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Indagini difensive false: reato si consuma al deposito (Cass. 7615/17)

17 febbraio 2017, Cassaizone penale

Il delitto di falso materiale in atto pubblico consistito nella contraffazione, ad opera del difensore, delle firme poste in calce ai verbali delle dichiarazioni rilasciate, ex art. 391 bis cod. proc. pen., si consuma nel momento dell' utilizzo processuale di detto verbale.

Il difensore che procede alla formazione del verbale nel quale trasfonde le informazioni ricevute ai sensi degli artt. 391 bis e ter codice di rito redige sicuramente un atto pubblico ed il momento consumativo del reato si identifica quello del suo utilizzo processuale; il falso ideologico eventualmente commesso dal difensore in tale occasione diviene perciò sanzionabile ai sensi dell'art. 479 cod. pen. (e non dell'art. 481 c.p.).

I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile ed a richiedere la liquidazione del danno morale.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Sent., (ud. 20/09/2016) 17-02-2017, n. 7615

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero - Presidente -

Dott. GORJAN Sergio - Consigliere -

Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere -

Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere -

Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.P. nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/09/2015 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere FERDINANDO LIGNOLA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LUIGI ORSI;

Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Luigi Orsi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

il difensore della parte civile, avv. MIB, si è riportato alle conclusioni scritte depositate ed ha depositato nota spese;

i difensori dell'imputata, avv. TM e VS, hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 17 novembre 2014, il Tribunale di Milano in composizione monocratica assolveva C.P. dalle accuse di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e frode processuale; all'imputata era contestata la formazione di atti falsi, poichè come difensore esercitante le funzioni di ricezione ed autenticazione di dichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 391-bis e ss. cod. proc. pen., contraffaceva o faceva contraffare le firme e le sigle poste in calce a verbali di dichiarazioni apparentemente assunte da M.B. in data 9 e 12 dicembre 2005, depositava presso la procura di Milano (nel procedimento a carico di T.G. per atti sessuali nei confronti della figlia minore) due esemplari di tali verbali il 18 gennaio 2006 ed altrettanti all'udienza del 7 luglio 2009 del Tribunale di Milano, con richiesta di lettura delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 codice di rito, in considerazione dell'avvenuto decesso della teste; inoltre era contestata l'induzione in inganno del perito nominato dal medesimo Tribunale per accertare l'autenticità o falsità delle firme sigle della M., realizzata fornendo al perito, quale scrittura comparativa, un atto di nomina di consulente di parte datato 9 dicembre 2005, recante anche la firma falsa della M..

2. A seguito di impugnazione della parte civile, del PM presso il Tribunale di Milano e del Procuratore Generale, la Corte d'appello di Milano condannava l'imputata alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per i reati di falso ascritti al capo 1, limitatamente ai verbali all'udienza prodotti del 7 luglio 2009, ritenute prescritte le altre condotte, e per il reato di frode processuale.

3. Hanno proposto separato ricorso i difensori dell'imputata, avv. SV e TM, con atti affidati rispettivamente a 7 e 5 motivi.

3.1 Con il primo motivo del "ricorso S." si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione agli artt. 157 e 476 cod. pen., per essere intervenuta la prescrizione dei reati di cui al capo 1 in epoca anteriore alla decisione impugnata.

Il ricorrente evidenzia che non può dubitarsi della natura di pura condotta, a consumazione istantanea e di pericolo, del reato di falso e censura la decisione impugnata nella parte in cui colloca il tempus commissi delicti nel momento del deposito dei verbali alla Procura e nel momento di produzione dibattimentale in Tribunale, poichè in tal modo si fa riferimento ad una condotta di utilizzo, che rappresenta un post-factum non punibile. Nè può applicarsi il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione 32009/2006, riguardante solo il falso ideologico nel verbale di indagini difensive, poichè solo in quel caso ha senso una individuazione del momento in cui il verbale viene utilizzato, rispetto al caso del falso materiale, in cui il momento dell'alterazione dell'atto è l'unico rilevante ai fini dell'individuazione della data di perfezionamento del reato.

In mancanza di approfondimento istruttorio dell'epoca in cui sarebbe avvenuta la materiale falsificazione, deve ritenersi applicabile l'art. 531 c.p.p., comma 2, secondo il quale in presenza di un dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è tenuto a prosciogliere l'imputato.

