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MAE passivo eseguito anche se fatti commessi in Italia (Cass. 21070/20)

15 luglio 2020, Cassazione penale

La commissione del reato in tutto o in parte nel territorio dello Stato richiesto della consegna costituisce oggi motivo facoltativo e non obbligatorio di rifiuto ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18 bis, lett. b), come modificato dalla L. 4 ottobre 2019, n. 117.

La modifica è intervenuta per favorire un più stretto coordinamento nella azione di repressione dei crimini a livello Europeo e al tempo stesso al fine di prevenire e risolvere conflitti di giurisdizione penale tra gli Stati membri della Unione Europea, alla luce del Considerando n. 9 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30.11.2009, tra l'altro trasfusa nell'ordinamento interno con il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 29.

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Sent., (ud. 10/07/2020) 15-07-2020, n. 21070

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Presidente -

Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere -

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -

Dott. GIORGI Maria Silvia - Consigliere -

Dott. ROSATI Martino - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.M.S., n. in (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 9/20 della Corte d'Appello di Napoli del 28/05/2020;

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato; udita la relazione del consigliere, Dott. Orlando Villoni;

letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso per il rigetto.

Svolgimento del processo


1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Napoli ha disposto in favore dell'autorità giudiziaria francese la consegna di C.M.S., richiesta in forza di mandato di arresto Europeo processuale emesso in esecuzione di titolo interno emanato il 14/01/2020 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Grande Istanza di Nizza in relazione a un'indagine condotta per i reati di associazione criminale finalizzata allo spaccio in Francia (Nizza) di banconote false prodotte in Italia (Napoli) - reati punibili anche in Italia ai sensi degli artt. 416, 453 e 455 c.p. - in cui C. figura come uno dei principali fornitori di H.H., organizzatore del traffico illecito in territorio francese.

Pur osservando che parte della condotta ed in particolare quella ascritta a C. si è svolta in Italia, la Corte di merito ha, tuttavia, respinto la richiesta difensiva di rifiutare la consegna perchè il reato commesso in tutto o in parte in territorio nazionale, rilevando il carattere ormai facoltativo di tale motivo di rifiuto (L. n. 69 del 2005, art. 18 bis, lett. b), come modificato dalla L. 4 ottobre 2019, n. 117) e valutando che il giudice che si trova nella posizione migliore per giudicare i fatti in addebito è quello francese, che ha, fra l'altro, a disposizione tutti gli elementi di prova diretti alla dimostrazione della commissione della condotta per cui si procede.

La consegna è stata, infine, subordinata alla condizione del rinvio dello C. in Italia, dopo il suo esame, al fine di scontarvi la pena, atteso il suo stabile radicamento sul territorio nazionale.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione C., che formula due motivi di censura.

Con un primo motivo, deduce la sussistenza del motivo di rifiuto della consegna stabilito dalla L. n. 69 del 2005, art. 18 bis, lett. b).

Secondo la sua prospettazione, il reato che gli viene ascritto è stato interamente commesso in Italia, venendogli contestato il ruolo di fornitore di banconote false in favore di più acquirenti, non essendo egli recatosi mai in Francia, non risultando intercettazioni telefoniche che lo colleghino all'acquirente francese e tutti i precedenti contatti con un corriere essendo avvenuti nella città di Napoli.

Con un secondo e subordinato motivo, deduce la violazione dell'art. 17, comma 4 stessa legge per carenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati ipotizzati, risultando in primo luogo insufficiente il compendio indiziario finanche per delineare l'esistenza di un'associazione criminale volta allo spaccio di banconote contraffatte e soprattutto elementi per ritenerlo partecipe di tale associazione, in assenza di intercettazioni telefoniche, di attività di appostamento da parte della P.G., di sequestri di banconote contraffatte e di identificazione di altri soggetti coinvolti.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile.

2. Con riferimento al tema della competenza territoriale ed alla sussistenza eventuale del corrispondente motivo di rifiuto, correttamente la Corte territoriale ha ricordato che la commissione del reato in tutto o in parte nel territorio dello Stato richiesto della consegna costituisce oggi motivo facoltativo e non obbligatorio di rifiuto ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18 bis, lett. b), come modificato dalla L. 4 ottobre 2019, n. 117.

La modifica è intervenuta per favorire un più stretto coordinamento nella azione di repressione dei crimini a livello Europeo e al tempo stesso al fine di prevenire e risolvere conflitti di giurisdizione penale tra gli Stati membri della Unione Europea, alla luce del Considerando n. 9 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30.11.2009, tra l'altro trasfusa nell'ordinamento interno con il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 29.

In tale prospettiva, la Corte di merito ha compiuto le proprie valutazioni, congruamente ancorandole al dato obiettivo che nel caso specifico è il giudice francese ad avere le migliori possibilità di giudicare adeguatamente i fatti, avendo a disposizione tutti gli elementi di prova (indagini di P.G. e conseguenti acquisizioni investigative) per apprezzare complessivamente il fenomeno delittuoso, dal momento che è in territorio francese che si è costituto il gruppo criminale che ha organizzato il traffico di banconote contraffatte, per quanto prodotte altrove e lì si è prodotto il maggior danno conseguente alla commissione dei reati fine.

Allo stato, pertanto, la tesi del ricorrente del carattere territorialmente circoscritto della condotta ascrittagli risulta palesemente smentita delle acquisizioni indiziarie riguardanti il complessivo fatto di reato, che non può ritenersi limitato soltanto ad un suo segmento, come, invece, sostenuto dalla non condivisibile prospettazione difensiva.

2. Quanto, poi, all'inadeguatezza del quadro indiziario, è sufficiente ricordare come, del resto, non ha omesso di fare la Corte di merito - che ai fini della consegna in forza del mandato di arresto Europeo, all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto è demandata unicamente la verifica astratta che il mandato stesso, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, sia fondato su un compendio indiziario che l'Autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo del fatto di reato commesso dalla persona di cui si richiede la consegna, laddove la valutazione in concreto delle evidenze fattuali è riservata alla sola Autorità giudiziaria del Paese emittente.

Le considerazioni che precedono sembrano e in effetti sono la riproduzione quasi letterale di quelle adoperate dalla Corte di merito, poichè entrambe si fondano testualmente sulla ben nota o ormai neanche recente decisione Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348.

La rilevanza della pronuncia, mai smentita dalla successiva giurisprudenza di questa Corte di legittimità e come tale ben presente anche alla difesa del ricorrente, consente di liquidare come semplicemente improponibili le doglianze formulate con il secondo motivo di ricorso, dovendo esse trovare nella debita sede processuale (il procedimento in corso dinanzi al Tribunale di Nizza) il luogo per la relativa formulazione e il conseguente apprezzamento da parte della autorità giudiziaria procedente, che non è all'evidenza quella dello Stato richiesto della consegna e nella specie l'autorità giudiziaria italiana.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che stimasi equo quantificare in Euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020