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Italia condannata per perquisizioni arbitrarie (Corte EDU 57278/11)

27 settembre 2018, Corte europea dei diritti umani

 Una perquisizione effettuata in una fase iniziale di un'indagine penale deve comprendere garanzie adeguate e sufficienti per evitare che essa serva a fornire alle autorità d'inchiesta elementi compromettenti su persone che non sono ancora sospettate di aver commesso un reato.

La legislazione interna italiana non prevede un controllo ex ante nell'ambito delle perquisizioni ordinate durante le indagini preliminari. Infatti, non è previsto che il rappresentante della Procura, in qualità di magistrato responsabile dell'inchiesta, richieda l'autorizzazione di un giudice o lo informi della sua decisione di ordinare una perquisizione.

La legislazione nazionale deve prevedere adeguate garanzie e sufficienti contro abuso e arbitrarietà.

(traduzione informale canestrinilex:: avvocati ; originale in francese qui http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186506)

La sentenza della Corte di Cassazione, che condannava il ricorrente a 1000 € da versare in favore della Cassa delle Ammende dichiarando inammissibili le doglianze anche con riferimento all'art. 8 CEDU, è reperibile qui.

Corte Europea dei diritti dell’Uomo

PRIMA SEZIONE
CASO DI BRAZZI c. ITALIA
 (Richiesta n. 57278/11)

STRASBURGO

27 settembre 2018

 
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire ritocchi di forma.

Nel caso di Brazzi v. Italia

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), seduta in una camera composta da:

Linos-Alexandre Sicilianos, Presidente,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi,
Aleš Pejchal,
Ksenija Turković,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo, giudici,
e Abel Campos, segretario di sezione,

Dopo aver deliberato nella camera di consiglio il 4 settembre 2018, ha pronunciata la seguente sentenza

PROCEDURA

1. All'origine del caso in un'applicazione (n ° 57278/11) contro la Repubblica italiana da un cittadino di nazionalità italiana e tedesca, Marco Brazzi ("il ricorrente"), ha sottoposto alla Corte il 5 settembre 2011 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").

2. La ricorrente era rappresentata dal sig. P. Ruggerini, avvocato di Mantova. Il governo italiano ("il governo") era rappresentato dal suo agente, la signora E. Spatafora, e dal suo co-agente, la signora M. G. Civinini.

3. Il ricorrente ha lamentato in particolare una ingiustificata ingerenza con il suo diritto al rispetto della sua casa.

4. Il 26 aprile 2017, la richiesta è stata comunicata al governo.

5. Il governo tedesco non si è avvalsa del suo diritto di intervenire nel procedimento (articolo 36 § 1 della Convenzione).

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DELLA SPECIE

6. Il ricorrente è nato nel 1965 in Italia, e vive a Monaco di Baviera dal 1989. Iscritto al registro degli italiani che vivono all'estero, ha dal 2009 una casa in Italia, dove la moglie e i figli vivono durante il periodo scolastico.

7. Nel 2010 il ricorrente è stata sottoposta ad una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza di Mantova. È stato sospettato di aver mantenuto il domicilio fiscale in Italia e di non aver pagato l'IVA e le imposte sul reddito dal 2003.

8. Nell'ambito di tale procedimento amministrativo, il 6 luglio 2010, la Procura della Repubblica di Mantova ha autorizzato la Guardia di Finanza per accedere a casa italiana del richiedente, al fine di ricercare e sequestrare tutti i documenti o altre prove di violazioni della legislazione fiscale.

9. Il 13 luglio 2010, la polizia tributaria è andata a casa del richiedente. Essendo quest'ultimo assente, hanno chiesto al fratello, casualmente presente, di consentire loro di accedere ai locali, senza giustificare la loro richiesta.

10. A seguito di questo intervento, lo stesso giorno, nonché il giorno successivo, i rappresentanti della polizia fiscale e del richiedente si scambiarono e-mail e telefonate. Nell'ambito di tale scambio, il ricorrente ha dichiarato di essere in Germania e di non poter recarsi in Italia in breve tempo a causa di impedimenti professionali e familiari. Supponendo di essere stato sottoposto a un controllo fiscale, sebbene non sia stata fornita alcuna informazione in merito, il richiedente ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare con le autorità italiane e si è offerto di fornire loro qualsiasi prova di Amministrazione tedesca per quanto riguarda le sue entrate. La polizia tributaria ha informato il richiedente che se avesse rifiutato di acconsentire a perquisire la sua dimora a beneficio degli agenti, una ricerca sarebbe stata ordinata dal pubblico ministero.

