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Legittima resistenza contro atto arbitrario (Cass. 4392/14)

30 gennaio 2014, Cassazione penale

È configurabile l'esimente della reazione ad atti arbitrari nel caso dell'agente di polizia che, dopo la richiesta (subito adempiuta) di declinare le generalità rivolta ad un soggetto in auto, tenti con violenza di costringere quest'ultimo ad uscire dalla vettura, senza addurre giustificazioni ulteriori rispetto alle già avanzate richiesta, ed in assenza di elementi indicativi della pericolosità della persona o della commissione di attività illecite.

 

Cassazione penale 

Sez. VI, (data ud. 06/11/2013) 30/01/2014, n. 4392

 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GARRIBBA Tito - Presidente -

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere -

Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere -

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -

Dott. PATERNO' RADDUSA B. - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.E. N. IL (OMISSIS);

K.E. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1051/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 19/09/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. Cesqui, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio delle sentenze.

Uditi i difensori Avv.to SR. per la K., BN. per V.. I difensori hanno concluso (Ndr: testo originale non comprensibile) con al richiesta della procura, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

 Svolgimento del processo

1. K.E. e V.E. sono stati assolti in primo grado dal Gup presso il Tribunale di Trieste dalle imputazioni loro mosse ai sensi degli artt. 337 cp (capo A per la non punibilità del fatto in ragione dell'art. 393 bis cp), lesioni (capo B, per la mancanza di querela una volta esclusa la sussistenza della aggravante legata al nesso teleologia) con il reato di cui al capo A), 651 cp (capo C, per la insussistenza del fatto, imputato al solo K.) e per ingiurie (Capi D, E, F, primi due per il K., l'ultimo per la V., in ragione della remissione della querela da parte delle persone offese).

2. Interposto appello dalla Procura generale, gli imputati sono stati condannati per i capi da A a C, riuniti dal vincolo della continuazione, alla pena di giustizia.

3. Impugnano per Cassazione i due imputati, con più ricorsi. Il primo, unitariamente formato, sottoscritto dall'avvocato B;

autonomamente il K. con ricorso a firma dell'avvocato V, il quale ha anche depositato motivi aggiunti; autonomamente la V., con il ricorso nel suo interesse sottoscritto dall'avvocato RS.

4. I motivi del ricorso proposto nell'interesse di entrambi gli imputati dall'avvocato B. Tre i motivi addotti.

4.1 Con il primo si lamenta violazione di legge avuto riguardo agli artt. 393 bis e 337 c.p.. La Corte ha limitato il giudizio sulla arbitrarietà dell'azione dei PU alla sola legittimità del controllo operato in virtù della ritenuta sussistenza del reato contestato ai sensi dell'art. 651 c.p., al K.. Ciò tuttavia tralasciando di considerare che seppur legittimo, anche l'atto posto in essere mediante soprusi, villania, prepotenza, si concreta in un eccesso rispetto ai limiti delle attribuzioni tanto da poter giustificare l'operatività della scriminante riconosciuta in primo grado. E soprattutto non ha valutato la condotta prepotente dei carabinieri sotto il diverso versante legato all'apprezzamento della stessa da parte dei due imputati, avendo gli stessi letto la condotta dei pubblici ufficiali in termini di effettivo sopruso tanto da motivare giustificatamente la reazione posta in essere.

4.2 Con il secondo motivo si adduce motivazione illogica e travisamento probatorio avuto riguardo al tenore delle annotazioni di servizio e del verbale di arresto acquisiti in giudizio.