Al fine della corretta individuazione del tempus commissi delicti, alla quale la Corte di legittimità dovrà procedere a giudizio del ricorrente come giudice del fatto processuale, si indica la testimonianza dell'avv. Bernardini De Pace, in base alla quale alcune settimane dopo il deposito in Procura, avvenuto il 18 gennaio 2006, l'imputata le trasmise la memoria depositata con allegati i verbali di investigazioni difensive recanti sia la sottoscrizione, sia le sigle della sig.ra M.. La stessa imputata, in sede di dichiarazioni spontanee, ha indicato nel mese di marzo 2006 l'epoca di tale trasmissione.

3.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione agli artt. 374, 485 e 493 cod. pen., per l'erronea qualificazione del reato contestato al capo 2 in termini di frode processuale, anzichè in termini di falso in scrittura privata, tale dovendosi qualificare l'atto di nomina del consulente di parte. In virtù della clausola di sussidiarietà espressa contenuta nel testo l'art. 374 cod. pen., infatti, la frode processuale può configurarsi solamente "qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge"; conseguentemente il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità del reato per difetto di querela, pacificamente mancante.

3.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione agli artt. 238 e 526 cod. proc. pen., per l'erronea utilizzazione degli elaborati scritti, predisposti in altro procedimento penale, dai consulenti F. e B. e dal perito Be., nonchè dei verbali relativi alle deposizioni rese nel procedimento penale a carico di T.G..

La Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile a tali atti l'art. 238 cod. proc. pen., il comma 2-bis secondo il quale i verbali di dichiarazioni di prove di altro procedimento penale e i verbali di prove assunte in un giudizio civile, definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata, possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile; la Corte milanese ha escluso che le perizie e consulenze possano ricondursi al concetto di "verbali di dichiarazioni", in tal modo trascurando che l'assunzione della perizia e della consulenza all'interno del materiale utilizzabile nella decisione di merito avviene attraverso l'esame dei testimoni; l'elaborato scritto dell'esperto rappresenta un atto solamente accessorio e sussidiario rispetto alle dichiarazioni orali, privo di autonomia rispetto al mezzo principale.

Poichè nel caso di specie l'imputata partecipò al procedimento penale nel quale le dichiarazioni sono state rese nella veste di difensore di fiducia della minore T.V., riconosciuta vittima degli abusi perpetrati in suo danno dal padre, e non certamente come persona accusata di un reato assistita da un difensore, la prova non poteva essere acquisita e, conseguentemente, deve essere giudicata inutilizzabile.

Si sottolinea ancora l'irrilevanza dell'esame dibattimentale dei consulenti F. e B. e del perito Be., in quanto tale insuscettibile di sanare una forma patologica dell'atto - l'inutilizzabilità - di per sè insanabile.

3.4 Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 6 C.E.D.U. come interpretato dalla giurisprudenza europea, per la mancata rinnovazione in appello delle prove dichiarativi assunte nel corso del giudizio di primo grado. Si richiama in proposito la giurisprudenza della corte di Strasburgo (sentenza del 5 luglio 2011 nel caso Dan contro Moldavia e successive analoghe) secondo la quale il giudice di appello non può ribaltare l'esito assolutorio del giudizio di primo grado sulla base di un sindacato meramente cartolare, ovvero di una semplice rivalutazione del contenuto dei verbali di prove dichiarativi, dovendo egli da una parte confrontarsi in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute nella prima sentenza (cd. obbligo di "motivazione rafforzata"), con argomenti dotati di una forza persuasiva superiore a quelli della prima motivazione e dall'altra dovendo procedere a rinnovazione, da disporsi anche in via officiosa, delle fonti di prova su cui verte il giudizio riformatore.

A giudizio del ricorrente il principio va applicato non solamente al caso in cui ci sia diversità di vedute tra i giudici di primo e di secondo grado in ordine al giudizio di attendibilità dei testimoni, ma va esteso a tutte le situazioni di prova contraddittoria (i cosiddetti "casi difficili"), riguardante prove orali, documentali tecniche o empiriche.

