Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Investitore prosciolto per tenuità, nonostante la fuga (Cass. 39474/22)

19 ottobre 2022, Cassazione penale

Prosciolto per tenuità del fatto il motociclista che abbia urtato lateralmente un pedone, sia fuggito ma poi tornato sul luogo del sinistro.

 

Corte di Cassazione

sez. IV penale

28 giugno 2022 (dep. 19 ottobre 2022), n. 39474
Presidente Ciampi – Relatore Cenci

Ritenuto in fatto

1.La Corte di appello di Bologna il 23 ottobre 2020, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Bologna il 23 luglio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto D.R.P. responsabile della violazione del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, art. 189, commi 1, 6 e 7, per avere, alla guida di una motocicletta, investito il pedone G.F. che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali e per avere omesso di fermarsi per prestare soccorso all'investito, il quale aveva riportato ferite, fatto commesso il (omissis), in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, ha disposto la sospensione della patente di guida per due anni e sei mesi, con conferma nel resto.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali lamenta violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione (il secondo).

2.1. Con il primo motivo denuncia carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. che era stata chiesta con l'atto di appello.

Si rammenta di avere già sottolineato al riguardo nell'atto di appello la assoluta incensuratezza dell'imputato, la sua giovanissima età, l'essere dopo poco tornato indietro, subito dopo l'ammonimento da parte del teste T.G., l'avere soccorso la vittima, come emergente da puntuali passaggi dell'istruttoria testimoniale che si richiamano e che si allegano materialmente al ricorso, l'avere accompagnato la stessa al Pronto soccorso, l'essere stata la positiva condotta dell'imputato riconosciuta espressamente già dal Tribunale (alla p. 3 della sentenza di primo grado); e si sottolinea che la persona offesa non ha ritenuto di dover sporgere denunzia o querela ed è stata risarcita dàll'assicurazione. Ebbene, a fronte di tali argomenti la Corte territoriale si è apoditticamente limitata ad affermare, alla p. 3, che "Quanto al 131 bis (c.p.) il fatto appare grave e in alcun modo può essere applicata tale norma".

Si richiama al riguardo, tra le altre sentenze di legittimità stimate pertinenti, l'insegnamento che si trae delle motivazioni delle decisioni di Sez. 4, n. 27241 del 16/09/2020, Resca, Rv. 279959, e, prima ancora, di Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589, 266590 e 266594, sottolineando che nel caso di specie gli elementi per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto sono già illustrati nelle due sentenze di merito.

2.2. Con il secondo motivò censura violazione di legge, in particolare dell'art. 597, comma 3, c.p.p., che pone ii tradizionale divieto di reformatio in peius.

La sentenza di primo grado, in realtà, avrebbe assolto l'imputato da una fattispecie (il reato, di omissione di soccorso) tra le due contestate all'imputato nell'editto (omissione di soccorso stradale e "fuga"), condannandolo, dunque, soltanto per altra e meno grave ("fugaì): ciò si desume sia dall'uso del singolare alle pp. 2-3 della sentenza di primo grado sia dall'avere il Tribunale (alla pp. 2-3) affermato espressamente che l'imputato è ritornato nell'immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro sia dalla concreta scelta del trattamento sanzionatorio, che è compatibile solo con il riconoscimento del reato di cui al comma 6 ("fuga", con pena base di sei mesi di reclusione) e non già con quello di cui al comma 7 (6missione di soccorso speciale, con sanzione base di un anno di reclusione) della norma. In tale contesto, dunque, sarebbe erronea l'affermazione (alle pp. 2-3 della sentenza impugnata) che l'imputato sarebbe stato condannato per entrambi i reati a pena ritenuta - altrettanto erroneamente - inferiore al minimo edittale ed illegittima l'applicazione della sospensione della patente di guida per la durata complesSiva di due anni e sei mesi, durata che risulta essere il frutto del cumulo materiale tra le sanzioni amministrative previste per ciascuna delle due fattispecie, una delle quali però - si ripete, la più grave - non sussisterebbe, essendo stata esclusa in primo grado; ciò in difetto di impugnazione del P.M.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte dell'11 giugno 2022 ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p..

