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Madre inerte concorre nel reato (Cass. 45011/16)

28 ottobre 2016, Nicola Canestrini

La madre che lascia che il padre abusi della figlia concorre nel reato se non adotta iniziative volte a impedire il protrarsi della condotta abusante, nonostante gli atteggiamenti sospetti del coniuge (abitudine di dormire nel letto della figlia, abbigliamento succinto usato in quelle occasioni, abitudine di fare anche il sonnellino pomeridiano nelle giornate di sabato e domenica sempre nello stesso letto con la figlia, tracce di liquido genitale lasciate sugli indumenti della ragazzina, segnalazioni fatte da altri familiari ed insegnanti che avevano raccolto le confidenze, il disvelamento fatto dalla stessa figlia, la prima volta all’età di otto anni, la seconda all’età di quindici anni, unitamente al fratello).

Come è noto, infatti, la responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell’evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 30 marzo – 26 ottobre 2016, n. 45011


Presidente D’Isa – Relatore Savino

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 27.5.09 il Tribunale di Milano ha dichiarato i coniugi D.B.M. e P.L. colpevoli del reato di agli artt. 81 cpv, 609 quater c.p., così riqualificata l’originaria imputazione contestata ai capi a) e c) per il reato di cui all’art. 609 bis co. 1 e 2, aggravato ai sensi dell’art. 609 ter co. 1 n. 1 e n. 5 e comma 2 c.p., il D.B. per aver compiuto atti sessuali ai danni della figlia minore D.B.E. , la P. perché, avendo l’obbligo giuridico di impedire l’evento, non impediva la perpetrazione dell’abuso sessuale ad opera del coniuge. Inoltre la sola P. è stata ritenuta colpevole del reato ex art. 572 c.p. di maltrattamenti ai danni del figlio minore P.D. . Entrambi sono stati condannati alle pene di giustizia ed al risarcimento dei danni nei confronti delle persone offese costituitesi parti civili.
Avverso la sentenza di appello in data 3.12.2012 la quale ha confermato l’accertamento di responsabilità del primo giudice, operando solo una riduzione della pena per effetto della concessione delle attenuanti generiche ad entrambi gli imputati, costoro hanno proposto ricorso per Cassazione.
La Cassazione, in data 10.12.2013, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti del D.B. con riferimento ai fatti commessi fra il 14.6.2000 e il 9.6.2001 perché estinti per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per la determinazione della pena in conseguenza dell’intervenuta prescrizione limitata a detti episodi, rigettando nel resto il ricorso dell’imputato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della P. , limitatamente al reato di maltrattamento del figlio D.B.D. (capo D) perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per il reato di atti sessuali con minorenne ex art. 609 quater (nel quale era stata riqualificata, come già detto, l’originaria imputazione di violenza sessuale ex art. 609 bis co 1 e 2 c.p., di cui al capo C), contestato alla P. nella forma del reato omissivo improprio per non aver impedito la perpetrazione dell’abuso sessuale da parte del marito D.B.M. ai danni della figlia E. , pur essendone tenuta.
Premesso che la Corte di Appello ha ritenuto la responsabilità della P. a titolo di dolo eventuale avendo la donna omesso i necessari controlli sul comportamento del marito, pur informata dalla madre, che aveva raccolto le confidenze della nipote E. , e dalla stessa figlioletta, così accettando il rischio del verificarsi dell’evento, la Cassazione ha ritenuto non adeguatamente accertata la sussistenza del dolo eventuale nelle sue componenti.
