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MAE, assicurazioni diplomatiche e prescrizione (Cass. 18352/20)

16 giugno 2020, Cassazione penale

Qualora l'assicurazione resa in ambito MAE  che la persona interessata non subirà un trattamento inumano o degradante in ragione delle sue concrete e precise condizioni di detenzione sia stata fornita o, quantomeno, approvata dall'autorità giudiziaria emittente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve fidarsi di tale assicurazione, quantomeno in assenza di un qualche elemento preciso che permetta di ritenere che le condizioni di detenzione esistenti all'interno di un determinato istituto sono contrarie all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali UE.

In tema di mandato di arresto Europeo, quando l'autorità estera ha richiesto la consegna ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, occorre che la relativa richiesta sia basata su una sentenza di condanna dotata di forza esecutiva, dovendosi ritenere che l'art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 ha inteso dare rilevanza alla sola "esecutività", e non certo alla "irrevocabilità" della sentenza, quale condizione essenziale del nuovo sistema di cooperazione finalizzato alla consegna delle persone ricercate tra gli Stati membri dell'U.E.

Ai fini della corretta perimetrazione dell'ambito di applicazione del motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. n), legge cit., la disciplina della prescrizione, del reato o della pena, non può essere confusa con quella in tema di atti interruttivi e sospensivi del decorso della prescrizione compiuti nel Paese di emissione del mandato.

 

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

11 giugno 2020 (dep. 16 giugno 2020), n. 18352

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Presidente -

Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -

Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere -

Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.C.A., nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza del 23/01/2020 della Corte di appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gaetano De Amicis;

lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Dall'Olio Marco, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni del difensore, Avv. AB, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e, in via subordinata, la proposizione della questione di legittimità costituzionale della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis, comma 1, lett. c).

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 22 gennaio 2020 la Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna di M.C.A. all'Autorità giudiziaria portoghese in esecuzione di un mandato di arresto Europeo esecutivo emesso in data 17 novembre 2016 dal Giudice di diritto della Contea di Lisbona Ovest in relazione ad una sentenza di condanna definitiva alla pena di anni due di reclusione per il reato di abuso sessuale in danno della minore L.C., pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale misto di Sintra in data 8 giugno 2006 e divenuta irrevocabile il 30 giugno 2006.

2. Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di M.C.A., deducendo i motivi qui di seguito sinteticamente indicati.

2.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge in ordine alla sussistenza di un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta a trattamenti inumani o degradanti in ragione delle situazioni di sovraffollamento carcerario e maltrattamento dei detenuti da parte degli organi di Polizia, che emergerebbero da un rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura (CPT) - pubblicato dal Consiglio d'Europa il 27 febbraio 2018 - sulle condizioni in cui versano gli istituti di pena portoghesi.

Al riguardo, in particolare, si evidenzia come la risposta fornita dalle Autorità portoghesi alla richiesta di informazioni supplementari inviata il 17 settembre 2019 dalla Corte d'appello di Venezia appaia del tutto generica ed insufficiente rispetto ai criteri enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, là dove si prevede l'esigenza di specificare quali siano l'istituto ed il relativo regime di detenzione, con l'indicazione dello spazio minimo disponibile per ciascun detenuto all'interno della cella ove si trova ristretto.

2.2. Con il secondo motivo si deducono analoghi vizi in ordine al mancato rispetto, da parte delle Autorità giudiziarie dello Stato di emissione, delle norme relative alla notifica al difensore portoghese del C. del provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena emesso con ordinanza in data 11 maggio 2007, successivamente passata in giudicato il 27 giugno 2011. Si assume, al riguardo, la incompatibilità della disciplina dell'udienza relativa all'incidente di esecuzione secondo la normativa portoghese rispetto ai principii stabiliti dall'art. 6 CEDU e art. 111 Cost., essendo stata siffatta udienza celebrata senza alcuna notifica al difensore e senza alcuna valutazione della capacità economica dell'imputato di far fronte, con i propri mezzi, ai presupposti di solvibilità legati al rispetto delle prescrizioni di carattere economico per la concessione del relativo beneficio.