11. Con decisione del 13 luglio 2010, la Procura della Repubblica di Mantova ha aperto un'indagine penale nei confronti della ricorrente e ha emesso un mandato di perquisizione della casa del richiedente e dei veicoli per l'esistenza di gravi elementi di colpevolezza per il reato di evasione fiscale. con il mandato di perquiszione l'accusa ha ordinato la perquisizione e il sequestro di documenti contabili nei locali e qualsiasi altro documento comprovante il reato di evasione fiscale, compresi i file elettronici.

12. La polizia giudiziaria ha effettuato la perquisizione, in presenza del padre del ricorrente, il 6 agosto 2010 tra le ore 11:50 e le 15:00. Il padre del richiedente è stato informato del mandato di perquisizione e ha deciso di non chiedere l'assistenza di un avvocato. Dopo la ricerca, nessun documento è stato sequestrato dalle autorità.

13. Il 30 agosto 2010 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva presso la Procura della Repubblica di Mantova, contestando la necessità della perquisizone, chiarendo la sua situazione fiscale, e dimostrando in particolare che ha risieduto principalmente in Germania e che ha regolarmente pagato le sue tasse lì, e ha chiesto l'archiviazione delle indagini.

 14. Il 15 settembre 2010, il pubblico ministero ha chiesto al giudice per le indagini preliminari di Mantova di archiviare l'inchiesta senza ulteriori azioni, in considerazione degli argomenti addotti dalla ricorrente a sua difesa. Il giudice delle indagini preliminari di Mantova ha archiviato il caso con una decisione del 7 ottobre 2010.

15. Nel frattempo, il 14 agosto 2010, la ricorrente ha presentato ricorso per cassazione, denunciando l'illegittimità dell'ordine di perquisizione del 13 luglio 2010. Sosteneva che la ricerca della sua casa aveva costituito un attacco ingiustificato al diritto al rispetto della sua casa e della sua vita privata, poiché, secondo lui, la verifica della sua situazione fiscale avrebbe potuto essere effettuata con altri mezzi.

16. L'8 marzo 2011 la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del ricorrente irricevibile. Ha indicato che non era disponibile alcun ricorso contro un mandato di perquisizione, affermando che potrebbe essere soggetto a riesame ai sensi dell'articolo 257 del codice di procedura penale solo quando è stato seguito da un sequestro. Secondo la Corte di Cassazione, in caso di violazione delle norme sullo svolgimento della ricerca, erano possibili solo sanzioni disciplinari nei confronti degli agenti di polizia che conducevano le operazioni. Inoltre, secondo la Corte di Cassazione, un ricorso ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione non era ammissibile in quanto una perquisizione domiciliare non aveva alcun impatto sulla libertà personale [qui la sentenza della Corte di Cassazione, ndr].

II. DIRITTO NAZIONALE PERTINENTE

A. Le disposizioni del codice di procedura penale

17. Ai sensi dell'articolo 247 del codice di procedura penale, laddove vi siano motivi sufficienti per sospettare che il reato o gli elementi pertinenti del reato si trovino in un determinato luogo, l'autorità giudiziaria ordina la ricerca mediante una decisione (decreto) motivato. Durante la fase delle indagini, la decisione spetta alla procura (articolo 352, paragrafo 4).

18. Le norme e le garanzie relative alla ricerca della casa sono stabilite negli articoli 250 e 251 del codice di procedura penale. Il mandato di perquisizione deve essere consegnato all'imputato o alla persona che occupa i locali, che può essere assistito da un avvocato. Altrimenti, viene notificato al coniuge o al portiere. Una ricerca di una casa non può essere effettuata prima delle 7 del mattino o dopo le 8 di sera, tranne in caso di emergenza.

19. Ai sensi dell'articolo 257 dello stesso codice, l'interessato, il proprietario dell'immobile sequestrato o il titolare del diritto alla restituzione possono chiedere il riesame della decisione di sequestro. La domanda viene esaminata entro dieci giorni dal tribunale distrettuale a cui appartiene l'autorità giudiziaria che ha preso la suddetta decisione.

