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Inerzia del PM, procedimento archiviato: Italia condannata (Corte EDU, Petrella 2021)

18 marzo 2021, Corte europea per i diritti dell'Uomo

E' violato il diritto della vitima di una reato ad una durata ragionevole del procedimento quando  a seguito della denuncia la Procura per 6 anni non abbia posto in essere alcuna attività investigativa ed il caso non sia particolarmente complesso.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha infatti ritenuto sussistente, all’unanimità, la violazione dell’art. 6 (diritto ad un processo equo entro un ragionevole periodo di tempo) e dell’art. 13 (diritto ad un rimedio effettivo) e, a maggioranza (cinque voti e due), una violazione del diritto all’accesso ad un tribunale
per condotta negligente dell'uficio del publico minsitero.

Non è necessario che la vittima di un reato chieda il risarcimento in sede civile; la conseguenza del comportamento illecito da parte delle autorità itlaiane che non hanno esaminato la denuncia presnetata dalla persna offesa è stata quella di privare il ricorrente di far determinare le sue pretese civili nei procedimenti che aveva scelto di portare avanti e che erano stati messi a sua disposizione dal sistema giuridico nazionale. Un individuo non può essere obbligato a proporre un'azione per lo stesso scopo nei tribunali civili dopo che il procedimento penale è caduto in prescrizione per colpa del giudice penale.

L'articolo 6 § 1 della Convenzione si applica ai procedimenti relativi alle richieste civili a partire dal momento della loro presentazione, bastando dunque la qualità di persona offesa, a meno che la vittima non abbia inequivocabilmente rinunciato al suo diritto al risarcimento, poiché nell'ordinamento italiano, anche prima dell'udienza preliminare, in cui può essere proposta tale domanda, la vittima del reato può esercitare i diritti e le facoltà espressamente conferiti dalla legge.

 

(traduzione informale canestriniLex.com, testo originale in francese qui )

 

Corte europe per i diritti dell'Uomo

PRIMA SEZIONE

CASO DI PETRELLA contro ITALIA

(Applicazione n. 24340/07)

STRASBURGO

18 marzo 2021

 

GIUDIZIO

Articolo 6 § 1 (civile) - Accesso a un tribunale - Durata delle indagini preliminari che hanno impedito al ricorrente di costituirsi parte civile nel procedimento penale e di chiedere il risarcimento dei danni civili - Azione interrotta perché il reato si è prescritto prima dell'udienza preliminare dalla quale la parte lesa poteva costituirsi parte civile - Comportamento scorretto delle autorità - Articolo 6 applicabile, Ricorrente che abbia esercitato almeno uno dei diritti e delle facoltà espressamente conferiti dall'ordinamento interno - Denuncia volta a far valere il diritto civile alla protezione della reputazione - Azione allo stesso fine in sede civile non richiesta

Art 6 § 1 (civile) - Tempo ragionevole - Durata eccessiva del procedimento civile

Art 13 (+ Art 6) - Mancanza di un rimedio interno efficace per la durata del procedimento

 Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni previste dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetto a modifiche formali.

Nel caso Petrella contro l'Italia

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da :

Ksenija Turković, presidente,

Krzysztof Wojtyczek,

Linos-Alexandre Sicilianos,

Pere Pastor Vilanova,

Péter Paczolay,

Gilberto Felici,

Raffaele Sabato, Giudici,

e Renata Degener, cancelliere di sezione,

Visto :

il suddetto ricorso (n. 24340/07) contro la Repubblica italiana, presentato alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da un cittadino di questo Stato, il sig. Vincenzo Petrella ("il ricorrente"), il 1° giugno 2007

La decisione di portare la domanda all'attenzione del governo italiano ("il governo") si è basata sulle seguenti considerazioni

le osservazioni delle parti,

Avendo deliberato in camera di consiglio il 2 febbraio 2021

Emette la seguente sentenza, che è stata adottata in tale data:

INTRODUZIONE

1. Il presente caso riguarda la durata delle indagini preliminari svolte nel procedimento intentato dal ricorrente, la mancanza di un rimedio effettivo che gli consenta, in quanto parte lesa, di presentare un reclamo in tal senso e il fatto che la denuncia del ricorrente sia stata interrotta perché prescritta. Il ricorrente ha denunciato una violazione degli articoli 6 § 1, 8, 13 e 14 della Convenzione.

I FATTI

2. La ricorrente è nata nel 1951 e vive a Caserta. Era rappresentato dal signor A. Imparato, un avvocato.

3. Il governo era rappresentato dal suo ex agente, la signora E. Spatafora.

4. Il richiedente è un avvocato. Nel periodo materiale era anche presidente di una squadra di calcio, la "Casertana".

5. Il 22 luglio 2001 il quotidiano Corriere di Caserta ha pubblicato un articolo di prima pagina intitolato "Buco di mille miliardi" di Petrella & Co. L'articolo, che era accompagnato da una fotografia del richiedente, conteneva il seguente passaggio: "L'amministrazione sanitaria locale e la regione sono state dissanguate in sei anni. Cifre a nove zeri per gli onorari del presidente della Casertana, Petrella, mentre il giudice (pretore)[1] era [X], il numero due della società, che ha fatto eseguire 6.066 pignoramenti, arricchendo così i suoi amici avvocati. (...). Sei anni di salasso nel bilancio della sanità pubblica da parte di giudici e avvocati (guarda caso Petrella e [X], ora presidente e vicepresidente della Casertana), [che] avrà ripercussioni per decenni". Il 23, 24 e 25 luglio 2001 il "Corriere di Caserta" ha pubblicato altri articoli dal contenuto simile a quello del 22 luglio.

6. 6. Ritenendo che gli articoli pubblicati sul "Corriere di Caserta" avessero danneggiato il suo onore e la sua reputazione, il 28 luglio 2001 il ricorrente ha presentato una denuncia per diffamazione aggravata a mezzo stampa contro l'autore e il direttore del giornale e contro il presidente e l'amministratore delegato della società editrice. Nella sua denuncia, depositata presso la procura di Santa Maria Capua Vetere, il ricorrente ha dichiarato che intendeva costituirsi parte civile nel procedimento e chiedere un risarcimento di 10 miliardi di lire (5 milioni di euro). Ha anche dichiarato che desiderava essere informato di qualsiasi chiusura della sua denuncia.

7. Il 10 settembre 2001 il caso è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, competente ratione loci a conoscerlo.

8. Con una decisione del 9 novembre 2006, comunicata alla ricorrente il 2 dicembre 2006, il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione della denuncia della ricorrente per prescrizione del reato contestato.

9. Con una decisione del 17 gennaio 2007, il giudice per le indagini preliminari di Salerno ha archiviato il procedimento, accogliendo così la richiesta del pubblico ministero.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRATICA NAZIONALE PERTINENTE

10. Il diritto e la prassi interna pertinenti riguardanti la legge n. 89 del 2001 ("la legge Pinto") si trovano nelle sentenze Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006-V) e Arnoldi c. Italia (n. 35637/04, §§ 15-19, 7 dicembre 2017).

11. Secondo l'articolo 79 del codice di procedura penale (CCP), la parte lesa può costituirsi parte civile solo a partire dall'udienza preliminare, che è il momento del procedimento in cui il giudice è chiamato a decidere se l'imputato debba essere rinviato a giudizio (si veda, per ulteriori dettagli sullo status della parte lesa nel diritto italiano, Arnoldi, già citato, §§ 15-18).

12. L'art. 55, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (poi convertito in legge, senza modifiche sul punto, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134) ha introdotto nell'art. 2 della legge Pinto un comma 2 bis, che prevede, tra l'altro, che la durata del processo penale si calcola dal momento in cui la persona offesa è ammessa al processo come parte civile. Nel ritenere il suddetto paragrafo compatibile con l'articolo 6 § 1 della Convenzione, con sentenza n. 249 del 25 novembre 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità portata alla sua attenzione.

13. Secondo l'articolo 127 delle disposizioni di attuazione del TBC, l'ufficio del pubblico ministero deve trasmettere ogni settimana al procuratore generale presso la corte d'appello l'elenco delle indagini per le quali l'ufficio del pubblico ministero non ha avviato un procedimento penale o non ha chiesto l'archiviazione delle accuse.

14. Gli articoli 405 e 406 del CPC prevedono dei limiti di tempo per il compimento di atti investigativi da parte del pubblico ministero. Una volta scaduti i termini per l'avvio dell'azione penale o la presentazione di una domanda di archiviazione, secondo l'articolo 413 del CPC, la parte lesa (persona offesa) può chiedere al Procuratore generale della Corte d'Appello di revocare l'indagine ai sensi dell'articolo 412 del CPC.

15. L'articolo 412 del CPC, in vigore all'epoca dei fatti, prevedeva nelle sue parti pertinenti quanto segue

Sezione 412 - Evocazione delle indagini preliminari in mancanza di un'azione penale

" 1. Il pubblico ministero presso la corte d'appello revoca, con decreto motivato, le indagini preliminari quando il pubblico ministero non avvia l'azione penale o non chiede l'archiviazione del caso entro il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. (...)

2. (...) "

16. L'articolo 413 del TBC si legge come segue

Articolo 413 - Richiesta della persona sottoposta a indagine preliminare

Articolo 413 - Richiesta da parte della persona sottoposta ad indagine preliminare o della persona lesa

" 1. 1. La persona sottoposta a indagine preliminare o la parte lesa può chiedere al pubblico ministero di evocare l'indagine in conformità con l'articolo 412(1) del CPC.

2. Dopo aver evocato l'indagine, il procuratore conduce le indagini preliminari necessarie e formula le sue richieste [richiesta di chiusura del caso o di avvio dell'azione penale] entro trenta giorni dalla data della richiesta di evasione fatta secondo i termini del primo comma. "

17. Il 27 marzo 2007, il Consiglio superiore della magistratura (CSM) ha ricevuto una richiesta riguardante la validità e l'interpretazione della sua precedente decisione del 16 luglio 1997 sulla regolamentazione della revoca delle indagini preliminari i cui termini erano scaduti. In una decisione del 12 settembre 2007 ("Potere di evocazione del pubblico ministero presso la corte d'appello"), il CSM ha innanzitutto ricordato di aver condotto un'indagine sugli approcci e le diverse pratiche adottate dagli uffici del pubblico ministero e ha concluso che il diritto interno non prevedeva alcun potere discrezionale del pubblico ministero in materia di evocazione. Alla luce di ciò, pur constatando di essere "consapevole dell'impossibilità per le procure di evocare con successo tutte le indagini preliminari i cui termini sono già scaduti e poi di completare tali indagini nel breve termine di trenta giorni dalla decisione di evocazione", Il CSM ha osservato che la sua deliberazione del 1997 aveva indicato una soluzione pratica alla questione dei criteri di selezione dei casi da evocare e che intendeva "fornire una soluzione ragionevole a una situazione che poteva altrimenti diventare insostenibile, dato che le procure non avevano la possibilità materiale di evocare tutte le indagini preliminari per le quali erano scaduti i termini". In effetti, nel 1997, il CSM aveva limitato l'evocazione obbligatoria ai casi in cui, una volta scaduti i termini, il procuratore non poteva chiedere l'archiviazione del caso o l'avvio di un procedimento penale perché erano necessari altri passi investigativi.

IN LEGGE

LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

18. Il ricorrente lamentava che la durata del procedimento penale era stata eccessiva e che, decidendo di interrompere il procedimento penale perché prescritto, le autorità nazionali gli avevano impedito di accedere a un tribunale. Egli ha invocato l'articolo 6 § 1 della Convenzione, che recita:

"Ogni persona ha diritto a un'equa udienza ... entro un termine ragionevole da parte di un tribunale ... che decida ... le controversie riguardanti i suoi diritti e doveri civili ..."

19. Il governo ha ammesso che la questione principale del caso era "l'incapacità dell'ufficio del pubblico ministero di agire, che ha presumibilmente portato alla perdita di tempo e ha impedito l'accesso a un tribunale", ma ha contestato la tesi del ricorrente.

Ammissibilità
L'applicabilità dell'articolo 6 della Convenzione

20. Il governo ha sostenuto che i reclami del ricorrente erano incompatibili ratione materiae e dovevano quindi essere respinti. In particolare, ha dichiarato che il procedimento penale si era concluso con l'archiviazione del caso, senza che l'imputato venisse processato; di conseguenza, il ricorrente non aveva mai avuto lo status di parte nel procedimento e non aveva mai potuto chiedere un risarcimento; dato che il diritto italiano non riconosce il principio della preminenza dell'azione penale su quella civile e che il ricorrente aveva la possibilità di intentare un'azione civile per ottenere un risarcimento, il procedimento penale non era "direttamente" determinante per il suo diritto civile; quindi, a differenza della causa Perez c. Francia ([GC], n. 47287/99, CEDU 2004-I), la componente civile non era strettamente legata allo svolgimento del procedimento penale.

21. Il ricorrente ha sostenuto che l'articolo 6 della Convenzione era applicabile nella fattispecie.

22. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, la Convenzione non riconosce, di per sé, il diritto di far perseguire o condannare terzi penalmente. Per rientrare nel campo di applicazione della Convenzione, un tale diritto deve andare di pari passo con l'esercizio da parte della vittima del suo diritto di intentare un'azione, di natura civile, secondo il diritto interno, anche solo per ottenere una riparazione simbolica o la protezione di un diritto civile, come il diritto di godere di una "buona reputazione". Di conseguenza, l'articolo 6 § 1 della Convenzione si applica ai procedimenti relativi alle richieste civili a partire dal momento della loro presentazione, a meno che la vittima non abbia inequivocabilmente rinunciato al suo diritto al risarcimento (si veda Perez, già citato, §§ 66-71, e Gorou c. Grecia (n. 2) [GC], no. 12686/03, §§ 24-25, 20 marzo 2009). Inoltre, la Corte ha ritenuto applicabile questa disposizione alla parte lesa che non si sia costituita parte civile, poiché nell'ordinamento italiano, anche prima dell'udienza preliminare, in cui può essere proposta tale domanda, la vittima del reato può esercitare i diritti e le facoltà espressamente conferiti dalla legge (Sottani c. Italia (dec.), n. 26775/02, CEDU 2005-III (estratti), Patrono, Cascini e Stefanelli c. Italia, n. 10180/04, §§ 31-32, 20 aprile 2006, e Arnoldi, sopra citato, §§ 25-44).

23. Nella fattispecie, la Corte osserva che il reclamo del ricorrente mirava a far valere un diritto civile - vale a dire il diritto alla protezione della sua reputazione - di cui egli potrebbe presumibilmente pretendere di godere. Inoltre, nella sua denuncia, il ricorrente aveva dichiarato che intendeva costituirsi parte civile nel procedimento penale e chiedere un risarcimento di 5 milioni di euro. Aveva anche chiesto espressamente di essere avvisato di un'eventuale chiusura del caso (vedi paragrafo 6 sopra). Di conseguenza, il ricorrente aveva esercitato almeno uno dei diritti e delle facoltà conferite alla parte lesa dal diritto interno (cfr. Arnoldi, sopra citata, § 41). Visti gli argomenti addotti dal governo e le conclusioni raggiunte dalla Corte nei casi summenzionati, la Corte respinge l'obiezione sollevata dal governo. L'articolo 6 § 1 della Convenzione è quindi applicabile al caso di specie.

Esaurimento dei rimedi interni

(a) Per quanto riguarda la richiesta di evocazione

24. Il governo ha sostenuto che i rimedi interni non erano stati esauriti. A suo avviso, dato che gli articoli 405 e 406 del TBC fissano dei termini per il compimento degli atti istruttori, la ricorrente avrebbe potuto far valere l'inerzia del pubblico ministero, dapprima rivolgendosi al pubblico ministero stesso e poi chiedendo, sulla base degli articoli 412 e 413 del TBC, che il pubblico ministero collegato alla Corte d'appello convocasse le indagini. A questo proposito, la Corte osserva che, nelle sue osservazioni iniziali, il Governo ha fatto riferimento solo a una sentenza della Corte di Cassazione (n. 19833 del 2009) e che, successivamente, nelle sue osservazioni complementari, ha fatto riferimento: a) a una decisione del 6 dicembre 2011 del pubblico ministero presso la Corte d'appello di Brescia, con la quale il suddetto pubblico ministero aveva respinto una richiesta di evocazione perché il procuratore incaricato del caso aveva nel frattempo chiuso le indagini preliminari; e b) alla decisione del CSM del 12 settembre 2007 riguardante il potere di evocazione del pubblico ministero presso la Corte d'appello.

25. La ricorrente ha ritenuto che i rimedi indicati dal governo non fossero efficaci, per le seguenti ragioni: in primo luogo, non era necessario chiedere alle autorità di essere messe al corrente dei ritardi del pubblico ministero perché, ai sensi dell'articolo 127 delle disposizioni di applicazione del TBC, la cancelleria del pubblico ministero era tenuta a trasmettere ogni settimana al procuratore della corte d'appello l'elenco delle inchieste per le quali il pubblico ministero non aveva avviato l'azione penale o non aveva chiesto l'archiviazione; Inoltre, la parte lesa non aveva alcuna possibilità di costringere il pubblico ministero a continuare le indagini; infine, non aveva alcun "diritto" effettivo, basato su una base giuridica chiara e accessibile, di fare una richiesta di evocazione o alcun diritto di contestare l'eventuale rifiuto di tale richiesta.

26. La Corte ricorda che, ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, la questione può essere deferita ad essa solo dopo aver esaurito tutte le vie di ricorso interne. Ogni richiedente deve aver dato ai tribunali nazionali la possibilità di rimediare alle presunte violazioni contro le Alte Parti Contraenti. Questa regola si basa sul presupposto, che è oggetto dell'articolo 13 della Convenzione - con cui ha strette affinità - che il sistema interno deve fornire un rimedio efficace per la presunta violazione. Le disposizioni dell'articolo 35 § 1, tuttavia, richiedono l'esaurimento dei soli rimedi disponibili e adeguati rispetto alle violazioni denunciate. Questi rimedi devono esistere con un sufficiente grado di certezza, non solo in teoria ma anche in pratica, altrimenti mancano della necessaria efficacia e accessibilità.

27. Per quanto riguarda l'onere della prova, la Corte ribadisce che spetta al governo che invoca il non esaurimento dell'azione dimostrare che il rimedio era efficace e disponibile sia in teoria che in pratica all'epoca dei fatti (si veda, tra le tante, McFarlane v Irlanda [GC], n. 31333/06, § 107, 10 settembre 2010, Vučković e altri c. Serbia (obiezione preliminare) [GC], nn. 17153/11 e 29 altri, § 77, 25 marzo 2014, e Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Ungheria [GC], n. 201/17, § 52, 20 gennaio 2020). La base del rimedio deve quindi essere chiara secondo il diritto interno (cfr. Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera (dec.), n. 41773/98, 30 novembre 2004, e Ceylon c. Turchia (dec.), n. 26065/06, 17 marzo 2015). La disponibilità del rimedio invocato, compresa la sua portata e copertura, deve essere esposta chiaramente e confermata o integrata dalla prassi o dalla giurisprudenza (si veda Gherghina c. Romania (dec.) [GC] n. 42219/07, § 88, 9 luglio 2015, McFarlane, sopra citata, §§ 117 e 120, e Mikolajová c. Slovacchia, n. 4479/03, § 34, 18 gennaio 2011). Questo deve essere, in linea di principio, ben stabilito e precedente alla data in cui la domanda è stata presentata (vedi Gherghina, citato sopra, § 88), salvo eccezioni giustificate dalle circostanze di un caso.

