Non possono assumere rilievo ai fini del patrocinio a spese dello stato quelle variazioni reddituali che conducono ad una diminuzione o ad un aumento del reddito che si verificano dopo la definizione del procedimento.
Non è la violazione dell'obbligo di comunicare le variazioni rilevanti del reddito, bensì il sopraggiunto sforamento del tetto reddituale compatibile con il godimento del beneficio.
Quale rilevanza, ai fini della revoca dell'ammissione al beneficio, delle variazioni reddituali intervenute dopo la definizione del procedimento nel quale si è avuta quell'ammissione.
Nella determinazione del reddito, da valutarsi ai fini dell'individuazione delle condizioni necessario per l'ammissione al gratuito patrocinio, non si può tener conto di detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore. Si tratta di poste finalizzate alla determinazione concreta dell'imposta da pagare, concetto questo che presenta una configurazione diversa rispetto al reddito imponibile cui fa riferimento al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76 (D.P.R. in tema di spese di giustizia), che intende dare rilevanza al reddito lordo ed anche a redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell'istante.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
(ud. 10/01/2013) 19-04-2013, n. 18195
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.D., N. IL (OMISSIS);
avverso il decreto n. 1021/2009 pronunciato dal Tribunale di Genova il 6.6.2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. G.D. ricorre per cassazione avverso il decreto emesso il 6.2.2012 con il quale il Tribunale di Genova, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, ha revocato il provvedimento del 19.12.2008 che l'ammetteva al patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale, preso atto che dai documenti allegati alla richiesta di revoca avanzata dall'ufficio erariale emergeva che la G. aveva percepito per l'anno 2010 un reddito pari ad Euro 21.343,00, e dunque superiore al limite massimo vigente nel periodo di riferimento, ha ritenuto sussistente il presupposto della revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112.
La ricorrente, all'inverso, ritiene che il Tribunale di Genova sia incorso in violazione o erronea applicazione dell'art. 79, comma 1, lett. d), D.P.R. cit., in quanto l'obbligo di comunicare le variazioni significative di reddito nel caso di specie concerneva le sole variazioni di reddito verificatesi nell'anno 2009, poichè la norma citata impone la comunicazione fino a quando il processo non sia definito (e nella specie, la definizione del processo risale all'8.3.2010) e quella ha ad oggetto le variazioni rilevanti di reddito verificatesi nell'anno precedente.
Motivi della decisione
2. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. In primo luogo va evidenziato che il Tribunale di Genova ha disposto la revoca facendo generico riferimento al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112 il quale invero contempla quattro diverse causali: 1) che l'interessato abbia omesso di fare la comunicazione della variazione dei redditi rilevanti nei termini previsti; 2) che la comunicazione faccia emergere redditi superiori a quelli compatibili con il beneficio accordato; 3) che non sia stata prodotta nei termini prescritti la certificazione dell'autorità consolare; 4) che sia risultata provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito che legittimano l'accesso al beneficio. In tal ultimo caso la revoca può essere disposta d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata entro cinque anni dalla definizione del processo.
Il Tribunale di Genova, nel pronunciare il decreto impugnato, ha espressamente fatto riferimento alla richiesta dell'Agenzia delle Entrate e alla sua tempestività, facendo così intendere di adottare il provvedimento sul presupposto dell'avvenuto accertamento della mancanza, evidentemente sopravvenuta al decreto di ammissione al beneficio, delle condizioni reddituali necessarie. Quindi il provvedimento risulta assunto ai sensi del D.P.R. n. 115 de l2002, art. 112, n. 4.
3.2. Tanto rende evidente che il rilievo operato dalla ricorrente, circa l'erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. d) è inconferente, poichè la ratio essendi del decreto impugnato non è la violazione dell'obbligo di comunicare le variazioni rilevanti del reddito, bensì il sopraggiunto sforamento del tetto reddituale compatibile con il godimento del beneficio.
Ciò detto la motivazione del provvedimento fa però riferimento all'anno 2010; il fatto che il procedimento risulti definito con sentenza passata in giudicato l'8.3.2010 pone il quesito in ordine alla rilevanza di tutte le variazioni di reddito intervenute nell'anno 2010. Detto altrimenti, il tema proposto dal caso che occupa concerne la rilevanza, ai fini della revoca dell'ammissione al beneficio, delle variazioni reddituali intervenute dopo la definizione del procedimento nel quale si è avuta quell'ammissione.