B. Legge n. 117 del 13 aprile 1988

20. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni causati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali ("legge n. 117"), si applica "a tutti i membri della magistratura ordinaria, amministrativa, finanziaria, militare e speciale, che esercitano l'attività giurisdizionale, indipendentemente dalla natura delle funzioni, e ad altre persone che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria" .

L'articolo 2 della legge n. 117, così come risaliva al tempo dei fatti, recitava come segue:

"1. Qualsiasi persona che abbia subito indebite difficoltà a seguito di un comportamento, atto o misura giudiziaria presa da un magistrato colpevole di frode o condotta scorretta nell'esercizio delle sue funzioni, o in ragione di rifiuto di giustizia, può portare un'azione contro lo Stato per la riparazione del danno patrimoniale che ha sofferto così come per i danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà personale.

2. Nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, l'interpretazione delle norme di legge e la valutazione dei fatti e delle prove non possono dar luogo a responsabilità.

3. Costituendo una condotta grave:

(a) una grave violazione della legge derivante da negligenza imperdonabile;

(b) l'affermazione, a causa di ingiustificata negligenza, di un fatto la cui esistenza è incontestabilmente confutata dai documenti del fascicolo;

(c) la negazione, a causa di negligenza imperdonabile, di un fatto la cui esistenza è incontestabilmente stabilita dai documenti del fascicolo;

(d) l'adozione, salvo nei casi previsti dalla legge o senza motivazione, di una misura relativa alla libertà personale. "

21. I seguenti articoli della legge specificavano i termini e le condizioni per la proposizione di un'azione di risarcimento ai sensi degli articoli 2 o 3 di tale legge, nonché le azioni che potevano essere intraprese, dopo l'evento, al il magistrato che aveva commesso una frode o una cattiva condotta nell'esercizio delle sue funzioni, o addirittura un diniego di giustizia. In particolare, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della legge, i procedimenti contro lo Stato dovevano essere istituiti, a pena di inammissibilità, entro due anni, in particolare, dalla data in cui la decisione era diventata definitiva.

22. La legge n. 117 è stata modificata dalla legge n. 18 del 27 febbraio 2015, che è entrata in vigore il 19 marzo 2015. Questa riforma, tra l'altro, ha esteso il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, da due a tre anni. della legge n. 117.

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

23. Il ricorrente sostiene che la perquisizione della sua casa costituiva un'interferenza ingiustificata con l'esercizio del suo diritto al rispetto della vita privata e della casa, garantito dall'articolo 8 della Convenzione, che recita come segue:

"1. Ogni individuo ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua casa e della sua corrispondenza.

2. Nell'esercizio di questo diritto vi sarà l'interferenza di un'autorità pubblica solo nella misura in cui tale interferenza è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza sicurezza nazionale, il benessere economico del paese, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della moralità o la protezione dei diritti e delle libertà di altri. "

A. Ammissibilità

24. Il Governo presentò che il richiedente non aveva sofferto alcun danno materiale e considerò che la richiesta era perciò inammissibile ai sensi dell'articolo 35 § 3 (b) della Convenzione.

25. La ricorrente non ha presentato osservazioni al riguardo.

26. La Corte nota che l'elemento principale del test stabilito nell'articolo 35 § 3 (b) della Convenzione è l'esistenza o meno del pregiudizio materiale sofferto dal richiedente (Adrian Mihai Ionescu c. Romania (dec. ), N. 36659/04, 1 giugno 2010, e Korolev c. Russia (dec.), N. 25551/05, CEDU 2010). Ispirato dal principio generale de minimis curat praetor non, questo criterio di ammissibilità si basa sull'idea che la violazione di una legge, anche reale da un punto di vista puramente giuridico, deve raggiungere un livello minimo di gravità per il merito essere esaminati da un tribunale internazionale L'apprezzamento di questo minimo è relativo in sostanza; dipende da tutti i dati della causa.