28. Per quanto riguarda il rimedio menzionato dal Governo ai sensi dell'articolo 413 del TBC (si veda il precedente paragrafo 16), la Corte ribadisce di aver ripetutamente affermato che un reclamo gerarchico non è un rimedio efficace poiché, come regola generale, non conferisce al suo autore un diritto personale di ottenere dallo Stato l'esercizio dei suoi poteri di controllo (si veda Sürmeli c. Germania [GC], no. 75529/01, § 109, CEDU 2006-VII). Ha raggiunto la stessa conclusione nei casi in cui il procedimento avviato non prevedeva la partecipazione del ricorrente, ma solo il suo diritto ad essere informato dell'esito del procedimento stesso (Jevremović c. Serbia, n. 3150/05, § 72, 17 luglio 2007). Infine, ha ritenuto che, in assenza di un diritto di ricorso, un ricorso gerarchico non potrebbe avere un effetto significativo ai fini dell'accelerazione del procedimento nel suo complesso (Lukenda c. Slovenia, n. 23032/02, § 63, CEDU 2005-X).

29. Nella fattispecie, la Corte osserva che il governo non ha dimostrato, alla luce dei criteri di cui al precedente paragrafo 28, che il reclamo gerarchico era in grado, sia in teoria che in pratica all'epoca dei fatti, di accelerare l'indagine preliminare. In particolare, il governo non ha dimostrato che questo rimedio conferiva alla persona lesa un vero e proprio diritto personale di ottenere dallo Stato l'esercizio dei suoi poteri di controllo, di partecipare al procedimento, di essere informato del suo esito e di esercitare un diritto di ricorso contro la decisione di rifiutare l'indagine. Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione n. 19833 del 2009 si limita a ricordare che il pubblico ministero ha il potere di evocare le indagini ai sensi dell'articolo 412 del c.p.p. e precisa che il mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 405 del c.p.p. (cfr. supra, paragrafo 14) non comporta una preclusione del diritto del pubblico ministero di esercitare l'azione penale. Inoltre, il governo non fornisce prove conclusive che questo rimedio sia efficace nella pratica. Al contrario, la decisione del CSM citata dal Governo tenderebbe a dimostrare il contrario, poiché riconosce apertamente "l'impossibilità per le procure di riuscire ad evocare tutte le indagini preliminari per le quali i termini sono già scaduti" e che "le procure non hanno la possibilità materiale di evocare tutte le indagini preliminari per le quali i termini sono scaduti". Questa constatazione non può essere messa in discussione solo perché in un'occasione il pubblico ministero presso la Corte d'appello di Brescia ha respinto una richiesta di evocazione con la motivazione che l'indagine era stata nel frattempo chiusa dal pubblico ministero del processo.

30. La Corte respinge quindi questa obiezione.

b) Per quanto riguarda il rimedio davanti ai tribunali civili

31. Nelle sue ulteriori osservazioni e sulla giusta soddisfazione, il governo ha anche sostenuto che il ricorrente avrebbe potuto applicare ai tribunali civili per la protezione dei suoi diritti.

32. La Corte ricorda che, ai sensi dell'articolo 55 del suo Regolamento, se la parte contraente convenuta intende sollevare un'eccezione di irricevibilità, deve farlo, nella misura in cui la natura del motivo e le circostanze lo consentono, nelle sue osservazioni scritte o orali sulla ricevibilità della domanda (N.C. v. Italia [GC], no. 24952/94, § 44, CEDU 2002-X). La Corte sottolinea che un'eccezione d'inammissibilità deve essere sollevata esplicitamente dal governo e che non spetta alla Corte dedurla dagli argomenti addotti da quest'ultimo (vedere, mutatis mutandis, Navalnyy v Russia [GC], nn. 29580/12 e altri 4, §§ 60-61, 15 novembre 2018, in cui il governo convenuto si era limitato ad affermare, incidentalmente, nell'affrontare il merito di una denuncia, che il ricorrente non aveva contestato le misure in questione nel procedimento interno, e Liblik e altri c. Estonia, n. 173/15 e altri 5, § 114, 28 maggio 2019, dove il governo convenuto aveva indicato altri rimedi a disposizione dei ricorrenti, ma non aveva sollevato un'eccezione di mancato esaurimento dei rimedi interni). Se fosse altrimenti, la Corte violerebbe il principio della parità delle armi (si veda, mutatis mutandis, Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, § 123, 20 marzo 2018).

33. La Corte osserva, a questo proposito, che il governo ha formalmente sollevato questa obiezione, per la prima volta, nelle sue osservazioni complementari, e non nelle sue osservazioni iniziali sull'ammissibilità e il merito del caso nella sezione dedicata alle obiezioni sul mancato esaurimento dei mezzi di ricorso interni. Rileva anche che il governo non ha fornito alcuna spiegazione per questo ritardo e osserva che non ci sono state circostanze eccezionali tali da sollevarli dall'obbligo di sollevare questa obiezione in tempo utile. Né la Corte può considerare come un'eccezione formale di non esaurimento dei mezzi di ricorso il semplice riferimento fatto dal governo nelle sue osservazioni iniziali alla possibilità per il ricorrente di ricorrere al ricorso civile. Questo punto è stato sollevato esclusivamente nel contesto dell'obiezione relativa alla giurisdizione in materia (vedi paragrafo 20 sopra), e il governo non ha sollevato alcuna obiezione all'ammissibilità a causa del mancato esaurimento dei rimedi interni nella parte pertinente di quel documento. Di conseguenza, la Corte conclude che al Governo è precluso, per quanto riguarda questa seconda parte, di invocare il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne (Khlaifia e altri c. Italia [GC], no. 16483/12, §§ 52 e 53, 15 dicembre 2016).

34. La Corte ricorda, infine, che nel caso Arnoldi (citato sopra, § 42, e si veda il successivo paragrafo 53), ha stabilito che la questione relativa all'esistenza di rimedi alternativi in grado di proteggere il diritto civile deve essere esaminata dal punto di vista della proporzionalità delle restrizioni al diritto di accesso a un tribunale, e non da quello dell'ammissibilità.

35. Respinge quindi anche questa obiezione.

36. Constatando che il ricorso non è manifestamente infondato o irricevibile per qualsiasi altro motivo ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.

I meriti

La presunta violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione a causa della durata del procedimento

37. La ricorrente ha sostenuto che la durata del procedimento è stata eccessiva.

38. Il governo non ha ritenuto necessario commentare il merito della causa in quanto, a loro avviso, l'articolo 6 § 1 non era in ogni caso applicabile nel caso di specie.

39. La Corte sottolinea che il periodo da considerare nel procedimento penale dal punto di vista del requisito del "tempo ragionevole" di cui all'articolo 6 § 1 inizia, per la persona che sostiene di essere stata danneggiata da un reato, nel momento in cui esercita uno dei diritti e delle facoltà espressamente conferitele dalla legge (si veda Arnoldi, sopra citato, § 48).

40 La Corte osserva inoltre che la durata ragionevole del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso e utilizzando i seguenti criteri: la complessità del caso, il comportamento del richiedente, il comportamento delle autorità competenti e la posta in gioco per la persona interessata (si veda Frydlender c. Francia [GC], n. 30979/96, § 43, CEDU 2000-VII).

41. Nella fattispecie, la Corte osserva che il periodo da prendere in considerazione è iniziato il 28 luglio 2001, data di presentazione della denuncia del ricorrente, e si è concluso il 17 gennaio 2007, data della decisione di archiviazione del procedimento adottata dal giudice per le indagini preliminari di Salerno. Questo periodo è durato quindi circa cinque anni e sei mesi per la sola fase di indagine preliminare.

42. Inoltre, la Corte osserva che, secondo i documenti forniti dalle parti, durante il suddetto periodo non ha avuto luogo alcuna attività investigativa e che il caso non era particolarmente complesso. Infine, constata che il governo non ha fornito nessun argomento capace di giustificare un periodo così lungo di indagini preliminari.

43. Questi fattori sono sufficienti per la Corte per concludere che, nel caso in esame, la durata del procedimento in questione è stata eccessiva e non ha soddisfatto il requisito del "tempo ragionevole". C'è stata quindi una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

Sulla presunta violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione a causa della mancanza di accesso a un tribunale

44. Il ricorrente ha anche denunciato una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione a causa della mancanza di accesso a un tribunale. A suo parere, la decisione di interrompere il procedimento per prescrizione dell'azione penale è dovuta all'inerzia del pubblico ministero, che gli ha impedito di costituirsi parte civile e di ottenere la tutela dei suoi diritti civili e l'esame della sua richiesta di risarcimento. Infine, costringerlo a intentare un'azione civile in seguito avrebbe potuto essere inutilmente infruttuoso e costoso, soprattutto in caso di successiva insolvenza della controparte.

45. Il governo, ancora una volta, non ha ritenuto utile presentare osservazioni sul merito in quanto, a loro avviso, l'articolo 6 § 1 non era applicabile nel caso di specie in ogni caso.

46. La Corte ritiene che la denuncia relativa alla mancanza di accesso al tribunale sollevi una questione distinta da quella della durata del procedimento e pertanto, in conformità con l'approccio adottato nelle sentenze Atanasova c. Bulgaria (n. 72001/01, §§ 47 e 57, 2 ottobre 2008) e Tonchev c. Bulgaria (n. 18527/02, §§ 49 e 53, 19 novembre 2009), la esaminerà separatamente.

47. 47. La Corte ribadisce che ogni persona ha il diritto che un tribunale ascolti le sue controversie riguardanti i suoi diritti e doveri civili. Così l'articolo 6 § 1 della Convenzione sancisce il "diritto ad un tribunale", di cui il diritto di accesso, vale a dire il diritto di adire un tribunale in materia civile, è solo un aspetto (cfr. Principe Hans-Adam II del Liechtenstein c. Germania [GC], no. 42527/98, § 43, CEDU 2001-VIII, e Cudak c. Lituania [GC], no. 15869/02, § 54, 23 marzo 2010).

48. La Corte sottolinea, tuttavia, che questo diritto non è assoluto: è soggetto a limitazioni implicitamente accettate, poiché richiede, per sua natura, una regolamentazione da parte dello Stato. Gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento in questo senso. Spetta tuttavia alla Corte stabilire in via definitiva se i requisiti della Convenzione sono stati soddisfatti; la Corte deve quindi essere soddisfatta che le limitazioni attuate non restringano l'accesso all'individuo in modo tale o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto. Inoltre, una tale restrizione è compatibile con l'articolo 6 § 1 della Convenzione solo se persegue uno scopo legittimo e se vi è un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (vedi Waite e Kennedy c. Germania [GC], no. 26083/94, § 59, CEDU 1999-I). In effetti, il diritto di accesso a un tribunale è pregiudicato quando la sua regolamentazione cessa di servire ai fini della certezza del diritto e della corretta amministrazione della giustizia e costituisce una sorta di barriera che impedisce al contendente di far decidere la sua causa nel merito al tribunale competente (Tsalkitzis c. Grecia, no. 11801/04, § 44, 16 novembre 2006). Nel caso di Zubac c. Croazia ([GC], n. 40160/12, §§ 90 e 95, 5 aprile 2018), la Corte ha ricordato che quando un errore procedurale impedisce al richiedente di accedere a un tribunale, di solito tende a far ricadere l'onere sulla persona che ha commesso l'errore. Ha aggiunto, nella stessa causa, che una restrizione dell'accesso a un tribunale è sproporzionata quando l'inammissibilità di un ricorso risulta dall'imputazione al richiedente di una colpa di cui non è obiettivamente responsabile.

49. La Corte ricorda che, nei casi di mancato esame del merito delle domande delle parti civili a causa dell'inammissibilità delle denunce penali a cui erano allegate, essa ha attribuito importanza all'accessibilità e all'efficacia degli altri rimedi giuridici a disposizione degli interessati per far valere le loro pretese, in particolare le azioni disponibili dinanzi ai tribunali civili (Forum Maritime S.A. c. Romania, nn. 63610/00 e 38692/5, § 91, 4 ottobre 2007). Nei casi in cui ha ritenuto che tali rimedi fossero effettivamente disponibili per i richiedenti, non ha riscontrato alcuna violazione del diritto di accesso a un tribunale (si veda Assenov e altri c. Bulgaria, n. 24760/94, § 112, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, e Ernst e altri c. Belgio, n. 33400/96, § 112, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, § 112, e § 112, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, § 112). Belgio, n. 33400/96, §§ 53-55, 15 luglio 2003, Moldovan e altri c. Romania (n. 2), nn. 41138/98 e 64320/01, §§ 119-122, 12 luglio 2005, Lacerda Gouveia e altri c. Portogallo, n. 11868/07, § 80, 1° marzo 2011, e Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania [GC], n. 41720/13, § 198, 25 giugno 2019).

50. In particolare, la Corte non ha riscontrato una violazione dell'articolo 6 della Convenzione quando il procedimento penale non è stato condotto o è stato interrotto sulla base del fatto che: non era stato accertato alcun reato (cfr. Georgi Georgiev c. Bulgaria (dec.), n. 34137/03, 11 gennaio 2011, Assenov e altri, citata, §§ 22-23, Moldovan e altri, citata, §§ 36-37, Forum Maritime S.A., citato, § 30, e Manolea e altri c. Romania (dec.), n. 58162/14, § 23, 15 settembre 2020), o che il procedimento penale era stato chiuso in virtù di un accordo di "colpevolezza" (Nikolov c. Bulgaria (V) (dec.), n. 39672/03, 28 settembre 2010) o di un privilegio giurisdizionale (Ernst e altri, citato, § 49) o a causa della morte dell'imputato (Manolea e altri, citato, § 23). Lo stesso valeva per i casi in cui il ricorrente aveva già presentato una domanda parallela al tribunale civile e ottenuto un esame del merito prima che il procedimento fosse interrotto (S.O.S. racisme - Touche pas à mon pote v. Belgium (dec.) n. 26341/11, §§ 30-34, 12 gennaio 2016, e, mutatis mutandis, Borobar e altri c. Romania, n. 5663/04, §§ 59-60, 29 gennaio 2013).

51. D'altra parte, in altri casi la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 6 della Convenzione quando l'estinzione del procedimento penale e il mancato esame della domanda civile erano dovuti a circostanze imputabili principalmente alle autorità giudiziarie, tra cui eccessivi ritardi procedurali che hanno portato alla prescrizione del reato (Anagnostopoulos c. Grecia, no. 54589/00, §§ 31-32, 3 aprile 2003, Tonchev, sopra citato, §§ 50-53, Gousis v. Grecia, no. 8863/03, §§ 34-35, 29 marzo 2007, Atanasova, sopra citato, §§ 35-47, Dinchev v. Bulgaria, no. 23057/03, §§ 40-52, 22 gennaio 2009, Boris Stojanovski v. l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 41916/04, §§ 56-57, 6 maggio 2010, Rokas c. Grecia, n. 55081/09, §§ 22-24, 22 settembre 2015, e Korkolis c. Grecia, n. 63300/09, §§ 21-25, 15 gennaio 2015; vedi, a contrario, Lacerda Gouveia e altri, citata, § 77, Dimitras c. Grecia, n. 11946/11, § 47, 19 aprile 2018, e Nicolae Virgiliu Tănase, citata, §§ 196-202 e 207-214, dove la Corte non ha riscontrato alcuna responsabilità da parte delle autorità nello svolgimento del procedimento penale, concludendo così che non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 6 dal punto di vista del diritto di accesso a un tribunale e della durata del procedimento).

52. Nella fattispecie, la Corte osserva che il ricorrente si era avvalso dei diritti e dei poteri di cui disponeva nel diritto interno nell'ambito del procedimento penale e che gli avrebbero consentito, al momento dell'udienza preliminare, di chiedere il risarcimento del danno civile che sosteneva di aver subito. Nel caso di specie, è stato esclusivamente a causa del ritardo nella gestione del caso da parte delle autorità giudiziarie e della prescrizione del reato contestato che il ricorrente non ha potuto presentare la sua richiesta di risarcimento (cfr. paragrafo 11 supra) e che, di conseguenza, non ha potuto far determinare tale richiesta nel procedimento penale (cfr. Atanasova, citata, § 45, e Dragomir c. Croazia [Comitato], n. 43045/08, § 48, 14 giugno 2016).

53. La Corte conclude, come ha fatto nei casi citati al precedente paragrafo 51, che la conseguenza di questo comportamento illecito da parte delle autorità è stata quella di privare il ricorrente di far determinare le sue pretese civili nei procedimenti che aveva scelto di portare avanti e che erano stati messi a sua disposizione dal sistema giuridico nazionale. Un individuo non può essere obbligato a proporre un'azione per lo stesso scopo nei tribunali civili dopo che il procedimento penale è caduto in prescrizione per colpa del giudice penale (si veda, mutatis mutandis, Anagnostopoulos, sopra citato, § 32). A questo proposito, la Corte osserva, in particolare, che l'istituzione di una tale azione comporterebbe probabilmente la necessità di raccogliere nuovamente le prove, che il richiedente dovrebbe ora produrre, e che l'accertamento di qualsiasi responsabilità civile potrebbe rivelarsi estremamente difficile così tanto tempo dopo i fatti (vedi Atanasova, sopra citata, § 46).

54. C'è stata quindi una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE A CAUSA DELL'ASSENZA DI UN RICORSO EFFETTIVO PER LAMENTARSI DELLA DURATA DEL PROCEDIMENTO

55. 55. Il ricorrente lamentava l'inefficacia del rimedio previsto dalla "legge Pinto", sostenendo in particolare che, sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, una persona lesa che non aveva intentato un'azione civile non poteva proporre tale azione. Si è basato sull'articolo 13 della Convenzione, che recita come segue:

"Ogni persona i cui diritti e le cui libertà enunciati nella (...) Convenzione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità nazionale, anche se la violazione può essere stata commessa da persone che agiscono in veste ufficiale. "

Le osservazioni delle parti

56. Il governo ha ritenuto che il reclamo ai sensi dell'articolo 13 dovrebbe essere dichiarato incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione in quanto, a loro avviso, l'articolo 6 § 1 non era applicabile nel caso di specie. Non si è pronunciato sul merito della denuncia.

57. Il ricorrente riteneva che, sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, non poteva presentare il ricorso "Pinto" perché non era stato in grado di intentare un'azione civile.

La valutazione della Corte
Ammissibilità

58. La Corte ricorda che l'articolo 13 della Convenzione garantisce l'esistenza nel diritto interno di un rimedio che permette di far valere i diritti e le libertà della Convenzione, così come sanciti dalla stessa. La conseguenza di questa disposizione è quindi quella di richiedere un rimedio interno abilitato ad esaminare il contenuto di un "reclamo argomentabile" basato sulla Convenzione e a fornire un rimedio adeguato (si veda De Souza Ribeiro c. Francia [GC], no. 22689/07, § 78, 13 dicembre 2012).