Considerato in diritto

1. Premesso che il reato non. è prescritto (fatto del (omissis)+ 7 anni e sei mesi = (omissis), il ricorso è fondato sotto entrambi i profili dedotti, per le seguenti ragioni.

2. Partendò dal secondo dei motivi di impugnazione (con cui si contesta la

violazione del divieto di reformatio peius per avere applicato sanzione amministrativa non solo per il reato riconosciuto sussistente ma anche per quello che non era non ritenuto dal Tribunale), occorre tenere presente che "In tema di impugnazioni, in caso di appello proposto dal solo imputato, non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" l'irrogazione della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 189 C.d.S., comma 6, in conseguenza della sentenza di condanna per la mancata ottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, trattandosi di sanzione amministrativa che consegue "ex lege" al reato" (Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv. 279138).

Ciò posto, pur non contenendo il dispositivo di primo grado l'assoluzione dal reato di cui al comma 7 dell'art. 189 del codice della strada, tuttavia nell'intera motivazione (pp. 1-3) la sentenza di primo grado usa sempre il singolare (il reato, il fatto) e motiva circa una fuga, iniziata e poi interrotta per effetto dell'intervento del Carabiniere fuori servizio, che ha ammonito l'imputato, il quale, in conseguenza, "ha immediatamente fatto rientro sul luogo del sinistro" (così alla p. 3 della sentenza impugnata) ma non motiva su una mancanza di soccorsi; inoltre, deve tenersi conto che la concreta scelta della pena da parte del Tribunale è compatibile solo con il minimo edittale del reato di cui al comma 6 (sei mesi di reclusione), non già di quello (un anno di reclusione) di cui al comma 7 dell'art. 189 del codice della strada. Donde l'accoglimento della doglianza.

3. Tranciante, ò in ogni caso, risulta la fondatezza del primo dei motivi di ricorso.

3.1. Emerge, infatti, in primo- luogo, la denunziata omissione di motivazione quanto al diniego dell'invocata applicazione dell'art. 131-bis c.p., come peraltro evidenziato dal P.G. nella requisitoria scritta.

La sentenza impugnata, limitandosi ad affermare che "il fatto appare grave" (p. 3), non prende in alcuna considerazione gli argomenti valorizzati dalla Difesa e, in effetti, già presenti nelle sentenze di merito: alle pp. 1-3 della sentenza di primo grado si legge, infatti, che "l'intero fatto storico è stato documentato da immagini riprese da una telecamera di sorveglianza puntata esattamente sul luogo dei fatti", che l'imputato, il quale guidava una moto, ha urtato lateralmente il pedone senza avvedersene, come confermato dal trasportato sul motociclo, che è stato accertato che l'azione dell'imputato si è protratta per un tempo "molto breve", che l'imputato, ammonito dal teste T., ha tenuto una "condotta positiva" facendo, "immediatamente (...) ritorno sul luogo del sinistro"; e si è ritenuto espressamente sussistere le condizioni per prevedere che l'imputato, incensurato, si astenga per il futuro dalla commissione di ulteriori reati, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.

3.2. Ricorrono, inoltre, ad avviso del Collegio, le condizioni per ritenere esistente la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., senza necessità di rinvio alla sede di merito, in quanto le relative circostanza di fatto sono state ritualmente dedotte nei motivi di appello ed i presupposti per la sua applicazione sono immediatamente rilevabili dagli atti senza necessità di ulteriori accertamenti fattuali, trattandosi nel caso di specie di comportamento emerso come di minima offensività, non abituale e non emergendo condizioni ostative previste dalla legge (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/20202, Rodio, Rv. 280118: "La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis c.p., può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali"; Sez. 4, n. 27241 del 16/09/2020, Resca, Rv. 279959: "Ai sensi. dell'art. 620, lett. I), c.p.p., come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di legittimità può tener conto dei concreti elementi desumibili dalle sentenze di merito, indicativi della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata"; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271: "La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p., nel giudizio di legittimità, può essere ritenuta, senza rinvio del processo nella sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se esclusa nel giudizio di appello, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e no n siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine"; in termini, Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476).

4. Consegue l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. proc. pèn.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p.p..