Dai citati documenti nonchè dalla sentenza di primo grado emergerebbe un fatto parzialmente diverso da quello ricostruito dal giudice di appello. Invitato a fornire un documento, il K. rispose di non esserne in possesso perchè non occorreva, non essendo alla guida del mezzo; invitato dai CC a scendere dall'auto per fornire le generalità, dichiarava il proprio nome e cognome e si rifiutava radicalmente di scendere dall'auto. Secondo la sentenza di secondo grado, a questo punto l'invito a scendere dall'auto viene e motivato dalla esigenza di assumere le generalità complete dell'interessato, oltre quelle già fornite; e la Corte, pur in assenza di un riscontro in tale senso dagli atti, avrebbe addebitato tale lacuna alla ritenuta notoria sinteticità dei verbali e della annotazioni. Anche a voler seguire siffatto assunto, mancava qualsivoglia situazione di illecito, anche in via prospettica, e di pericolo per la collettività ; malgrado ciò furono messe ingiustificatamente in atto manovre coattive per fare forzatamente uscire il ricorrente dal mezzo, senza che gli atti emarginino mai una situazione di sospetto che, riferita dai CC, abbia dato luogo ad un controllo più approfondito, utile a giustificare l'azione forzosa.

Dagli atti, dunque, non emergerebbe altro che l'ostinato rifiuto di scendere dall'auto per fornire oltre le relative generalità; nulla sul sospetto delle ipotesi illecite congetturate dalla Corte. Lo stesso riferimento alle ragioni giustificative dell'art. 349 c.p.p., si rivela essere inconferente perchè i relativi presupposti non erano applicabili alla specie provando piuttosto applicazione l'art. 651 c.p., che mai avrebbe potuto dare corpo ad un arresto in flagranza. Anche a voler ritenere prospettabile un accompagnamento coattivo in caserma, è del tutto sproporzionata l'azione dei CC rispetto al preteso fine di identificare un uomo le cui generalità erano comunque già note perchè evincibili dai documentati in possesso dei Carabinieri stessi. La sentenza dunque omette di considerare la condotta dei CC dal lato della percezione che della stessa ebbe il ricorrente, letta necessariamente in termini di assoluta esuberanza rispetto ai confini tipici dell'azione posta in essere dai detti pubblici ufficiali. Oltre al lamentato travisamento degli atti, la sentenza sarebbe altresì illogica nel descrivere la condotta dei Carabinieri siccome improntata ad una esagerata precauzione rispetto alle connotazioni del fatto per poi giustificare il dispiegamento di forze e il tentativo coattivo di estrazione nel valutare e ritenere spropozionata la reazione del K..

4.3 Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge avuto riguardo alla riconosciuta aggravante del 61 n. 2 rispetto alle lesioni di cui al capo B. Le lesioni sono di certo cronogicamente successive alla violenza nella quale si è sostanziata la resistenza ex art. 337 c.p., giacchè costituiscono una conseguenza della stessa. Mancherebbe dunque il limite esterno della aggravante contestata, la contestualità del reato mezzo (le lesioni), rispetto al ritenuto reato fine (la resistenza).

5. Ricorso a firma avvocato Vergine nell'interesse esclusivo di K.E.. Sette motivi di ricorso.

5.1 Con il primo si lamenta assoluto difetto di motivazione, comunque illogica e contraddittoria e violazione dell'art. 651.

La sentenza, avuto riguardo alla condanna per l'art. 651 c.p., contrasta, senza confutarne il portato, con la decisione di primo grado e con le emergenze istruttorie ivi indicate. La documentazione acquisita dava infatti adeguato riscontro del fatto che i militari, per le informazioni ricevute dal K. e per quanto emergente dalla carta di circolazione avevano a disposizione tutti gli elementi indentificativi del ricorrente. E da corpo ad una erronea interpretazione dell'art. 651 c.p., secondo la quale la violazione sottesa alla norma suppone che la declinazione delle generalità venga effettuata mediante l'esibizione di un documento di identità, elemento piuttosto tipico della ipotesi di cui al R.D. n. 635 del 1949, art. 294, e art. 221 T.U.L.P.S., norme non contestate.

Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito il ricorrente aveva dunque posto a disposizione dei CC gli elementi utili alla identificazione dello stesso.

5.2 Con il secondo motivo si adduce motivazione mancante o comunque illogica e contraddittoria avuto riguardo al dato legato alla richiesta di ulteriori dati informativi attinenti la generalità chieste all'imputato.

Mentre in primo grado si evidenziava che nulla dagli atti faceva trasparire questa ulteriore sollecitazione, la sentenza d'appello perviene a tale affermazione sul piano logico sul presupposto della affermata tipica sinteticità dei verbali e delle annotazioni.