59. Nella fattispecie, la Corte ha appena concluso che l'articolo 6 § 1 era applicabile (cfr. paragrafi 22-23 sopra) e ha riscontrato una violazione di tale disposizione, tra l'altro, a causa dell'eccessiva lunghezza del procedimento (cfr. paragrafi 39-43 sopra). Ne consegue che il ricorrente aveva un reclamo argomentato ai sensi dell'articolo 6 § 1 e che l'articolo 13 della Convenzione è applicabile nel caso di specie.

60. Ritenendo che il reclamo non fosse manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) della Convenzione e che non sollevasse altri motivi di irricevibilità, la Corte lo ha dichiarato ammissibile.

I meriti

61. La Corte osserva che i principi che emergono dall'art. 2 comma 2 bis della legge n. 89 del 2001 e dalla consolidata giurisprudenza interna in materia confermano l'inapplicabilità del rimedio "Pinto" al danneggiato che non abbia potuto costituirsi parte civile nel processo penale (cfr. supra, paragrafi 10 e 12).

62. Pertanto, la Corte ritiene che vi sia stata una violazione dell'articolo 13 della Convenzione a causa dell'assenza nel diritto interno di un rimedio che consenta al ricorrente di ottenere la sanzione del suo diritto di essere ascoltato entro un termine ragionevole ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (si veda, mutatis mutandis, Xenos c. Grecia, no. 45225/09, § 44, 13 luglio 2017, e Cipolletta c. Italia, no. 38259/09, § 49, 11 gennaio 2018).

SU ALTRE PRESUNTE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE

63. Infine, il ricorrente ha anche invocato l'articolo 8 della Convenzione e l'articolo 6 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione a sostegno delle sue affermazioni.

64. La Corte ritiene che questi reclami siano sussunti sotto i reclami ai sensi degli articoli 6 e 13 della Convenzione e che non sia necessario esaminarli separatamente.

SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

65. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:

"Se la Corte constata che c'è stata una violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette solo una riparazione imperfetta delle conseguenze di tale violazione, la Corte, se necessario, darà una giusta soddisfazione alla parte lesa. "

Danno

66. Il ricorrente ha chiesto 500.000 euro (EUR) per il danno non patrimoniale che dice di aver subito.

67. Il governo ha contestato questa richiesta e ha ritenuto che la somma richiesta fosse eccessiva.

68. La Corte ritiene opportuno riconoscere al ricorrente 5.200 euro per il danno non patrimoniale, più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta.

Costi e spese

69. Il ricorrente ha chiesto 27.727,20 euro per i costi e le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla Corte.

70. Il governo ha contestato questa richiesta e ha ritenuto che la somma richiesta fosse eccessiva.

71. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi costi e delle sue spese solo se è dimostrato che sono stati effettivamente sostenuti, che erano necessari e che il tasso di rimborso era ragionevole. Nella fattispecie, tenuto conto dei documenti di cui dispone e dei criteri di cui sopra, la Corte ritiene ragionevole attribuire al ricorrente la somma di 2.000 euro per il procedimento in corso, più l'importo eventualmente dovuto da tale somma a titolo di imposta.

Interesse di default

72. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi di mora sul tasso d'interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea più tre punti percentuali.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE

Dichiara la domanda ammissibile all'unanimità;
Dichiara all'unanimità che c'è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione a causa della durata del procedimento;
Dichiara con cinque voti contro due che c'è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione a causa di un'interferenza nel diritto di accesso del ricorrente ad un tribunale;
Dichiara all'unanimità che c'è stata una violazione dell'articolo 13 della Convenzione;
Dichiara all'unanimità che non è necessario esaminare separatamente le denunce ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione e dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione;
Regge all'unanimità

a) che lo Stato convenuto paghi al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme

5.200 euro (cinquemiladuecento euro), più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danno non patrimoniale,
2.000 euro (duemila euro), più l'importo eventualmente dovuto su tale somma dal richiedente a titolo di imposta, per costi e spese,

b) che dalla scadenza di tale termine fino al pagamento, su tali importi si applichino interessi semplici a un tasso pari alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;

Respinge all'unanimità la richiesta di giusta soddisfazione per il resto.

Fatto in francese e notificato per iscritto il 18 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Renata DegenerKsenija Turković
RegistrarPresidente

In allegato alla presente sentenza, ai sensi dell'articolo 45 § 2 della Convenzione e dell'articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, ci sono i seguenti pareri separati:

- opinione parzialmente dissenziente del giudice Wojtyczek ;

- opinione parzialmente dissenziente del giudice Sabato.

K.T.U.
R.D.

 

OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE WOJTYCZEK

1. Non condivido l'opinione della maggioranza secondo cui vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione a causa di un'interferenza con il diritto del ricorrente di accedere a un tribunale. Su questo tema sono d'accordo con le principali argomentazioni esposte, brillantemente, dal giudice Sabato.

2. In questa opinione, vorrei aggiungere molto brevemente i seguenti punti. Pur avendo votato a favore della constatazione di una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione a causa della lunghezza del procedimento, l'ho fatto con notevole esitazione. Nella maggior parte dei casi in cui la Corte ha dichiarato l'articolo 6 applicabile a domande di diritto civile sollevate in procedimenti penali, l'accesso ai tribunali civili era de iure o de facto chiuso durante il procedimento penale. In una tale situazione, i ritardi nel procedimento penale ritardano la pronuncia della sentenza sostanziale sulla questione civile. Tuttavia, come spiega il giudice Sabato, secondo la legge italiana, l'accesso al tribunale civile è aperto durante il procedimento penale.

3. La maggioranza presenta il suo argomento principale per una violazione dell'articolo 6 § 1 a causa di una violazione del diritto di accesso a un tribunale come segue (paragrafo 53 della sentenza):

In effetti, un contendente non può essere obbligato a proporre un'azione per gli stessi fini in materia di responsabilità civile davanti al giudice civile dopo che l'azione penale è stata dichiarata prescritta per colpa del giudice penale (si veda, mutatis mutandis, Anagnostopoulos, sopra citata, § 32). A questo proposito, la Corte osserva, in particolare, che l'istituzione di una tale azione comporterebbe probabilmente la necessità di raccogliere nuovamente le prove, che il richiedente avrebbe ora l'onere di produrre, e che l'accertamento di qualsiasi responsabilità civile potrebbe rivelarsi estremamente difficile così tanto tempo dopo i fatti (vedi Atanasova, sopra citata, § 46).

Non vedo perché una persona non possa essere obbligata a presentare un'azione di responsabilità civile davanti al tribunale civile dopo che il procedimento penale è caduto in prescrizione. Noto, inoltre, che il presente caso riguarda la protezione della reputazione. In generale, le controversie civili sulla reputazione non sono particolarmente complicate dal punto di vista dei fatti. Inoltre, in molti sistemi giuridici, l'onere di provare la verità delle accuse che riguardano i diritti della personalità spetta all'imputato. Nel caso in questione, raccogliere prove e stabilire la responsabilità civile non sembra essere un compito particolarmente difficile per l'attore. L'approccio della maggioranza che mette in evidenza le difficoltà abituali di una causa civile sembra rimettere in discussione l'idea stessa di un processo civile basato sul principio di actori incumbit onus probandi e sull'uguaglianza delle armi tra le parti.

4. Noto inoltre che il caso in questione riguarda non solo la protezione della reputazione ma anche la libertà di espressione della controparte. La maggioranza incoraggia implicitamente l'accesso alla giustizia penale come il modo preferito e più facile per assicurare la protezione del diritto civile alla reputazione. Un tale approccio non è privo di problemi.

 


OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE SABATO

INTRODUZIONE

1. Con alcune esitazioni (che spiegherò nella parte V di questo parere) ho votato con la maggioranza nel constatare una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") a causa dell'eccessiva lunghezza del procedimento nel caso di specie (Petrella[2]). Ho anche concordato nel trovare una violazione dell'articolo 13. Al contrario, non ho potuto condividere la constatazione da parte della maggioranza di una violazione della stessa disposizione dell'articolo 6 § 1 a causa di una presunta violazione del diritto di accesso del ricorrente ad un tribunale.

2. Credo che quest'ultima constatazione della maggioranza introduca uno sviluppo che si allontana dalla precedente giurisprudenza prevalente della Corte, convalidata dalla Grande Camera. Inoltre, considero questo sviluppo non solo - rispettosamente - scorretto, ma anche pericoloso, poiché porta ad una confusione di concetti e ad errori nella percezione delle garanzie della Convenzione che - come è noto - sono controproducenti e persino fatali per una protezione efficace dei diritti e delle libertà ai sensi della Convenzione (vedi parte VI sotto).

3. Questa opinione cerca quindi di mettere in evidenza le serie questioni relative all'applicazione della Convenzione che l'approccio della maggioranza solleva (vedere le conclusioni nella parte VII qui sotto).

LA RELAZIONE TRA LA PROTEZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO A UN TRIBUNALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO A UNA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCEDIMENTO
I concetti Golder

4. Come è noto, l'articolo 6 della Convenzione non garantisce esplicitamente il diritto di accesso a un tribunale. L'enunciazione di un tale diritto di adire i tribunali in materia civile (e solo in materia civile) deriva dall'interpretazione dell'articolo 6 da parte della Corte: nella sentenza principale Golder c. Regno Unito (21 febbraio 1975, § 28, serie A n. 18), la Corte ha affermato

"... Articolo 6 comma 1 non afferma un diritto di accesso alle corti o ai tribunali in termini espliciti [ma piuttosto] diritti distinti ma derivanti dalla stessa idea di base e che, presi insieme, costituiscono un unico diritto non specificamente definito nel senso più stretto del termine. È compito della Corte accertare, attraverso l'interpretazione, se l'accesso ai tribunali costituisce un fattore o un aspetto di questo diritto [unico]".

5. Il ragionamento in Golder è complesso e comprende la considerazione dei principi fondamentali dell'interpretazione dei trattati, estendendosi ai paragrafi 29-36 della sentenza.

6. Per quanto riguarda il presente caso, può essere sufficiente ricordare che in Golder (§ 36) la Corte ha concluso:

"... Articolo 6 comma 1 assicura ad ogni persona il diritto di far portare davanti ad una corte o ad un tribunale qualsiasi reclamo relativo ai suoi diritti e doveri civili. In questo modo l'articolo incarna il "diritto ad un tribunale", di cui il diritto di accesso, cioè il diritto di intentare un'azione giudiziaria in materia civile, costituisce solo un aspetto. A questo si aggiungono le garanzie previste dall'articolo 6 comma. 1 per quanto riguarda sia l'organizzazione e la composizione del tribunale, sia lo svolgimento del procedimento. In sintesi, l'insieme costituisce il diritto a un'equa audizione".

Può essere importante sottolineare che la Corte ha lasciato aperta la questione

"se e in che misura l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del trattato di Lisbona è stato modificato". 1 richiede inoltre una decisione sulla sostanza stessa della controversia".

7. La relazione tra le diverse componenti dell'onnicomprensivo "diritto a un processo equo" (al quale la Corte si riferisce anche come a un ampio "diritto a un tribunale") è chiaramente raffigurata nel paragrafo 35 di Golder: la Convenzione "prima protegge[va] ciò che solo rende possibile di fatto beneficiare delle ... garanzie, cioè l'accesso a un tribunale"[3]; poi "offre[va] alle parti in una causa pendente" alcune "garanzie procedurali" che l'articolo "descrive[va] in dettaglio". Ciò che è più rilevante, è che "le caratteristiche di equità, pubblicità e rapidità dei procedimenti giudiziari", cioè le garanzie procedurali dettagliate per tutte le parti dei procedimenti pendenti enunciate esplicitamente nell'articolo 6, "non hanno alcun valore se non ci sono procedimenti giudiziari", cioè se il diritto di accesso non è concesso al ricorrente.

8. Ritengo che la Corte debba sempre tenere presente una costruzione così brillante che, a mio avviso, non si presta a fraintendimenti, né - a mia conoscenza - è mai stata riconsiderata dalla Corte. Inoltre, il diritto di accesso a un tribunale è diventato molto noto e oggetto di riflessione da parte di studiosi, magistrature nazionali e agenzie per i diritti umani. Un manuale di successo sull'accesso alla giustizia in Europa (la cui componente di accesso a un tribunale è molto rilevante) è stato preparato congiuntamente dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e dal Consiglio d'Europa insieme alla Cancelleria della Corte[4]; un certo numero di corsi sull'accesso alla giustizia - sempre con l'accesso a un tribunale come elemento centrale - sono offerti con successo ai professionisti legali europei dal programma HELP del Consiglio d'Europa[5]. In sintesi, l'accesso a un tribunale è un'importante eredità di Golder.

9. In Petrella temo che la maggioranza abbia dimenticato i concetti di Golder: sulla base di Golder, all'interno del più ampio diritto a un'udienza equa (o "a un tribunale"), la Corte ha stabilito una chiara classifica di protezioni. In primo luogo, la Corte deve verificare che la componente "diritto di accesso a un tribunale" sia stata rispettata; se "non ci sono procedimenti giudiziari" (il diritto di accesso è definito sinonimicamente come il diritto di avere una domanda "portata davanti a una corte o a un tribunale" o come il diritto "di intentare un'azione giudiziaria in materia civile"), il rispetto della componente relativa alle "garanzie procedurali", che l'articolo "descrive[va] in dettaglio" (e che riguardano, tra gli altri aspetti, "[l]e caratteristiche di celerità dei procedimenti giudiziari"), non deve essere valutato. Se, al contrario, l'accesso è stato garantito, allora i dettagli procedurali devono essere verificati dalla Corte, poiché le garanzie sono "offerte alle parti in un processo in corso", mentre "non hanno alcun valore se non c'è un procedimento giudiziario".

10. Il diritto di accesso a un tribunale è applicabile solo alla determinazione dei diritti e degli obblighi civili della vittima (in effetti, il diritto di far perseguire o condannare terzi per un reato penale non può essere fatto valere indipendentemente: deve essere indissociabile dall'esercizio da parte della vittima di un diritto di intentare un'azione civile nel diritto interno (vedi Perez v. Francia [GC], n. 47287/99, § 70, 12 febbraio 2004); inoltre, i diritti componenti delle garanzie procedurali sono diversi tra l'area del diritto civile e quella del diritto penale; il diritto ad un termine ragionevole si applica, tuttavia, sia al procedimento civile che a quello penale.

Il conflitto tra Commissione e Corte in Matos e Silva e la "base comune" delle loro posizioni

11. Dopo che la giurisprudenza Golder si è affermata (e ciò è avvenuto in modo notevole attraverso Ashingdane c. Regno Unito, 28 maggio 1985, §§ 57 e seguenti, serie A n. 93, dove non è stata riscontrata alcuna violazione del diritto di accesso), è trascorso un decennio prima che la Corte fosse chiamata a decidere sul tema specifico in esame nel presente caso: la Corte può, allo stesso tempo, trovare un diniego di accesso a un tribunale e una durata eccessiva del procedimento? La questione viene affrontata con approcci diversi, ma che hanno - come cercherò di mostrare - una base comune: così come le lingue europee offrono una notevole serie di proverbi che sottolineano l'impossibilità di ottenere contemporaneamente risultati incompatibili delle azioni umane[6], quasi senza eccezione (Petrella potrebbe essere, se diventa definitiva, una su tre) la risposta della Corte è che non possono coesistere violazioni per un diniego di accesso a un tribunale e per una durata eccessiva del procedimento.

12. Nella causa Matos e Silva, Lda. e altri c. Portogallo (16 settembre 1996, Reports 1996-IV) la Commissione si era trovata di fronte a denunce proposte contemporaneamente per "motivi di mancanza di accesso effettivo a un tribunale" e "per motivi di lunghezza del procedimento" (§ 68 del parere della Commissione, Relazione del 21 febbraio 1995); inoltre, era stata presentata una denuncia ai sensi dell'articolo 13. Il procedimento era stato sospeso per anni davanti alla Corte suprema amministrativa portoghese, poiché il fascicolo amministrativo era stato richiesto al governo, ma non aveva avuto luogo alcuna trasmissione.

13. La Commissione ha constatato che "un ostacolo di fatto [può] contravvenire alla Convenzione tanto quanto un ostacolo di diritto", e che l'ostacolo in questione era un "grave impedimento all'effettivo esercizio del diritto di accesso dei ricorrenti a un tribunale" (§§ 80-83 del parere). Avendo riscontrato una violazione del diritto di accesso ("[i]n considerazione ... della conclusione di cui al precedente paragrafo 83 ..."), la Commissione ha ritenuto che [non] fosse necessario esaminare, inoltre, la denuncia dei ricorrenti relativa alla durata del procedimento in questione" e ha concluso che "non è sorta alcuna questione distinta ... in relazione alla durata del procedimento" (§§ 88-89 del parere).

14. Quando il caso arrivò alla Camera, la Corte prese una posizione diversa, in qualche modo tornando ai concetti di Golder (vedi sopra in questa opinione, § II.A): non era il diritto di accesso a un tribunale che era stato violato, ma il diritto a una durata ragionevole del procedimento:

"64. Secondo la Corte, non si tratta di ostacolare l'accesso a un tribunale quando un contendente, rappresentato da un avvocato, si rivolge liberamente a un tribunale, vi presenta le sue osservazioni e presenta i ricorsi contro le sue decisioni che ritiene opportuni. Come il governo ha giustamente sottolineato, Matos e Silva hanno utilizzato i rimedi disponibili secondo il diritto portoghese. Il fatto che il procedimento sia lungo non riguarda l'accesso al tribunale. Le difficoltà incontrate riguardano quindi lo svolgimento del procedimento, non l'accesso.

In breve, non c'è stata alcuna violazione dell'articolo 13 o, a questo proposito, dell'articolo 6 comma. 1, essendo inoltre i requisiti del primo meno severi di quelli del secondo, e qui assorbiti da questi ultimi".

15. Come ho già detto, ciò che a mio avviso conta di più è la base comune di entrambi gli approcci della Commissione e della Corte: non sono possibili violazioni simultanee su entrambi i motivi - accesso e lunghezza. Per ripetere la formulazione della Corte in Matos e Silva: "Il fatto che il procedimento richieda molto tempo non riguarda l'accesso al tribunale. Le difficoltà incontrate ... riguardano lo svolgimento del procedimento, non l'accesso". Naturalmente, la Commissione aveva preso la posizione opposta, ma ciò che è cruciale è che per entrambi gli organismi non era possibile alcuna coesistenza di violazioni.

