Un volta operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria, e non del condannato, promuovere l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata: pertanto, il fatto che il condannato non comunichi all'ente individuato in sentenza la sanzione sostitutiva irrogata nei suoi confronti non legittima il ripristino della pena principale.
L'imputato non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, la cui individuazione speta solamente al giudice.
La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere disposta soltanto in ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Sentenza 25 maggio - 10 ottobre 2017, n. 46555
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZEI Antonella P. - Presidente -
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere -
Dott. SIANI Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere -
Dott. MAGI Raffello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.M., nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 07/09/2016 del TRIBUNALE di LECCE;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette le conclusioni del PG Dott. Romano Giulio che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 7 - 8 settembre 2016, il Tribunale di Lecce in funzione di giudice dell'esecuzione - con riferimento alla sentenza del 14 luglio 2015 emessa dallo stesso Tribunale nei confronti di M.M., con cui questi, imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, commi 2, lett. b), e art. 2-sexies era stato condannato alla pena di mesi uno, giorni dieci di arresto ed Euro 900,00 di ammenda, sostituita con la pena di mesi uno, giorni quattordici di lavoro di pubblica utilità - ha revocato il capo della sentenza con cui era stata disposta la sostituzione ed ha disposto il ripristino della pena originaria.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del M. chiedendone l'annullamento e adducendo a sostegno dell'impugnazione un unico, articolato motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 125 e 666 c.p.p. e art. 186 C.d.S., nonchè erroneità o mancanza della motivazione, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e).
Era da premettere che, con la sentenza, il Tribunale di Lecce dopo aver applicato al M. ex artt. 444 c.p.p. e ss. la pena sopra indicata, aveva disposto la sostituzione della stessa con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, secondo le indicazioni che avrebbe date il Comune di Ostuni, ove all'epoca l'imputato risiedeva, previo concerto con l'UEPE; era seguita una fitta corrispondenza, prima con il Comune ed il relativo ufficio territoriale UEPE, poi con l'ufficio UEPE di Napoli, dove nel frattempo il M. si era trasferito, a seguito della perdita del posto di lavoro nella provincia di Brindisi, sempre con l'intento di dare corso all'esecuzione della sanzione sostitutiva; di ciò era stato informato il Tribunale di Lecce a cui era stata formulata l'istanza di svolgere il lavoro di pubblica utilità nell'ambito territoriale di Napoli; nel mentre attendeva il riscontro a questa istanza, era stato convocato innanzi al Tribunale di Lecce dell'udienza camerale del 28 giugno 2016 ed, all'esito della stessa, si era visto revocare l'anzidetta sostituzione della pena; tuttavia, non sussistevano i presupposti per tale deroga non avendo il M. violato gli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nè potendo essere rivolto a lui alcun addebito e nemmeno avendo il Tribunale giustificato la sua decisione in relazione ai motivi all'entità e alle circostanze della dedotta violazione; in definitiva, la situazione emersa aveva determinato il fatto che al condannato non era stata offerta in concreto la possibilità di iniziare l'attività lavorativa sostitutiva disposta con la suddetta sentenza, posto che il provvedimento impugnato nulla aveva specificato in ordine all'atteggiamento serbato dal Comune di Ostuni e dall'UEPE i quali avrebbero dovuto fornire il supporto al condannato per consentirgli di svolgere il lavoro di pubblica utilità; nè gli era stata data la possibilità concreta di svolgere tale lavoro in Napoli, luogo di nuova residenza, di talchè la stessa ordinanza aveva concluso essersi verificata una situazione di impossibilità di sostituire la pena ma non aveva potuto muovere alcun addebito al M..
3. Intanto, era accolta dal Tribunale di Lecce, con provvedimento del 24 ottobre 2016, l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata.
4. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in quanto - premesso che in tema di sostituzione di pene l'interessato non era tenuto ad indicare l'ente presso cui era da svolgere il lavoro di pubblica utilità, nè ad avviare il procedimento per la relativa fase esecutiva - nella specie dall'esame dell'ordinanza non era dato evincere alcun comportamento addebitabile al M., sicchè occorreva rinviare al Tribunale stesso affinchè definisse in termini di attualità le modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità da effettuare ad opera del condannato.
Motivi della decisione
1. La Corte ritiene che il ricorso sia fondato nei sensi che seguono e vada quindi accolto.
2. Si rileva, in premessa, che a ragione il Tribunale, all'esito del contraddittorio, ha considerato come si fosse verificata l'impossibilità, anche alla stregua della documentazione pervenuta, di procedere al lavoro di pubblica utilità presso l'ente individuato dal M., risultato non convenzionato. Inoltre, il giudice di merito ha aggiunto che non era stato svolto il lavoro di pubblica utilità nemmeno nel circondario nel quale il condannato si era trasferito.
Posto ciò, il Tribunale ne ha tratto la conseguenza che doveva ritenersi concluso in modo negativo l'accertamento dell'avvenuta esecuzione della sanzione sostitutiva e diveniva necessario, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 186 C.d.S., comma 9 ripristinare la pena sostituita e la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.
3. Questa conclusione non appare avere rettamente applicato la succitata normativa contemplante la sostituibilità della pena inflitta con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, nè si profila sorretta da un iter logico adeguato.