Illogicamente tuttavia confonde sinteticità con carenza, caduta peraltro su un elemento costitutivo del reato contestato, e descrivendo siccome sintetici atti che per contro, nel caso erano piuttosto analitici rispetto all'accaduto. E viene rafforzata la fondatezza della conclusione raggiunta (la formulata richiesta di ulteriori generalità) con l'insistenza nel pretendere la fuoriuscita dal veicolo dal ricorrente, sommando illogicità ad illogicità.

5.3 Con il terzo motivo si aggredisce la sentenza impugnata nella parte in cui individua la ragione giustificatrice dell'azione coattiva posta in essere dai CC nell'accertamento della eventuale pericolosità dell'uomo e nella inesistenza di possibili situazioni di irregolarità o di fatti costituenti reato ivi espressamente ipotizzate.

La lettura degli atti del processo non autorizzava siffatta conclusione e l'argomentazione sarebbe comunque manifestamente illogica perchè anche in astratto un siffatto ipotetico pericolo non era confacente alla fattispecie.

5.4 Con il quarto motivo difetto di motivazione e violazione di legge vengono appuntate oltre che all'art. 651 c.p., anche all'art. 349 c.p.. Nel corpo della motivazione la Corte, dopo aver ritenuto integrata la violazione dell'art. 651 c.p., sottolinea la necessità di un ulteriore controllo e in funzione dello stesso, giustifica prima la richiesta di scendere dal mezzo, poi la sua forzata estrazione del K. dall'autovettura quale reazione legata al rifiuto mostrato da questi. E si richiama su tale ultimo versante all'art. 349 c.p.p., comma 4, non sussistendone i presupposti (sia perchè il K. non era indagato, sia perchè le informazioni chieste si riferiscono al fatto per il quale si sta procedendo e questo fatto non poteva essere individuato nella eventuale possibile sussistenza di situazioni di irregolarità o di fatti di reato) sia perchè, se il fatto per il quale occorreva procedere alla identificazione era la violazione del 651 o le ingiurie in precedenza profferite ai danni degli stessi CC, occorreva prima chiedere le informazioni in funzione dell'art. 349 c.p., comma 1, e poi agire ai sensi del comma 4, in caso di rifiuto. In ogni caso, l'accompagnamento coattivo presuppone l'invito a recarsi con gli agenti di PG presso gli uffici e il conseguente rifiuto a procedere in tal senso: invito nella specie mai formulato.

5.5 Con il quinto motivo si stigmatizza la decisione impugnata avuto riguardo alla mancata applicazione dell'art. 393 bis, ingiustificatamente riportata, quanto alla arbitrarietà della condotta, la fattispecie alla richiesta di uscire dal veicolo e non a quella della violenza fisica utilizzata per raggiungere il fine. In tali casi, oggettivamente e anche nella visione soggettiva data dalla percezione del soggetto che la patisce, l'azione dei CC era da ritenersi arbitraria, per nulla giustificata anche dalle provocazioni del ricorrente. Da qui la necessità di annullare la sentenza con riferimento all'art. 337 c.p., nonchè all'art. 582 c.p., trattandosi di mere lesioni colpose, non procedibili in mancanza di querela.

5.6 Con i motivi sesto e settimo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e del danno di speciale tenuità.

5.7 Con motivi aggiunti depositati il 21 ottobre 2013 la difesa ha ulteriormente ribadito il vizio di motivazione inficiante la sentenza impugnata il cui portato argomentativo non è tale da smentire in radice l'assunto seguito in primo grado dal Tribunale avuto riguardo sia alla condanna ex art. 651 c.p., sia in relazione all'applicazione dell'art. 337.

6. Ricorso V. a firma avvocato Seboild.

6.1 Con il primo motivo si adduce vizio di motivazione. La Corte territoriale non ha effettuato una completa valutazione critica delle argomentazioni rese dal primo giudice, superandone il portato in ragione di una ritenuta insostenibilità logica dello stesso.