Nel caso di specie la condanna in appello è fondata sulla diversa valutazione di credibilità soggettiva e di affidabilità scientifica delle deposizioni rese dai tecnici che si sono espressi a sostegno, ovvero a confutazione, della riconducibilità alla defunta signora M. delle sottoscrizioni e delle sigle che si assumono false, per cui le prove orali andavano rinnovate in appello.

3.5 Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'affermazione di responsabilità per entrambi i capi di accusa, nella parte in cui la motivazione della sentenza omette di considerare apertis verbis una serie di elementi logici (giudicati espressamente irrilevanti) valorizzati, invece, dalla decisione di primo grado e che dovevano condurre ad affermare l'esistenza di un ragionevole dubbio:

a) la fedeltà del contenuto ideologico delle dichiarazioni acquisite dall'imputata rispetto ai ricordi che la sig.ra M. aveva in più occasioni affidato ad altre persone, nonchè rispetto ad altri documenti acquisiti;

b) la presenza della M. nello studio legale dell'imputata in epoca coeva a quella indicata nei verbali di investigazioni difensive;

c) la circostanza che la M. aveva confermato di aver reso delle dichiarazioni documentate al suo difensore.

3.6 Con il sesto motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'accertamento dell'autenticità delle sigle e sottoscrizioni di cui si contesta la falsità, fondata esclusivamente sulla prova tecnico-scientifica, in mancanza di una riconosciuta e consolidata legge di copertura scientifica di carattere universale.

La decisione impugnata omette di affrontare il problema della validità tecnico scientifica della grafologia forense, limitandosi ad un approccio meramente quantitativo nell'esame degli apporti tecnici; inoltre tralascia le serrate contro-deduzioni svolte dalla prof.ssa P., consulente della difesa, sia sotto il profilo metodologico, sia nel merito; il contributo tecnico del prof. Ta., medico, grafologo giudiziario criminologo, docente di grafologia medica con specializzazione in disturbi del movimento, che aveva approfondito la possibile influenza sulla scrittura della malattia e dei pesanti farmaci assunti dalla M. per oltre 10 anni prima della morte; l'apporto del prof. b., ex docente di chimica presso l'Università di Pavia, che aveva spazzato ogni dubbio in merito all'ipotizzato impiego di solventi chimici nella pretesa opera di formazione della scrittura privata di cui al capo 2 dell'imputazione.

3.7 Con il settimo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla determinazione della pena, con riferimento all'aumento di due mesi di reclusione per la continuazione interna per il capo 1, pur in presenza di un'unica condotta di falso, con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, del tutto privo di motivazione anche in considerazione dell'incensuratezza dell'imputata e del mancato impiego processuale degli atti di cui si assume la falsità.

4. Il ricorso dell'avvocato M. è affidato a cinque motivi.

4.1 Il primo motivo riprende il tema dell'obbligo di motivazione rafforzata cui deve adempiere il giudice di appello che riformi una sentenza di proscioglimento, come discendente dal principio del "ragionevole dubbio" affermato dall'art. 533 c.p.p., comma 1, e richiama la giurisprudenza di legittimità in ordine al valore probatorio della perizia grafologica.

Ponendo a confronto il percorso argomentativo della decisione di primo grado e di quella di appello, il ricorrente evidenzia l'illogicità metodologica inficiante il ragionamento dei giudici di secondo grado, laddove accordano valore probatorio ai contenuti di perizie e consulenze fondate su una disciplina non scientifica - quale la grafologia - e trascurano le argomentazioni del giudice di primo grado, che ha ritenuto illogica la commissione del reato alla luce della accertata presenza della M. nello studio dell'imputata e della genuinità delle dichiarazioni verbalizzate, nonchè della inutilità della firma apposta alla nomina del consulente, che è atto dell'avvocato.

4.2 Il secondo motivo riprende il tema del vizio motivazionale, in relazione al principio del ragionevole dubbio, rappresentato dall'aver recepito le sole perizie e consulenze prodotte dall'accusa, ignorando le consulenze difensive, la versione dell'imputata, recepita dai suoi consulenti, e i contributi documentali, testimoniali e logici a discarico.

