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Interrogatorio di garanzia, quale termine per garantire diritto di difesa? (Cass. 26343/20)

21 settembre 2020, Cassazione penale

L’interrogatorio di garanzia tutela il preminente interesse a provocare un immediato contatto tra l’indagato e il giudice della cautela per la verifica dei presupposti per la privazione della libertà, sicché le esigenze della difesa di consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la presentazione di una "istanza di differimento" dell’interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 c.p.p.

Il codice non indica un termine minimo che deve intercorrere tra l’avviso dell’atto ed il suo compimento: è però illegittimo l’interrogatorio di garanzia dell’indagato qualora l’avviso al difensore non sia "tempestivo", avuto riguardo alla concreta possibilità per il difensore di essere fisicamente presente al compimento dell’atto e di svolgere un"adeguata assistenza difensiva". E che a tal fine devono essere considerati sia la distanza che separa il difensore dal luogo in cui l’interrogatorio si svolge sia i tempi necessari all’esame degli atti processuali.

La effettività delle garanzie difensive esercitabili attraverso l’interrogatorio di garanzia deve essere valutata con riguardo alla particolare funzione dell’atto, che è quella di consentire un immediato contatto tra la persona privata della libertà ed il giudice che ha emesso la misura sulla base di atti (di regola) non formati in contraddittorio.

Con specifico riguardo al termine che deve intercorrere tra l’avviso dell’atto ed il suo compimento, mancando una disciplina specifica, la effettività della garanzie difensive, deve essere valutata con riguardo alle circostanze del caso concreto, che devono essere apprezzate con l’obiettivo di verificare se il difensore abbia avuto possibilità di esercitare il suo mandato.

Tra le circostanze rilevanti devono essere considerate (a) la distanza tra il luogo ove il difensore svolge la sua attività professionale e quello dove si svolge l’interrogatorio, (b) i collegamenti disponibili per coprire tale distanza, (c) il tempo intercorrente tra l’avviso e l’atto, e, (d) la diligenza del difensore nel chiedere un differimento correlato a concrete ed allegate difficoltà di presenziare personalmente all’atto ed alla impossibilità di nominare sostituti.

Corte di Cassazione

sez. II Penale

sentenza 24 luglio – 21 settembre 2020, n. 26343
Presidente Imperiali – Relatore Recchione

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Salerno rigettava l’appello proposto nei confronti dell’ordinanza che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo tempestivo l’avviso dell’interrogatorio di garanzia notificato al difensore il giorno prima del compimento dell’atto.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: l’avviso dell’interrogatorio di garanzia notificato al difensore ventiquattro ore prima del compimento dell’atto non avrebbe consentito l’esercizio del diritto di difesa, tenuto conto che l’interrogatorio si svolgeva a Caltagirone mentre il difensore aveva lo studio in Salerno; si deduceva inoltre che tale vizio non poteva ritenersi sanato a causa del fatto che era stato chiesto un differimento, dato che non poteva addossarsi al difensore l’onere di sanare le nullità del procedimento.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il collegio ribadisce la rilevanza dell’interrogatorio di garanzia come momento essenziale per l’esercizio del diritto di difesa da parte della persona cui è stata applicata una misura cautelare.
1.1.1. Si tratta di un atto che deve essere compiuto in modo tempestivo dato che la sua funzione essenziale è quella di porre la persona ristretta a contatto con il giudice per consentire la immediata verifica della presenza di circostanze a conoscenza dell’indagato eventualmente idonee ad incrinare la gravità del quadro indiziario o a ridimensionare le esigenze cautelari identificate dal giudice.
La funzione dell’interrogatorio di garanzia è quella di consentire alla persona privata della libertà di entrare rapidamente in contatto con il giudice che ha imposto la cautela attivando una sorta di contraddittorio postumo che consenta all’accusato di allegare una eventuale versione antagonista cosi garantendo un tempestivo controllo della correttezza del provvedimento emesso inaudita altera parte.
La necessaria tempestività di tale contatto (che deve essere compiuto entro cinque giorni nel caso in cui sia applicata una misura carceraria) ne costituisce anche il limite dato che, soprattutto nei procedimenti complessi la esiguità del termine tra il deposito degli atti e l’effettuazione dell’interrogatorio potrebbe ostare alla "effettiva" conoscenza della provvista indiziaria da parte dell’indagato e del suo difensore. Sul punto la Cassazione ha affermato che l’interrogatorio di garanzia tutela il preminente interesse a provocare un immediato contatto tra l’indagato e il giudice della cautela per la verifica dei presupposti per la privazione della libertà, sicché le esigenze della difesa di consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la presentazione di una "istanza di differimento" dell’interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 c.p.p. (Sez. 2, n. 44902 del 30/09/2014 - dep. 28/10/2014, Cosentino, Rv. 260876).