Procedendo ad un raffronto tra la linea argomentativa seguita dal Tribunale e quella tracciata in secondo grado dalla Corte, segnalati i tratti comuni delle due decisioni, si contesta la logicità delle valutazioni rese in appello sul piano della affermata verosimiglianza che la richiesta di scendere dall'auto venne giustificata dalla necessità di fornire ulteriori dettagli sue generalità del ricorrente, non emergente dagli atti, ma ritenuta dalla Corte a supporto della decisione assunta sul capo C (art. 651 c.p.) in ragione della affermata ordinaria sinteticità degli atti, regola di esperienza, questa, priva di alcun conforto logico e contraddetta nella specie, sul piano della verosimiglianza, dal fatto che tali ulteriori richieste non vennero formulate perchè i carabinieri erano in possesso dei relativi dati, essendo già in possesso del libretto di circolazione dell'auto ove gli stessi risultavano trascritti e non avendo mai gli stessi dubitato della veridicità delle dichiarazioni del K.. La Corte ha poi, senza supporto alcuno, giustificato l'utilizzo della forza perchè sussistevano i presupposti per l'accompagnamento coattivo dell'uomo in caserma o per trattenerlo sul posto per completare l'accertamento sula identità.

6.2 Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 52, 337, 393 bis e 651. La reazione all'azione arbitraria dei CC, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, andava riferita non alla richiesta di uscire dall'abitacolo ma all'utilizzo della forza per realizzare quel fine. Ed anche a voler giustificare tale iniziativa in funzione dell'accompagnamento coattivo, comunque l'uso della forza non doveva ritenersi legittimo essendo consentito solo in presenza di una legittima facoltà non in ragione di mera prospettazione teorica: non emerge in alcun modo che l'azione venne motivata dalla esigenza di portare coattivamente in caserma o trattenere sul posto forzatamente il K. per ulteriori accertamenti. Come affermato dal primo giudice, i carabinieri, a fronte del diniego del K., si erano impuntati sulla necessità di fare scendere l'imputato dall'auto; mai dagli atti risulta paventato il sospetto della pericolosità dell'uomo affermato dal giudice dell'appello. La violenza adoperata per farlo scendere dal mezzo costituiva di certo atto eccedente le relative attribuzioni, utile a giustificare la reazione scriminante ex art. 393 bis.

6.3 Con l'ultimo motivo, sempre attratto ai vizi della violazione di legge e difetto di motivazione, si evidenzia che la Corte erroneamente afferma che le difese non avrebbero mani contestato l'entità ontologica della resistenza, in aperto contrasto con le conclusioni già rassegnate nel primo grado di giudizio. Quanto alla posizione della V., la Corte non ha adeguatamente valutato il comportamento irreprensibile tenuto dalla stesse nel corso dell'accertamento, la pressione subita nel corso dello stesso, la difficoltà linguistica correlata alla sua appartenenza alla minoranza linguistica slovena, l'azione posta in essere solo al verificarsi della violenza patita dal marito e sempre nell'ottica di sottrarre lo stesso all'azione abusiva posta in essere dai CC, i presupposti della condanna ex art. 582 c.p., l'assenza di dolo, la possibile alternativa in virtù della quale l'azione sia stato il frutto di una concitata manovra errata.

Motivi della decisione

7. La fondatezza delle doglianze sollevate dai due imputati impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

8. Quanto alla ritenuta responsabilità per il reato ascritto sub e) del capo di imputazione.

8.1 La sentenza di primo grado nega la presenza dell'ipotizzata condotta delittuosa, muovendo da un determinato presupposto in fatto, incontrovertibile in entrambe le due decisioni di merito : seppur riottosamente, il K. ebbe a declinare le proprie generalità, riferendo il proprio nome e cognome ed affermando che non era in possesso dei documenti di identità. Sostiene il giudice di prime cure che venne a quel punto chiesto all'imputato di scendere dall'auto per declinare nuovamente i dati già forniti e che dalla documentazione acquisita non emergerebbe che la richiesta in questione - scendere dall'auto - venne articolata in ragione della acquisizione di ulteriori elementi ad integrazione di quanto già dichiarato (nascita, residenza, stato personale). Ed a supporto di questa considerazione il primo giudice precisa altresì che tanto troverebbe ulteriore compatibilità logica nella pacifica consegna ai carabinieri del libretto di circolazione, che tali dati tutti rappresentava.