2.3. Con il terzo motivo si deducono violazioni di legge in ordine alla denegata sussistenza della condizione ostativa di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. n), per quel che attiene alla valutazione dalla Corte distrettuale operata sia sulla procedibilità in Italia del reato che sulla prescrizione della pena.

Si assume, al riguardo, che la sentenza impugnata non solo ha omesso di esaminare, per quel che attiene al primo dei profili testè evidenziati, il disposto dell'art. 10 c.p., comma 1, i cui requisiti rendono pienamente giudicabile il reato de quo in Italia, ma ha erroneamente interpretato, inoltre, l'art. 172 c.p., commi 1 e 5, computando il periodo decennale di prescrizione a partire dalla data di definitività del provvedimento di revoca del beneficio, laddove il dies a quo per il calcolo di tale termine deve coincidere con il verificarsi del presupposto della revoca e non con il successivo provvedimento giudiziale, che ha carattere meramente ricognitivo di tale evenienza. Ne discende, ad avviso del ricorrente, che il relativo termine decennale di prescrizione è iniziato a decorrere dallo spirare dei novanta giorni dalla data della irrevocabilità della sentenza di condanna, richiesti per il risarcimento dei danni in favore della persona offesa, ossia dal 28 settembre 2006, con il logico corollario che il dies ad quem per la definitiva prescrizione della pena - ossia il 28 settembre 2016 - è intervenuto prima dello spirare del termine finale, che era quello dell'atto interruttivo rappresentato dal momento della emissione del m.a.e. nei confronti del ricorrente, ossia il 17 novembre 2016.

2.4. Con il quarto motivo, infine, si deducono violazioni di legge in ordine al mancato scomputo dalla pena da eseguire del periodo di carcerazione preventiva già sofferto dal ricorrente, che è stato rimesso in libertà il 12 settembre 2019, dopo essere stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dal 16 maggio 2019 (con la successiva sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari in data 22 maggio 2019): dalla complessiva pena di anni due di reclusione, pertanto, la Corte d'appello avrebbe dovuto detrarre il periodo di tempo - pari a complessivi 121 giorni - trascorso in applicazione della misura coercitiva custodiale patita in Italia.

2.5. In via subordinata, il difensore ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., art. 27 Cost., comma 3, art. 117 Cost., comma 1, la questione di legittimità costituzionale della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis, come introdotto dalla L. 4 ottobre 2019, n. 117, art. 6, comma 5, lett. b), nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione Europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione Europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.

3. Con ordinanza del 5 marzo 2020 questa Corte ha disposto l'acquisizione, tramite il Ministero della giustizia, di informazioni ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 16, comma 2, in merito: a) all'ordinanza in data 11 maggio 2007, con la quale è stata dall'Autorità portoghese revocata la sospensione della pena, ed al conseguente provvedimento, emesso in data 27 giugno 2011, con il quale la detta ordinanza è passata in giudicato; b) alle decisioni di condanna ed agli eventuali altri provvedimenti emessi nei confronti della persona richiesta in consegna ai sensi dell'art. 172 c.p., comma 7; c) all'individuazione dell'istituto di detenzione ove dovrebbe essere scontata la pena irrogata.

4. Con requisitoria pervenuta nella Cancelleria di questa Suprema Corte il 22 maggio 2020 il P.G. ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. In data 5 giugno 2020 il difensore del C., Avv. AB ha fatto pervenire in Cancelleria conclusioni scritte, replicando alle argomentazioni svolte dal P.G. sia in ordine alla carenza della documentazione ricevuta dallo Stato di emissione a seguito dell'ordinanza di questa Corte del 5 marzo 2020, sia riguardo all'assenza dei presupposti necessari per dar luogo alla richiesta di consegna; ha pertanto ribadito la fondatezza dei motivi articolati nel ricorso, dei quali ha chiesto l'accoglimento con il conseguente rifiuto della consegna, proponendo in via subordinata la questione di legittimità costituzionale in relazione all'ordinanza n. 10371 del 4 febbraio 2020, emessa da questa Suprema Corte in altro procedimento.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e deve pertanto rigettarsi con le precisazioni di seguito indicate.