27. Nel caso di specie, il Tribunale osserva, come il governo, che il caso non ha una partecipazione finanziaria in sé, in quanto riguarda una perquisizione domiciliare che ha portato né a un sequestro di beni o di un altri danni al patrimonio. Tuttavia, la gravità di una violazione deve essere valutata prendendo in considerazione sia la percezione soggettiva del richiedente sia la questione oggettiva di un caso specifico (Eon v. France, n. 26118/10, §§ 31-36, 14 marzo 2013). In altre parole, l'assenza di un pregiudizio grave può essere basata su fattori quali le conseguenze pecuniarie della controversia in questione o l'importanza della controversia nei confronti della ricorrente (Adrian Mihai Ionescu, citata sopra).

28. La Corte nota nella presente causa che la disputa riguardava una questione di principio nella prospettiva del richiedente, vale a dire il diritto di quest'ultimo a rispettare per la sua proprietà e la sua casa (vedere, mutatis mutandis, Giuran c. Romania, 24360/04, § 22, CEDU 2011 (estratti) L'importanza soggettiva della domanda sembra ovvia per il richiedente, che ha costantemente contestato la legittimità della ricerca dinanzi alle autorità competenti (cfr. al contrario, Shefer c. Russia (dec.), n ° 45175/04, il 13 marzo 2012). per quanto riguarda l'importanza oggettiva del caso, la Corte osserva che si dibatte sulla esistenza nell'ordinamento giuridico italiano un revisione giurisdizionale effettiva di un mandato di perquisizione, che è una questione di principio sia a livello nazionale che convenzionale.

29. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che la prima condizione dell'articolo 35 § 3 (b) della Convenzione, vale a dire l'assenza di pregiudizio grave per il richiedente, non sia soddisfatta e che l'obiezione del governo dovrebbe essere respinta.

30. Constatando che questa azione di reclamo non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) della Convenzione e che non si oppone ad alcun altro motivo di irricevibilità, la Corte lo dichiara ricevibile.

 

B. Sulla fondatezza

 Tesi delle parti

 31. Il richiedente sostiene di aver subito un'ingiustificata ingerenza con il suo diritto al rispetto della propria casa. Sostiene che le autorità avrebbero potuto facilmente verificare la propria situazione fiscale consultando l'amministrazione tedesca, conformemente alle disposizioni della convenzione fiscale bilaterale esistente tra l'Italia e la Germania. Dichiara inoltre di essersi messo a disposizione per collaborare di persona con le autorità italiane e fornire tutte le informazioni necessarie a chiarire i fatti. Ha aggiunto che, nonostante ciò, le autorità hanno insistito sull'intenzione che sarebbe stata loro di violare la sua casa. Asserisce inoltre che il mandato di perquisizione e di sequestro emesso nei suoi confronti era vago e impreciso.

 32. Inoltre, il ricorrente lamenta di non avere un controllo effettivo sul provvedimento adottato nei suoi confronti. A tale riguardo, indica che la Corte di Cassazione ha confermato che la decisione presa dal pubblico ministero che ordina la perquisizione non è soggetta a ricorso nella legge italiana.

 33. Il governo non nega che la ricerca in questione costituisse un'interferenza delle autorità con il diritto del richiedente alla vita privata e alla casa. Tuttavia, essa ritiene che la misura controversa sia stata prevista dalla legge, vale a dire gli articoli 247 e seguenti del codice di procedura penale, e che abbia perseguito "scopi legittimi" ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della Convenzione, vale a dire la protezione del benessere economico del paese e la prevenzione di reati penali.

 34. Per quanto riguarda la necessità di interferenze in una società democratica, il Governo contesta l'argomentazione del richiedente secondo cui la ricerca non era giustificata e avrebbe potuto essere evitata applicando la convenzione bilaterale esistente tra Italia e Italia. Germania. Sostiene che il ricorrente viveva in Italia e in Germania contemporaneamente e che aveva mantenuto molti interessi in Italia. Pertanto, secondo il governo, le autorità italiane avevano tutte le ragioni per sospettare il richiedente dell'evasione fiscale e per avviare un'indagine per chiarire i fatti. Inoltre, il governo ritiene che il fatto che la ricerca non abbia avuto successo non rende la misura ingiustificata o sproporzionata.

 35. Il governo sostiene inoltre che le autorità hanno garantito che la misura contestata fosse circondata da tutte le necessarie garanzie procedurali. Secondo lui, il mandato di perquisizione era adeguatamente motivato e le operazioni erano condotte in conformità con le condizioni materiali e procedurali previste dalla legislazione nazionale.