Da qui la ritenuta insussistenza del reato, avendo il ricorrente risposto in coerenza alla sollecitazione rivoltagli dai carabinieri.

8.2 Diversa la ricostruzione operata dalla sentenza di appello, sulla base di spunti logici legati al medesimo materiale probatorio distanti dal ritenere del primo giudice.

Si sottolinea la legittimità della richiesta volta ad acquisire le generalità compete quale ragione giustificativa dell'invito a scendere dall'autovettura per provvedere a siffatta incombenza. Ciò malgrado il tenore oggettivo di tale ulteriore precisazione non trovi immediato riscontro nei verbali e nelle annotazioni di servizio nel caso redatti senza che tale mancanza, tuttavia, impedisca di pervenire alla conclusione assunta in ragione della affermata notoria sinteticità di siffatti atti; dell'insistenza del carabiniere nell'invitare l'imputato a scendere dall'auto per svolgere l'incombente; dell'inadeguatezza del libretto a fungere da valido documento identificativo; della immotivata riottosità mostrata dal ricorrente, tale da giustificare un tutt'altro che arbitrario approfondimento.

8.3 Osserva la Corte come, in linea con quanto affermato in via di principio da entrambe i giudici del merito, che il reato di cui all'art. 651 c.p., si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano successivamente fornite o che l'identità del soggetto sia facilmente accertata per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione. Il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale - punito dall'art. 651 c.p. - va riferito peraltro non solo al nome e cognome ma a tutte le altre informazioni richieste (residenza, luogo di nascita ed altro) utili a definire la pronta identificazione del soggetto interessato.

8.4 Diventa dunque essenziale, in fatto, accertare se nel caso la richiesta rivolta al K. nell'invitarlo a scendere dall'auto era limitata a riaffermare un dato già fornito dell'imputato - che aveva declinato nome e cognome - o venne piuttosto motivata dalla necessità di acquisire ulteriori dati a precisazione di quelli resi.

Pacificamente le emergenze istruttorie non danno conto di ulteriori richieste di precisazioni sul punto rivolte al ricorrente; e mentre il primo giudice, anche sul piano logico, ritiene che la richiesta veicolata al K. in assenza di ulteriori supporti di segno contrario, non fosse altro che una mera reiterazione di quanto già in possesso dei Carabinieri (anche in ragione della consegna del libretto di circolazione dell'auto che tali dati, ad integrazione di quanto già fornito, possedeva), la Corte di appello, perviene alla soluzione opposta dando particolare spazio logico ad una serie di elementi assertivamente trascurati o male interpretati dal Tribunale.

8.5 Ad opinione della Corte il percorso logico tracciato nella sentenza di appello a sostegno della conclusione assunta in senso difforme da quella di primo grado non solo non risulta caratterizzato da una forza tale da destrutturare radicalmente il portato delle considerazioni espresse dal primo giudice ma appare inficiato da manifeste incongruenze che ne sviliscono definitivamente il tenore, imponendo l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

Non sembra meriti particolare approfondimento la valutazione logica legata alla affermata sinteticità dei verbali e delle relazioni di servizio : non si comprende quale sia la comune esperienza che, nel campo di riferimento, consenta di mutuare la generalizzazione riferita dalla Corte vieppiù quando, come nella specie, il dato pretermesso in ragione della ritenuta sistematica sinteticità di siffatti atti finisca per coincidere con il nucleo fondante la condotta in contestazione.

Tutt'altro che decisivo, poi, sempre sul piano logico deve ritenersi il riferimento operato alla insistenza dei Carabinieri quale ragione fondante l'affermata ultroneità dei dati chiesti al K. rispetto a quelli già forniti: a ben vedere, senza ancorare la deduzione logica ad alcun riferimento oggettivo che possa avvalorarne il percorso, la Corte finisce per attribuire un significato decisivo ad un contegno, quello tenuto nella specie dagli operanti nel sollecitare il K. a scendere dall'auto, evidentemente suscettibile di una lettura alternativa (tutt'altro che dotata di minore rigore logico) quale quella segnalata dalle difese e fatta propria dal primo giudice a supporto della affermata arbitrarietà dell'azione degli stessi e della inutilità della insistenza volta ad ottenere nuovamente informazioni già esaustivamente rese.