16. Per lo scopo di questa opinione (cioè, illustrare il fatto che la maggioranza in Petrella è stata inaspettatamente infedele alla giurisprudenza consolidata della Corte, e ha seguito precedenti erratici), non ho bisogno di prendere una posizione netta sull'opposizione della Corte alla Commissione in Matos e Silva, anche se trovo che la posizione della Corte sia, in astratto, preferibile. Tuttavia, posso accettare che possa accadere che, in circostanze specifiche, i procedimenti siano così gravemente ostacolati che il loro svolgimento sia solo teorico e illusorio. Accetterei quindi che in rari casi l'approccio della Commissione possa essere appropriato. Ma anche adottando questo punto di vista flessibile, l'incompatibilità concettuale - menzionata da Golder - di trovare violazioni simultanee su entrambi i motivi - accesso e lunghezza - dovrebbe, a mio parere, essere rispettata. Il mancato rispetto di questo porterebbe, come cercherò di dimostrare, alla confusione e metterebbe in pericolo la protezione dei diritti umani.

Anagnostopoulos segue la Commissione, ma non contraddice la base comune Golder/Matos e Silva

17. La base comune che stabilisce la suddetta incompatibilità concettuale è stata effettivamente rispettata nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte, anche quando l'approccio della Commissione è stato ripreso alcuni anni dopo in una sentenza riguardante la Grecia sulla quale - a mio parere, in modo errato - si basa pesantemente la visione della maggioranza: in Anagnostopoulos c. Grecia (n. 54589/00, 3 aprile 2003) una richiesta di danni civili nell'ambito di un procedimento penale non era giunta a sentenza, poiché la convocazione tardiva dell'imputato da parte di un giudice istruttore aveva fatto cadere in prescrizione il reato. In questo contesto, la Corte ha ritenuto che il ritardo avesse privato il richiedente del diritto di accesso a un tribunale. E' importante notare che la Corte ha tenuto in debito conto una caratteristica specifica del paese (alla quale farò più volte riferimento - si vedano, ad esempio, i paragrafi 46, 52, 61, e 109 del presente parere), vale a dire che i tribunali penali greci erano obbligati a pronunciarsi sul risarcimento, entro il limitato importo previsto dalla legge, come richiesto dal ricorrente, senza poter, in caso di condanna, rinviare l'azione civile ai tribunali civili (si vedano i §§ 19, 27 e 31-32 di Anagnostopoulos).

18. La maggioranza in Petrella si basa su Anagnostopoulos in uno dei suoi argomenti (si veda il paragrafo 51 di Petrella, che si trova nella parte B.2 relativa all'accesso ad un tribunale, dopo B.1 dove si trova una violazione per la durata del procedimento). Tale argomento mi sembra essere sviluppato come se Anagnostopoulos fosse un precedente per le violazioni simultanee su entrambi i motivi - accesso e lunghezza. Ma non è questo il caso, poiché Anagnostopoulos si limita a ribadire l'approccio della Commissione in Matos e Silva, trovando una violazione dell'accesso a un tribunale derivante da un grave impedimento di fatto, considerato nel contesto dell'obbligo specifico del paese per i tribunali penali di giudicare le richieste civili simboliche in caso di condanna. Non c'è alcun accenno in Anagnostopoulos a possibili violazioni simultanee per motivi di accesso e di lunghezza. In questo senso, Anagnostopoulos, pur avendo un approccio diverso, non contraddice Golder, come spiegato sopra, o la posizione comune in Matos e Silva: se non c'è violazione del diritto di accesso, ci può essere una violazione del diritto a una lunghezza ragionevole, mentre non è possibile che, se c'è una violazione del diritto di accesso, ci possa essere anche una violazione del diritto a una lunghezza ragionevole: plus includit minus.

19. Bisogna anche ricordare che i giudici Lorenzen e Vajić hanno aggiunto un'opinione dissenziente alla sentenza Anagnostopoulos. Hanno dichiarato la loro preferenza per l'approccio della Corte (e non della Commissione) in Matos e Silva e - questo è molto rilevante per la mia considerazione di Petrella - hanno invocato per la prima volta un possibile intervento della Grande Camera, se Matos e Silva venisse sconfessato (un'invocazione che, mutatis mutandis, si applica anche a Petrella - vedi la mia conclusione sotto VII):

"Il fatto che la prescrizione del procedimento penale sia il risultato di una lunga indagine giudiziaria che include un periodo di inattività di più di quattro anni non può portare a nessun'altra conclusione. ... La Corte ha costantemente riaffermato nella sua giurisprudenza che anche periodi molto lunghi di inattività nei procedimenti giudiziari non possono essere equiparati a una mancanza di accesso effettivo a un tribunale. Nella causa Matos e Silva, Lda. e altri contro il Portogallo, 16 settembre 1996, la Corte - andando contro il parere della Commissione - ha dichiarato categoricamente: "... Il fatto che il procedimento sia lungo non riguarda l'accesso al tribunale. Le difficoltà incontrate ... riguardano lo svolgimento del procedimento, non l'accesso" (§ 64). Sulla base di questa conclusione, altri casi simili al presente sono stati trattati come relativi a un problema di durata del procedimento, e non a una questione di accesso a un tribunale (si veda la recentissima sentenza Textile Traders Limited c. Portogallo, 27 febbraio 2003). Questa giurisprudenza può ovviamente essere modificata ma, a nostro avviso, tale modifica sarebbe di competenza di una Grande Camera."[7]

20. Inoltre, i giudici dissenzienti hanno accettato - e di nuovo, questo serve allo scopo della presente opinione - un terreno comune con la maggioranza nel considerare che le violazioni delle protezioni della Convenzione di accesso a un tribunale e di una durata ragionevole del procedimento sono constatazioni alternative.

Due precedenti erratici che si oppongono sia a Matos e Silva che ad Anagnostopoulos (e un ulteriore precedente che li accompagna)

21. I concetti di Matos e Silva sono stati costantemente affermati dalla Corte fino ad oggi; ma occasionalmente, specialmente in alcuni casi riguardanti la Grecia, è stato adottato l'approccio di Anagnostopoulos.

22. Solo in due casi riguardanti la Bulgaria - strettamente legati l'uno all'altro, sia per il momento della consegna che per la somiglianza della motivazione - si possono rintracciare constatazioni simultanee di violazioni del diritto di accesso e di una durata ragionevole del procedimento. Nella mia analisi che segue, a questi precedenti non è stato attribuito alcun valore di precedente per quanto riguarda l'aspetto in esame; essi sono sostanzialmente rimasti e devono rimanere sub salice e sub silentio, soprattutto dal momento in cui la Grande Camera - come dirò - ha trattato la questione.

23. Sebbene ci fossero chiare indicazioni, come mostrerò, che questi precedenti avrebbero dovuto essere considerati per incuriam, purtroppo la maggioranza in Petrella (paragrafo 46) li ha riscoperti. Mi sento quindi obbligato a commentare rapidamente entrambi, insieme a un terzo caso indirettamente collegato a loro, per sottolineare la loro erraticità.

Atanasova

24. In Atanasova v. Bulgaria (no. 72001/01, §§ 35-47, 2 ottobre 2008), la Corte traccia una distinzione rispetto a Matos e Silva e un altro caso sulla sua scia. Nel constatare una violazione del diritto di accesso, Atanasova segue Anagnostopoulos, citandolo e citando anche Gousis c. Grecia (no. 8863/03, §§ 34-35, 29 marzo 2007), quest'ultimo essendo - per quanto rilevante qui - una replica del primo (entrambi i casi greci, ovviamente, non coinvolgono violazioni simultanee).

25. Continuando l'esame dei reclami, tuttavia, e senza alcuna menzione di eventuali autorità, Atanasova arriva anche a trovare una violazione del diritto alla durata ragionevole del procedimento (§ 57).

26. Così Atanasova, non trovandosi bene con i precedenti, ha iniziato un filone di giurisprudenza difettoso, anche se molto limitato in termini di numero di casi (due casi: lo stesso Atanasova più Tonchev, citato sotto), che, a mio avviso, dovrebbe essere relegato tra quelli senza reale valore di precedente. Petrella farà invece rivivere questo filone.

Dinchev

27. Dinchev v. Bulgaria (no. 23057/03, 16 dicembre 2008) è stato deciso quando Atanasova non era ancora definitivo; comprensibilmente, Dinchev non menziona Atanasova. Tuttavia, alcuni dei ragionamenti di Dinchev (§§ 37-52) sono strettamente dipendenti dal linguaggio di Atanasova (§§ 35-47), di cui è spesso una traduzione letterale. Ciò che manca, rispetto ad Atanasova, è una constatazione simultanea di una violazione per una durata eccessiva del procedimento.

28. Così Dinchev è pienamente coerente con Anagnostopoulos e, come quest'ultimo, non può essere ascritto - nonostante l'infelice conclusione contraria della maggioranza in Petrella (paragrafo 51, dove Dinchev è citato) - al filone di giurisprudenza inaugurato da Atanasova (tuttavia, Dinchev non è citato in Petrella, § 46).

29. Mi riferisco a Dinchev in relazione ad Atanasova perché è, a mio avviso, necessario sottolineare la sua natura ambivalente: replica in parte Atanasova, ma senza seguirlo veramente.

Tonchev

30. Dopo alcuni mesi, essendo nel frattempo passata in giudicato la sentenza Atanasova, in Tonchev c. Bulgaria (n. 18527/02, §§ 49 e 53, 19 novembre 2009) la Corte ha riscontrato per la seconda volta violazioni simultanee.

31. Tonchev (§ 51) cita Anagnostopoulos, Atanasova e Dinchev in modo indifferenziato per sostenere la constatazione di una violazione del diritto di accesso a un tribunale (solo Atanasova è, tuttavia, un precedente appropriato, a mio avviso, una volta che una violazione per mancanza di durata ragionevole del procedimento era già stata trovata (§ 49)).

32. A questo proposito, è importante notare l'ordine peculiare dell'esame dei reclami in Tonchev: primo, la durata del procedimento; secondo, l'accesso a un tribunale. Questo ordine sembra aver ispirato la maggioranza in Petrella. Un'ordinanza ispirata dalla logica (e da Golder: prima, l'accesso a un tribunale; poi, e solo se non esiste violazione dell'accesso, la durata del procedimento), a mio parere, sarebbe stata preferibile.

33. Così Tonchev è il secondo (e ultimo, prima di Petrella) caso erratico nella giurisprudenza della Corte in cui si trovano le due violazioni.

La maggioranza sceglie l'erratismo: una scelta che non può essere condivisa

34. La maggioranza di Petrella sembra sentirsi sicura di basarsi solo su Atanasova e Tonchev (si veda il paragrafo 46 di Petrella) per affermare - come se fosse una giurisprudenza consolidata - che l'accesso a un tribunale è una questione separata dalla durata del procedimento; quindi, le constatazioni simultanee di violazioni sono, secondo loro, possibili.

35. Come ho cercato di mostrare, la costruzione della maggioranza in Petrella riguardo alla possibilità di una doppia violazione sulle semplici basi di Atanasova e Tonchev è, in realtà, costruita sulle sabbie mobili. È un approccio basato sull'erratismo che non posso condividere.

36. Potrei aggiungere altro qui, basandomi sulla sentenza della Grande Camera in Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania (n. 41720/13 [GC], 25 giugno 2019): questa sentenza, a mio avviso, sconfessa Atanasova e Tonchev. Dal momento che commenterò questo aspetto quando affronterò l'altro passaggio del ragionamento di Petrella con il quale non posso essere d'accordo (riguardante il modo in cui la maggioranza riafferma il test delle "due vette", che sarà trattato di seguito nella parte III di questa opinione), mi prendo la libertà qui di fare solo riferimento a ciò che segue.

IL TEST DEI "DUE VANI
Il test "a due corsie" nella sua formulazione tradizionale, in particolare per l'accesso a un tribunale (ex ante)

37. Quello che descriverò qui come il test dei "due corridoi" è uno strumento importante nella gestione del concetto di accesso a un tribunale, come sviluppato dalla giurisprudenza della Corte. Il concetto è comune ad altri settori della giurisprudenza della Corte in materia di equità del procedimento, su cui non è necessario soffermarsi (ma si veda, ad esempio, III.G. qui di seguito).

38. A mio avviso questo test, nella sua formulazione di base, richiede che, se ci fossero due vie di azione, entrambe disponibili ed efficaci, nel determinare se c'è un problema di articolo 6, la Corte deve prendere in considerazione tutti i procedimenti aperti al richiedente. Per quanto riguarda il diritto di accesso, il test presenta un'evidente specificità e, pertanto, è necessario un approccio diverso rispetto allo stesso test quando si affrontano le questioni di equità: la Corte non ha bisogno di valutare se le misure adottate durante il procedimento scelto abbiano indebolito la posizione del ricorrente globalmente, anche con riferimento al procedimento separato che non è stato scelto (questo è necessario per le questioni di equità - una valutazione ex post): deve solo valutare se, nel momento in cui è stata scelta una linea di azione, l'altra era accessibile ed efficace (una valutazione ex ante).

39. Al punto 49 della sentenza, la maggioranza della Camera in Petrella fa riferimento alla formula tradizionale del test, quando affronta la questione dell'accesso al tribunale in presenza di una via civile, oltre alla costituzione di una parte civile nel procedimento penale. Infatti, sottolineano:

"... che nei casi in cui non era stato preso in considerazione il merito delle richieste delle parti civili ..., [la Corte] ha attribuito importanza all'accessibilità e all'efficacia delle altre vie giudiziarie aperte alle parti interessate per presentare le loro richieste, in particolare le azioni disponibili davanti ai tribunali civili ... [; e] nei casi in cui ha ritenuto che i richiedenti avessero tali mezzi di ricorso, ha poi constatato che non c'era violazione del diritto di accesso a un tribunale ..."

Le eccezioni ex post al test dei "due vani" introdotte dalla maggioranza

40. Tuttavia, nei successivi paragrafi 50 e 51 della sentenza, la maggioranza ha inaspettatamente elaborato il test delle "due corsie". Non posso essere d'accordo con questa elaborazione, poiché - come cercherò di dimostrare - introduce concetti che - a mio avviso - sono estranei alla formulazione del test "two-avenue" così come emerge, in materia di accesso al tribunale, dalla giurisprudenza consolidata della Corte, essendo stata convalidata dalla Grande Camera. Inoltre, in modo simile a quello che ho dovuto constatare per quanto riguarda la questione delle violazioni simultanee, l'approccio della maggioranza si basa su un'analisi della giurisprudenza sulla quale mi dispiace dover sollevare dei dubbi.

41. Passando ora ai dettagli dell'approccio della maggioranza, essi hanno interpretato la giurisprudenza esistente nel senso che il "two-avenue test" sarebbe applicabile solo (paragrafo 50):

"quando il procedimento penale non era stato condotto o era stato interrotto sulla base del fatto che: non era stato trovato alcun reato ..., o che il procedimento penale era stato concluso in base a un accordo di patteggiamento ... o in base a una deroga alla giurisdizione ordinaria ... o a causa della morte dell'imputato ... Lo stesso valeva per i casi in cui il richiedente aveva già adito il tribunale civile e ottenuto una revisione nel merito prima che il procedimento penale fosse interrotto...".

42. Secondo la maggioranza, il "two-avenue test" non sarebbe applicabile (paragrafo 51)

"quando l'interruzione del procedimento penale e il mancato esame della parte civile sono dovuti a circostanze imputabili principalmente alle autorità giudiziarie, in particolare a ritardi procedurali eccessivi che hanno causato la prescrizione dell'azione penale (cfr. Anagnostopoulos c. Grecia, no. 54589/00, §§ 31-32, 3 aprile 2003; Tonchev, sopra citato, §§ 50-53; Gousis v. Grecia, no. 8863/03, §§ 34-35, 29 marzo 2007; Atanasova, sopra citato, §§ 35-47; Dinchev v. Bulgaria, no. 23057/03, §§ 40-52, 22 gennaio 2009; Boris Stojanovski v. "Former Yugoslav Republic of Macedonia", no. 41916/04, §§ 56-57, 6 maggio 2010; Rokas c. Grecia, no. 55081/09, §§ 22-24, 22 settembre 2015; e Korkolis c. Grecia, n. 63300/09, §§ 21-25, 15 gennaio 2015; cfr., a contrario[8], Lacerda Gouveia e altri, sopra citata, § 77; Dimitras c. Grecia, no. 11946/11, § 47, 19 aprile 2018; e Nicolae Virgiliu Tănase, citata, §§ 196-202 e 207-214, dove la Corte ha constatato che le autorità non avevano alcuna responsabilità nello svolgimento del procedimento penale, concludendo così che l'articolo 6 non era stato violato per quanto riguarda il diritto di accesso a un tribunale e la durata del procedimento)."

43. In breve, la maggioranza sembra mostrare l'intenzione di "esportare" nel test "a due corsie", come sviluppato dalla Corte al fine di valutare la disponibilità ex ante di una via alternativa di accesso a un tribunale, alcuni criteri di valutazione ex post, che possono essere adatti al settore dell'equità del procedimento (dove è necessario un approccio globale) ma - a mio parere - non sono applicabili all'accesso. Come è evidente dal linguaggio di cui sopra, la maggioranza sembra anche derivare la sua elaborazione - che è davvero originale e con qualche base nella stessa giurisprudenza erratica che ho menzionato già nella parte II - da un'ampia giurisprudenza.

Esiste davvero una giurisprudenza a sostegno dell'approccio della maggioranza (a parte Atanasova e altri tre precedenti "discendenti" da esso)?

44. Poiché, con mio grande rammarico, non posso condividere la lettura della giurisprudenza della Corte su questo aspetto fornita dalla maggioranza, che rispettosamente trovo errata, dovrò impegnarmi in un'analisi delle citazioni del paragrafo 51 di Petrella (che è stato riprodotto nel paragrafo 42 di questa opinione, in una traduzione inglese). Anche se il linguaggio del paragrafo 51 di Petrella (come il precedente paragrafo 50) non è molto chiaro (per esempio si fa riferimento, in generale, alla constatazione di violazioni dell'articolo 6 nei casi citati, ma non si specifica il tipo di violazioni), la posizione dei paragrafi 50 e 51 dopo il paragrafo 49 (su cui si vedano i paragrafi 71-87 di questa opinione), così come le conseguenze tratte nei paragrafi 52 e seguenti, rendono evidente che la maggioranza ritiene che la giurisprudenza citata al paragrafo 51 sostenga che il test delle "due navate", nella sua formula tradizionale ex ante, non è applicabile "quando l'interruzione del procedimento penale e il mancato esame della domanda della parte civile sono dovuti a circostanze imputabili principalmente alle autorità giudiziarie, in particolare a ritardi procedurali eccessivi che hanno causato la prescrizione dell'azione penale" (una valutazione ex post).

45. Nella mia lettura, al contrario, i presunti precedenti elencati nel paragrafo 51 di Petrella non sostengono in generale questo approccio della maggioranza. Alcuni dei casi elencati sono casi simili a quelli di Anagnostopoulos, in cui, come ho detto sopra, la Corte ha ritenuto - in un certo contrasto con la linea della giurisprudenza basata su Matos e Silva - che a causa della lunghezza del procedimento l'essenza stessa dell'accesso a un tribunale era stata ostacolata (senza mai, allo stesso tempo, con le sole eccezioni di Atanasova e Tonchev, trovare una simultanea violazione del diritto a una durata ragionevole del procedimento). Mai, nei casi citati nel paragrafo 51, si parla del test delle "due navate", né se ne esclude l'applicabilità a causa di presunte "circostanze imputabili principalmente alle autorità giudiziarie, in particolare eccessivi ritardi procedurali che hanno causato la prescrizione dell'azione penale" (paragrafo 51 del ragionamento della maggioranza). Detto questo in generale, è necessario un esame più attento di ogni citazione.