2. Deve essere preliminarmente esaminato, per il suo carattere pregiudiziale e logicamente assorbente di tutte le altre questioni, il terzo motivo di ricorso, là dove involge, in particolare, l'apprezzamento in ordine alla concreta giudicabilità del reato in Italia.

La doglianza ivi prospettata fa leva sul fatto che l'art. 4, n. 4, della decisione quadro 2002/584/GAI stabilisce un motivo facoltativo di rifiuto in tema di competenza giurisdizionale dello Stato membro e di prescrizione del reato o della pena, rinviando alla normativa interna dello Stato di esecuzione ("se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale").

In effetti, la formulazione della causa ostativa descritta nella L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. n), pur prevedendo un motivo obbligatorio e non facoltativo di rifiuto, si pone sostanzialmente in linea con il dettato della norma Europea, introducendo l'opponibilità del motivo nell'ipotesi in cui "....i fatti per i quali il mandato d'arresto Europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena o della pena".

Si tratta, pertanto, di profili non alternativi, ma concorrenti, la cui effettiva ricorrenza ai fini della configurabilità del rifiuto deve essere, secondo la decisione quadro e la disposizione normativa interna che vi ha dato attuazione, congiuntamente apprezzata nell'ambito della vicenda storico-fattuale oggetto della relativa proceduta di consegna.

E' altresì noto che il motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. n), citata Legge opera esclusivamente nell'ipotesi in cui vi sarebbe stata effettivamente la possibilità di giudicare il fatto oggetto del m.a.e. in Italia (Sez. 6, n. 51 del 30/12/2014, dep. 2015, Bortolotto, Rv. 261574).

2.1. Ciò posto, deve in primo luogo rilevarsi che i fatti oggetto del m.a.e. in esame, relativi ad un delitto comune commesso all'estero dallo straniero, in danno di altro straniero, non sono giudicabili dall'Autorità italiana perchè nessuna richiesta in tal senso è stata formulata da parte del Ministro della giustizia.

La richiesta ministeriale assume, nell'evenienza qui considerata, un carattere di assoluta necessarietà, in ragione dell'opportunità politica sottesa alla punizione del colpevole di un delitto commesso ai danni di un cittadino straniero.

Vengono in rilievo, nel caso di specie, le disposizioni di cui all'art. 10 c.p., comma 2, n. 1 e art. 128 c.p..

La prima delle richiamate disposizioni concerne l'ipotesi del delitto comune dello straniero all'estero, stabilendo che "se il delitto è commesso a danno delle Comunità Europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che egli si trovi nel territorio dello Stato, si tratti di un delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene".

Nel caso in esame, il ricorrente, per come dichiarato nel verbale di identificazione del 14 maggio 2019 e successivamente ribadito nello stesso atto di ricorso, si trova nel territorio italiano da oltre dodici anni, poichè vi si è stabilito subito dopo i fatti per i quali è stato condannato.

Il fatto, inoltre, è stato commesso ai danni di una cittadina straniera, è sanzionato nel nostro ordinamento con una pena superiore (anche prima dell'entrata in vigore della L. 19 luglio 2019, n. 69) al limite edittale minimo di tre anni (ex art. 609-bis c.p. e art. 609-ter c.p., comma 2) ed il procedimento estradizionale non è stato attivato, nè poteva esserlo in passato, avuto riguardo alla data di commissione del fatto (il (OMISSIS)), all'entrata in vigore della decisione quadro 2002/583/GAI del 13 giugno 2002, avvenuta il 7 agosto 2002, e alla disposizione transitoria di cui all'art. 32, ove si stabilisce che "le richieste ricevute a partire dal 1 gennaio 2004 saranno soggette alle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro".