Infine, evidentemente fuorvianti sul piano logico devono ritenersi le considerazioni per esposte dalla Corte territoriale per svilire il portato del riferimento alla consegna del libretto di circolazione.

Al dato il primo giudice si richiama non per affermare una valenza identificativa del documento, bensì, ed in modo assolutamente convincente, per supportare ulteriormente il giudizio sulla assenza di una richiesta di altri dati rispetto a quelli già forniti, essendo gli stessi già in possesso del pubblico ufficiale proprio per la chiesta e acquisita disponibilità del citato documento. In definitiva, dunque, la decisione di appello sul punto appare legata a considerazioni tutt'altro che logiche tanto da risultare non alternativa ma evidentemente recessiva rispetto alla linearità del percorso tracciato dalla decisione di primo grado.

Ne consegue l'annullamento della decisione in parte qua.

9. Quanto alla contestazione mossa ai sensi dell'art. 337 c.p., va ribadito come la sentenza di primo grado per pervenire alla assoluzione, muove proprio dall'insussistenza della responsabilità relativa alla contestata violazione ex art. 651 c.p., per avere il ricorrente già fornito il dato richiesto. Partendo da tale dato,viene poi sottolineata l'assenza di particolari situazioni di pericolo o sospetto di reati da reprimere o prevenire o di ragioni di ordine pubblico utili a supportare la condotta dei CC intervenuti. E, pur doverosamente rimarcando l'atteggiamento del K., non privo di irrazionalità nell'impuntarsi a non scendere dall'auto ed ulteriormente gravato dalle ingiurie rivolte agli intervenuti, viene dato particolare rilievo al lungo tempo trascorso per convincere il ricorrente ad uscire dalla macchina, all'intervento di una seconda pattuglia, all'intervento forzato dei CC diretto a fare uscire il K. dall'abitacolo era resistenza del suddetto, ancorato all'auto in ragione della cintura di sicurezza. Il tutto per raccordare la reazione della fulminea partenza dell'auto nel mentre i carabinieri erano intenti al detto prelievo forzoso alla arbitrarietà dell'azione dei Pubblici ufficiali, caratterizzata da una del tutto ingiustificata violenza, fisica e morale, utilizzata per estrarre dall'auto il ricorrente a fronte del suo atteggiamento di resistenza, così da scriminare la condotta contestata in linea con le richieste difensive.

9.2 La sentenza di secondo grado si pone, anche in parte qua, in termini assolutamente distonici rispetto alla ricostruzione operata dal primo giudice.

Secondo la Corte territoriale l'atteggiamento esasperato del K. ebbe a motivare plausibili sospetti nei Carabinieri tali da giustificare un più approfondito controllo, mirato all'accertamento della eventuale pericolosità dell'uomo ed alla inesistenza di possibili situazioni di irregolarità o costituenti reato quali il porto illecito di armi o oggetti atti all'offesa ovvero il trasporto di merci di natura o provenienza illecita; conseguente la richiesta di uscire dall'autor, seppur caratterizzata da un margine di esagerata precauzione, non costituiva atto arbitrario perchè legittimo, privo di prevaricazioni, prepotenze. Sussistevano dunque i presupposti per l'accompagnamento coattivo dell'uomo in caserma o per trattenerlo sul posto al completamento di tutti i necessari accertamenti per essere il K. già responsabile dell'art. 651 c.p., nonchè per le ingiurie rivolte agli intervenuti; in ogni caso, poi, la reazione era del tutto sproporzionata alla legittima attività di controllo ed alla richiesta di uscire dall'auto.

