Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Mancata audizione in termini dell'estradando (Cass. 41732/06)

20 dicembre 2006, Cassazione penale

L'inosservanza del termine di cinque giorni previsto dall'art. 717 c.p.p., comma 1, entro cui deve avvenire l'audizione della persona sottoposta ad una misura coercitiva, non determina alcuna conseguenza: si tratta di un termine che non può essere considerato perentorio, con la conseguenza che deve escludersi che da tale inosservanza possa derivare la nullità o la caducazione della misura stessa.
 

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

 (data ud. 02/10/2006) 20/12/2006, n. 41732

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere rel. 

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G.A., nata a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 27 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di Bologna;

visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;

udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Galasso Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Bologna respingeva l'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti di S.G.A. in sede di convalida dell'arresto effettuato dalla polizia giudiziaria in esecuzione del mandato di arresto n. (OMISSIS) emesso il (OMISSIS) dal Tribunale di Neamt (Romania), per il reato di traffico di esseri umani finalizzato allo sfruttamento della prostituzione.

Nell'interesse della S. hanno presentato ricorso per Cassazione i suoi difensori deducendo:

- violazione dell'art. 716 c.p.p., comma 4, in quanto si assume che non sarebbe pervenuta nei termini la richiesta di mantenimento della misura da parte del Ministero della giustizia;

- violazione dell'art. 717 c.p.p., commi 1 e 2, in quanto l'audizione prevista dal menzionato articolo sarebbe stata tenuta oltre il termine di cinque giorni stabilito dalla legge e, inoltre, perchè il difensore di fiducia non sarebbe stato avvertito almeno ventiquattro ore prima dell'udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Non si è verificata alcuna violazione dell'art. 716 c.p.p., comma 4, in quanto la richiesta del Ministro della giustizia di mantenimento della misura coercitiva è intervenuta il 28 giugno 2006 (a mezzo telefax), entro il termine di dieci giorni dalla convalida dell'arresto, avvenuta il (OMISSIS).

Inoltre, l'inosservanza del termine di cinque giorni previsto dall'art. 717 c.p.p., comma 1, entro cui deve avvenire l'audizione della persona sottoposta ad una misura coercitiva, non determina alcuna conseguenza: si tratta di un termine che non può essere considerato perentorio, con la conseguenza che deve escludersi che da tale inosservanza possa derivare la nullità o la caducazione della misura stessa, come sembra sostenere la difesa della ricorrente, dal momento che nessuna disposizione commina una simile sanzione processuale e dovendo escludersi un'applicazione in via analogica degli artt. 273 e seg. c.p. in materia di misure cautelari, dove è espressamente prevista l'ipotesi dell'inefficacia della misura nel caso in cui il giudice non proceda tempestivamente all'interrogatorio di garanzia (artt. 294 e 302 c.p.p.).

Nel regime delle misure cautelari funzionali alla procedura di estradizione, l'audizione prevista dall'art. 717 c.p.p. è finalizzata alla semplice identificazione della persona ed alla acquisizione dell'eventuale consenso all'estradizione, non anche all'interrogatorio, per cui la finalità di garanzia dell'istituto risulta fortemente attenuata.

Del resto, la stessa presenza del difensore è condizione della sola validità del consenso prestato dall'interessato all'estradizione, secondo quanto prevede l'art. 701 c.p.p., comma 2, e il termine entro cui deve essere dato avviso al difensore degli adempimenti di cui al citato art. 717 c.p.p. non è assistito da alcuna sanzione processuale.

Nel caso in esame, poi, l'audizione si è regolarmente svolta alla presenza del difensore d'ufficio e l'interessata non ha comunque prestato il proprio consenso all'estradizione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2006.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2006