La richiesta ministeriale, tuttavia, non è stata proposta, nè può più esserlo, essendo decorsi più di tre anni dal giorno il cui la persona richiesta in consegna si trova nel territorio dello Stato: il termine previsto dall'art. 128 c.p., comma 2, infatti, si riferisce espressamente ai reati commessi all'estero per i quali la procedibilità sia subordinata, come nel caso in esame, alla presenza dell'autore nel territorio dello Stato.

Termine decadenziale perentoriamente stabilito, quello or ora indicato, la cui decorrenza oggettivamente risale all'inizio della presenza del colpevole sul territorio, a nulla rilevando la data in cui perviene la notizia del fatto che costituisce il reato, poichè il termine inizia a decorrere indipendentemente dal fatto che la competente Autorità abbia o meno conoscenza della presenza dell'autore nel territorio dello Stato, laddove il diverso termine decadenziale di tre mesi dal giorno in cui l'Autorità abbia avuto notizia del fatto di reato, previsto dall'art. 128 c.p., comma 1, si riferisce alla distinta ipotesi in cui il reato sia stato commesso nel nostro territorio.

In tal senso, invero, si è espressa questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 3375 del 27/11/2002, dep. 2003, D'Avino, Rv. 223177), affermando il principio secondo cui, in tema di richiesta di procedimento, il termine di tre mesi dalla notizia del fatto, previsto dall'art. 128 c.p., comma 1, per la proposizione della richiesta di procedimento, non è applicabile ai reati per la cui punibilità è necessaria la presenza del colpevole nel territorio dello Stato; per questi reati, invece, è applicabile il comma 2 della stessa norma, che prevede il distinto ed autonomo termine, completamente sganciato dalla notizia del fatto, di tre anni a decorrere dallo inizio di detta presenza.

Diversamente da quanto asserito nel ricorso, dunque, il fatto di reato oggetto del m.a.e. in esame non è concretamente giudicabile dinanzi alle Autorità del nostro Stato.

2.2. Nè, al riguardo, può ritenersi intervenuta la prescrizione della pena ai sensi dell'art. 172 c.p., commi 1 e 5.

Emerge dagli atti: a) che la sentenza di condanna oggetto del mandato di arresto Europeo è passata in giudicato il 30 giugno 2006; b) che la pena irrogata dalle Autorità dello Stato di emissione è stata condizionalmente sospesa, subordinandone l'esecuzione al pagamento di un importo compensativo destinato a riparare i danni subiti dalla persona offesa entro il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza; c) che la revoca della sospensione condizionale, a seguito dell'inottemperanza da parte del condannato, è stata adottata con ordinanza emessa dal Tribunale misto di Sintra in data 11 maggio 2007, passata in giudicato il 27 giugno 2011.

Si tratta, dunque, di atti prodromici alla esecutività della sentenza di condanna estera posta alla base del m.a.e., divenuta irrevocabile, come si è visto, già nel 2006.

Ora, l'assunto del ricorrente, secondo cui il dies a quo per l'estinzione della pena non può non decorrere, dovendosi applicare le norme del nostro ordinamento, dall'irrevocabilità della sentenza o, per quanto rilevi, dall'avverarsi della condizione risolutiva che costituisce il presupposto della revoca (elemento sostanziale), e non dall'attività processuale, peraltro di conclamata natura formale e ricognitiva, nonchè variabile nei tempi, che prenda atto del già avvenuto avverarsi di tale condizione risolutiva (in tal senso v., in motivazione, Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399), non può essere condiviso.