In particolare non viene spiegata la maggiore attendibilità delle perizie introdotte dall'accusa, rispetto alle consulenze difensive, con riferimento alle qualifiche ed all'autorevolezza degli autori; rispetto al metodo utilizzato in relazione al giudizio della comunità di esperti di riferimento; rispetto alla naturale tendenza del falsario a riprodurre fedelmente la forma delle lettere di una sottoscrizione, principalmente le maiuscole. Inoltre non si è valutato il vulnus all'imparzialità della prof. Be., perito del Tribunale destinatario della scrittura comparativa mediante la quale sarebbe stata consumata la frode processuale, e del consulente di parte civile B., il quale aveva ritenuto di scoprire la frode processuale e che dunque era comprensibilmente influenzato da un pregiudizio favorevole.

Non si sono tenute in alcuna considerazione le argomentazioni delle consulenze difensive, citate nella decisione impugnata solamente mediante il richiamo del titolo delle questioni affrontate. Si è ignorata la memoria depositata dalla difesa ed il memoriale dell'imputata prodotto in fase d'appello, che evidenziavano la maggiore competenza ed autorevolezza dei tecnici della difesa, il campione maggiormente rappresentativo di scritture comparative esaminate dalla Prof.ssa P., l'assenza di un giudizio di esperti chimici in ordine all'utilizzo di solventi chimici per manomettere l'atto di nomina del consulente di cui al capo 2, la forte incidenza dei disturbi lamentati dalla M. sulla tecnica di redazione della sua firma.

Si evidenzia poi l'illogicità intrinseca di alcuni argomenti utilizzati dai giudici di appello, quale l'anomala scritturazione del cognome impresso andando a capo rispetto al nome e non su una linea di continuità; l'illogica svalutazione della versione dell'imputata, fondata su apprezzamenti soggettivi del collegio giudicante e non su regole di esperienza consolidate; le contraddizioni interne della sentenza volte a sminuire la versione difensiva; l'illogica apodittica svalutazione dei documenti, delle testimonianze e delle prove logiche a discarico valorizzate in primo grado.

4.2 Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza, in relazione alle consulenze difensive della prof.ssa P., del prof. b., del prof. Ta., della dott.ssa Ca. e del dott. G., su temi tecnico-scientifici, svalutate con asserzioni apodittiche, travisando quanto scritto nell'elaborato della prof.ssa P. del 30 luglio 2015 ed ignorando il contesto situazionale descritto dal soggetto che ha fornito gli atti su cui sono trascritte le firme verifica (cioè l'imputata), le cd. informazioni extragrafiche.

4.4 Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza, in relazione al diniego delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena nella misura del medio edittale e non del minimo, al diniego dei benefici di legge.

4.5 Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza, in relazione alla statuizione civile di condanna generica al risarcimento dei danni, in assenza di qualsiasi pregiudizio per la parte civile, non avendo i verbali di dichiarazione asseritamente falsi di cui al capo 1 dell'imputazione avuto alcuna considerazione nel procedimento penale in cui sono stati prodotti ed essendo stata immediatamente esclusi dal patrimonio valutativo del perito l'atto di nomina del consulente di cui al capo 2.

5. I difensori dell'imputata hanno depositato in data 6 settembre 2016 una memoria difensiva nella quale viene sviluppato il quarto motivo del ricorso Spigarelli, alla luce della recente sentenza delle Sezioni unite di questa Corte numero 27620 del 2016, nella quale l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di appello proposto contro una sentenza di assoluzione fondata su prove dichiarative viene collegato al principio del ragionevole dubbio e viene esteso ad ogni forma di prova dichiarativa; di conseguenza anche le dichiarazioni rese dall'imputata dovevano essere rinnovate in grado di appello.

6. Il difensore della parte civile, avv. Maurizio Italo Brighi, ha depositato note di udienza in data 9 settembre 2016, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Il difensore ripercorre la vicenda in punto di fatto e contesta i singoli motivi di ricorso proposti nell'interesse dell'imputata.

6.1 Con riferimento alla data di consumazione del reato di falso, si richiamano le argomentazioni della sentenza delle sezioni unite n. 32009 del 2006, che ricollega la consumazione del reato al momento in cui l'atto acquista giuridica rilevanza ai sensi dell'art. 391-octies cod. proc. pen..

6.2 Con riferimento alla corretta qualificazione del fatto contestato al capo 2, si evidenzia che la contestazione di alterazione non attiene ad una scrittura privata, ma ad un documento originale, rilasciato dal cancelliere del Tribunale di Milano, mediante l'inserimento di una scrittura apocrifa di M.B..

