Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Indici del radicamento in Italia e consegna MAE (Cass. 49992/18)

5 novembre 2018, Cassazione Penale

In tema di verifica della sussistenza di una causa di rifiuto della consegna in un procedimento MAE; la nozione di "residenza", che viene in considerazione per l’applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge n. 69 del 2005, presuppone l’esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l’apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest’ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all’estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 ottobre – 5 novembre 2018, n. 49992
Presidente Fidelbo – Relatore Calvanese

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino disponeva la consegna di A.R. , richiesta dal Tribunale di Falticeni (Romania) con mandato di arresto Europeo, al fine della esecuzione della pena inflittagli con sentenza definitiva per rapina aggravata, commessa il (omissis) .
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 18, comma 1, lett. r), L. n. 69 del 2005.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, sarebbe stato provato documentalmente lo stabile radicamento del ricorrente in Italia, secondo le nozioni di residenza e dimora indicate dalla Corte Suprema (Sez. 6, n. 48432 del 2017): la residenza in (…) risalirebbe al 13 ottobre 2016, come si evince dall’attestazione di iscrizione anagrafica in data 17 marzo 2017, presso la quale il ricorrente è stato reperito al momento dell’arresto (così dimostrando di non volersi sottrarre alle ricerche esperite per conto dell’a.g. rumena); la visura dell’impresa individuale attesterebbe l’inizio contestuale dell’attività lavorativa in data 5 ottobre 2016; le fatture prodotte, ancorché erroneamente contabilizzate, darebbero conto dello svolgimento di attività lavorativa nel periodo 2017-2018 (non essendo essenziale la prova dell’avvenuto pagamento per la loro validità, essendo colmabile ogni dubbio al riguardo con accertamenti di ufficio).
La Corte di appello avrebbe dovuto poi considerare, quale indice del radicamento, anche i legami affettivi del ricorrente, ancorché non consistenti in una stabile convivenza.
2.2. Vizio di motivazione.
La argomentazione della Corte di appello, in ordine alla strumentalità del radicamento in Italia, sarebbe illogica, in quanto verrebbe a legittimare il rifiuto della consegna nei confronti di coloro che dopo la commissione del reato si siano trasferiti in altro Stato dove da molti anni hanno fissato il centro dei loro interessi.
Quel che rileva, indipendentemente dalle motivazioni per le quali il condannato ha lasciato il proprio paese, è pur sempre lo stabile radicamento nel territorio dello Stato di esecuzione.
In ogni caso, non risulterebbe nemmeno dimostrato l’intento di fuga del ricorrente, posto che lo stesso si è reso sempre reperibile.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2. Secondo un consolidato orientamento in tema di mandato di arresto Europeo, la nozione di "residenza", che viene in considerazione per l’applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge n. 69 del 2005, presuppone l’esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l’apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest’ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all’estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (tra tante, Sez. 6, n. 50386 del 25/11/2014, Batanas, Rv. 261375).
Queste conclusioni sono state tratte dalla Suprema Corte dalle indicazioni fornite ai giudici nazionali dalla Corte di giustizia per la interpretazione della decisione quadro n. 2002/584/GAI (sentt. 6 ottobre 2009, Wolzenburg; 17 luglio 2008, Kozlowsky) e che sono state richiamate anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 227 del 2010, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r), nella parte in cui non prevedeva il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell’Unione Europea, che legittimamente ed effettivamente avesse residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno.
Il giudice delle leggi ha rilevato che, se uno degli obiettivi principali del sistema di cooperazione giudiziaria in materia penale nel c.d. Terzo Pilastro è "favorire il reinserimento sociale della persona condannata", il criterio per individuare il contesto sociale, familiare, lavorativo e altro, nel quale si rivela più facile e naturale la risocializzazione del condannato, durante e dopo la detenzione, non è tanto e solo la cittadinanza, ma la residenza stabile, il luogo principale degli interessi, dei legami familiari, della formazione dei figli e di quant’altro sia idoneo a rivelare la sussistenza di quel "radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia".

Quanto alle nozioni di residenza e di dimora utilizzate dalla decisione quadro e dalla legge italiana di recepimento, la Corte costituzionale ha ricordato che esse sono nozioni comunitarie, che richiedono una interpretazione autonoma ed uniforme, e che spetta all’autorità giudiziaria accertare la sussistenza del presupposto della residenza o della dimora, "legittime ed effettive", all’esito di una valutazione complessiva degli elementi caratterizzanti la situazione della persona, quali, tra gli altri, la durata, la natura e le modalità della sua presenza in territorio italiano, nonché i legami familiari ed economici che intrattiene nel e con il nostro Paese, in armonia con l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea.

Orbene, la Corte di appello ha, con motivazione che si sottrae all’evidenza alle critiche difensive, valutato correttamente le allegazioni difensive, rilevando la mancanza degli indici concorrenti richiesti ai fini della integrazione della nozione di radicamento richiesto dalla normativa in esame.

Invero, il ricorrente non solo ha raggiunto il territorio italiano solo pochi mesi dopo la commissione del reato, ma ha documentato in modo insufficiente l’attività lavorativa (solo cinque fatture, con numerazione irregolare, senza la prova dell’effettivo pagamento da parte dei clienti) e ai legami affettivi (non risultando una stabile convivenza).

Val la pena di aggiungere che, quando la persona richiesta sia cittadino di altro Paese membro dell’Unione Europea ed abbia invocato la sussistenza del motivo di rifiuto di consegna previsto dall’art. 18, comma primo, lett. r), della legge 22 aprile 2005, n. 69, allegando documenti inidonei a provare il suo stabile "radicamento" in Italia, la Corte d’appello, in assenza di ulteriori e specifiche allegazioni, non è tenuta a compiere "ex officio" attività di integrazione istruttoria supplementare, posto che questa avrebbe natura meramente esplorativa (per tutte, Sez. F, n. 33865 del 30/07/2015, Hetes, Rv. 264372).

3. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende, essendo imputabile a colpa la determinazione della causa di inammissibilità.

La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.