Seguendo tale impostazione, il termine decennale di prescrizione non dovrebbe decorrere, come ritenuto dalla sentenza impugnata, dalla su indicata data del 27 giugno 2011, ma, ben prima, dallo spirare del termine di novanta giorni concessi dalla sentenza estera del 30 giugno 2006 per il risarcimento dei danni subiti dalla persona offesa, ossia dalla data del 30 settembre 2006, con la conseguente maturazione del richiamato termine prescrizionale in considerazione del fatto che l'emissione del m.a.e. - quale atto interruttivo idoneo - è avvenuta solo il 17 novembre 2016, ossia in data successiva al dies ad quem, dal ricorrente individuato nella data del 30 settembre 2016.

La tesi non può essere accolta poichè omette di considerare che il sistema della nuova procedura di consegna prevista dalla richiamata decisione quadro 2002/584/GAI richiede, ai fini della esecuzione del m.a.e., una sentenza dotata di forza esecutiva, laddove la sentenza di condanna pronunziata dalle Autorità portoghesi, pur divenuta irrevocabile il 30 giugno 2006, non poteva considerarsi munita di esecutività prima del 27 giugno 2011, data in cui è passato in giudicato il provvedimento di revoca della sospensione condizionale subordinata al risarcimento dei danni.

Al riguardo, invero, questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di mandato di arresto Europeo, quando l'autorità estera ha richiesto la consegna ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, occorre che la relativa richiesta sia basata su una sentenza di condanna dotata di forza esecutiva, dovendosi ritenere che l'art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 ha inteso dare rilevanza alla sola "esecutività", e non certo alla "irrevocabilità" della sentenza, quale condizione essenziale del nuovo sistema di cooperazione finalizzato alla consegna delle persone ricercate tra gli Stati membri dell'U.E. (Sez. 6, n. 42159 del 16/11/2010, Cinque, Rv. 248689).

Muovendo dal principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, questa Corte ha osservato, nella richiamata pronunzia, che la decisione-quadro, rivolgendosi ad una moltitudine di Paesi con sistemi processuali grandemente differenti, con riferimento sia alla definitività dei provvedimenti giudiziari sia al regime delle impugnazioni (vi sono infatti ordinamenti processuali Europei nei quali la sentenza ancora soggetta ad impugnazione è già esecutiva), ha dato rilevanza alla sola "esecutività" della sentenza, e ciò perchè è questa - e non di certo la irrevocabilità - la condizione veramente essenziale per la realizzazione della cooperazione per la consegna di persone ricercate a scopo di giustizia.

Nell'ipotesi qui presa in esame, ove si tratta di consegna ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, è la stessa decisione quadro a richiedere che si tratti di "sentenza esecutiva" (nella versione inglese, enforceable judgment) (cfr. l'art. 8 e l'Annex, campo b: "decisione sulla quale si basa il mandato di arresto Europeo"), replicando quanto già previsto dalla Convenzione Europea di estradizione del 1957 (art. 12) e dai principali trattati in materia (cfr. l'art. 5 del Model Treaty on extradition, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1990).

Tanto più ciò è vero, ove si consideri che anche nel nostro sistema processuale la L. n. 69 del 2005, art. 28, comma 1, lett. c), prevede che, ai fini della competenza per l'emissione del m.a.e. esecutivo, il relativo adempimento competa al P.M. presso il giudice che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'art. 656 c.p.p., "sempre che non operi la sospensione dell'esecuzione".

Irrilevante, poi, deve ritenersi la prospettata insufficienza della valutazione, da parte delle competenti Autorità di emissione, in merito alla effettiva capacità economica dell'imputato di far fronte, con i propri mezzi, all'adempimento degli obblighi connessi alla concessione del beneficio, atteso che, in tema di mandato di arresto Europeo, una volta che l'autorità di emissione ha affermato che, secondo le norme interne, la sentenza di condanna a carico del soggetto di cui si chiede la consegna è divenuta esecutiva, non spetta all'autorità giudiziaria italiana sindacare sulla base di quali presupposti normativi dell'ordinamento dello Stato di emissione sia stata ritenuta la esecutività della sentenza di condanna (Sez. 6, n. 20254 del 04/05/2018, Markuns, Rv. 273276).