9.3 Diversi i profili che minano in radice la plausibilità delle argomentazioni seguite dai giudici dell'appello.

La decisione prende le mosse da un evidente salto logico:

l'affermazione per la quale il contegno del ricorrente venne letto dai carabinieri intervenuti nei termini segnalati dalla Corte quanto al possibile sospetto che lo stesso fosse motivato dalle prospettiche illecite sopra rassegnate non trova, infatti, nel motivare stesso della Corte territoriale alcun immediato riferimento alle emergenze probatorie. Per quanto già osservato infatti, verbali e annotazioni di servizio danno esclusivamente conto della mera reiterata richiesta di generalità, già adempiuta, legando strumentalmente a siffatto incombente sia la sollecitazione ad uscire dalla macchina come anche il successivo forzato intervento volto a favorire la coattiva estrazione dell'imputato dal mezzo.

Gli elementi di sospetto addotti dalla Corte costituiscono dunque, come è di tutta evidenza, il frutto di una mera congettura tutt'altro che supportata probatoriamente, inidonea ad avvalorare il percorso logico tracciato.

Parimenti inappropriato è il riferimento operato al disposto di cui all'art. 349 c.p.p., comma 4, quale ulteriore ragione volta ad escludere l'arbitrarietà della condotta posta in essere dai carabinieri. E' pacifico, per quanto detto nell'escludere la responsabilità ex art. 651 c.p., che il K. non ebbe a rifiutarsi di declinare le proprie generalità; quanto ai documenti, altrettanto pacificamente non ne era in possesso. Ora, va rammentato che per il disposto di cui all'art. 349 c.p.p., comma 4, è corretto l'accompagnamento forzato e la privazione della libertà personale dell'indagato, ai fini della sua identificazione ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, solo nel caso in cui il soggetto richiesto o neghi ogni forma di collaborazione o fornisca generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistano sufficienti elementi per ritenerne la falsità. Nel caso in esame, nessuno di questi elementi sembra riscontrabile; e la mancanza di collaborazione non si è concretata nell'atto sollecitato finalizzato alla identificazione - le generalità da fornire - ma nell'intenzione del K. di non subire il contegno legato al dover scendere dall'auto per ribadire un dato già fornito.

Soprattutto, la sentenza di secondo grado si mostra gravemente e definitivamente deficitaria laddove raccorda logicamente ed eziologicamente la reazione concretante la resistenza al controllo operato dai carabinieri ed alla richiesta di uscire dall'auto. Ma è pacifico che il contegno del K. ebbe ad assumere toni di mera passività, al più scanditi da affermazioni ingiuriose, sino a quando non venne a concretarsi il tentativo dei carabinieri volto ad estrarre con violenza l'imputato dall'auto forzandone evidentemente la volontà; ed è questo l'elemento determinante della vicenda che ha finito per sfalsare le conclusioni sottese alle due decisioni di merito, rendendo quella di secondo grado e di condanna evidentemente recessiva rispetto alla logicità che permea la prima. Se, infatti, si muove dall'assunto che le generalità richieste erano state fornite ; che la richiesta di scendere dal mezzo e le successive condotte dei carabinieri erano esclusivamente volte a tale fine e non supportate da altre ragioni, ecco che l'atteggiamento tenuto dai carabinieri, concretatosi nel tentativo forzato e violento di costringere il K. ad uscire dal mezzo contro la sua volontà concretava un consapevole travalicamento dei limiti e delle modalità di esercizio delle relative funzioni pubbliche tanto da giustificare la reazione immediata del privato volta a contrastare tale ultimo atteggiamento rendendo, in coerenza al ritenere del primo decidente, inapplicabile la norma contestata in ragione della riferibilità alla specie della scriminante prevista dal D.Lgs. n. 288 del 1944, art. 4.

Da qui l'annullamento anche della sentenza di condanna con riferimento alla contestata resistenza ex art. 337 c.p..

10. In coerenza con le conclusioni del Tribunale, infine, va rimarcato che la esclusa sussistenza del reato di cui al capo A, determina la conseguente improseguibilità dell'azione penale legata alle lesioni di cui al capo B. Le stesse infatti non sono procedibili d'ufficio in quanto lievissime; e la procedibilità nella specie è esclusa dalla remissione della querela nonchè dal venir meno delle aggravanti ex art. 61, nn. 2 e 10, originariamente contestate per il collegamento delle lesioni alla resistenza di cui al capo A, ritenuta insussistente.

Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2014