 36. Per quanto riguarda il controllo della misura in questione, il governo afferma in primo luogo che il ricorrente ha avuto accesso al giudice istruttorio e che quest'ultimo ha riesaminato l'intera procedura prima di decidere di archiviare il caso. Egli ritiene inoltre che la ricorrente avrebbe potuto intentare un'azione di risarcimento contro lo Stato ai sensi della legge n. 117 e che tale rimedio gli avrebbe permesso di ottenere un risarcimento anche in assenza di una precedente cancellazione del mandato di perquisizione. A questo proposito, ha detto che la cancellazione del mandato di perquisizione non avrebbe alcun interesse per la ricorrente, in considerazione del fatto che la misura è già stata eseguita e che non è stata seguita da convulsioni di merci.

 37. Infine, il governo afferma che il quadro legislativo nazionale nel suo insieme fornisce sufficienti garanzie contro l'abuso e l'arbitrarietà.

Giudizio della Corte

 38. La Corte ritiene che non vi sia dubbio che la ricerca in questione costituisce "interferenza delle autorità pubbliche" nel diritto alla riservatezza della persona interessata. Il governo non lo contesta. Tale ingerenza viola la Convenzione se non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 8. È quindi necessario stabilire se sia stata "prevista dalla legge", perseguito uno o più scopi legittimi sotto tale paragrafo e "necessario, in una società democratica" .

 39. La Corte ricorda che per sua costante giurisprudenza, le parole "prevista dalla legge" implica che un'interferenza con i diritti garantiti dall'articolo 8 dovrebbe essere basata sul fondamento giuridico interno, che la normativa in questione deve essere sufficientemente accessibili e prevedibile, e che deve essere coerente con lo stato di diritto (vedi tra molti altri Rotaru c. Romania [GC], n. 28341/95, § 52, ECHR 2000-V, Liberty and Others c. Bulgaria (n. 58243/00, § 59, 1 luglio 2008, e Heino v. Il Regno Unito, n. Finlandia, No. 56720/09, § 36, 15 febbraio 2011).

40. In questo caso, la Corte nota che la ricerca in questione era basata sugli Articoli 247 e seguenti del Codice di Procedura Penale (vedere paragrafi 17-19 sopra). Tali disposizioni legislative non presentano alcun problema in punto accessibilità e prevedibilità, ai sensi della sua giurisprudenza sopra citata.

41. Per quanto riguarda l'ultima condizione qualitativa che dovrebbe soddisfare la legislazione nazionale, vale a dire la compatibilità con il principio dello Stato di diritto, la Corte ricorda che nel contesto delle perquisizione viene richiesto che la legislazione nazionale preveda adeguate garanzie e sufficienti contro abuso e arbitrarietà (Heino, citata sopra, § 40, e Gutsanovi c. Bulgaria, n. 34529/10, § 220, CEDU 2013 (estratti)).

La Corte rileva inoltre che tali garanzie includono l'esistenza di "controllo effettivo" delle misure intrusive all'articolo 8 della Convenzione (Lambert c. Francia, 24 agosto 1998, § 34, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998- V), pur osservando che il fatto che una richiesta di un mandato sia stata sottoposta a controllo giurisdizionale non sarà necessariamente considerata come una garanzia sufficiente contro l'abuso. La Corte deve esaminare le circostanze specifiche del caso e valutare se il quadro giuridico e i limiti applicati alle competenze sono state esercitate un'adeguata protezione contro il rischio di interferenze arbitrarie da parte delle autorità (KS e MS c. Germania, n 33696/11, § 45, 6 ottobre 2016). Così, nonostante il margine di discrezionalità che essa riconosce al riguardo agli Stati contraenti, la Corte deve essere vigile qualora il diritto nazionale consente alle autorità di condurre una ricerca senza un ordine preventivo del tribunale: la protezione delle persone contro le interferenze arbitrarie del potere pubblico sui diritti garantiti dall'articolo 8 richiede un rigido quadro giuridico e una limitazione di tali poteri (Camenzind c. Svizzera, 16 dicembre 1997, § 45, Rapporti 1997-VIII).