Anagnostopoulos

46. Questo precedente (che ho già commentato al punto II.C) contiene (al § 30) un riferimento indiretto all'esistenza di una via parallela di ricorso davanti al tribunale civile. Tuttavia, la ragione per cui la Corte si è concentrata solo sulla parte civile nel procedimento penale in Anagnostopoulos è ben spiegata nei paragrafi 31-32 di quella sentenza, vale a dire, il fatto che la legge greca consentiva una via diretta davanti al giudice penale per le piccole, simboliche richieste civili (fino a 15.000 GRD, equivalenti a 44 euro), essendo i giudici penali obbligati a determinarle in caso di condanna, non potendo - come sarebbe stato altrimenti - rinviarle ai giudici civili (vedi §§ 17, 52, 61, e 109 di questo parere).

47. In questo caso specifico, quindi, la necessità di verificare l'esistenza di una via parallela davanti ai tribunali civili poteva essere aggirata, poiché una parte civile aveva una legittima aspettativa che la sua pretesa sarebbe stata determinata, sia favorevolmente che sfavorevolmente, ed è fin troppo ovvio che di conseguenza nessuna discussione del test delle "due corsie" è prevista nella sentenza. La via scelta doveva essere interpretata come una via civile, anche se davanti a un tribunale penale, mentre il test delle "due navate" si applica solo quando le richieste delle parti civili sono portate davanti ai tribunali penali che non hanno l'obbligo di determinarle, potendo rinviarle ai tribunali civili (Anagnostopoulos, § 32):

"... il ricorrente aveva presentato una richiesta di risarcimento per un importo di 15.000 GRD, che costituisce una somma che i tribunali penali esaminano in tutti i casi senza essere obbligati a rinviare la questione ai tribunali civili. La ricorrente aveva quindi un'aspettativa legittima che i tribunali si sarebbero pronunciati su questa domanda, in modo favorevole o sfavorevole".

Gousis, Rokas e Korkolis

48. Gousis, come detto prima, si appoggia su Anagnostopoulos, citandolo nel suo paragrafo 34, sebbene non vi sia alcuna menzione esplicita del fatto che anche in questo caso i tribunali penali erano tenuti a decidere su una piccola causa civile. Lo stesso si può dire per Rokas (§ 23) e Korkolis (§ 22).

49. Sia come sia, il ragionamento di questi tre casi greci non offre alcun sostegno alla formulazione eccezionale del test "a due corsie" come suggerito in Petrella.

Atanasova

50. Al contrario, l'approccio della maggioranza appare molto vicino ai paragrafi 44-46 di Atanasova, che può quindi essere considerato, a mio avviso, un precedente materiale (anche se, come ho già detto e meglio argomentato, molto debole).

51. Nella causa Atanasova (sulla quale ho già fornito qualche commento al punto II.D) la Corte ha ritenuto che, sebbene fosse disponibile una via civile, tuttavia il fatto di richiedere al ricorrente di iniziare una nuova causa civile dieci anni dopo l'evento e otto anni dopo l'inizio del procedimento penale sarebbe stato un onere eccessivo:

"44. Tuttavia, in un certo numero di casi la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 6 quando l'interruzione del procedimento penale e il mancato esame della parte civile erano dovuti a circostanze imputabili alle autorità giudiziarie, in particolare a ritardi procedurali eccessivi che hanno causato la prescrizione dell'azione penale (vedi Anagnostopoulos c. Grecia, no. 54589/00, §§ 31-32, 3 aprile 2003, e Gousis c. Grecia, no. 8863/03, §§ 34-35, 29 marzo 2007).

45. Secondo la Corte, il presente caso deve essere distinto dai casi Matos e Silva, Lda. e altri e Buonfardieci (entrambi citati), in cui i ricorsi dei ricorrenti erano ancora pendenti davanti a un giudice nazionale e il principio del loro esame da parte dei giudici non era in discussione. Al contrario, nel caso in questione, l'azione civile del ricorrente non ha potuto essere esaminata a causa dell'estinzione del procedimento penale per prescrizione dell'azione penale. Tuttavia, la ricorrente si era avvalsa della possibilità, prevista dal diritto interno, di costituirsi parte civile nel procedimento penale e di chiedere il risarcimento dei danni causati dall'incidente di cui era stata vittima. Aveva quindi una legittima aspettativa che i tribunali si sarebbero pronunciati su questa richiesta di risarcimento, in modo favorevole o sfavorevole. È stato solo il ritardo con cui le autorità giudiziarie hanno trattato il caso che alla fine ha fatto cadere in prescrizione l'azione penale e, di conseguenza, ha reso impossibile per la ricorrente far decidere la sua richiesta di risarcimento nel procedimento penale.

46. La Corte ritiene quindi che il presente caso sollevi una questione distinta per quanto riguarda il diritto di accesso a un tribunale. In linea con la sua conclusione nella sentenza Anagnostopoulos, la Corte ritiene che quando l'ordinamento giuridico interno offre un rimedio ai contendenti, come la presentazione di una denuncia penale insieme a una richiesta di parte civile, lo Stato ha l'obbligo di assicurare che essi godano delle garanzie fondamentali dell'articolo 6. La ricorrente non può essere obbligata, in circostanze come quelle del caso di specie, ad aspettare che la responsabilità penale dell'autore del reato di cui è stata vittima si prescriva, per colpa delle autorità giudiziarie, prima di introdurre, otto anni dopo la costituzione di parte civile e più di dieci anni dopo il fatto, una nuova azione in sede civile per chiedere il risarcimento dei danni subiti (si veda Anagnostopoulos, già citata, § 32). La Corte osserva in particolare che la presentazione di una tale azione comporterebbe la necessità di raccogliere nuovamente le prove, di cui il ricorrente sarebbe d'ora in poi responsabile, e che stabilire l'eventuale responsabilità del conducente potrebbe rivelarsi estremamente difficile dopo tanto tempo dall'evento".

52. Vedremo che anche questa parte finale del paragrafo 46 di Atanasova ha (a mio avviso in modo inappropriato) ispirato Petrella. Avendo così riconosciuto che Atanasova offre una base per l'approccio della maggioranza in Petrella, anche se - senza che sia stato offerto un ragionamento specifico - lo stesso Atanasova esporta Anagnostopoulos al di fuori dei suoi confini (segnati, come ho cercato di mostrare, dal peculiare sistema greco che obbliga i tribunali penali a esaminare le piccole cause civili, per le quali non era possibile il rinvio ai tribunali civili - vedi §§ 17, 46, 52, 61 e 109 di questa opinione), si dovrebbe esaminare se Atanasova ha avuto successo nella giurisprudenza successiva. Questa analisi sarà utile anche per esplorare il successo di Atanasova per quanto riguarda la constatazione di violazioni simultanee (vedere il paragrafo 36 di questa opinione).

Tonchev, Dinchev e Boris Stojanovski

53. Tonchev, citando anche Dinchev (la stretta relazione di entrambi con Atanasova è già stata oggetto delle mie osservazioni - vedi II.D), mostra che sono il secondo e il terzo precedente che replicano l'approccio di Atanasova per derogare al tradizionale test delle "due navate". Così, per esempio, in Tonchev, abbiamo il seguente linguaggio:

"51. Su questo punto la Corte osserva che nei recenti casi Atanasova e Dinchev ha dovuto affrontare situazioni sostanzialmente identiche a quelle del presente caso. In questi due casi, le domande delle parti civili dei ricorrenti, presentate nell'ambito di un procedimento penale, non erano state esaminate a causa dell'interruzione di tale procedimento penale dopo la scadenza dei termini di prescrizione. In entrambi i casi la Corte ha constatato, con riferimento alla causa Anagnostopoulos c. Grecia (n. 54589/00, 3 aprile 2003), che i ricorrenti non avevano goduto di un accesso effettivo ad un tribunale e che ciò non poteva essere sanato dalla possibilità di presentare nuove domande nei tribunali civili (vedi Atanasova c. Bulgaria, n. 72001/01, 2 ottobre 2008, e Dinchev, citata sopra).

54. Atanasova è così citata e invocata da queste due sentenze e anche, più tardi, da Boris Stojanovski (§ 56).

Tănase contro Atanasova: suoni simili, significati opposti, proprio come "discendente" e "dissenziente"

55. Pertanto, secondo il mio esame finora delle autorità su cui il paragrafo 51 del ragionamento della maggioranza costruisce la sua concezione innovativa del test delle "due vette", solo Atanasova e tre precedenti "discendenti" da esso sono materiali; questo non è il caso, come ho detto, dei casi greci, che hanno la loro propria logica diversa, che non è in conflitto con il test delle "due vette" nella sua forma tradizionale.

56. Ma il paragrafo 51, in fine, di Petrella ha di più: acer in fundo. Il paragrafo offre altri tre riferimenti alla giurisprudenza, preceduti in modo particolare dalla locuzione a contrario. I riferimenti a contrario sono stati ampiamente studiati dagli studiosi: soprattutto quando riguardano la giurisprudenza, richiedono una cautela speciale, poiché i giudici devono inquadrare il ragionamento di altri giudici riguardo alle loro intenzioni inespresse, sul presupposto che l'affermazione esplicita di una regola o di un principio in determinate circostanze (considerando il testo, il contesto, l'oggetto e lo scopo della sentenza precedente) esclude l'applicazione di quella regola o principio in altre circostanze.

57. I riferimenti a contrario del paragrafo 51 di Petrella riguardano tre autorità, una delle quali molto recente e della Grande Camera, Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania [GC], no. 41720/13, 25 giugno 2019. Dato il quadro dell'articolo 43 § 2 della Convenzione, tale citazione a contrario non è senza peculiarità. Dovrò quindi, a questo punto della mia opinione, discutere il testo, il contesto e alcuni altri aspetti di questa sentenza della Grande Camera per quanto riguarda il test delle "due navate": la mia considerazione sarà che questo precedente della Grande Camera non è suscettibile di una costruzione a contrario come affermato in Petrella, poiché sconfessa chiaramente, anche se implicitamente, Atanasova e le altre tre autorità "discendenti" menzionate sopra. Citerò anche brevemente gli altri due riferimenti a contrario. Questo mi porterà a una conclusione molto simile a quella che ho espresso a proposito della questione delle violazioni simultanee: anche per quanto riguarda il test delle "due navate", Atanasova (e la giurisprudenza "discendente") non può essere considerato come avente valore di precedente oggi; Tănase è "dissenziente", non "discendente", da Atanasova.

58. In Tănase la Grande Camera, a mio avviso, cerca chiaramente di fornire una riaffermazione della sua giurisprudenza per quanto riguarda il test delle "due corsie", tra diverse altre questioni che devono essere affrontate in questa importante sentenza (l'aspetto principale è se l'articolo 3 nella sua parte procedurale è applicabile ai maltrattamenti non statali, se inflitti involontariamente). Basandosi anche su un'ampia ricerca, come rivelano i materiali pertinenti, la Grande Camera è stata chiamata ad esaminare non solo le implicazioni del test delle "due navate" nella sua forma pura nell'area dell'accesso ad un tribunale, ma anche la rilevanza di altri possibili test riguardanti le richieste delle parti civili non esaminate nel merito.

59. In particolare, la Corte aveva davanti a sé, molto chiaramente, il test Atanasova. Poiché secondo Atanasova, nel caso in cui le domande delle parti civili dei ricorrenti nell'ambito di un procedimento penale non fossero state esaminate a causa dell'interruzione di tale procedimento penale in seguito alla scadenza dei termini di prescrizione pertinenti imputabili al comportamento delle autorità, la Corte potrebbe constatare che i ricorrenti non avevano goduto di un accesso effettivo a un tribunale, anche se la possibilità di intentare un'azione in sede civile era disponibile al momento della costituzione di parte civile nel procedimento penale, ed era ancora disponibile al momento dell'interruzione, la Grande Camera doveva decidere se, se il tradizionale "two-avenue test" era applicabile, la valutazione della diligenza Atanasova doveva essere utilizzata per prima. Il dilemma è chiaro. Secondo Atanasova, il test dovrebbe riguardare:

(i) la diligenza delle autorità nella gestione del procedimento penale e le loro omissioni/negligenze; poi, solo in assenza di tali omissioni/negligenze,

(ii) la disponibilità di altre vie attraverso le quali la vittima potrebbe chiedere un risarcimento.

Secondo il tradizionale "test a due vani", solo la valutazione (ii) sarebbe rilevante.

60. Detto questo per quanto riguarda il contesto, il testo della sentenza rivela che la questione delle due vie era stata chiaramente sollevata dalle parti: il ricorrente fa chiaramente riferimento nella sua posizione ad Atanasova, sostenendo che, "[s]iccome le autorità erano state responsabili del mancato esame della sua domanda civile, ciò aveva costituito una violazione del suo diritto di accesso alla giustizia"; il Governo invece fa chiaro riferimento al test puro delle "due vie" (vedi le osservazioni delle parti in Tănase §§ 190-91).

61. Se la domanda era se la "responsabilità" del mancato esame del reclamo era riconducibile alle autorità, non posso che considerare che Atanasova è implicitamente, ma chiaramente riferito. Qual è la risposta della Grande Camera?

62. La Grande Camera, da parte sua (§ 196), ha davanti a sé il fatto che:

"le ... autorità hanno interrotto il procedimento penale sia contro J.C.P. che contro D.I. per il fatto, rispettivamente, che non erano stati soddisfatti tutti gli elementi di un reato e che era intervenuta la prescrizione della responsabilità penale. Di conseguenza, la richiesta civile unita al procedimento penale non è stata esaminata da nessun tribunale penale.

Ma, non a caso, a mio avviso, la Grande Camera - come premessa all'adozione del test delle "due navate" nel suo formato tradizionale - non considera affatto se ci siano state "responsabilità" da parte delle autorità (soprattutto per quanto riguarda la durata del procedimento che ha portato alla prescrizione che ha causato il procedimento penale contro D. I. da interrompere); piuttosto, si limita a controllare la legittimità e la non arbitrarietà dell'interruzione in base al diritto interno, soprattutto per quanto riguarda un eventuale "obbligo" di esaminare la domanda civile anche dopo l'interruzione (e qui si può vedere un chiaro riferimento, mutatis mutandis, allo schema Anagnostopoulos):

"197. Nessuna delle parti ha argomentato o presentato prove che suggeriscano che quando il procedimento contro J.C.P. e D.I. si è concluso, i tribunali penali avevano l'obbligo di esaminare la richiesta civile del ricorrente nonostante la loro decisione di interrompere il procedimento penale. Inoltre, date le prove disponibili, la Corte ritiene che non sia stato arbitrario o manifestamente irragionevole per le autorità nazionali decidere di interrompere il procedimento penale avviato contro J.C.P. e D.I., per le ragioni sopra menzionate (vedi paragrafo 196)".

A questo punto del ragionamento, la Grande Camera riafferma e approva il classico test delle "due corsie". Questo è per me un elemento della massima importanza nella valutazione del rapporto (di incompatibilità) tra Tănase e Atanasova. Anche le citazioni in questo passaggio (e le citazioni omesse sub silentio) sono cruciali:

"198. In questo contesto, si può notare che nei casi in cui le domande delle parti civili presentate nell'ambito di un procedimento penale non sono state esaminate a causa della fine di tale procedimento, la Corte ha tenuto conto della disponibilità di altri canali attraverso i quali i richiedenti potevano far valere i loro diritti civili. Nei casi in cui i ricorrenti avevano a disposizione vie accessibili ed efficaci per le loro richieste civili, ha ritenuto che il loro diritto di accesso ad un tribunale non fosse stato violato (si veda Assenov e altri, sopra citato, § 112; Ernst e altri c. Belgio, no. 33400/96, §§ 54-55, 15 luglio 2003; Moldovan e altri c. Romania (n. 2), nn. 41138/98 e 64320/01, §§ 119-22, ECHR 2005-VII (estratti); Forum Maritime S.A. c. Romania, nn. 63610/00 e 38692/05, § 91, 4 ottobre 2007 5663/04, § 56, 29 gennaio 2013; e Associazione delle vittime della S.C. Rompetrol S.A. e della S.C. Geomin S.A. [System] e altri c. Romania, no. 24133/03, § 65, 25 giugno 2013)."

63. Un'osservazione immediata può riguardare il fatto che - se la Grande Camera avesse voluto avallare i concetti di Atanasova - il passo (i) del test pertinente di cui al precedente paragrafo 59 sarebbe stato sviluppato a questo punto del ragionamento (cioè, valutare la diligenza delle autorità nel gestire il procedimento penale e le loro omissioni/negligenze). Ma - non sorprendentemente, a mio avviso - la Grande Camera sviluppa un'analisi diversa, chiaramente ispirata al classico "two-avenue test", andando direttamente al passo (ii).

64. La maggioranza in Petrella (paragrafo 51), probabilmente per affrontare questo aspetto, e anche per giustificare il loro riferimento a Tănase come coerente con Atanasova (sebbene Tănase non citi Atanasova! - su questo, vedi sotto) in un rapporto a contrario tra i due, giustappone la citazione dei paragrafi 196-202 di Tănase con quella dei suoi paragrafi 207-14 e sostiene che la Grande Camera

"ha constatato che le autorità non avevano alcuna responsabilità nello svolgimento del procedimento penale, concludendo così che l'articolo 6 non era stato violato per quanto riguarda il diritto di accesso a un tribunale e la durata del procedimento".

In altre parole, se ho capito bene, l'argomento della maggioranza in Petrella per leggere Tănase come una conferma a contrario di Atanasova è il seguente: poiché non c'era alcuna responsabilità da parte delle autorità (presumo, nell'area del requisito del tempo ragionevole, a cui si riferisce la citazione dei §§ 207-14), non c'era bisogno che la Grande Camera trattasse esplicitamente il passo (i) di cui al paragrafo 59 di questa opinione.

65. Questo è, a mio avviso, con tutto il rispetto per la maggioranza, un uso scorretto dell'argomento a contrario: Ho menzionato prima la necessità di cautela nell'esercizio a contrario di considerare il testo, il contesto e tutte le altre circostanze per trarre da una proposizione accettata l'intenzione di rifiutare una proposizione contraria; le fallacie sono sempre in agguato in questi casi. A mio parere il punto è il seguente: è ragionevole dire che, sebbene non siano state riscontrate violazioni nello svolgimento del procedimento nel caso specifico, la Grande Camera avrebbe applicato il punto (i) del test, se fossero state riscontrate violazioni (riguardanti la durata del procedimento)? Questa è la domanda da porsi, a mio avviso, poiché l'argomento a contrario deve basarsi essenzialmente sul buon senso; altrimenti, sostenendo l'idea che Tănase "discende" da Atanasova, si corrono i rischi corsi dagli etimologi a contrario a favore del lucus a non lucendo. Il buon senso, a mio avviso, sostiene piuttosto la considerazione che Tănase "dissente" da Atanasova. Suoni simili, significati opposti. Questo si può dire anche dei titoli di questi casi in relazione al loro contenuto.