In proposito i Giudici della Suprema Corte hanno osservato come, ai fini della configurabilità del dolo eventuale, occorre, non solo che l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità che dalla sua azione o omissione possano derivare conseguenze ulteriori, non volute, rispetto a quelle costituenti l’obiettivo del suo agire, e, ciononostante decida di agire, ma occorre una condizione mentale di certezza in ordine al verificarsi di tali conseguenze. Ciò a differenza della colpa cosciente, che consiste nella rappresentazione dell’evento come possibile risultato della condotta e nella previsione che esso non si verificherà. Dunque ai fini del dolo eventuale occorre che l’agente, oltre a rappresentarsi le possibili conseguenze non volute della sua condotta, le abbia accettate mettendole in conto, senza confidare che esse non si verifichino, ed abbia deciso di agire anche a costo di cagionare l’evento non voluto, assumendosi in tal modo il relativo rischio.
Nel caso in esame, tale condizione mentale, ad avviso della Corte, non è stata adeguatamente accertata: l’incredulità sui possibili comportamenti molesti del marito nei confronti della figlia manifestata dalla P. sia in occasione dei racconti della minore, sia a seguito delle sollecitazioni della propria madre, che aveva raccolto le confidenze della nipote, accompagnata dalla fiducia nei confronti del marito che la portavano ad escludere l’accadimento dei fatti narrati, indicano un atteggiamento mentale incompatibile, secondo la Suprema Corte, con quella situazione di certezza sulla possibile, ancorché non voluta, conseguenza della propria condotta sia commissiva sia, come in questo caso, omissiva, che deve caratterizzare il dolo eventuale.
In sostanza, la reazione della P. ai racconti della figlia ed alle segnalazioni della propria madre, deponevano per la mancata rappresentazione della probabilità delle molestie sessuali ad opera del marito; evento da lei ritenuto inconcepibile.
Di conseguenza, la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte di appello proprio al fine di meglio accertare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato al capo C).
La Corte di Appello di Milano, in sede di rinvio, con sentenza in data 20.11.2014, ha ritenuto configurabile il dolo eventuale sul rilievo della esistenza di una molteplicità di elementi, conosciuti dalla P. , incompatibili con la tesi di una sua incredulità alla narrazione dei fatti di abuso.
Quanto al D.B. , la sentenza di Appello ha rideterminato la pena a seguito dell’estinzione per prescrizione dichiarata dalla Cassazione degli episodi di abuso più risalenti.
Avverso tale sentenza i difensori della P. e del D.B. hanno proposto ricorso per Cassazione.
Per la P. la difesa denuncia vizio di motivazione con riguardo all’accertamento del dolo eventuale del reato omissivo improprio contestatole.
La Corte di Appello avrebbe fondato l’accertamento su argomentazioni soggettive ed opinabili, omettendo di motivare sull’effettiva percezione dei fatti da parte dell’imputata e sulla genuinità e credibilità delle dichiarazioni dei due fratelli minori D. ed E. .
Osserva la difesa che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, il confronto col genitore è avvenuto una sola volta, quanto la minore E. aveva quindici anni, a seguito del disvelamento dei fatti avvenuto ad opera del fratello D. , non della ragazza, che aveva negato gli accadimenti. Sennonché, a parere della difesa, le dichiarazioni accusatorie del ragazzo, che avrebbe raccolto le confidenza della sorella e, dormendo nel letto a castello ove dormiva anche E. col padre, avrebbe visto alcuni toccamenti, non sono attendibili, considerato il profondo disagio psicologico del ragazzo manifestatosi addirittura con intenti suicidari per il timore di una bocciatura a scuola, e che lo stesso aveva accusato il padre di molestie nei suoi confronti, accusa dalla quale l’imputato è stato poi assolto.
Quanto alla percezione della vicenda da parte dell’imputata, la decisione della P. di tacitare i figli e di non effettuare verifiche e controlli su quanto denunciato, comprova la assenza di fiducia sulla credibilità dei figli: La P. omise i dovuti accertamenti perché non riteneva credibili i figli ed aveva la massima fiducia nella correttezza del coniuge, non perché avesse scientemente accettato il rischio della verificazione dell’evento dannoso ai danni della figlia.