Gli evocati parametri della normativa interna, dunque, devono interpretarsi in senso conforme, nei termini testè precisati, al contenuto ed alle finalità delle richiamate disposizioni della normativa di diritto derivato dell'Unione Europea.

2.3. Sotto altro, ma connesso profilo, deve poi rilevarsi che, ai fini della corretta perimetrazione dell'ambito di applicazione del motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. n), legge cit., la disciplina della prescrizione, del reato o della pena, non può essere confusa con quella in tema di atti interruttivi e sospensivi del decorso della prescrizione compiuti nel Paese di emissione del mandato (dinanzi alle cui Autorità, nel caso in esame, si è reso necessario, come si è visto, un accertamento sui presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena che si è concluso in sede giurisdizionale dopo oltre quattro anni): per un verso, la mancanza di un'espressa valorizzazione, nel testo della decisione quadro 2002/584/GAI, degli atti sospensivi o interruttivi del decorso prescrizionale realizzati nello Stato richiedente costituisce il frutto di un'opzione disarmonica rispetto alla normativa estradizionale (v. il Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione Europea di estradizione del 1957, fatto a Vienna il 20 settembre 2012 e ratificato dall'Italia con la L. 24 luglio 2019, n. 88, il cui art. 1 ha modificato l'art. 10 della Convenzione stabilendo che, ai fini della prescrizione del reato o della pena, rileva soltanto la legislazione della Parte richiedente, mentre la legislazione della Parte richiesta non può essere invocata quale motivo di rifiuto dell'estradizione); per altro verso, come autorevolmente osservato dalla dottrina, la scelta normativa del legislatore Europeo (che nell'art. 4, punto 4, decisione quadro cit. sembra attribuire rilievo, come si è visto, alla sola legislazione dello Stato membro di esecuzione) rischierebbe paradossalmente di porsi in contrasto, se portata alle sue estreme conseguenze sul piano applicativo, con le precipue finalità di agevolazione ed accelerazione degli obiettivi della cooperazione giudiziaria per effetto della nuova procedura di consegna basata sul m.a.e., assegnando al riguardo un esclusivo rilievo - sia pure solo apparentemente, come più aventi si vedrà - alla normativa interna dello Stato di esecuzione, che di regola non è interessato a perseguire fatti completamente o parzialmente consumati nel territorio di altro Stato membro e che in alcun modo potrebbe influire sui tempi del processo nello Stato di emissione.

Ogni rifiuto fondato sull'ininterrotto decorso della prescrizione all'interno del Paese di esecuzione rischierebbe di porsi, infatti, come un irragionevole annullamento del valore interruttivo/sospensivo degli atti processuali che hanno consentito alle Autorità richiedenti di dilazionare lo spirare dei termini di prescrizione interni.

Ciò posto, deve rilevarsi come una eventuale dequotazione della rilevanza degli atti sospensivi o interruttivi del decorso prescrizionale realizzati nello Stato richiedente si ponga in contrasto con la precisa volontà del legislatore Europeo di differenziare, o comunque di non rendere del tutto assimilabile in subiecta materia, la portata applicativa delle predette discipline (della prescrizione e degli atti di interruzione e/o sospensione), attribuendo valore alle cause interruttive e sospensive della prescrizione verificatesi nell'ordinamento dello Stato di emissione: volontà, questa, che emerge chiaramente non solo dal riquadro "f" allegato alla stessa decisione quadro 2002/584/GAI, ove si consente allo Stato di emissione del m.a.e. di formulare osservazioni in merito agli atti interruttivi della prescrizione verificatisi nel proprio ordinamento (così implicitamente attribuendo rilievo alle peculiari caratteristiche della pertinente normativa nazionale), ma anche dall'art. 62, par. 1, della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen del 19 giugno 1990, ratificata nel nostro ordinamento con la L. 30 settembre 1993, n. 388, che in tema di sospensione della prescrizione fa riferimento alla applicabilità delle sole disposizioni della Parte contraente richiedente e che, ai sensi dell'art. 31, par. 1, lett. e), della richiamata decisione quadro, deve ritenersi tuttora in vigore pur a seguito della disciplina introdotta dal nuovo regime di consegna cd. "post-estradizionale" basato sull'istituto del mandato di arresto Europeo.