66. Un aspetto che è, a mio avviso, molto rilevante è l'ordine in cui le questioni sono state esaminate in Tănase. Mentre - come ho accennato - Tonchev (migliorando il ragionamento di Atanasova, che segue l'ordine opposto) fa logicamente esaminare la durata del procedimento (rispetto alla quale si riscontrano le omissioni/negligenze delle autorità) prima di venire a pronunciarsi sull'aspetto dell'accesso a un tribunale, la Grande Camera in Tănase dispone della questione dell'accesso prima di affrontare una possibile violazione relativa alla durata del procedimento. Questa è una forte indicazione che, contrariamente a quanto suggerisce la maggioranza in Petrella, la logica seguita era quella del classico test "a due piste". Naturalmente, accetto che l'ordine di esame delle questioni non sia decisivo: il linguaggio può essere invertito, senza che la logica sia sovvertita. Ma in quel caso un elementare principio di chiarezza avrebbe richiesto alla Grande Camera, secondo una prassi consolidata, almeno di includere un qualche linguaggio - quando si affronta la questione dei "due cieli" - nel senso che l'accertamento pertinente era collegato a (e dipendente da) il successivo accertamento di una mancanza di responsabilità da parte delle autorità. Posso anche ammettere che tale linguaggio potrebbe essere sostituito da qualche modo implicito di riferirsi all'argomento sottostante: ma allora, non avremmo bisogno di trovare almeno un riferimento incrociato? Non ho trovato alcun elemento testuale a sostegno della lettura della sentenza Petrella da parte della Grande Camera. In queste circostanze, i requisiti minimi di analisi del testo per costruire un argomento a contrario non sembrano essere soddisfatti: in Tănase la valutazione della lunghezza è fatta successivamente, e quindi anche indipendentemente, rispetto alla valutazione relativa a una violazione del diritto di accesso a un tribunale.

67. Un altro aspetto dell'analisi del testo riguarda le citazioni. L'attività della Corte si basa sui precedenti; le risorse pertinenti sono investite per rendere la giurisprudenza della Corte accessibile e chiara; l'analisi della giurisprudenza è fornita al pubblico dalla stessa Corte.

68. In questo contesto, anche se gli argomenti basati su Atanasova erano certamente presenti nel materiale presentato alla Grande Camera e - come ho mostrato (cfr. paragrafo 60 di questa opinione) - appaiono nelle osservazioni delle parti come riferito in Tănase, quale può essere ragionevolmente il significato del fatto che Atanasova non è mai stato citato dalla Grande Camera? È ragionevole credere che sia stata omessa una citazione senza che questo implichi una qualche disapprovazione? Un semplice effetto di inavvertenza? Da una Grande Camera? Ritengo piuttosto che un lettore ragionevole trarrebbe la conclusione che Tănase ha sconfessato Atanasova, relegando quella linea giurisprudenziale sub silentio.

69. Per inciso, può valere la pena ricordare che Tonchev è stato citato da Tănase (§ 128) ma ... su un aspetto che non ha nulla a che fare con l'argomento che sto discutendo qui. Sempre per inciso, Anagnostopoulos non è mai stato esplicitamente citato da Tănase, anche se ho dimostrato che è stato preso in considerazione (cfr. paragrafo 62 di questa opinione).

Tănase è solidamente ancorato ai suoi precedenti: un confronto di citazioni

70. L'omissione deliberata di citazioni - finalizzata ad annullare la precedente giurisprudenza ritenuta per incuriam - soprattutto in una sentenza della Grande Camera è - come ho cercato di spiegare finora - un elemento eloquente (silens loquitur) per l'interpretazione della giurisprudenza. Ma ancora più eloquenti sono le citazioni che sono positivamente incluse nel giudizio, in quanto appartengono sia al testo che al contesto. La presunta posizione a contrario di Tănase rispetto ad Atanasova dovrebbe essere messa alla prova con i risultati di tale analisi supplementare; è quindi necessario per me dedicare alcune riflessioni ai precedenti su cui si fonda Tănase, poiché la discussione mi permetterà anche di notare, con rammarico, che la maggioranza in Petrella ha trascurato un esercizio simile (o, almeno, nessun segno è visibile, sebbene alcune citazioni siano comuni) e ha quindi perso l'opportunità di inquadrare correttamente Tănase come sostenitore del tradizionale test "a due piste".

71. Limiterò il mio compito all'analisi delle autorità citate sia da Tănase (al § 198, che deve essere stato attentamente considerato dalla maggioranza, dato che questo paragrafo appartiene a quelli citati nel paragrafo 51 di Petrella) sia da Petrella allo stesso tempo (anche se in qualche modo tendente a scopi diversi). Naturalmente, dovrebbe essere chiaro che Petrella contiene alcune citazioni aggiuntive sulle quali, data la loro minore importanza rispetto a Tănase, non mi soffermerò.

72. Un'osservazione è ovvia e ripetitiva, sulla base di quanto già notato: il classico test delle "due corsie" è basato da Tănase su precedenti che - con un'eccezione irrilevante - non includono casi tipo Atanasova, né casi tipo Anagnostopoulos. La questione è perché questi due tipi di precedenti sono, al contrario, elencati in Petrella (paragrafo 51), senza che venga data alcuna spiegazione per la loro omissione da Tănase, se non quella di riaffermare il test Atanasova e menzionare Tănase come un precedente a contrario, piuttosto che un'autorità che contraddice il punto della maggioranza.

Nessuna responsabilità delle autorità

73. L'analisi di cui sopra può partire da un gruppo di casi, citati in Tănase, che la maggioranza in Petrella cerca di presentare come casi in cui nessuna responsabilità era imputabile alle autorità (la citazione appare nel paragrafo 50 di Petrella, dove Tănase non è menzionato). Si dovrebbe dare un'occhiata più da vicino.

a) Assenov e altri, Moldovan e altri (n. 2) e Forum Maritime S.A.

74. Un sottogruppo all'interno dei suddetti precedenti (Assenov e altri, Moldovan e altri (n. 2), e Forum Maritime S.A.), secondo la maggioranza in Petrella (paragrafo 50 della sentenza), include presumibilmente casi in cui la mancanza di responsabilità da parte delle autorità era dovuta all'inesistenza di un reato.

75. Questa osservazione della maggioranza solleva seri dubbi sulla sua pertinenza. Che relazione c'è tra la categoria di mancanza di responsabilità delle autorità e la constatazione da parte delle stesse autorità che non c'è stato reato? Come potrebbe essere rilevante se è in gioco una questione di tempo ragionevole o, ancora meno, se la Corte scopre che non c'è stata un'indagine efficace sul reato? Mentre queste domande rimangono senza risposta, una semplice lettura di questi precedenti mostra piuttosto che le responsabilità esistevano (e le violazioni sono state trovate) e che tuttavia il classico test "a due livelli" è ritenuto applicabile. Così, questi precedenti mi sembrano giustamente citati in Tănase per sostenere, come ho cercato di dimostrare, una posizione opposta a quella di Petrella.

76. In particolare, in Assenov sono state riscontrate diverse violazioni, dimostrando così negligenze/omissioni da parte delle autorità (tra le altre, violazioni dell'articolo 3 per non aver svolto un'efficace indagine ufficiale sulle accuse di maltrattamenti, e dell'articolo 5 § 3 della Convenzione in quanto il ricorrente non è stato processato entro un tempo ragionevole o rilasciato in attesa del processo). La Corte ritiene inoltre (Assenov, § 112) che "poiché [il ricorrente] non ha tentato di intentare un'azione civile ... non si può dire che gli sia stato negato l'accesso a un tribunale ...". Se è comprensibile che Tănase si basi su questo precedente, francamente non riesco a capire come possa essere usato per sostenere l'approccio della maggioranza in Petrella (inoltre, i passaggi di Assenov citati in Petrella non sono quelli cruciali che ho ricordato sopra, ma si riferiscono - come ho detto - a conclusioni interne sull'inesistenza di un reato).

77. Allo stesso modo, in Moldavia (n. 2) si riscontrano violazioni degli articoli 8, 3 e 14, nonché dell'articolo 6 § 1 della Convenzione a causa della durata del procedimento, mentre non si riscontra alcuna violazione dell'articolo 6 § 1 a causa del rifiuto di accesso a un tribunale. Anche in questo caso, la negligenza o le omissioni potrebbero essere attribuite alle autorità e la Corte conclude (Moldovan (n. 2), § 121) che, poiché i ricorrenti avevano intentato con successo azioni contro alcune persone, essi "non possono rivendicare un ulteriore diritto ad un'azione civile separata" contro altri. Mentre questa è un'applicazione piuttosto specifica del "two-avenue test", in generale la formulazione del test supporta pienamente Tănase e certamente non l'approccio della maggioranza in Petrella (che di nuovo fa riferimento alla mancanza di un reato e cita passaggi che mi sembrano irrilevanti).

78. Nella causa Forum Maritime S.A. (§§ 91-94), ancora una volta, il reclamo relativo alla mancanza di accesso a un tribunale viene respinto come manifestamente infondato sulla base del tradizionale test a due piste, mentre vengono riscontrate violazioni dell'articolo 6 § 1 sia per la violazione del diritto a un tribunale indipendente e imparziale nel procedimento penale in cui era stata avanzata una richiesta di parte civile, sia per le restrizioni al diritto di accesso al fascicolo dell'accusa. Inoltre, c'è la constatazione di una violazione dell'articolo 6 § 1 a causa della lunghezza del procedimento commerciale. Di nuovo, la maggioranza di Petrella si basa su una citazione irrilevante di questa sentenza, che sostiene pienamente Tănase.

b) Ernst e altri

79. Ernst e altri si trova, secondo la maggioranza nella causa Petrella (si veda il paragrafo 50 della sentenza), in un sottogruppo a sé stante: qui la maggioranza vede una giustificazione per l'applicazione di un classico "two-avenue test" nel fatto che le autorità non avevano alcuna responsabilità per la risoluzione, a causa di una deroga alla giurisdizione ordinaria. Secondo la mia lettura, questa sentenza mostra al contrario che - in un contesto molto particolare - l'esenzione dalla giurisdizione di cui godeva uno solo degli avversari del ricorrente non era che un aspetto dei fatti, mentre si constatavano violazioni degli articoli 8 e 10 (e non dell'articolo 6 per motivi di accesso a un tribunale). Il passaggio pertinente della sentenza (Ernst, §§ 54-55) mostra, a mio avviso, che è stato ritenuto applicabile un test "a due piste" abbastanza tradizionale (come apparirà poi in Tănase) (con qualche adattamento alla peculiarità del caso, e - ciò che conta ancora di più - senza alcuna mancanza di responsabilità delle autorità considerate):

"... la Corte attribuisce importanza al fatto che, nel diritto belga, la costituzione di parte civile davanti al giudice istruttore non è che una delle modalità di costituzione di parte civile e che le vittime dispongono in linea di principio di altre vie per far valere i loro diritti civili ... [in modo che,] ... nella misura in cui la loro denuncia era diretta contro persone diverse dai giudici o dai procuratori, avrebbero potuto intentare un'azione civile contro queste persone davanti al tribunale civile ... [e anche contro un giudice o un procuratore] ... in casi eccezionali. ... Mentre i ricorrenti non hanno tentato un'azione civile contro i privati, hanno invece, contemporaneamente alla loro costituzione di parte civile nel procedimento penale, intentato ... un'azione di risarcimento danni contro lo Stato belga dinanzi al tribunale civile sulla base degli stessi fatti ... I fatti dimostrano che l'inammissibilità della costituzione di parte civile dei ricorrenti e l'archiviazione della loro denuncia penale ... non li ha privati di alcuna azione di risarcimento".

Richiesta civile parallela

80. La maggioranza nella causa Petrella ha anche considerato che l'applicazione del classico test delle "due navate" era giustificata, e che non poteva essere riscontrata alcuna violazione del diritto di accesso a un tribunale, quando "il ricorrente aveva già presentato una domanda parallela davanti al tribunale civile e aveva ottenuto una decisione nel merito prima che il procedimento penale fosse interrotto" (paragrafo 50 di Petrella, in fine). Le autorità citate comprendono un precedente sul quale non mi soffermerò (dato che Tănase non si basa su di esso), e un altro precedente che è invece citato in Tănase. Sorprendentemente, però, il secondo precedente è citato in Petrella con il segnale mutatis mutandis. Mi riferisco a Borobar e altri.

81. Borobar è molto interessante, anche se non mi è chiaro perché dovrebbe essere associato, anche mutatis mutandis, al diverso caso in cui "il ricorrente aveva già presentato una domanda parallela davanti al tribunale civile e aveva ottenuto una decisione nel merito prima che il procedimento penale fosse interrotto".

82. Borobar ha molto di più: è quindi un peccato, a mio parere, che la maggioranza in Petrella abbia perso l'opportunità di discutere questo caso in dettaglio, anche solo per distinguerlo; invece, hanno deciso di relegarlo dietro un mutatis mutandis.

83. La Corte si è occupata del caso di tre ricorrenti, una delle quali si era avvalsa di un rimedio presso il tribunale civile prima di costituirsi parte civile nel procedimento penale; le altre due ricorrenti si erano solo costituite parti civili nel procedimento penale, senza precedenti azioni civili. La Corte ha quindi proseguito l'analisi della denuncia relativa al diritto di accesso a un tribunale solo per quanto riguarda il primo ricorrente (Borobar, §§ 59-62), poiché:

"Considerando il carattere sussidiario del meccanismo della Convenzione, la Corte ha ritenuto che il secondo e il terzo ricorrente avrebbero dovuto presentare un nuovo ricorso separato davanti ai tribunali civili e che non spettava alla Corte speculare sull'esito di tale ricorso. ..."

84. Così in Borobar la Corte (a mio avviso coerentemente con quanto sarà poi affermato in Tănase) ha affermato l'esistenza di un obbligo di utilizzare la via civile dopo l'interruzione del procedimento penale, prima che un richiedente possa presentare un reclamo ai sensi della Convenzione sul diritto di accesso a un tribunale.

85. Il linguaggio utilizzato chiarisce che questo obbligo, da rispettare se si deve verificare una mancanza di accesso al tribunale, esiste indipendentemente dal fatto che una violazione dell'articolo 6 § 1 possa essere trovata a causa di una durata eccessiva del procedimento penale che porta all'interruzione (otto anni).

86. Si può facilmente considerare che, dal punto di vista rilevante per Petrella, la posizione del primo ricorrente (su cui la maggioranza sembra concentrarsi) non è veramente materiale; E' anche importante notare che il suo precedente ricorso al tribunale civile (che era stato presentato un anno prima della costituzione di parte civile presso il tribunale penale, ed era stato definitivamente respinto quattro anni dopo, mentre il procedimento penale era ancora in corso - Borobar, § 59) è stato ritenuto dalla Corte un "rimedio efficace rispetto alle richieste civili della ricorrente" (Borobar, § 72), cosicché non è stata riscontrata alcuna violazione del diritto di accesso ad un tribunale.

87. Di conseguenza, a mio avviso, la riflessione su Borobar aiuta a capire perché Tănase farebbe chiaramente riferimento ai rimedi esistenti al momento della costituzione della parte civile in un procedimento penale (ex ante), senza trovare rilevante la situazione al momento dell'interruzione del procedimento penale (ex post) per valutare la disponibilità e l'efficacia dell'accesso al giudice nelle situazioni a due vie. Ho già accennato a questo aspetto e vi ritornerò in seguito (vedi, per esempio, i paragrafi 38, 91 e 97 e seguenti di questa opinione).

Un precedente sub silentio: Associazione delle vittime

88. Ho già detto che non analizzerò i precedenti a cui si fa riferimento in Petrella, poiché non sono rilevanti per l'esercizio che propongo. C'è, al contrario, un'autorità su cui si basa Tănase, che la maggioranza in Petrella passa sotto silenzio. Mi riferisco al caso dell'Associazione delle vittime del sistema S.C. Rompetrol S.A. e S.C. Geomin S.A. e altri contro la Romania.

89. In Association of the Victims la Corte ha riscontrato una violazione per l'eccessiva lunghezza del procedimento penale in cui l'associazione ricorrente si era costituita parte civile (§§ 74-80). Quindi, c'era sicuramente una certa responsabilità delle autorità, in un modo molto simile a Petrella. Nessuno dei criteri che la maggioranza in Petrella cerca di sviluppare era applicabile per scusare la Corte da una constatazione parallela di una violazione del diritto di accesso a un tribunale. Tuttavia, il reclamo relativo all'accesso a un tribunale è stato trattato prima e indipendentemente da quello relativo alla durata dei procedimenti; e non è stata trovata alcuna violazione.

90. Ancora una volta, analogamente a quanto sarebbe materiale in Petrella, è stata l'inerzia del pubblico ministero che ha portato alla prescrizione del procedimento (si veda Associazione delle vittime, § 64, dove la Corte ha anche osservato che nel diritto rumeno, quando il giudice è investito di una causa civile, può decidere di esaminare l'azione civile a prescindere dalla cessazione dell'accusa penale, citando a contrario Atanasova e Anagnostopoulos - si veda, ad esempio, i paragrafi 17, 46, 52, 61 e 109 del presente parere).

91. In questo contesto, la sentenza dell'Associazione delle Vittime (§§ 65-67) è molto chiara nel fornire un'ulteriore base su cui considerare che la disponibilità di due vie è qualcosa che deve essere valutato al momento in cui la domanda è presentata (ex ante), in modo che la valutazione pertinente è in linea di principio indipendente dal comportamento successivo delle autorità, che può diventare rilevante solo per altri aspetti relativi alla condotta del procedimento:

"65. La Corte nota anche che in altri casi in cui si trattava del mancato esame di una domanda di parte civile a causa dell'inammissibilità o dell'estinzione del procedimento penale nell'ambito del quale era stata presentata, essa ha tenuto conto dell'esistenza di altre vie aperte ai ricorrenti per far valere le loro richieste. Nei casi in cui i richiedenti disponevano di mezzi di ricorso accessibili ed efficaci, ha concluso che non vi era stata alcuna violazione del diritto di accesso a un tribunale (si veda Ernst e altri c. Belgio, n. 33400/96, §§ 53-55, 15 luglio 2003, e Forum Maritime SA c. Romania, nn. 63610/00 e 38692/05, §§ 91-93, 4 ottobre 2007).

66. Nella fattispecie, il diritto interno pertinente permetteva al ricorrente di presentare una domanda di risarcimento in sede civile fin dal verificarsi dei fatti, non essendo la condanna penale una condizione sine qua non per una domanda civile di risarcimento. In effetti, aveva la scelta tra intentare un'azione civile davanti ai tribunali civili e costituirsi parte civile nell'ambito della sua denuncia penale. Tuttavia, la ricorrente non ha intrapreso alcuna azione presso i tribunali civili. Ha scelto di sua spontanea volontà, quando l'azione civile separata era già prescritta (cfr. paragrafo 41 sopra), di costituirsi parte civile nell'ambito della sua denuncia penale, una via probabilmente più semplice e meno costosa, ma correndo così il rischio che le autorità sequestrate non possano esaminare la sua azione civile.