42. Nel caso di specie, il Tribunale rileva in primo luogo che la ricerca in questione è stato ordinato dal procuratore, il giorno di apertura di un'indagine penale nei confronti della ricorrente, era stato deciso di a seguito di un tentativo da parte delle autorità inquirenti di condurre ricerche, sempre nello stesso giorno, nell'ambito di una verifica fiscale amministrativa. Trova, quindi, che la ricerca sia avvenuta in una fase particolarmente iniziale del procedimento penale. La Corte ha già dichiarato che la ricerca svolta in tale fase dovrebbe essere circondato da garanzie adeguate ed efficaci per impedire che venga utilizzato per fornire elementi delle autorità inquirenti sulle persone che fanno incriminanti non ancora identificato come sospettato di aver commesso un reato (Modestou c. Grecia, n. 51693/13, § 44, 16 marzo 2017).

43. Di conseguenza, se la legislazione nazionale non preveda ex ante factum controllo giurisdizionale sulla legittimità e necessità di questo provvedimento istruttorio, non ci dovrebbero essere altre garanzie, anche in termini di mandato, tale da compensare le imperfezioni associate al problema e, se del caso, con il contenuto del mandato di perquisizione (ibid., § 48). In questo caso, la Corte rileva che la legge nazionale italiana non prevede tale controllo ex ante nell'ambito delle ricerche ordinate durante le indagini preliminari. In effetti, non si prevede che il rappresentante dell'accusa, nella sua qualità di magistrato incaricato delle indagini, richiede l'autorizzazione di un giudice o lo informa della sua decisione di ordinare una  perquisizione.

44. Tuttavia, la Corte ha già avuto modo di affermare che l'assenza di un controllo giurisdizionale ex ante può essere sanato dalla realizzazione di un controllo giurisdizionale a posteriori sulla legittimità e necessità della misura (vedere, mutatis mutandis, Heino, citata sopra, § 45, e Gutsanovi, citata sopra, § 222). Questo controllo deve tuttavia essere efficace nelle circostanze particolari del caso in questione (Smirnov c. Russia, n. 71362/01, § 45, 7 giugno 2007). In pratica, ciò implica che le persone interessate possano ottenere un controllo giurisdizionale effettivo, in diritto e in diritto, dell'atto impugnato e del suo comportamento; nel caso in cui un'operazione già ritenuta irregolare abbia già avuto luogo, il (i) rimedio (i) disponibile (i) deve essere tale da fornire all'interessato un rimedio appropriato (DELTA PEKÁRNY c. Repubblica Ceca, n. 97/11, § 87, 2 ottobre 2014).

 45. In quest'ultimo riguardo, la Corte ricorda di aver ammesso che, in determinate circostanze, il controllo giudiziale dell'intrusività sui diritti tutelati dall'articolo 8, deve fornire un rimedio appropriato per la persona in questione, dal momento che il giudice deve il controllo effettivo controllo di legittimità e la necessità del provvedimento impugnato e, se del caso, esclude il processo penale gli elementi raccolti (Panarisi c. Italia, n ° 46794/99, §§ 76 e 77, 10 aprile 2007, Uzun c. Germania, No. 35623/05, §§ 71 e 72, CEDU 2010 (estratti) e Trabajo Rueda c. Spagna, No. 32600/12, § 37, il 30 maggio 2017).

46. ​​Tuttavia, non è questo il caso, poiché la ricerca non ha portato alla raccolta delle prove a suo carico e il procedimento è stato archiviato dal giudice  per le indagini prelimianri. Inoltre, la Corte osserva che, contrariamente a quanto il governo, il gip non ha esaminato la legalità o necessità del mandato di perquisizione, il magistrato è semplicemente quello di accogliere la richiesta ufficio del pubblico ministero per chiudere il caso nel merito.

47. Inoltre, la Corte rileva che il ricorrente non è stata in grado di ottenere un riesame della misura come rimedio specifico di cui al punto 257 del codice di procedura penale è possibile solo se la ricerca è stata seguita da un sequestro di beni.

48. Ne consegue che nessun giudice ha esaminato la legalità e la necessità del mandato di perquisizione del domicilio del richiedente emesso dalla procura. Di conseguenza, in assenza di tale esame e, se del caso, di accertamento di irregolarità, la ricorrente non avrebbe avuto diritto a un adeguamento adeguato del presunto danno subito.

