Ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l’area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili (sedie, tavoli, ..).
Ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l’area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, individuale o a castello, nonché gli armadi che per la collocazione degli effetti personali assumono dimensione e pesantezza tale da non consentirne lo spostamento e da occupare uno spazio complessivo a detrimento di quello calpestabile. Non rilevano, nel computo, gli altri arredi che possono essere facilmente trasportati o che sono installati come pensili.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 13 novembre 2018 – 22 gennaio 2019, n. 1564
Presidente Travaglino – Relatore Di Florio
Ritenuto
Che:
1. L.S. ricorre, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione del decreto del Tribunale di Catanzaro che, pronunciando L. n. 354 del 1975, ex art. 35 ter (Ordinamento Penitenziario), aveva respinto la domanda da lui proposta per ottenere il risarcimento del danno derivante dal trattamento disumano e degradante al quale era stato sottoposto, per ciò che interessa in questa sede, nel periodo di carcerazione presso la casa circondariale di Ancona.
2. Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.
Considerato
Che:
1. Con il primo ed il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 35ter e della L. n. 354 del 1975, artt. 5, 6, 8 e 10 in relazione all’art. 111 Cost..
1.1. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 354 del 1975, art. 35ter in relazione all’art. 3 della CEDU per mancanza di spazio sufficiente all’interno delle celle e per il grave sovraffollamento carcerario, avendo fruito di uno spazio personale inferiore ai 3 mq; assume altresì che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato le condizioni della detenzione e contesta la decisione di rigetto della sua domanda che non aveva tenuto conto delle statuizioni contenute nella sentenza "Torreggiani c. Italia" della Corte EDU con le quali era stato affermato che lo spazio a disposizione di ciascun detenuto doveva essere considerato al netto del mobilio non amovibile, come gli arredi stabilmente presenti e necessari per la permanenza in cella.
1.2.Con il quarto motivo, il ricorrente si duole del fatto che non era state valutate le condizioni igieniche precarie ed insufficienti a causa delle quali aveva contratto, durante la detenzione, una malattia cutanea (lichen sclerosus penieno).
1.3. Con il quinto motivo, deduce il diritto al risarcimento per la violazione denunciata, limitando le sue pretese al periodo di detenzione sofferto presso la casa circondariale di Ancona, non coperto dalla prescrizione dichiarata per il restante periodo dal Tribunale di Catanzaro.
2. Il primo, secondo, quarto e quinto motivo sono inammissibili.
Dopo una lunga prolusione sull’evoluzione normativa della fattispecie, contenuta nei primi due motivi, il ricorrente - pur richiamando il passaggio motivazionale del decreto che aveva rigettato la domanda in relazione al numero di "ore di aria" giornaliere di cui aveva fruito, dell’utilizzo del campo sportivo, nonché della possibilità di recarsi presso la cappella del penitenziario, ritenendo che tali caratteristiche della detenzione consentivano di escludere che fosse stato sottoposto ad un trattamento disumano e degradante (cfr. pag. 10 del ricorso) - non prospetta alcuna specifica critica alla decisione: ciò è rilevabile anche in relazione al quarto e quinto motivo che contengono meri enunciati di merito ma omettono del tutto di riferire specifiche censure ai vizi indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, non consentendo di individuare né le parti del provvedimento di cui si lamenta l’erroneità né il profilo esatto che il ricorrente intende evidenziare ai fini di ottenerne la cassazione.
2.1 Al riguardo questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato dal quale questo Collegio non intende discostarsi che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che la censura deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito" (cfr. ex multis Cass. 19959/2014; Cass. 11603/2018).
3. Il terzo motivo, invece, è fondato.
Il Tribunale, infatti, pur premettendo che nel conteggio dello spazio a disposizione del detenuto doveva essere detratto quello occupato dagli armadi non amovibili e dai servizi igienici (cfr. pag. 6, punto 5.2. del provvedimento), ha, poi espressamente incluso lo spazio occupato dal letto.
3.1. Al riguardo, è stato chiarito che "ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l’area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili" (cfr. Cass. pen. 52819/2016; Cass. pen. 13124/2016); ed è stato anche precisato che "la soglia minima dei tre metri quadrati va riferita alla "superficie calpestabile" funzionale alla libertà di movimento del recluso" dovendosi pertanto detrarre, al fine di calcolare lo spazio individuale minimo, oltre all’area destinata ai servizi igienici, anche quella occupata dal letto a castello che è destinato alle sole finalità di riposo.(Cass. pen. 42211/2017).
3.2. Questo Collegio intende dare seguito ai principi sopra richiamati ai quali il Tribunale ha omesso di dare corretta applicazione, visto che, nel calcolare le dimensioni dello spazio individuale disponibile (m. 9,80 da dividere, di regola, con altri due detenuti), non ha tenuto conto del perimetro occupato dal letto a castello a tre piani, ritenendo che fosse uno spazio "concretamente ed effettivamente disponibile" in quanto usato per distendersi di giorno e per dormire di notte (cfr. pag. 6, par. 5.2. del decreto); inoltre ha descritto le dimensioni dei tre armadietti presenti in cella per la collocazione degli effetti personali di ciascun recluso (30x40x150 per ciascuno) in modo contraddittorio sia rispetto al calcolo dello spazio disponibile indicato sia rispetto alle premesse enunciate sui criteri da seguire per il computo, con ciò violando l’art. 35ter O.P. in relazione all’interpretazione formulata sia da questa Corte che dalla Corte EDU (C.EDU 16.7.2009, Sulejmanovic c. Italia; C.EDU 8.1.2013, Torreggiani c. Italia).
3.3. Il decreto impugnato deve, pertanto, essere cassato con rinvio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione che dovrà riesaminare la controversia alla luce del seguente principio di diritto: "ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l’area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, individuale o a castello, nonché gli armadi che per la collocazione degli effetti personali assumono dimensione e pesantezza tale da non consentirne lo spostamento e da occupare uno spazio complessivo a detrimento di quello calpestabile. Non rilevano, nel computo, gli altri arredi che possono essere facilmente trasportati o che sono installati come pensili."
4. Il Tribunale dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Catanzaro, in persona di diverso giudice, per un nuovo esame della controversia in relazione al motivo accolto ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.