L’imputata era ben consapevole delle problematiche dei figli legate alla loro nascita prematura e alle difficoltà relazionali che avevano presentato nella crescita, per cui, in totale buona fede, aveva ritenuto che il racconto dei minori sulle molestie del padre,veicolato in particolare dal figlio D. , non fosse meritevole di attenzione. Peraltro era stata lei stessa, di fronte ai risvegli notturni della figlioletta dovuti ad incubi, a spingere il marito a dormire con la piccola; mentre lei teneva a dormire con sé nel letto matrimoniale il gemello D. .
Ancora la difesa lamenta l’omessa considerazione da parte dei giudici di merito della inattendibilità delle dichiarazioni dei minori, frutto di contaminazioni attraverso errate rielaborazioni del ricordo e confusioni fra il piano della fantasia e quello della realtà.
I giudici di merito non hanno dato importanza al dubbio, più che legittimo, che la P. potesse essersi concretamente convinta che tale contaminazione avesse operato anche sui figli rendendo il loro narrato non genuino e non aderente ai fatti; richiama in proposito la copiosa letteratura formatasi sulla contaminazione del racconto del minore vittima di abuso.
A tale proposito denuncia la mancanza di appropriata metodica aderente ai protocolli terapeutici dell’accertamento tecnico della dott.ssa S. , consulente del PM: sotto il profilo 1) della inosservanza delle indicazioni della Carta di Noto, secondo cui gli accertamenti devono essere estesi a tutto il nucleo familiare; 2) del rilievo che la consulenza postula come premessa l’abuso e il maltrattamento, inserendolo addirittura nella anamnesi, mentre tali condotte devono essere oggetto dell’accertamento del solo giudice; 3) dell’impiego di metodiche di accertamento con somministrazione di alcuni test, esami il cui svolgimento non è corretto o non è verificabile e controllabile non essendo stata effettuata alcuna videoregistrazione.
Inoltre la difesa denuncia la carenza di considerazioni tecnico-peritali sulle dinamiche comportamentali e psicologiche fra i componenti della scena familiare.
Si duole la difesa che nella sentenza impugnata non si ravvisa alcun tentativo di penetrare nella psiche della P. con particolar riferimento alla relazione affettiva col coniuge e agli addentellati con tutto l’ambito familiare. Osserva quanto sia sfumata la linea di demarcazione fra dolo eventuale ed imprudente o negligente fiducia circa la liceità dei comportamenti che si avrebbe l’obbligo giuridica di impedire, ragione per cui non è possibile distinguere fra dolo eventuale e circa fiducia, sia pure ingiustificata dal punto di vista logico se non analizzando in profondità l’atteggiamento psicologico della P. .
La sentenza impugnata non ha compiuto questa analisi ed è pervenuta al convincimento del dolo eventuale sulla base di dati congetturali e di presunzioni ricavate dalla casistica dell’id quod prelumque accidit.
Altra doglianza riguarda l’erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p. Secondo la difesa il giudice del rinvio ha erroneamente valutato le prove emerse in sede di istruttoria dibattimentale con particolare riguardo all’accertamento del dolo eventuale da parte della P. sia sotto il profilo del mancato apprezzamento della contraddizioni intrinseche relative alle dichiarazioni della minore E. - con particolare riferimento alla datazione dei fatti, avendo la piccola riferito alla nonna materna ed alla madre che i comportamenti molesti dal padre sarebbero avvenuti quando aveva 8 anni, mentre, in sede di incidente probatorio, gli stessi si sarebbero verificati due anni dopo - sia sotto il profilo della mancata considerazione delle censure mosse dalla difesa della P. in sede di appello all’elaborato della dott.ssa S. in merito alla credibilità dei gemelli D. ed E. .
Ancora la difesa ha dedotto la mancata assunzione di prova decisiva relativa all’audizione delle dott.sse V. e R. , la prima responsabile del reparto di neonatologia del nosocomio ove nacquero i due gemelli la quale avrebbe potuto riferire dei disturbi della sfera psichica da cui erano affetti a causa della nascita prematura, la seconda dello stress psichico subito dai gemelli nell’età adolescenziale a causa di atti di bullismo di cui furono vittime.