49. Per quanto riguarda l'argomento del governo che la ricorrente avrebbe potuto presentato una restituzione per responsabilità dello Stato ai sensi della legge n ° 117, la Corte ha osservato che questa azione presuppone l'esistenza di un comportamento a tutti meno colpevole dai magistrati e che, pertanto, il richiedente deve dimostrare la dolo o colpa grave delle autorità aveva governato nel suo caso (si veda l'articolo 2 § 3 d) della legge n ° 117, il paragrafo 20 di seguito -Dessus). Inoltre, la Corte rileva che il governo ha prodotto alcun esempio che dimostra che una tale azione è stata avviata con successo in circostanze analoghe a quelle del caso della ricorrente (vedere, mutatis mutandis, Richmond Yaw et al. Italia, 3342/11 e il nostro altro 3, § 44, il 6 ottobre 2016).

50. La Corte ritiene pertanto che, in assenza di un controllo giurisdizionale preliminare o di un effettivo controllo ex post della misura controversa, le garanzie procedurali previste dalla legge italiana non sono sufficienti a prevenire il rischio di abuso di potere da parte delle autorità investigative criminali.

51. Questi elementi sono sufficienti per la Corte di concludere che, anche se la misura contestata aveva una base legale nel diritto interno, il diritto nazionale non offre al richiedente garanzie sufficienti contro gli abusi e arbitrarietà prima o dopo ricerca. Di conseguenza, non ha beneficiato di un "controllo effettivo" come previsto dallo stato di diritto in una società democratica. In queste circostanze, la Corte ritiene che l'interferenza con il diritto del richiedente al rispetto della sua casa non sia stata "prevista dalla legge" ai sensi dell'articolo 8 § 2 della Convenzione.

52. V'è stata quindi una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

II. VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 6 E 13 DELLA CONVENZIONE

53. Basandosi sugli articoli 6 e 13 della Convenzione, il ricorrente lamenta di non avere un ricorso effettivo in relazione alle sue denunce ai sensi dell'articolo 8.

54. La Corte considera che questi reclami sono suscettibili di esame ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione, che recita come segue:

"Chiunque sia stato violato i diritti e le libertà riconosciuti dalla Convenzione, ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità nazionale, anche se la violazione è stata commessa da persone che agiscono svolgere i loro compiti ufficiali. "

A. Ammissibilità

55. La Corte nota che questa azione di reclamo è legata a quella esaminata sopra e deve quindi essere dichiarata ricevibile.

B. Nel merito

56. Il ricorrente sostiene di non aver avuto un rimedio efficace per contestare la ricerca della sua casa.

57. Avendo riguardo alle conclusioni sull'articolo 8 della Convenzione che ha ricevuto, il Tribunale ritiene che non sia necessario esaminare separatamente se vi sia stata, nel caso di specie, una violazione di Articolo 13 della Convenzione (vedi, tra l'altro, Heino, citata sopra, § 55, e DELTA PEKÁRNY come, citata sopra, § 104).

III. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

58. Secondo l'articolo 41 della Convenzione,

"Se la Corte dichiara che c'è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se la legge interna dell'Alta Parte Contraente permette di cancellare le conseguenze della violazione solo in modo imperfetto, la Corte concede la parte feriti, se del caso, solo soddisfazione. "

59. Il richiedente non ha presentato alcuna richiesta di equa soddisfazione entro il periodo consentito a tale scopo. Di conseguenza, la Corte ritiene che non vi sia alcun motivo per assegnargli una somma in tal senso.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE

1. Dichiara la richiesta ammissibile;

 
2. Sostiene che c'è stata una violazione dell 'Articolo 8 della Convenzione;

  3. Sostiene che non è necessario esaminare la denuncia ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione.

Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 27 settembre 2018, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Abel CamposLinos-Alexandre Sicilianos
GreffierPrésident

 

Per saperene di più:  questione di legittimtà costituzionale dell'art. 191 c.p.p.  N. 14 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 2017, Ordinanza del 3 ottobre 2017 del G.I.P. del Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di Y.N.. Processo penale - Indagini preliminari - Perquisizioni e ispezioni compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dei casi previsti dalla legge o comunque non convalidati dall'autorita' giudiziaria - Inutilizzabilita' degli esiti probatori, compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, nonche' la deposizione testimoniale in ordine a tale attivita' - Mancata previsione. - Codice di procedura penale, art. 191. (18C00019) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 7-2-2018)