L'art. 31 della decisione quadro 2002/584/GAI regola infatti le relazioni della nuova procedura di consegna con gli altri strumenti giuridici vigenti in materia di estradizione (fra i quali, ad es., la convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed i relativi protocolli addizionali, la convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione Europea del 27 settembre 1996 e, per quel interessa nel caso in esame, il titolo III, capitolo 4, della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni), stabilendo, al par. 1, che le disposizioni contenute nella presente decisione quadro sostituiscono, a partire dal 1 gennaio 2004, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra gli Stati membri".

Non vi è, tuttavia, alcuna corrispondenza fra il contenuto della disposizione di cui all'art. 4, n. 4, della decisione quadro (che fa riferimento, fra i motivi di rifiuto facoltativi del m.a.e., alla sola legislazione in materia di prescrizione nello Stato di esecuzione) e quello dell'art. 62, par. 1, della Convenzione di Schengen (che in tema di sospensione della prescrizione, come si è avuto modo di osservare, delinea, di contro, una precisa eccezione alle norme generali del diritto estradizionale convenzionale, così parzialmente anticipando una scelta sistematica che sarà poi confermata dall'art. 1 del richiamato Quarto Protocollo addizionale del 20 settembre 2012), con il logico corollario che alcun effetto sostitutivo si è al riguardo verificato secondo la regola stabilita dal citato art. 31, par. 1, ove si consideri che il combinato disposto di tali previsioni normative deve leggersi, a riprova della fondatezza di tale interpretazione, alla luce della scelta contestualmente operata dal legislatore Europeo con l'espressa previsione del menzionato riquadro concernente la lett. "f" dell'allegato alla decisione quadro sul m.a.e.

2.4. Ne discende, conclusivamente, in relazione a ciascuno dei profili dianzi partitamente esaminati, l'infondatezza del terzo motivo di ricorso, con il conseguenziale difetto di rilevanza, nel caso di specie, della - pur non manifestamente infondata (cfr. l'ordinanza n. 10371 del 4 febbraio - 19 marzo 2020 di questa Suprema Corte) - questione di legittimità costituzionale prospettata nel quinto motivo di ricorso.

3. Parimenti infondato deve ritenersi il primo motivo di ricorso, avendo la Corte d'appello osservato, sulla base di congrue argomentazioni, che le Autorità portoghesi hanno offerto al riguardo una soddisfacente risposta con una nota in data 8 ottobre 2019, formalmente assicurando, nel pieno rispetto dei parametri stabiliti dalla giurisprudenza convenzionale (cfr. Corte EDU, 20 ottobre 2016, Mursi c. Croazia), che la persona richiesta in consegna non verrà assegnata ad alcun istituto penitenziario che sia stato oggetto di critiche o raccomandazioni da parte del predetto Comitato per la prevenzione della tortura (CPT).

Sul punto, del resto, non sono stati dal ricorrente evidenziati, nè appaiono aliunde rilevabili, precisi elementi di segno contrario, idonei a mettere in dubbio la congruità delle assicurazioni al riguardo fornite dalle competenti Autorità dello Stato di emissione.