6.3 Con riferimento ai vizi di motivazione denunciati dal ricorso M., si evidenzia che la versione difensiva fatta propria dal Tribunale era talmente inverosimile da non poter essere definita versione alternativa, perchè priva dei requisiti minimi di verosimiglianza necessari. Ciò nonostante, la decisione impugnata si confronta con tale versione, fornisce autonoma, accurata e rigorosa giustificazione delle ragioni di adesione alle valutazione dei tecnici di accusa, rispetto a quelli della difesa, valorizza la consulenza grafologica, i cui risultati secondo la più recente giurisprudenza e le più moderne tecniche di indagine si connotano in termini di certezza.

Si contesta inoltre che la signora M. abbia partecipato alla stesura degli atti nello studio dell'imputata, che gli atti siano stati formati il 9 ed il 13 dicembre 2005 e che il contenuto degli atti falsi corrisponda al pensiero della donna, sulla base del contenuto del provvedimento di archiviazione delle autorità americane del 24 maggio 2005 e delle deposizioni dei collaboratori di studio della C., che smentiscono la ricostruzione dei fatti proposta dall'imputata. A giudizio del difensore la falsità dei verbali si desume in maniera evidente dal fatto che in essi manca addirittura l'identificazione - con la relativa annotazione nel documento - della persona da cui si assumono le dichiarazioni.

Con riferimento alla nomina del consulente di cui al capo 2, si ricorda che la sottoscrizione " M.B." è stata inserita a distanza di anni rispetto al deposito dell'atto di nomina, al solo scopo di introdurre nel gruppo delle firme in comparazione autentiche possedute dal perito una firma falsa apposta dalla C..

Quanto alle argomentazioni dei consulenti della difesa, il difensore della parte civile sottolinea l'inutilizzabilità delle consulenze di parte disposte successivamente e al di fuori degli accertamenti tecnici disposti dal giudice con le perizie Be. e Co. ed evidenzia che il contraddittorio tecnico deve avvenire davanti al perito; di conseguenza l'apporto dei consulenti della difesa non va qualificato come "consulenza di parte", ma va ricondotto alla facoltà di depositare memorie, di cui all'art. 121 cod. proc. pen., e non può essere posto sullo stesso piano di quello dei periti d'ufficio, i quali non hanno potuto prendere in esame le riserve formulate dalla parte per la sua scelta tecnica di sottrarsi al contraddittorio in fase di perizia.

Proprio la tempistica delle consulenze, intervenute solo a perizia conclusa, manifesta l'infondatezza scientifica e l'influenza delle loro conclusioni rispetto al dato peritale raccolto, tanto è vero che l'imputata non ha mai chiesto al Tribunale di disporre una nuova perizia che tenesse conto delle argomentazioni proposte dai propri consulenti.

Sotto il profilo dell'autorevolezza e della credibilità dei tecnici di parte, si evidenziano le eccezionali credenziali del dott. B., considerato uno dei primi grafologi al mondo, e la sua assoluta attendibilità, considerato che egli è l'unico dei tecnici che ha svolto quattro relazioni, ha partecipato ad entrambe le perizie disposte sulle firme e che le sue conclusioni sono formulate sempre in termini di assoluta certezza.

Ulteriori considerazioni sono svolte in ordine alle perizie Be. e Co. ed agli argomenti confutati riguardanti il lavaggio chimico del documento atto di nomina del consulente e l'incidenza delle patologie della sig.ra M. sul prodotto grafico a lei riconducibile.

6.4 In riferimento all'obbligo di "motivazione rafforzata", oggetto del quarto motivo del ricorso S., il difensore della parte civile evidenzia che la sentenza di appello non ha operato un ribaltamento nell'apprezzamento delle prove, poichè il giudice di primo grado aveva del tutto ignorato i risultati delle perizie, che sono state prese in esame per la prima volta in appello.

6.5 Riguardo alla pretesa inutilizzabilità degli elaborati peritali predisposti in altro procedimento, oggetto del terzo motivo del ricorso Spigarelli, si ribadisce la correttezza delle conclusioni della Corte d'appello, anche considerato che l'elaborato peritale Be. e quindi le consulenze predisposte in occasione di tale incombente sono l'oggetto su cui cade la condotta criminale del delitto di frode processuale e che, comunque, l'imputata partecipò alla vicenda processuale del signor T. nella veste di difensore della minore, in una posizione processuale sostanzialmente coincidente con quella della persona accusata del reato di falso in atto pubblico.