Ed ancora della insegnante delle elementari di D. , prof. R. , che avrebbe potuto riferire delle indebite ingerenze della prof D. sull’andamento scolastico del bambino e della insegnante di catechismo, B. , che aveva raccolto le confidenza della piccola E. all’età di otto anni, analoghe a quella fatte alla madre.
La Corte di Appello avrebbe rigettato senza alcuna motivazione se non il generico riferimento ala superfluità delle prove, l’istanza di rinnovazione dibattimentale in punto di prova della sussistenza del dolo eventuale con l’audizione delle suddette testi, pur essendo state compiutamente indicate le ragioni della decisività della prova.
Censura ancora la difesa la decisione della Corte di non ammettere la produzione della relazioni a firma della dott.ssa Bo. e della dott.ssa C. , le pediatre che hanno seguito i gemelli dalla nascita fino all’età di 14 anni e che hanno raccolto una serie di informazioni sul loro sviluppo, relazioni nelle quali si dava atto della totale assenza di segni di abuso o di maltrattamento.
Quanto alla posizione del D.B. , invece, la difesa ha dedotto l’illogicità della motivazione in punto di pena. Viene contestato il trattamento sanzionatorio, non essendo dato comprendere quale reato, fra quelli non prescritti, sia stato individuato come reato più grave sul quale apportare gli aumenti per la continuazione.
Ancora la difesa censura la mancata motivazione sull’entità degli aumenti per la continuazione.

Ritenuto in diritto

Le censure mosse dalla difesa con riguardo alla posizione della P. risultano inammissibili: Nelle molteplici censure mosse alla sentenza di rinvio la difesa ripercorre tutto l’iter motivazionale per l’accertamento dei fatti ma ciò che rileva ai fini del thema decidendum sottoposto in sede di rinvio - ossia l’esistenza del dolo eventuale - sebbene non possa essere scisso da alcun aspetti della vicenda compiutamente esaminati dalla Corte di appello in sede di rinvio, è costituito dall’atteggiamento dell’imputata. In altri termini il giudice del rinvio correttamente si è concentrato su tale profilo.
In base all’art. 624 c.p.p., infatti, se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.
Orbene secondo l’orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente l’espressione "parti della sentenza" di cui all’art. 624 c.p.p. indica ogni statuizione dotata di una propria autonomia logico-giuridica; quindi in tale concetto rientrano sia le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, sia quelle che definiscono, nell’ambito della stessa contestazione, aspetti non più suscettibili di riesame (Cass., Sez. Un., 23 novembre 1990, Agnese, in CED 186165; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 1994, Cellerini, in CED 196886; Cass., Sez. Un., 26 marzo 1997, Attinà, in CED 207640; Cass., Sez. Un.,19 gennaio 2003, Tuzzolino, in CED 216238).
Dunque, possono considerarsi parti non annullate della sentenza, che passano in giudicato, anche i singoli punti di essa riguardanti lo stesso capo di imputazione e non legati da una connessione essenziale alle frazioni colpite dall’annullamento (Cass., 26 marzo 1991, Zappalà, in CED 187340). Quanto al concetto di connessione essenziale tra parti soppresse e parti non annullate, la giurisprudenza ritiene che tale vincolo consista in una dipendenza logico-giuridica tra le componenti del provvedimento, in ragione della quale la soppressione di una provoca, inevitabilmente, il riesame dell’altra seppur non espressamente annullata. Questo avviene quando due disposizioni della sentenza si trovano legate da una concatenazione logico-causale tale che quella annullata costituisce presupposto imprescindibile di quella non espressamente cassata (Cass., Sez. I, 1 giugno 2000, Palombarini, in CED 216427).