1.1.2. Tale funzione dell’interrogatorio di garanzia emerge anche dalla giurisprudenza che ha affrontato il tema qui devoluto, ovvero la compatibilità dell’esiguità del termine concesso al difensore tra avviso e compimento dell’atto ed il pieno esercizio delle garanzie difensive.
Il codice non indica un termine minimo che deve intercorrere tra l’avviso dell’atto ed il suo compimento.

La giurisprudenza ha tuttavia affermato che è illegittimo l’interrogatorio di garanzia dell’indagato qualora l’avviso al difensore non sia "tempestivo", avuto riguardo alla concreta possibilità per il difensore di essere fisicamente presente al compimento dell’atto e di svolgere un"adeguata assistenza difensiva". E che a tal fine devono essere considerati sia la distanza che separa il difensore dal luogo in cui l’interrogatorio si svolge sia i tempi necessari all’esame degli atti processuali (Sez. 5, n. 2253 del 17/10/2013 - dep. 20/01/2014, Baldassarri, Rv. 257937).
Tale affermazione è stata specificata dalla giurisprudenza successiva secondo cui mancando disposizioni "ad hoc", e non potendo applicarsi analogicamente all’interrogatorio di garanzia - per diversità di "ratio" - i termini previsti per attività di diversa natura, deve ritenersi valido ed efficace - dunque tempestivo - l’avviso che abbia posto il difensore nelle condizioni di intervenire (eventualmente a mezzo di un sostituto) o di chiedere che l’atto sia ritardato per il tempo strettamente necessario ad assicurare la sua presenza (la decisione riguarda un caso nel quale il difensore aveva ricevuto l’avviso in questione, relativo ad un interrogatorio da espletarsi a circa km. 400 dal proprio studio, con 24 ore di anticipo, e non aveva presentato di differimento: Sez. 1, n. 34930 del 15/03/2011 - dep. 27/09/2011, Buono, Rv. 251485; conforme anche la risalente Sez. 6, n. 1233 del 01/04/1998 - dep. 29/04/1998, Capasso, Rv. 211704).
In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche alle quali si intende dare continuità il collegio ritiene che il contemperamento tra l’esigenza di assicurare un esercizio effettivo delle prerogative difensive e quella di garantire il tempestivo contatto tra la persona ristretta ed il giudice della cautela deve passare attraverso la valorizzazione della facoltà del difensore di presentare una motivata istanza di differimento dell’interrogatorio.
1.2. In conclusione: la effettività delle garanzie difensive esercitabili attraverso l’interrogatorio di garanzia deve essere valutata con riguardo alla particolare funzione dell’atto, che è quella di consentire un immediato contatto tra la persona privata della libertà ed il giudice che ha emesso la misura sulla base di atti (di regola) non formati in contraddittorio. Con specifico riguardo al termine che deve intercorrere tra l’avviso dell’atto ed il suo compimento, mancando una disciplina specifica, la effettività della garanzie difensive, deve essere valutata con riguardo alle circostanze del caso concreto, che devono essere apprezzate con l’obiettivo di verificare se il difensore abbia avuto possibilità di esercitare il suo mandato. Tra le circostanze rilevanti devono essere considerate (a) la distanza tra il luogo ove il difensore svolge la sua attività professionale e quello dove si svolge l’interrogatorio, (b) i collegamenti disponibili per coprire tale distanza, (c) il tempo intercorrente tra l’avviso e l’atto, e, (d) la diligenza del difensore nel chiedere un differimento correlato a concrete ed allegate difficoltà di presenziare personalmente all’atto ed alla impossibilità di nominare sostituti.
1.3. Nel caso in esame l’avviso non veniva notificato ad horas, ma il giorno precedente a quello individuato per il compimento dell’atto; l’avviso era notificato ad un difensore che (5 aveva lo studio a circa seicento chilometri di distanza dal luogo dove si sarebbe svolto l’interrogatorio, che, come rilevato dal Tribunale, poteva essere raggiunto anche con l’aereo (pag 3 dell’ordinanza impugnata).
Si tratta di circostanze che, come rilevato nel provvedimento impugnato, non sono affatto indicative della lesione del diritto di difesa, dato che la distanza tra il luogo dell’atto e quello dove il difensore ha lo studio, non risulta ostativa all’intervento dell’avvocato, il quale avrebbe comunque potuto ottenere un differimento dell’atto, ove avesse allegato concrete difficoltà; tuttavia, come rilevato dal Tribunale, il difensore restava inerte.
A ciò si aggiunge che il diritto di difesa non risultava leso neanche dalla dedotta esiguità del termine concesso per consultare gli atti: il Tribunale rilevava infatti che l’ordinanza contestata era stata riemessa sullo base dello stesso compendio indiziario di una ordinanza precedentemente annullata che era noto al difensore da circa cinque mesi (pag. 3 dell’ordinanza impugnata).
2. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., , comma 1 ter che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis citato art..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.