Deve ribadirsi, in linea generale, che la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere disposta soltanto in ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro: sicchè va ritenuto illegittimo il provvedimento di revoca del beneficio al di fuori dell'ipotesi prevista dalla legge ed in assenza di comportamenti colpevoli ascrivibili all'interessato (v. in tal senso e condivisibilmente Sez. 1, n. 37357 del 06/06/2014, Tola, Rv. 260596, pur se attinente a lavoro di pubblica utilità disposto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5-bis, in fattispecie nella quale il provvedimento di merito aveva giustificato la revoca con il fatto della mancata proroga della convenzione vigente tra l'ufficio giudiziario e l'ente pubblico presso il quale l'attività sostitutiva doveva essere svolta; cfr. anche Sez. 1, n. 34234 del 29/05/2015, Ferrari, Rv. 264155, in ordine all'esigenza, per legittimare il provvedimento di revoca, del riscontro di un comportamento colpevole del condannato che, quand'anche formalmente estraneo alla prestazione di pubblica utilità, sia tale da ripercuotersi su di essa determinando la pratica impossibilità della sua effettuazione o della sua prosecuzione).
Occorre muovere, quindi, dal condivisibile presupposto - affermato in modo prevalente dall'interpretazione di legittimità e da ribadirsi - secondo cui in ordine alla sostituzione della pena detentiva o pecuniaria, irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, con quella del lavoro di pubblica utilità, l'individuazione delle modalità attuative della predetta sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente il quale, in questo ambito, non può imporre oneri al condannato.
Quest'ultimo ha, quindi, la facoltà di sollecitare l'applicazione della sanzione sostitutiva ovvero può dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, nè - con riferimento alla fase esecutiva - ad avviare il procedimento per lo svolgimento dell'attività individuata (in tal senso cfr. Sez. 4, n. 53327 del 15/11/2016, Panerai, Rv. 268693; Sez. 1, n. 35855 del 18/06/2015, Rosiello, Rv. 264546).
Diviene conseguente ritenere che, allorquando sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è poi onere dell'autorità giudiziaria, e non del condannato, promuovere l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata: pertanto, il fatto che il condannato non comunichi all'ente individuato in sentenza la sanzione sostitutiva irrogata nei suoi confronti non legittima il ripristino della pena principale (v. sull'argomento Sez. 1, n. 7172 del 13/01/2016, Silocchi, Rv. 266618; cfr. altresì Sez. 1, n. 53684 del 04/05/2016, Moscariello, Rv. 268551, che, muovendo dal precisato principio per cui è onere dell'autorità giudiziaria individuare l'ente presso cui l'attività lavorativa deve essere svolta e le modalità di esecuzione della misura, ha annullato l'ordinanza, con cui il giudice dell'esecuzione, venuta meno la disponibilità dell'ente originariamente individuato per l'esecuzione della sanzione sostitutiva, aveva ripristinato la pena principale, sul presupposto dell'inerzia del condannato, il quale non aveva comunicato un diverso ente presso il quale potesse svolgere il lavoro di pubblica utilità).
In particolare è stato perspicuamente evidenziato (da Sez. 1, n. 35855 del 18/06/2015, Rosiello, cit.) che il sistema processuale anche per l'esecuzione della sanzioni sostitutive contempla l'impulso da parte dell'autorità giudiziaria: così, a mente dell'art. 661 c.p.p., per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata è il pubblico ministero a trasmettere l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza per gli adempimenti esecutivi; è d'altronde il pubblico ministero che a norma dell'art. 655 c.p.p., (in coerenza con il R.D. n. 12 del 1941, art. 73) cura l'esecuzione dei provvedimenti di condanna e del pari il pubblico ministero che (D.M. Giustizia 26 marzo 2001, ex art. 5) esegue la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, anche (D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 43) in ordine alle sentenze emesse dal giudice di pace, ed ha titolo per formulare al giudice (D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 44) le richieste di modifica delle modalità di esecuzione per i motivi di assoluta necessità, oltre a dare impulso all'attività di verificate della regolare prestazione della prestazione.
Se, dunque, spetta al pubblico ministero competente avviare l'esecuzione della sanzione sostitutiva comunicando la sentenza di condanna all'ente ivi designato, appare conseguente farne derivare che non possono porsi a carico del condannato l'onere dell'impulso della fase esecutiva ed il compito del superamento dei fattori di difficoltà emersi nel corso di questa fase, salvo che non risulti accertata l'imputabilità alla stessa sfera del condannato della situazione impeditiva dell'esecuzione della sanzione sostitutiva.
4. Nel caso in esame, il Tribunale, motivando la revoca della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità con il fatto che presso l'ente individuato dal M. si era verificata l'impossibilità di procedere all'esecuzione della sanzione sostitutiva con riferimento all'ente indicato dal condannato, non convenzionato, e che nemmeno era stato svolto il lavoro di pubblica utilità nell'ambito del circondario in cui il condannato si era trasferito, ha posto tale situazione a carico del condannato senza svolgere alcuna specifica valutazione circa la sussistenza o meno dell'imputabilità al M. della mancata esecuzione del lavoro di pubblica utilità nella situazione in concreto esaminata.
Così argomentando, ossia discorrendo di mera impossibilità dell'esecuzione della pena sostitutiva come originariamente configurata, ma non enucleando un concreto inadempimento dell'obbligo da parte del condannato (inadempimento in ogni caso contrastato dal M. con la produzione della documentazione finalizzata ad asseverare il costante contatto da parte sua dell'ufficio esecuzione e dell'ente convenzionato, nonchè la formulazione della domanda di nuova individuazione dell'ente di riferimento per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, senza che il giudice abbia osservato alcunchè al riguardo), il giudice dell'esecuzione ha finito per porre a carico del condannato un onere attuativo suppletivo che, come si è puntualizzato, grava innanzi tutto sull'autorità giudiziaria e sugli organi pubblici - Ufficio dell'esecuzione penale esterna ed enti convenzionati - che con essa devono coordinarsi.
5. Pertanto, il provvedimento emesso ne è restato decisivamente viziato in relazione al profilo della retta applicazione della disciplina indicata, con i conseguenti riflessi sulla motivazione addotta.
L'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio al Tribunale di Lecce affinchè proceda al nuovo esame della questione nel rispetto del principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017.