Ciò significa che la decisione impugnata acquista autorità di cosa giudicata sia in relazione ai capi, sia con riguardo ai punti non annullati che non si trovino in un rapporto di interdipendenza logico-giuridica con le parti annullate. In particolare, con riguardo ai punti, si verifica una sorta di "formazione progressiva del giudicato".
Dunque, nel caso di specie la Corte di appello, in ossequio al rinvio operato dalla sentenza di Cassazione, doveva limitarsi a verificare se vi fosse stata da parte della P. la percezione dell’effettività della condotta e, nonostante questa, la stessa abbia omesso di intervenire.
Il rinvio era limitato a questo approfondimento che i giudici di appello hanno svolto esaurientemente, con motivazione congrua e, quindi, insindacabile.
In particolare la Corte di Appello ha effettuato un’articolata ricostruzione della vicenda finalizzata a mettere in luce gli atteggiamenti sospetti del coniuge - che avrebbero dovuto allarmare la P. - quali l’abitudine di dormire nel letto della figlia, l’abbigliamento succinto usato in quelle occasioni, l’abitudine di fare anche il sonnellino pomeridiano nelle giornate di sabato e domenica sempre nello stesso letto con la figlia, la circostanza delle tracce di liquido genitale lasciate sugli indumenti della ragazzina, nonché le segnalazioni fatte da persone dell’entourage familiare che avevano raccolto le confidenze dei due fratelli gemelli (l’insegnante di ripetizioni D. , la madre della P. , nonna dei minori, la psicologa che seguiva il minore S. , dott.ssa Bolla) infine il disvelamento fatto dalla stessa figlia, la prima volta all’età di otto anni, la seconda all’età di quindici anni, unitamente al fratello.
Dunque, il giudice del rinvio ha ritenuto configurabile il dolo eventuale sul rilievo della esistenza di una molteplicità di elementi, conosciuti dalla P. , assolutamente inconciliabili con la tesi di una sua incredulità alla narrazione dei fatti di abuso, tali sia per la loro consistenza contenutistica sia per la loro molteplicità, convergenza e stretta successione temporale, da mettere l’imputata nelle condizioni di prefigurarsi l’evento dannoso ai danni della figlia minore che sarebbe scaturito dalla sua condotta omissiva, consistente nella mancata adozione di iniziative di qualsiasi tipo volte a impedire il protrarsi della condotta abusante - tale non potendosi ritenere l’iniziativa di un confronto dei figli col padre, conclusosi con l’affermazione da parte di questi di uno scherzo - e, nonostante la consapevolezza di tali conseguenze, nel perseverare nella condotta omissiva accettandone il rischio.
Come è noto, infatti, la responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell’evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità (Cass. Sez. III n. 28701/2010 RV 248067). Ancora ricorre il dolo eventuale quando si accerti che l’agente, pur essendosi rappresentato la concreta possibilità di verificazione di un fatto costituente reato come conseguenza del proprio comportamento, persiste nella sua condotta, accettando il rischio che l’evento si verifichi (Cass. Sez. n. 30472/2011 RV 251484).
Al pari inammissibili risultano i motivi di ricorso presentati nell’interesse del coimputato Bernardino. Tali censure, inerenti la determinazione del trattamento sanzionatorio, risultano manifestamente infondate. Contrariamente a quando sostenuto dalla difesa, infatti, il giudice del rinvio ha correttamente rideterminato la pena da applicare al predetto tenendo conto della prescrizione di alcuni fatti e del vincolo della continuazione.
In particolare nella sentenza di primo grado era stato individuato quale fatto più grave il primo episodio di abuso commesso quando la piccola E. aveva 7/8 anni. La Corte di appello ha evidenziato come tale episodio - stante la data di commissione - non risulti prescritto. Dunque sulla pena base di 5 anni ha rideterminato un aumento ex art. 81 cpv. c.p. per i residui fatti (gravi e numerosi) di mesi 3 di reclusione.
Tanto premesso i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.