6.6 Infine, rispetto alla doglianza avente ad oggetto la condanna generica al risarcimento dei danni, a giudizio della difesa di parte civile la sentenza appare correttamente motivata e immune da vizi.

7. Con memoria del 14 settembre 2016 i difensori dell'imputata riprendono il secondo motivo del "ricorso Spigarelli", sollecitando una decisione di annullamento per il capo 2, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, attesa l'intervenuta parziale depenalizzazione del delitto di falso in scrittura privata.

Viene poi ripreso il sesto motivo del ricorso Spigarelli, avente ad oggetto il vizio di motivazione in ordine all'accertamento dell'autenticità delle sigle e sottoscrizioni di cui si contesta la falsità, con riferimento all'eventuale uso di solventi chimici o piuttosto ad un accidentale contatto con acqua.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va rigettato.

1.1 E' necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che questo non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidente, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

1.2 Sul punto va ancora precisato che l'illogicità della motivazione censurabile può essere solo quella "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto. Infatti il sindacato demandato alla Corte di Cassazione si limita al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Deve inoltre aggiungersi che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica.

1.3 Sintetizzando sul punto, si è detto che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

1.4 Alla Corte di Cassazione non è quindi consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito (Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099) e non possono dar luogo all'annullamento della sentenza le minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789).

2. Vanno, pertanto, dichiarate inammissibili, perchè non consentite, le doglianze (primo, secondo e terzo motivo del "ricorso M."; quinto e sesto motivo del "ricorso S."; secondo motivo nuovo di cui alla memoria del 14 settembre 2016) riguardanti le numerose presunte incongruenze argomentative e l'omessa esposizione o disamina di elementi - in gran copia riversati anche nell'odierno procedimento - all'evidenza travisando la funzione e le finalità del giudizio di legittimità che il ricorrente ritiene tali da determinare una diversa decisione, ma che non appaiono inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività, e non possono, pertanto, dar luogo all'annullamento della sentenza impugnata. Tutte le considerazioni sulla valenza delle deduzioni dei consulenti della difesa di fatto sollecitano questa Corte ad una riconsiderazione degli elementi probatori, operazione non consentita secondo quanto si è detto in premessa.

2.1 La Corte territoriale ha preso in esame le numerose doglianze difensive attinenti alla valutazione delle prove tecniche, evidenziando, con motivazione non manifestamente illogica, nè contraddittoria, che le valutazioni dei consulenti di difesa si fondano per un verso sulla tesi esposta dalla stessa imputata, recepita acriticamente pur in presenza di evidenti indici di inverosimiglianza (si pensi alle condizioni spazio-temporali di apposizione delle firme o sigle da parte della M.) e per altro verso sulla eccessiva valorizzazione delle condizioni cliniche di M.B., specificamente esaminate dal perito Co. e dal consulente B., quando non si risolvano in censure di carattere generico (ad es. le critiche di carattere metodologico).

3. Si può dunque procedere all'esame degli ulteriori motivi di ricorso, secondo l'ordine proposto negli atti di impugnazione.

Il primo motivo del ricorso redatto dall'avv. S. è infondato.

Va ricordato che, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 32009 del 27/06/2006, Schera, Rv. 23421401), il difensore che procede alla formazione del verbale nel quale trasfonde le informazioni ricevute ai sensi degli artt. 391 bis e ter codice di rito redige sicuramente un atto pubblico ed il momento consumativo del reato si identifica quello del suo utilizzo processuale; il falso ideologico eventualmente commesso dal difensore in tale occasione diviene perciò sanzionabile ai sensi dell'art. 479 cod. pen. (e non dell'art. 481 c.p.). Analogo principio non può non valere anche per il caso di falso materiale e ciò perchè in caso di formazione di un atto falso, piuttosto che di alterazione di uno vero, la condotta integra in astratto sia un falso materiale, sia un falso ideologico, anche se il primo assorbe il secondo (cfr. Cass., sez. 5, 21/12/2005, n. 14292, rv 234580; Cass., sez. 5, 22/4/1997, n. 5495, rv. 208015; Cass., sez. 5, 27/9/2005, n. 38083, rv. 233076).