67. Nelle circostanze del caso, la Corte ritiene che il mancato esame dell'azione civile del ricorrente nell'ambito della sua denuncia penale non ha intaccato la sostanza stessa del suo diritto di accesso ad un tribunale. Ne consegue che questa denuncia è manifestamente infondata e deve essere respinta ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 (a) e 4 della Convenzione".

92. Così, Association of the Victims - invocata da Tănase - mostra, coerentemente con tutti gli altri risultati dell'analisi delle citazioni di cui sopra, la logica della determinazione della Grande Camera per quanto riguarda il test "two-avenue" - una logica che non è stata percepita dalla maggioranza in Petrella. Per quanto riguarda l'omissione del riferimento all'Associazione delle Vittime, nonostante il fatto che una sentenza della Grande Camera pertinente si sia basata su di essa proprio per il tema in questione, non posso speculare per trovare in questo una possibile applicazione pratica della settima proposizione di Wittgenstein. Quel che è certo è che la sentenza dell'Associazione delle Vittime avrebbe offerto spunti di riflessione per trattare diversamente Petrella, così come aveva ispirato Tănase.

93. Per concludere il mio esercizio di analisi comparativa delle citazioni, ritengo che il fatto che Tănase citi Association of the Victims, Borobar e una serie di altre autorità rilevanti che sono state percepite diversamente dalla maggioranza Petrella (mentre Association of the Victims non è stata nemmeno citata) è un elemento importante del testo e del contesto della sentenza della Grande Camera che avrebbe dovuto portare la stessa maggioranza a giudicare diversamente. Sorprendentemente, inoltre, i precedenti in cui Tănase è - a mio avviso - solidamente fondato sono citati dalla maggioranza in Petrella nei paragrafi (49 e 50) che sono separati dal paragrafo (51) dedicato a far rivivere l'approccio Atanasova (e nel 51, come ho già detto, Tănase è citato a contrario). A mio avviso, il modo in cui la maggioranza sceglie di riferirsi a Tănase a contrario, piuttosto che riconoscerlo come un'autorità che sconfessa Atanasova, crea ancora più confusione se si considera che la maggioranza in Petrella (sempre al paragrafo 51) combina all'interno del riferimento a contrario due ulteriori citazioni di casi - Lacerda Gouveia e Dimitras - in cui la Corte, in contesti molto specifici, non aveva rilevato violazioni del diritto di accesso a un tribunale e non aveva esplicitamente esaminato il test delle "due navate". Mi rincresce dover constatare che questo modo di citare i precedenti della Corte, oltre a privare di importanza i precedenti su cui si è basata una sentenza della Grande Camera, ha a sua volta privato la maggioranza in Petrella della possibilità di commentare se le autorità convalidate dalla Grande Camera fossero coerenti con l'approccio scelto a favore dei concetti di Atanasova. A mio modesto parere, non lo erano.

Restatement in Tănase del tradizionale test ex ante "a due corsie"

94. Mi sembra allora corretto dire che Tănase ha sconfessato Atanasova e i precedenti non numerosi che discendono da quest'ultimo, relegandoli sub silentio. Ho cercato di fornire indizi testuali e contestuali in tal senso, così come alcune considerazioni aggiuntive sulle circostanze. I punti principali sono stati, tuttavia, (i) la chiara incompatibilità testuale del test "two-avenue" come adottato in Tănase con gli argomenti Atanasova-like presenti nel caso (in particolare, il test "two-avenue" essendo stato applicato nella sua formula tradizionale, e l'ordine di esame delle questioni contrario all'ordine Tonchev-Petrella); (ii) mancanza di citazioni Atanasova-like; (iii) presenza di citazioni di autorità contrarie ad Atanasova; (iv) contesti di queste ultime autorità chiaramente ispirati al classico test "two-avenue". Trovare - con tutto il rispetto - dei difetti nella diversa lettura dei precedenti da parte della maggioranza in Petrella ha rafforzato le mie considerazioni.

95. Mi resta da sottolineare un ulteriore indizio a sostegno dell'idea di cui sopra, parallelamente all'incompatibilità testuale dei principi. Mi riferisco all'incompatibilità concettuale con Atanasova del classico test delle "due corsie" come riaffermato dalla Grande Camera in Tănase. Il concetto che vorrei sottolineare è che la Grande Camera in Tănase (§ 199) si riferisce esplicitamente alla necessità di considerare l'esistenza di una via civile alternativa non al momento dell'interruzione della via penale, ma al momento (spesso molto prima, se il procedimento è lungo) in cui il richiedente decide di utilizzare la via penale:

"197. Nessuna delle parti ha argomentato o presentato prove che suggeriscano che quando il procedimento contro J.C.P. e D.I. si è concluso, i tribunali penali avevano l'obbligo di esaminare la richiesta civile del ricorrente nonostante la loro decisione di interrompere il procedimento penale. Inoltre, date le prove disponibili, la Corte ritiene che non sia stato arbitrario o manifestamente irragionevole per le autorità nazionali decidere di interrompere il procedimento penale avviato contro J.C.P. e D.I., per le ragioni sopra menzionate ...

199. Nel caso di specie, nel momento in cui il ricorrente si è costituito parte civile nel procedimento penale, avrebbe potuto invece intentare un'azione civile separata contro J.C.P. e D.I. Mentre le prove disponibili e le spiegazioni del governo indicano che tali procedimenti potrebbero essere stati sospesi in attesa dell'esito del procedimento penale, la Corte nota che nessuna prova è stata fornita dalle parti per suggerire che il ricorrente non avrebbe potuto ottenere una determinazione del merito delle sue richieste civili alla conclusione del procedimento penale".

96. Pertanto, il classico ex ante "two-avenue test" viene riaffermato dalla Grande Camera (§ 197), tra cui: (i) la verifica se c'era un obbligo dei tribunali penali di disporre della domanda civile o se un rinvio ai tribunali civili sarebbe stato possibile (l'eccezione Anagnostopoulos - si veda, ad es, §§ 17, 46, 52, 61 e 109 della presente opinione - è qui evidente, così come il ricorso al § 64 di Association of Victims, dimenticato in Petrella); (ii) il controllo della mera legittimità e non arbitrarietà dell'interruzione penale (senza alcuna interferenza con la questione della durata, che comporta una valutazione ex post e viene esaminata separatamente).

97. Ritengo che la riformulazione di Tănase della regola classica, attraverso il riferimento alla disponibilità (e all'efficacia) di una via alternativa all'inizio della domanda (ex ante), e non alla fine del suo trattamento da parte delle autorità penali (ex post), mostri una chiara incompatibilità concettuale con un approccio Atanasova. L'irrilevanza della durata del procedimento - che è una questione separata, come ho detto, da quando Matos e Silva è stato deciso - è confermata dal fatto che secondo il restatement di Tănase (§ 199) anche un'eventuale sospensione del procedimento civile, mentre il procedimento penale è pendente, non è un problema che incide sull'accesso, ma forse sulla durata.

98. Per completare il quadro risultante da Tănase, bisogna aggiungere che la Grande Camera - pur adottando un approccio ex ante per valutare la disponibilità della via civile - chiarisce l'esistenza di un passo supplementare del test, evidentemente da applicare se l'approccio ex ante rivela che non esisteva una via civile alternativa all'inizio della causa civile.

Questo passo è menzionato in Tănase come un criterio obiter, ad abundantiam, poiché nel caso in questione la norma ex ante era sufficiente:

"200. Inoltre, l'interruzione del procedimento penale contro J.C.P. e D.I. non ha impedito al ricorrente di intentare un'azione civile separata contro di loro presso un tribunale civile una volta venuto a conoscenza delle sentenze definitive dei tribunali penali che hanno confermato la decisione del pubblico ministero di interrompere il procedimento penale. Inoltre, come spiegato dal governo (si vedano i paragrafi 95-96 sopra), sarebbe stato possibile per il ricorrente sostenere che il termine di prescrizione per proporre un'azione civile separata non decorreva durante la pendenza del procedimento penale con richieste civili. Pertanto, tale azione non era necessariamente destinata a fallire".

99. Così, se non esiste ex ante una via civile alternativa, l'accesso a un tribunale non è tuttavia impedito se, anche se il procedimento civile può essere stato sospeso durante il procedimento penale, la Corte non è convinta che l'avvio di un'azione civile dopo la sospensione avrebbe portato "necessariamente" a un fallimento nella determinazione finale da parte dei giudici civili. Qui si trova un ulteriore argomento, a mio avviso, per affermare una totale incompatibilità concettuale con l'approccio Atanasova-Petrella. Le questioni di negligenza/omissioni devono essere trattate - nello schema classico di Matos e Silva - come vizi di procedura e/o una durata irragionevole del procedimento ai sensi dell'articolo 6; solo in questo ambito un approccio ex post riacquista il suo significato.

Seguito di Tănase

100. Non è forse privo di significato - e a mio avviso è molto significativo - che il modo in cui Tănase è stato seguito dalla Corte abbia confermato l'approccio della Grande Camera per quanto riguarda il test delle "due navate".

101. Il seguito rilevante può essere fatto risalire al giorno stesso della pronuncia della sentenza della Grande Camera, quando il giudice Kūris vi aggiunse un'opinione parzialmente dissenziente. Non ho bisogno di soffermarmi su questa opinione, se non per sottolineare che in essa il mio esimio collega critica aspramente le conclusioni di non violazione dell'articolo 6 § 1, sia per quanto riguarda il diritto di accesso a un tribunale che il diritto a una durata ragionevole del procedimento, e riassume chiaramente (vedi paragrafo 84 della sua opinione) la (principale) logica sulla quale la maggioranza della Grande Camera aveva ritenuto che l'accesso al tribunale fosse stato disponibile:

"al momento in cui il ricorrente si è costituito parte civile nel procedimento penale, avrebbe potuto invece intentare un'azione civile separata contro i due privati (che ha contestato nel procedimento penale ...)"

102. Si tratta, a mio avviso, di un'ulteriore conferma di quanto affermato dalla Grande Camera in Tănase a proposito del "two-avenue test": qualcosa di molto chiaro (tanto che uno dei giudici ha sentito il bisogno di manifestare il suo dissenso) e molto lontano da quanto percepito dalla maggioranza in Petrella.

103. Per riflettere ulteriormente sulla distanza che la maggioranza della Camera in Petrella ha creato dalla giurisprudenza convalidata dalla Grande Camera, può anche valere la pena notare che qualche indiretta conferma aggiuntiva dei principi di Tănase relativi al "two-avenue test" è venuta recentemente da due sentenze che non erano ancora definitive al momento della deliberazione in Petrella. Le sentenze sono Mihail Mihăilescu c. Romania, no. 3795/15, e Victor Laurențiu Marin c. Romania, n. 75614/14, entrambi del 12 gennaio 2021.

104. I contesti di questi casi sono molto diversi da quelli di Petrella e Tănase, poiché i casi del 12 gennaio 2021 riguardano entrambi l'equità del procedimento (dove - come ho detto - lo spazio per le valutazioni ex post è aperto). Inoltre, non c'è una considerazione esplicita del diritto di accesso a un tribunale, anche se alcuni linguaggi si avvicinano molto a questo concetto. In un solo caso c'è un reclamo relativo alla durata del procedimento, ma è esaminato sotto il titolo dell'articolo 2 obblighi positivi. In un solo caso il richiedente aveva intentato un'azione civile. L'interruzione del procedimento penale era stata basata dalle autorità su diversi fattori, ma la prescrizione era rilevante (vedi Mihăilescu, § 86).

105. Detto questo, mi limiterò a citare un po' di linguaggio da Mihăilescu (dove - come ho detto - c'è stata anche una interruzione per limiti di legge), sottolineando però che i paragrafi 80-84 di Mihăilescu sono paralleli ai paragrafi 137-41 di Marin. Si può notare che viene citato Tănase e che viene applicato un test "a due livelli", con un approccio in qualche modo diverso adatto alle questioni di equità (piuttosto che all'accesso a un tribunale). Ciò che mi sembra importante è che la Corte ribadisce che, nel determinare se c'era un problema di articolo 6 (qui, in generale, di equità), "la Corte prenderà in considerazione tutti i procedimenti aperti al richiedente", e "valuterà se le misure adottate durante il [procedimento penale] hanno indebolito la posizione del richiedente riguardo alla sua richiesta civile in misura tale che tutte le fasi successive di questo procedimento o di un procedimento civile separato sarebbero state rese ingiuste fin dall'inizio. Nonostante le differenze, i principi di Tănase sono ribaditi.

LA DIVERSA CONSTATAZIONE CHE SAREBBE STATA APPROPRIATA

106. Passando ora alla corretta constatazione che, a mio avviso, la Corte avrebbe dovuto fare nel determinare il reclamo del ricorrente relativo all'accesso ad un tribunale nel caso di specie, le mie considerazioni nella parte II di questa opinione, affrontando il rapporto tra la protezione del diritto di accesso al tribunale e la protezione del diritto ad una durata ragionevole del procedimento, mi portano a dire che la maggioranza avrebbe dovuto scegliere tra l'approccio Matos e Silva e l'approccio Anagnostopoulos, qualora quest'ultimo fosse ancora praticabile dopo Tănase.

107. Nella fattispecie, è incontestato che non esisteva una vera e propria causa civile, la cui presentazione nel sistema interno era consentita nella fase successiva dell'udienza preliminare, da tenersi solo se l'accusa avesse deciso di sporgere denuncia (cfr. punto 11 della sentenza); Tuttavia, secondo la giurisprudenza specifica di alcuni paesi della Corte, poiché nel diritto interno alcuni diritti procedurali sono concessi alla parte che presenta una denuncia penale anche prima della costituzione di una parte civile nel procedimento penale, è stato riconosciuto un certo spazio per l'applicabilità dell'articolo 6 § 1 per quanto riguarda il diritto a una durata ragionevole del procedimento (vedi Arnoldi c. Italia, no. 35637/04, §§ 25-44, 7 dicembre 2017 e ulteriore giurisprudenza citata al punto 22 della sentenza). Spiegherò in seguito che ho qualche esitazione sulla giurisprudenza Arnoldi, anche se ho votato con la maggioranza nel trovare una violazione del diritto a una durata ragionevole del processo.

108. Ciò che conta a questo punto è che, per la prima volta in Petrella, la maggioranza ha esteso il concetto di Arnoldi, che concede protezione contro un'eccessiva lunghezza del procedimento ai denuncianti che hanno presentato solo denunce alla polizia o al pubblico ministero, al diritto di accesso a un tribunale. Non sono d'accordo su questo punto. Anche ammettendo a questo punto che si possa equiparare la posizione della persona che presenta una denuncia penale a quella di una parte civile in un procedimento penale (ma spiegherò le mie esitazioni generali su questo), nell'ambito dell'accesso a un tribunale questo non sarebbe rilevante, poiché la maggioranza avrebbe dovuto utilizzare il test specifico, convalidato dalla Grande Camera in Tănase, imponendo loro la necessità di determinare se i tribunali penali (nel nostro caso, non aditi in realtà, poiché la denuncia giaceva ancora presso l'ufficio del pubblico ministero, anche se un giudice alla fine ha acconsentito all'interruzione - si veda il paragrafo 9 della sentenza) avevano l'obbligo di esaminare la domanda civile del ricorrente senza poter rinviare la causa ad un tribunale civile.

109. Il test avrebbe dato come risultato che non è stata fornita alcuna prova che, nel sistema interno, i tribunali penali avevano un tale obbligo nella fase della presentazione di una denuncia penale e delle indagini preliminari di polizia. In effetti, il sistema nazionale di relazioni tra procedura civile e penale si basa sugli articoli 75 e 651 e seguenti. del codice di procedura penale (il "CCP"), affermando il principio di autonomia e separazione; l'azione civile per il risarcimento del danno è sempre possibile e il giudice civile ha tutti i poteri necessari anche per valutare gli elementi di illecito che costituirebbero un reato penale, con l'unica eccezione - ai sensi dell'articolo 75 - di quando l'azione civile è proposta dopo che una parte civile è già stata fatta nel procedimento penale o una sentenza penale di primo grado è stata resa; in questi casi, una sospensione dell'azione civile è imposta fino al prossimo passaggio in giudicato. I tribunali penali non sono mai obbligati a determinare definitivamente le pretese delle parti civili e possono sempre rinviarle ai tribunali civili, anche se la responsabilità è accertata (articolo 539 CCP); in caso di interruzione, la responsabilità ai fini della determinazione di un'azione civile è accertata solo se il procedimento non è di primo grado, e di nuovo il rinvio ai tribunali civili è possibile per una determinazione definitiva della pretesa (articoli 539 e 578 CCP). A causa di quanto sopra, se - come preferisco - la maggioranza avesse avallato l'approccio Matos e Silva, o piuttosto l'approccio Anagnostopoulos (se lasciato aperto da Tănase), avrebbe dovuto considerare che non poteva essere riscontrata alcuna possibile violazione del diritto di accesso a un tribunale.

110. Come ulteriore passo, nell'applicare i criteri di Tănase, date le prove disponibili e la prescrizione interna, la maggioranza avrebbe dovuto considerare che non era arbitrario o manifestamente irragionevole per le autorità nazionali decidere di interrompere il procedimento penale.

111. Per le ragioni che ho cercato di spiegare nella parte III di questa opinione, la maggioranza avrebbe dovuto allora giungere all'applicazione del test tradizionale ex ante "a due vette", come riaffermato da Tănase (§ 199). A mio avviso, avrebbero dovuto considerare che il test avrebbe prodotto un risultato totalmente negativo, poiché il momento ex ante a cui fare riferimento per valutare se esisteva una seconda via efficace e disponibile è "il momento in cui il ricorrente si è costituito parte civile nel procedimento penale". Non c'è stata alcuna richiesta di parte civile nel presente caso.

112. Anche ammettendo che si possa applicare il principio Arnoldi (sul quale, come ho detto, non sono d'accordo), è indiscutibile che al momento in cui il ricorrente ha presentato la sua denuncia penale, avrebbe potuto intentare un'azione civile, che non sarebbe stata sospesa secondo il diritto interno applicabile. Prendendo in prestito il linguaggio di Association of the Victims, convalidato da Tănase, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il ricorrente ha scelto di sua spontanea volontà di presentare una denuncia penale, una via probabilmente più semplice e meno costosa, ma correndo il rischio che le autorità adite non potessero esaminare la sua azione civile. Pertanto, il test ex ante delle "due navate" avrebbe portato in ogni caso al rigetto del reclamo; cosa che la maggioranza - erroneamente a mio avviso, con tutto il rispetto - ha esplicitamente negato al punto 52 della sentenza, utilizzando un criterio ex post di comportamento difettoso delle autorità che, come ho cercato di dimostrare, non appartiene (o non appartiene più) alla giurisprudenza della Corte.

113. Ho chiarito che si suppone che si applichi un passo supplementare del test se l'approccio ex ante rivela che non esisteva una via civile alternativa al punto di partenza della causa civile. Questo non era il caso nelle circostanze attuali.

