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Istanza di patrocinio valida senza autentica e senza documento (Tr. Trento, 5772/2018)

2 luglio 2019, Tribunale di Trento

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la sottoscrizione apposta dal richiedente il beneficio in calce all'autocertificazione attestante le proprie condizioni reddituali e patrimoniali, non deve essere autenticata, né corredata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante.

 

N. R.G. 5772/2018 VG

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

SEZIONE CIVILE

VERBALE DI UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO


Oggi 02/07/2019, ad ore 09.32, nel proc. n. 5772/2018, innanzi al giudice designato dott. Roberto Beghini, è comparso l’avv. Federico Fedrizzi, in sostituzione dell’avv. Filippo Fedrizzi, il quale deposita copia notificata del ricorso.
Nessuno compare per i convenuti Ministero della Giustizia e Agenzia dell’Entrate.
L’avv. Fedrizzi insiste per l’accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese, riservandosi di depositare istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato relativa al presente procedimento.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO SEZIONE CIVILE
Il Presidente delegato

- letti gli atti del proc. n. 5772/2018VG;
pronunzia la presente

O R D IN A N ZA
- premesso che ZS ha tempestivamente proposto ricorso - ex art. 99 DPR 30.05.2002, n. 115 - avverso il provvedimento 12.12.2018 con cui il giudice per le indagini preliminari di questo Tribunale, ha dichiarato inammissibile la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,depositata nel procedimento penale n. 4550/2018 - 21 RGNR Proc. Rep. Trib. Trento (n. 3400/18 R. GIP), avendo detto giudice "ritenuto che il difensore non ha il potere di autenticazione della sottoscrizione dell'autocertificazione contenuta nel corpo dell'istanza di ammissione";
- premesso altresì che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate in data 17.04.2019, come disposto dal secondo comma del cit. art. 99 del DPR n. 115 del 2002;
- rilevato che, un caso perfettamente identico, è stato esaminato da Cass. pen., sez. IV, 14.03.2012, n. 34192 (dep. 6.09.2012), ove è stato deciso che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la sottoscrizione apposta dal richiedente il beneficio in calce all'autocertificazione attestante le proprie condizioni reddituali e patrimoniali, non deve essere autenticata, né corredata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante, in quanto gli artt. 79 del DPR n. 115 del 2002 e 46 del DPR n. 445 del 2000, dal primo richiamato, richiedono esclusivamente che l'atto sia sottoscritto dall'interessato. In particolare, nell'articolata motivazione, la Suprema Corte ha testualmente osservato che

"l'art. 79 del cit. DPR 30.05.2002, n. 115, prevede, al comma 1 lett. c), che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve essere corredata, tra l'altro, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato ....attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione.... Nulla direttamente dispone la norma in ordine alle modalità di redazione del documento in questione, in relazione alle quali la stessa rimanda al DPR n. 445 del 2000, art. 46, comma 1, lett. o) (recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Orbene, detta disposizione di legge, che riguarda le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, prevede che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità e fatti: lett. o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti dalle leggi speciali. E dunque, deve convenirsi che, con riguardo alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni, come quella in esame, la vigente normativa di riferimento - il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79 e il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, dal primo richiamato - non prevede che la sottoscrizione apposta sulla dichiarazione in questione debba essere autenticata, nè che debba essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità del dichiarante, bensì solo che l'atto sia sottoscritto dall'interessato. Non dovuta e superflua deve quindi ritenersi l'autenticazione, da parte del difensore, della firma apposta dal D.L. sulla predetta dichiarazione, e dunque errata l'interpretazione della richiamata normativa da parte del giudice delegato.

Non concorda, quindi, la Corte con il principio affermato da questa stessa sezione con la richiamata sentenza n. 34914/03, che ha ritenuto applicabile al caso di specie, oltre che l'art. 46, anche il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 47, il quale richiama l'art. 38 dello stesso TU che prevede, per le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, specifiche allegazioni e modalità di sottoscrizione. In realtà, l'art. 47 riguarda solo le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, non anche le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, oggetto dell'art. 46, il quale, come già detto, non indica modalità di redazione della dichiarazione diverse e ulteriori rispetto alla semplice sottoscrizione, ed al quale soltanto espressamente rimanda il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. c, che qualifica la dichiarazione in oggetto quale sostitutiva di certificazioni, non di atti di notorietà. Ed è, quindi, ancora il dato letterale, cioè il mancato richiamo all'art. 47 a non rendere estensibile al citato art. 79 il rinvio, disposto dall'art. 47, quanto alle modalità ed alle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, all'art. 38 del medesimo D.P.R., come, viceversa, è stato ritenuto con la richiamata sentenza.

Inestensibilità, peraltro, indirettamente confermata dal fatto che altre disposizioni del DPR n. 115 del 2002, fanno specifico riferimento allo stesso art. 38; così, l'art. 78, che a quello espressamente rimanda quanto alle modalità di formazione dell'istanza di ammissione al beneficio in questione; ad ulteriore, indiretta, conferma della non applicabilità, nel caso della dichiarazione sostitutiva di certificazione, di tale disposizione di legge. In definitiva, i due tipi di dichiarazioni sostitutive, sono tra loro del tutto diversi, così come diverse sono le modalità di formazione delle stesse, disciplinate dall'art. 46 (di certificazione) e dall'art. 47 (di notorietà) del DPR n. 445 del 2000. Diversità che trova evidente giustificazione nella differente natura dell'atto al quale le due dichiarazioni si sostituiscono, trattandosi, nel primo caso, di una certificazione proveniente dalla pubblica amministrazione, nel secondo, di un atto che contiene una sorta di testimonianza anticipata circa la notorietà di un fatto giuridicamente rilevante (Cass. SU civili n. 5167/903, resa nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il valore probatorio, nel giudizio civile, di tali dichiarazioni, formate fuori dal processo dalla parte che le invocava a proprio favore). Erroneamente interpretate sono state, dunque, le norme sopra richiamate, di guisa che l'ordinanza impugnata deve essere annullata";

- ritenuto che non sussistano motivi per discostarsi da tale esaustiva e convincente pronunzia della Suprema Corte;
- ritenuto pertanto che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento 12.12.2018 ed ammissione di ZS e al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 4**/2018 - 21 RGNR Proc. Rep. Trib. Trento (n. 3**/18 R. GIP);

- ritenuto infine che le spese seguano la soccombenza, ma che su di esse non vada provveduto in forza dell'art. 133 del cit. DPR n. 115 del 2002;

P QM

visti gli artt. 99 DPR 30.05.2002, n. 115, e 14 del decreto legislativo 1.09.2011, n. 150,

accoglie il ricorso, annulla il provvedimento 12.12.2018 del giudice per le indagini preliminari ed ammette ZS al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 4**/2018 - 21 RGNR Proc. Rep. Trib. Trento (n. 3**/18 R. GIP).
Trento, 02.07.2019

Il Presidente delegato -dott. Roberto Beghini-