4. Analoga sorte merita il secondo motivo.

Il carattere sussidiario della fattispecie prevista dall'art. 374 cod. pen., la quale limita il proprio ambito applicativo al caso in cui "il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge", implica che non si applichi l'art. 374 cod. pen., laddove la condotta fraudolenta integri una più specifica ipotesi delittuosa, come avviene in caso di simulazione di reato o di calunnia, illeciti che integrano, al pari della frode processuale, reati contro l'amministrazione della giustizia; analoga considerazione non può svolgersi rispetto a fattispecie dal contenuto più generico, quale appunto quella del falso in scrittura privata (oggi depenalizzato, ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1). Come già affermato da questa Corte proprio con riferimento alla clausola di riserva in esame, essa riguarda solo l'ipotesi in cui il fatto medesimo sia specificamente preveduto da altra norma nei suoi elementi caratteristici, mentre non opera allorchè il diverso reato costituisca un titolo generico, che non ha alcuna particolare relazione con la frode processuale (con riferimento al delitto di truffa, Sez. 2, n. 3135 del 26/11/2002 - dep. 22/01/2003, Quattrone, Rv. 22383001).

Deve perciò rigettarsi anche il primo motivo nuovo, di cui alla memoria del 14 settembre 2016, con il quale si chiedeva pronunciarsi annullamento senza rinvio perchè il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.

5. Il terzo motivo è infondato.

Correttamente la Corte milanese ha ritenuto utilizzabili, perchè sottratti al divieto di cui all'art. 238 cod. proc. pen., comma 2-bis gli elaborati peritali, predisposti in altro procedimento penale, dai consulenti F. e B. e dal perito Be.: una cosa è infatti la perizia, inserita dal codice di procedura penale tra i "mezzi di prova", nell'ambito del titolo secondo del libro terzo; altra cosa è l'esame dei periti e dei consulenti tecnici, che avviene secondo le regole della cross examination, è riconducibile ad altro mezzo di prova (la testimonianza) disciplinata da altro capo del medesimo titolo ed è soggetta al divieto di utilizzazione di cui all'art. 238 c.p.p., comma 2-bis. Solo rispetto a detto secondo mezzo di prova, infatti, può parlarsi di verbali di dichiarazioni in senso stretto, utilizzabili contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova.

Più in generale, deve osservarsi che il codice di rito non pone un generale divieto di acquisizione di documenti formatisi in altri procedimenti giudiziari, limitandosi a prevedere, con l'art. 238, limitazioni a favore dell'imputato aventi ad oggetto atti specifici, come si desume dal tenore letterale del comma 4 dello stesso art., che prevede che i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta, a meno che non si tratti di verbali di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento penale, o di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza passata in giudicato, o della documentazione di atti non ripetibili.

6. Il quarto motivo di ricorso, approfondito con la memoria difensiva del 6 settembre 2016, va rigettato.

6.1 La ricorrente invoca il rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, secondo cui il giudice di appello, quando intenda operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile, per riformare in peius una sentenza assolutoria è obbligato - in base all'art. 6 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia (più recentemente, Manolachi c. Romania del 05/03/2013; Flueras c. Romania del 09/04/2013; Hanu c. Romania del 04/06/2013;) - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (Sez. F, n. 53562 del 11/09/2014 - dep. 23/12/2014, Lembo, Rv. 261541; Sez. 5, n. 6403 del 16/09/2014 - dep. 13/02/2015, Preite, Rv. 262674; Sez. 6, n. 16566 del 26/02/2013, Caboni, Rv. 254623) Recentemente le Sezioni Unite (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486-267492) hanno affermato che nel caso di appello proposto contro una sentenza di assoluzione fondata su prove dichiarative (assunte nel corso del dibattimento ma eventualmente anche in sede di incidente probatorio), la rinnovazione della istruzione dibattimentale si profila come "assolutamente necessaria" ex art. 603 c.p.p., comma 3: tale presupposto, infatti, ai di là dei casi di incompletezza del quadro probatorio, si collega, più generalmente, alla esigenza che il convincimento del giudice di appello, nei casi in cui sia in questione il principio del "ragionevole dubbio", replichi l'andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative direttamente assunte. Inoltre hanno precisato l'ambito dell'obbligo per il giudice dell'appello di procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa, osservando che non sono consentite distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante: a) per il testimone "puro"; b) per quello c.d. assistito; c) per il coimputato in procedimento connesso; d) per il coimputato nello stesso procedimento (fermo restando che, in questi ultimi due casi, l'eventuale rifiuto di sottoporsi all'esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato); e) per il soggetto "vulnerabile" (salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress); f) per l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria" (dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione).