3.3. Per dare risposta al quesito si può prendere le mosse dall'art. 79, comma 1, lett. d), il quale pone a carico dell'istante l'obbligo "di comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatisi nell'anno precedente". Pertanto, da un canto l'obbligo di comunicazione perdura sino a quando il procedimento non sia definito; dall'altro, le variazioni reddituali che devono essere comunicate sono quelle che, rilevanti ai fini del superamento dei limiti di reddito, si sono verificate nell'anno precedente.
Il legislatore quindi non pretende che la variazione di reddito venga comunicata non appena si determina il fattore incidente sul reddito; posto che essa può essere stimata solo quando sia terminato l'anno di riferimento, l'obbligo di comunicazione si attualizza alla scadenza dell'anno di imposta.
Inoltre, la norma indica il termine ultimo entro il quale deve farsi la comunicazione: trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o dalla eventuale precedente comunicazione di variazione. La dilazione annuale ha chiaramente il senso di rendere concretamente possibile attendere l'esaurimento dell'anno di imposta.
In tal modo si è congegnato un sistema di comunicazioni che tende a porre l'autorità procedente nella condizione di conoscere le condizioni economiche del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sì da assicurare che il godimento del beneficio sia realmente legittimo.
Tale meccanismo cessa nel momento in cui è definito il procedimento.
La previsione ha chiaramente la funzione di non lasciare il cittadino illimitatamente assoggettato all'obbligo di comunicazione. Ma esprime anche il disinteresse dello Stato per le variazioni reddituali verificatesi dopo che il procedimento è stato definito.
Non vi è motivo per ritenere diversamente quando si guardi dalla prospettiva dell'ufficio finanziario. Come l'obbligo di comunicazione intende assicurare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio lungo l'intero periodo di godimento, così l'ufficio finanziario ben può svolgere accertamenti che riguardino tale periodo. E' altrettanto evidente che non possono assumere rilievo quelle variazioni reddituali che conducono ad una diminuzione o ad un aumento del reddito che si verificano dopo la definizione del procedimento.
A ritenere diversamente, il beneficio potrebbe essere revocato per tutte le variazioni intervenute dopo la chiusura del procedimento ma nei cinque anni successivi. Ciò però si tradurrebbe in una violazione del diritto di difesa, poichè dando rilevanza ad un evento futuro ed incerto condurrebbe l'interessato a non avvalersi del beneficio nonostante al momento ne abbia diritto, per la possibilità che future variazioni reddituali lo espongano alla revoca dell'ammissione.
3.4. Orbene, assodato che non assumono rilevanza le variazioni reddituali successive alla definizione del procedimento, resta da verificare se debba tenersi conto di quelle variazioni che si siano verificate sino a che non si raggiunga tale momento finale. Sulla scorta di quanto sin qui osservato il quesito trova agevole risposta, considerata da un verso la necessità di assicurare per l'intero periodo di riferimento che sussistano (e persistano) le condizioni di accesso al benefico e dall'altro il fatto che l'art. 112, comma 1, lett. d) prevede un termine (di cinque anni dalla definizione del procedimento) esclusivamente per la presentazione da parte dell'ufficio finanziario della richiesta di revoca dell'ammissione.
4. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato, in quanto prende in esame l'intero reddito segnalato come relativo all'anno 2010, laddove devono essere considerate, ai fini che occupano, unicamente le variazioni reddituali determinatesi sino al momento della definizione del procedimento.
Il Tribunale di Genova dovrà pertanto accertare se nel periodo dal 1.1.2010 all'8.3.2010 la ricorrente abbia percepito redditi incompatibili con il godimento del beneficio in parola. E ciò tenuto conto di quanto già statuito da questa Corte, per la quale "nella determinazione del reddito, da valutarsi ai fini dell'individuazione delle condizioni necessario per l'ammissione al gratuito patrocinio, non si può tener conto di detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore. Si tratta di poste finalizzate alla determinazione concreta dell'imposta da pagare, concetto questo che presenta una configurazione diversa rispetto al reddito imponibile cui fa riferimento al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76 (D.P.R. in tema di spese di giustizia), che intende dare rilevanza al reddito lordo ed anche a redditi non assoggetta bili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell'istante" (Sez. 4, n. 28802 del 16/02/2011, Polimeni e altro, Rv. 250700).
P.Q.M.
annulla l'impugnato provvedimento e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013