114. Mi riferisco comunque a questo test supplementare ex post, che impone alla Corte - in base a Tănase (§ 200) - di verificare se l'avvio di un'azione civile dopo la sospensione imposta dal procedimento penale in corso sarebbe stato "necessariamente" destinato a fallire. Questo passo è molto rilevante nella prospettiva della maggioranza, poiché essi hanno ritenuto - come ho criticato a lungo - che non fosse applicabile il tradizionale test delle "due navate" e che la durata delle indagini penali compromettesse le aspettative di rivendicazione civile del ricorrente, equiparando così tale durata a una sospensione sostanziale che - come ho detto - non è in realtà imposta dal diritto interno (su questo, si vedano anche le interessanti considerazioni del giudice Wojtyczek nella sua opinione separata nel presente caso, che condivido).

115. La maggioranza, pur non riconoscendo Tănase (§ 200) come autorevole e citando piuttosto Anagnostopoulos, mutatis mutandis, al paragrafo 53 della sentenza, ha esaminato in sostanza se ci fosse una prospettiva per il ricorrente di intentare un'azione civile dopo la cessazione delle accuse penali. Questo è il passaggio del ragionamento della maggioranza sul quale sono obbligato ad esprimere il mio più forte dissenso. Introducono incomprensibilmente considerazioni sulle difficoltà di raccolta delle prove, che sarebbero a carico del ricorrente in un processo civile e con il passare del tempo tali prove potrebbero disperdersi. Nel fare ciò, citano - ancora una volta - Atanasova, riguardante le lesioni personali derivate da un incidente stradale (vedi paragrafo 51 di questa opinione). Tuttavia, in Petrella, abbiamo un presunto caso di diffamazione, attraverso la pubblicazione di un articolo su un giornale: una copia del giornale è stata addirittura prodotta davanti a questa Corte (vedi paragrafo 5 della sentenza); i dati sulla circolazione dei giornali sono ufficialmente accessibili; le diverse, limitate esigenze probatorie nei casi di diffamazione rispetto ad Atanasova sono ben sottolineate dal giudice Wojtyczek nella sua opinione separata nel presente caso (§ 3), con cui concordo.

116. Vorrei solo aggiungere che la maggioranza ha purtroppo applicato uno standard ordinario di prove per valutare le presunte difficoltà di iniziare un'azione civile dopo la cessazione. La norma corretta avrebbe implicato per la maggioranza la necessità di verificare se la presentazione di un'azione civile dopo la fine delle indagini penali sarebbe stata "necessariamente" destinata a fallire (Tănase, § 200). Nessuna di queste prove è stata fornita.

117. Il mancato esame dell'azione civile del ricorrente nel contesto della sua denuncia penale non ha, a mio avviso, intaccato la sostanza stessa del suo diritto di accesso ad un tribunale. Ne consegue che la relativa denuncia avrebbe dovuto essere considerata dalla Corte manifestamente infondata e respinta.

LA GIURISPRUDENZA SPECIFICA DEL PAESE RELATIVA ALLA POSIZIONE DELLE VITTIME CHE PRESENTANO DENUNCE PRESSO I PROCURATORI/POLIZIOTTI PER QUANTO RIGUARDA IL DIRITTO A UNA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCEDIMENTO DIVENTA PIÙ PROBLEMATICA SE ESTESA ALL'ACCESSO A UN TRIBUNALE

118. Ho votato con la maggioranza, anche se con qualche esitazione, nel trovare una violazione del diritto ad una durata ragionevole del procedimento. Le mie esitazioni erano legate al fatto che i precedenti riguardanti lo Stato convenuto, essendo piuttosto specifici del paese, equiparano la presentazione di una denuncia ai pubblici ministeri (o alla polizia) ad una richiesta di parte civile (vedi Arnoldi, §§ 36-41, e le ulteriori autorità ivi citate). Mi sono sentito in dovere di aderire a questi precedenti, anche se sono consapevole che non si accordano bene con la giurisprudenza relativa ad altri paesi con caratteristiche simili (si veda, ad esempio, Associazione delle vittime, § 64, dove la Corte ha comprensibilmente considerato che un procuratore non può determinare una richiesta civile).

119. I problemi posti dalla suddetta giurisprudenza specifica del paese rischiano ora di acquisire una maggiore ampiezza - se la sentenza Petrella dovesse diventare definitiva - per il fatto che la maggioranza, per la prima volta, ha esteso l'applicazione dello standard "flessibile" Arnoldi anche all'area dell'accesso al tribunale, un aspetto sul quale - come ho già detto - dissento.

120. Nella fattispecie non esiste una vera e propria domanda civile (si veda il paragrafo 107 del presente parere), dato che il sistema interno permette di presentare una tale domanda solo in una fase che non è stata raggiunta nel caso in questione a causa dell'interruzione del procedimento. Lo stesso approccio specifico del paese che ha riconosciuto un certo spazio per l'applicabilità dell'articolo 6 § 1 per quanto riguarda il diritto a una durata ragionevole del procedimento, può essere ipso facto esteso al diritto di accesso a un tribunale, anche se non c'è una vera domanda civile? Ci possono essere serie obiezioni a tale estensione. In primo luogo, il diritto di accesso a un tribunale riguarda solo i diritti civili, che non possono essere ragionevolmente intesi come se fossero stati fatti valere davanti al pubblico ministero e/o alla polizia, ai quali viene presentata una denuncia penale (anche se una certa intenzione di intentare un'azione civile potrebbe essere manifestata - si veda il paragrafo 23 della sentenza). In secondo luogo, e più importante, poiché la Convenzione non conferisce alcun diritto, in quanto tale, di far perseguire o condannare terzi per un reato penale (vedere Mustafa Tunç e Fecire Tunç contro Turchia [GC], § 218, 14 aprile 2015), e sebbene la questione dell'applicabilità dell'articolo 6 § 1 non possa dipendere dal riconoscimento dello status formale di "parte" nel diritto interno, ritengo che - tenuto conto del diritto di accesso a un tribunale - tale diritto debba essere indissociabile dall'esercizio da parte della vittima di un diritto ad avviare un'azione civile nel diritto interno (cfr. paragrafo 10 del presente parere). Pertanto, credo che la maggioranza si sia spinta troppo in là nell'equiparare la denuncia di un presunto crimine alla polizia o ai pubblici ministeri - cioè le autorità presso le quali vengono presentate le denunce penali - con un tentativo di avviare un procedimento civile, con il risultato che la sospensione implicherebbe una negazione del diritto di accesso a un tribunale (civile). In terzo luogo, il test delle "due vie" preclude la possibilità che, con questo mezzo, la denuncia di un crimine possa mai diventare equivalente a una causa davanti a un tribunale civile, poiché l'operazione di una via civile parallela impedirà sempre la constatazione di una violazione del diritto di accesso.

121. Affermare che presentare una denuncia di un presunto crimine alla polizia o ai pubblici ministeri equivale a intentare una causa civile ai fini del diritto di accesso a un tribunale ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione avrebbe conseguenze particolarmente paradossali per quei paesi in cui il diritto interno lascia l'accusa a discrezione del pubblico ministero e nessun tribunale - nemmeno potenzialmente - è coinvolto in tale valutazione.

122. Se la presente sentenza non dovesse diventare definitiva, come si spera, anche questo aspetto potrebbe essere riconsiderato.

123. Posso aggiungere che, sempre sentendomi vincolato dalla giurisprudenza Arnoldi, ho anche votato con la maggioranza nel trovare una violazione dell'articolo 13. Desidero chiarire che tale constatazione da parte mia si limita ovviamente al fatto che il sistema nazionale non apre il regime compensativo nazionale per un'eccessiva durata del processo a situazioni simili a quelle della parte civile secondo Arnoldi. Non posso assolutamente essere d'accordo sul fatto che sia necessario un ricorso interno per denunciare una presunta violazione del diritto di accesso a un tribunale che, a mio parere, è inesistente nel caso in questione.

I PERICOLI CHE L'APPROCCIO DELLA MAGGIORANZA COMPORTA PER IL FUTURO E LA NECESSITÀ DI UN RIPENSAMENTO

124. La confusione che la sentenza della maggioranza crea, con il dovuto rispetto, tra l'accesso ai mezzi di ricorso per le richieste civili e i problemi legati alla durata dei procedimenti (sia civili che penali) non è senza conseguenze per i futuri richiedenti e gli Stati contraenti. Come ho accennato, è coinvolto anche il diritto a un ricorso effettivo.

125. Per quanto riguarda i problemi legati all'eccessiva lunghezza dei procedimenti, la Corte, sia attraverso la sua giurisprudenza che attraverso la voce dei suoi presidenti, in una visione genuina di sussidiarietà, incoraggia costantemente gli Stati contraenti della Convenzione a stabilire rimedi interni efficaci per affrontare la lunghezza dei procedimenti. Per esempio, in Scordino v. Italia (n. 1) (no. 36813/97, [GC] § 183, 29 marzo 2006) la Corte ha dichiarato:

"La migliore soluzione in termini assoluti è indiscutibilmente, come in molti ambiti, la prevenzione. La Corte ... ha dichiarato in molte occasioni che l'articolo 6 paragrafo 1 impone agli Stati contraenti il dovere di organizzare i loro sistemi giudiziari in modo tale che i loro tribunali possano soddisfare ... l'obbligo di trattare le cause entro un termine ragionevole. Quando il sistema giudiziario è carente in questo senso, la soluzione più efficace è un rimedio volto ad accelerare il procedimento per evitare che diventi eccessivamente lungo. Un tale rimedio offre un vantaggio innegabile rispetto a un rimedio che offre solo un risarcimento, poiché impedisce anche la constatazione di violazioni successive per lo stesso procedimento e non si limita a riparare la violazione a posteriori, come fa un rimedio compensativo...".

126. Sebbene un approccio accelerato sia da preferire, la Corte ha accettato che gli Stati possano anche scegliere di introdurre solo un rimedio compensativo, senza che tale rimedio sia generalmente considerato inefficace.

127. Gli stessi Stati membri del Consiglio d'Europa hanno adottato un ampio strumentario "al fine di promuovere e assistere l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo", sottolineando che l'attuazione dei rimedi interni "dovrebbe consentire una riduzione del carico di lavoro della Corte come risultato, da un lato, di una diminuzione del numero di casi che la raggiungono e, dall'altro, del fatto che il trattamento dettagliato dei casi a livello nazionale faciliterebbe il loro successivo esame da parte della Corte"[9]. Il Comitato dei Ministri ha, in particolare, trattato il tema dei rimedi in materia di durata dei procedimenti nella raccomandazione CM/Rec(2010)3 "sui rimedi efficaci per l'eccessiva durata dei procedimenti", che era accompagnata da una guida alle buone pratiche[10].

128. I rimedi per un'eccessiva lunghezza dei procedimenti, sia di natura acceleratoria che compensativa, si sono diffusi in diversi sistemi europei. La Corte ha quindi dovuto esaminare, nella sua giurisprudenza, diversi aspetti di questi sistemi.

129. Qual è la relazione tra questi rimedi interni, destinati a far rispettare la sussidiarietà in materia di durata dei processi, e le possibili violazioni del diritto di accesso a un tribunale? La risposta si trova in Arnoldi contro Italia, § 54, dove la Corte ha già

"nota[va] che [un rimedio compensativo interno] costituisce un rimedio efficace per lamentarsi della lunghezza della procedura e non, dal punto di vista dell'articolo 6, della mancanza di accesso a un tribunale né ... delle conseguenze derivanti da tale mancanza di accesso."

130. Di conseguenza, nella stessa sentenza (§ 55; si vedano anche i §§ 12-14), la Corte ha affermato che il termine di sei mesi previsto dall'articolo 35 § 1 iniziava a decorrere dall'interruzione del procedimento penale ai fini di una denuncia relativa a un eventuale diniego di accesso a un tribunale; mentre - poiché il rimedio compensativo era in linea di principio efficace rispetto a una denuncia relativa alla durata del procedimento - per quanto riguarda tale diversa denuncia, esso iniziava a decorrere quando la decisione interna di rigetto della domanda di risarcimento diventava definitiva.

131. Così, è evidente che - fino a quando la maggioranza in Petrella ha deciso di riscoprire Atanasova - i ricorrenti potevano scegliere di seguire diverse linee di azione: presentare un ricorso interno di compensazione e poi, in caso di licenziamento, rivolgersi alla Corte, per lamentarsi della lunghezza del procedimento; oppure rivolgersi direttamente a Strasburgo per mancanza di accesso a un tribunale, dato che in linea di principio non esistevano rimedi interni efficaci a tal fine; oppure anche rivolgersi alla Corte per presentare entrambi i ricorsi, indipendentemente dal fatto che il ricorrente abbia agito precedentemente a livello interno, con qualche rischio di inammissibilità di almeno un ricorso in tal caso. Sia come sia, prima di Petrella i ricorrenti potevano contare su alcune certezze: potevano aspettarsi che in alcuni casi più gravi la Corte seguisse Anagnostopoulos (oggi, nei limiti fissati da Tănase) e trovasse una violazione del diritto di accesso a un tribunale e, in tal caso, non si poneva una questione distinta dal punto di vista della durata; altrimenti, nella maggior parte dei casi potevano decidere di portare avanti la causa con successo - secondo il tradizionale approccio Matos e Silva - solo per quanto riguarda la durata del procedimento, dopo aver esaurito i rimedi compensativi interni se disponibili.

132. Il rischio per il futuro, se l'opinione della maggioranza in Petrella diventa la parola definitiva in questo caso, è legato alla scelta infelice della maggioranza nel ritenere che il diritto di accesso a un tribunale e il diritto a una durata ragionevole del procedimento possano essere violati allo stesso tempo e a causa della stessa negligenza/omissione. Questo comporterà il risultato paradossale che i richiedenti dovranno rivolgersi alla Corte, in linea di principio, due volte: una volta in sei (in un prossimo futuro, quattro) mesi dalla sospensione del procedimento penale, per quanto riguarda il diritto di accesso a un tribunale; e di nuovo in sei (quattro) mesi dalla decisione finale sul rimedio compensativo interno, per quanto riguarda la durata del procedimento.

133. Si potrebbe allora dire addio, in questo settore, alla necessità di promuovere un trattamento dettagliato dei casi a livello nazionale, nel rispetto della sussidiarietà, e di evitare un carico di lavoro eccessivo per la Corte. I governi correrebbero il rischio di un doppio ricorso (nazionale e internazionale), basato sugli stessi fatti.

134. Ma quelli che ho appena descritto non sono gli unici pericoli che prevedo, se l'approccio della maggioranza dovesse diventare definitivo. L'ulteriore confusione derivante dal rifiuto della maggioranza di essere fedele ad un approccio più tradizionale al "two-avenue test", come affermato dalla Grande Camera in Tănase, e dalla conseguente riesumazione di Atanasova anche sotto questo aspetto, obbligherà i ricorrenti a valutare, prima di rivolgersi alla Corte, se l'interruzione del procedimento era conseguente a qualche "responsabilità" delle autorità (e in tal caso non sarebbero obbligate ad avviare una causa civile separata) o non lo era (o la responsabilità non era così grave - e in tal caso sarebbero obbligate ad avviare la diversa via civile). Questo sarebbe nell'interesse della protezione dei diritti umani? Gli Stati contraenti sarebbero facilitati nel loro compito di assicurare la protezione interna di questi diritti?

135. Non credo che l'approccio della maggioranza serva allo scopo di interpretare e applicare la Convenzione in modo semplice, chiaro e prevedibile; crea piuttosto problemi per i richiedenti e i governi che possono anche diventare insormontabili.

CONCLUSIONE

136. Non ho potuto condividere la considerazione della maggioranza su questo caso per quanto riguarda la loro comprensione del contenuto e della protezione del diritto di accesso a un tribunale.

137. Presumibilmente, l'approccio della maggioranza, che riconosce, allo stesso tempo e per gli stessi fatti, sia una violazione del diritto di accesso a un tribunale che del diritto a una durata ragionevole del procedimento ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, permette una protezione più ampia dei diritti umani. In realtà, a mio parere, porta confusione e crea complicazioni, obbligando i richiedenti e i governi a fare valutazioni complesse prima di presentare una domanda o di montare le loro difese, e diminuisce anche l'efficienza complessiva dei sistemi di compensazione nazionali per una durata eccessiva dei procedimenti.

138. Nello scrivere questa opinione, ho cercato di mettere in evidenza le serie questioni relative all'applicazione della Convenzione che l'approccio della maggioranza solleva. Qual è la relazione tra la protezione del diritto di accesso a un tribunale e la protezione dei diritti procedurali, in particolare il diritto a una durata ragionevole del procedimento? Qual è la rilevanza delle vie parallele per garantire l'accesso a un tribunale al fine di determinare una causa civile? Quali sono i passi precisi di un possibile test in questo settore? Le negligenze/omissioni delle autorità sono rilevanti? La posizione di una vittima che denuncia al procuratore e/o alla polizia può essere considerata equivalente a quella di una parte civile?

139. Ponendosi queste domande, il lettore della sentenza Petrella si interrogherà forse anche sulla fedeltà della Corte alla sua giurisprudenza. Per queste ragioni, c'è da sperare che la visione della maggioranza non sia la parola definitiva in questo caso. Dopo l'eredità Golder, il confronto Matos e Silva tra la Commissione e la Corte, e la riaffermazione della giurisprudenza Tănase, si sente la necessità di un ulteriore chiarimento del contenuto e della protezione del diritto di accesso a un tribunale.

 

1] Nel corpo dell'articolo, si specifica che è un ex giudice laico ("ex vice pretore onorario").

2] Per ragioni di leggibilità, mi riferirò ai casi, dopo la prima citazione, solo con le prime parole del loro titolo, omettendo espressioni come "citato sopra".

3] In tutta questa opinione, ogni enfasi - quando usata - è mia.

4] Il manuale è scaricabile all'indirizzo

https://fra.europa.eu/en/publication/2016/handbook-european-law-relating-access-justice e https://www.echr.coe.int/documents/handbook_access_justice_eng.pdf .

5] Vedi https://www.coe.int/en/web/help/about-help.

6] Così "non puoi avere la tua torta e mangiarla", in inglese e in diverse altre lingue, mentre il francese si riferisce a ottenere denaro dalla vendita del burro, e tenere il burro; per non parlare dell'italiano con il suo riferimento alla botte di vino ... La saggezza popolare globale esprime verità basate sul senso comune.

7] Sempre per motivi di leggibilità, a partire da questo punto del testo e in tutto il presente parere, le citazioni di passaggi originariamente solo in francese sono tradotte. Le traduzioni sono mie.

8] La pertinenza delle citazioni che seguono l'indicazione a contrario in questo passaggio sarà commentata nei paragrafi 56-65 di questa opinione.

9] Consiglio d'Europa, Guida alle buone pratiche in materia di ricorsi interni (adottata dal Comitato dei Ministri il 18 settembre 2013), p. 5.

10] Vedi, per i riferimenti, ibidem, pp. 9, 15 e 39.