Orbene, se da una parte vanno ribaditi i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, va anche osservato che nel caso di specie la difesa dell'imputata ha depositato in udienza una memoria difensiva, allegando note contenenti dichiarazioni spontanee dell'imputata, per cui deve escludersi la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., anche perchè non viene dedotta dai ricorrenti il rigetto di una richiesta di esame dell'imputata (formulabile anche dalla stessa imputata, presente all'udienza di discussione) da parte della Corte milanese.

6.2 Parimenti rispetto alle consulenze e perizie, va ricordato che alla memoria erano allegate le considerazioni tecniche della consulente P., prese in esame dalla Corte milanese; inoltre, come correttamente osservato dalla difesa di parte civile, il Tribunale non aveva speso alcuna parola sul merito delle prove peritali, limitandosi a prendere atto del contrasto tra opposte tesi, per cui nemmeno può parlarsi del diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale.

Infine va richiamato quanto già osservato a proposito della natura non dichiarativa degli elaborati peritali predisposti in altro procedimento penale.

7. Il sesto motivo di ricorso è, come si è già anticipato, inammissibile, poichè sollecita la rivalutazione di prove.

Va però svolta una considerazione, che va tenuta in conto anche rispetto a tutte le altre deduzioni difensive, contenute in entrambi gli atti di impugnazione, attinenti alla valutazione delle prove tecniche da parte del giudice di seconda istanza.

Come rilevato dalla difesa di parte civile (e dalla stessa decisione impugnata, laddove ne afferma l'utilizzabilità; cfr. pagine 22-23 della sentenza) le consulenze tecniche Ta., b. e P. sono intervenute solamente dopo che la perizia disposta in udienza preliminare nel contraddittorio con i consulenti della difesa era già conclusa, in tal modo eludendo il contraddittorio "tecnico" con il perito dell'ufficio. Non è allora manifestamente illogica la decisione della Corte d'appello di Milano, laddove privilegia le consulenze dell'accusa e, soprattutto, la perizia svolta in contraddittorio tra le parti in udienza preliminare, oltre che per la maggiore completezza delle argomentazioni, derivante dalla partecipazione alle operazioni peritali.

8. Il settimo motivo del ricorso redatto dall'avv. S, che va esaminato congiuntamente al quarto motivo del ricorso redatto dall'avv. M, è inammissibile.

Il trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche, determinazione della pena base per il reato più grave in misura superiore al minimo edittale, ma comunque inferiore al medio) è stato infatti congruamente motivato in considerazione della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti (commessi da un difensore nell'esercizio della sua attività professionale, nell'ambito di un giudizio penale in cui i falsi verbali avrebbero potuto aggravare la posizione processuale della parte civile, ove si consideri che il delitto di frode processuale è un reato di pericolo, che non richiede la consumazione dell'inganno ai fini del suo perfezionamento); del resto per costante giurisprudenza (ex plurimis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851) non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; inoltre non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Anche l'aumento per la continuazione interna è legittimo, poichè la condotta di falso riguarda due copie dell'atto falso.

9. Resta da esaminare il quinto motivo del ricorso redatto dall'avv. M, riguardante la condanna al risarcimento dei danni.

Il motivo è infondato, poichè la Corte territoriale ha limitato il capo civile ad una condanna generica, rigettando la richiesta di provvisionale e non ritenendo dimostrata la liquidazione richiesta dalla parte civile. Va qui ricordato che i delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile (Sez. 3, n. 2511 del 16/10/2014 - dep. 21/01/2015, Attisani, Rv. 263416; Sez. U, n. 46982 del 25/10/2007, Pasquini, Rv. 237855) ed a richiedere la liquidazione del danno morale; principio applicabile nel caso di specie.

10. In conclusione il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017