto di minore attenzione e non sull'altro, appare profilo del tutto marginale, come ben evidenziato già in primo grado, perchè conferma in ogni caso la versione accusatoria.

3.4. - Anche il quarto motivo è inammissibile. Del tutto correttamente la Corte d'appello valorizza lo stato patologico della persona offesa come elemento a discapito dell'imputato, ai fini della giustificazione dello scostamento dal minimo edittale nel trattamento sanzionatorio, sul rilievo che il tradimento della professione medica appare tanto più grave se si tiene conto del fatto che le violazioni ontologiche sono state poste in essere nei confronti di un soggetto altamente vulnerabile per le sue problematiche di depressione. E lo stato di depressione della persona offesa non può essere preso in considerazione al fine di escludere la sua attendibilità, visto il tenore della sua versione accusatoria, ampiamente riscontrata dai rilievi biologici.

3.5. - Il quinto motivo, parzialmente ripetitivo dei precedenti, è inammissibile per analoghe ragioni. Come già più volte evidenziato, i giudici di merito hanno ben individuato le ragioni della ritenuta credibilità della persona offesa, oltre che nella plausibilità della dinamica dei fatti da questa descritta e nelle spontanee modalità della denuncia, anche nel già menzionato riscontro oggettivo.

3.6. - Il sesto motivo è anch'esso inammissibile. La difesa non tiene adeguatamente conto della motivazione della sentenza impugnata, la quale, del tutto coerentemente evidenzia che l'incensuratezza e la "condotta specchiata" del sanitario non sono elementi di per sè meritevoli per giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, secondo quanto previsto dall'art. 62 bis c.p., comma 3. Quanto poi all'asserita collaborazione processuale, la stessa non è apparsa particolarmente significativa, nella difesa anche solo prospettato concrete ragioni per la sua ritenuta significatività, cosicchè il trattamento sanzionatorio appare, nel suo complesso, pienamente proporzionato ai fatti e alla personalità dell'imputato.

4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019