Si tratta, invero, di una linea interpretativa avallata dalla stessa Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con una decisione del 15 ottobre 2019 (Dorobantu, Cii128/18), ha ammesso che l'Autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione possa eccezionalmente non fidarsi delle dichiarazioni ricevute dall'Autorità del Paese di emissione e rifiutarsi di eseguire il m.a.e. solo quando, sulla base di elementi precisi, riscontri comunque il pericolo che l'interessato possa subire una violazione dei suoi diritti fondamentali.

Al riguardo, infatti, la Corte di Lussemburgo ha affermato (punto 68) che, qualora l'assicurazione che la persona interessata non subirà un trattamento inumano o degradante in ragione delle sue concrete e precise condizioni di detenzione sia stata fornita o, quantomeno, approvata dall'autorità giudiziaria emittente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve fidarsi di tale assicurazione, quantomeno in assenza di un qualche elemento preciso che permetta di ritenere che le condizioni di detenzione esistenti all'interno di un determinato istituto sono contrarie all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali UE (v., in tal senso, Corte di giustizia, Grande Sezione, 15 ottobre 2019, Dorobantu, cit.; v., inoltre, Corte di giustizia, 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft, CE220/18, punto 112).

Pertanto, prosegue la Corte di giustizia, "è solo in circostanze eccezionali, e sulla base di elementi precisi, che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può constatare che, malgrado un'assicurazione quale quella contemplata al punto precedente, esiste un rischio reale di vedere la persona interessata sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'art. 4 della Carta, in ragione delle condizioni della sua detenzione nello Stato membro emittente" (punto 69).

4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata chiarito, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Autorità dello Stato di emissione, che l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale è stata notificata personalmente all'imputato e al difensore.

In merito a tale ordinanza, peraltro, non sono stati presentati - sì come precisato dal Tribunale giudiziario della Contea di Lisbona Ovest nella documentazione trasmessa il 6 aprile 2020 dal Ministero della Giustizia a seguito della richiesta di informazioni formulata da questa Suprema Corte il 5 marzo 2020 - atti di opposizione o di appello, con la conseguenza che la predetta ordinanza è passata in giudicato il 27 giugno 2011.

5. In ordine al quarto motivo, infine, deve richiamarsi, alla stregua dei principii da tempo affermati da questa Suprema Corte, il portato del principio generale concernente la deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione, secondo i meccanismi indicati dall'art. 26 della su menzionata decisione quadro 2002/584/GAI - accettata da tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, e, dunque, dallo stesso Stato di emissione del m.a.e. in oggetto secondo cui "lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall'esecuzione di un mandato d'arresto Europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà".

A tal fine, prosegue il par. 2 della su citata disposizione, "l'autorità giudiziaria dell'esecuzione o l'autorità centrale designata ai sensi dell'art. 7 trasmette all'autorità giudiziaria emittente, all'atto della consegna, tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d'arresto Europeo".

Si tratta di un principio di ordine generale, di comune applicazione nello spazio giudiziario Europeo, il cui ambito di applicazione non soffre eccezioni ed al cui rispetto tutti gli ordinamenti nazionali devono intendersi parimenti obbligati.

In linea con tale indicazione normativa si pone la L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 6, secondo cui "all'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorità giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto Europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare".

Ne discende, pertanto, come già affermato da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 6, n. 4303 del 28/01/2009, Glameanu, Rv. 242432), che la consegna della persona richiesta dall'Autorità giudiziaria estera deve avvenire per l'esecuzione della pena eccedente il periodo di custodia cautelare sofferto dal ricorrente in Italia (che nel caso in esame, allo stato, risulta pari a 121 giorni), con la conseguenza che il relativo periodo di privazione della libertà va integralmente detratto, secondo le su esposte regole dell'ordinamento interno, dalla durata della pena detentiva da scontare in base alla condanna dello Stato richiedente.

Sulla base delle su esposte considerazioni, pertanto, la consegna deve comunque avvenire per l'esecuzione della pena eccedente il periodo di custodia cautelare sofferto in Italia dal ricorrente per questo processo.

6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020