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Incostituzionale equiparazione droghe leggere e droghe pesanti( (Trib. Nola, ord. 8 maggio 2014)

8 maggio 2014, Tribunale di Nola

E' non manifestamente infondata dubitare dell?equiparazione a livello sanzionatorio tra condotte riguardanti droghe «leggere» e condotte riguardanti droghe «pesanti» nell?ipotesi di fatto di lieve entità: da verificare la compatibilità con l'articolo 3 della Costituzione, che comporta che siano trattate egualmente situazioni eguali e diversamente situazioni diverse, con la conseguenza che ogni differenziazione, per essere giustificata, deve risultare ragionevole, cioè razionalmente correlata al fine per cui si è inteso stabilirla.

 

TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE PENALE


Il giudice, dott.ssa Anna Tirone, nel processo penale a carico di M.A., nato ad A.
(NA) il 15.10.1993, imputato del «reato p. e p. dall?art. 73 co. 4 e 5 D.P.R. n. 309/1990
perchè senza l?autorizzazione di cui all?art. 17 del D.P.R. n. 309/1990 cedeva a D.M.G., ?
per il corrispettivo di euro 10,00 ? n. 1 bustina di cellophane trasparente sigillata, con
all?interno sostanza stupefacente del tipo Marijuana del peso complessivo di gr. 1,13,
nonché n. 1 piccola sacca di stoffa con all?interno sostanza stupefacente del tipo
Marijuana, del peso complessivo di gr. 0.71, fattispecie che per i mezzi, la modalità o le
circostanze dell?azione ovvero per la qualità e quantità della sostanza, è di lieve entità.
In A. il 29.03.2014»


Osserva


Con decreto del 31.03.2014, M.A., venne presentato, in stato di arresto, dinanzi a
questo Tribunale per essere sottoposto, previa convalida, a giudizio nelle forme del rito
direttissimo, relativamente all?imputazione formulata a suo carico dal P.M., innanzi
riportata. All?udienza del 31.03.2014, convalidato l?eseguito arresto, il difensore
avanzava richiesta di un termine a difesa, preannunciando, unitamente all?imputato, la
volontà di definire il processo nelle forme del rito abbreviato. Indi, alla successiva
udienza del 10.04.2014, rigettata la richiesta formulata, in via principale, di definizione
del processo nelle forme del rito abbreviato condizionato, per ritenuta superfluità della
prova richiesta, veniva ammesso il rito abbreviato non condizionato richiesto dalla
parte ed, acquisito il fascicolo del P.M., il processo veniva rinviato per le conclusioni.
All?odierna udienza, invitate le parti a concludere, il giudice, previa
deliberazione in camera di consiglio, procede a dare lettura della presente ordinanza,
che si allega al verbale di udienza.
A parere di questo giudicante la decisione del presente giudizio impone la
previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale in ordine alla soluzione della
questione della legittimità costituzionale dell?art. 73 co. V applicabile ratione temporis al
presente giudizio, secondo la formulazione introdotta con d.l. n. 146/2013 convertito
nella L. n. 10 del 21.02.2014, che unifica il trattamento sanzionatorio delle condotte
penalmente rilevanti aventi ad oggetto droghe «pesanti» (tabelle I e III dell?art. 14
D.P.R. n. 309/1990) e «leggere» (tabelle II e IV dell?art. 14 D.P.R. n. 309/1990),
nell?ipotesi di lieve entità, rispetto al principio di eguaglianza sancito dall?art. 3 Cost.,
con riferimento alla disciplina contenuta nella restante parte dell?art. 73 D.P.R. n.
309/1990, nella formulazione precedente alla riforma del 2005, in vigore a seguito della
sentenza della Corte delle Leggi n. 32/2014, dal 25.02.2014, che distingue il trattamento
sanzionatorio delle condotte precipuamente descritte aventi ad oggetto sostanze
stupefacenti «pesanti» e «leggere», nei casi di non lieve entità.
La contestazione di un fatto-reato previsto proprio dalla previsione normativa
sospetta di illegittimità costituzionale, la tipologia ed il quantitativo di sostanza stupefacente ceduta indicata in imputazione, unitamente all?ammissione della cessione dello stupefacente da parte dell?imputato nel corso dell?interrogatorio reso all?udienza di convalida, rendono indubbiamente rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell?art. 73 co. V D.P.R. n. 309/1990, introdotto dal d.l. 23.12.2013 n. 146, convertito nella L. n. 10/2014, applicabile ratione temporis al presente giudizio.

Sotto tale aspetto, invero, nella citata sentenza n. 32/2014 della Consulta è dato
leggere «Inoltre, gli effetti del presente giudizio di legittimità costituzionale non
riguardano in alcun modo la modifica disposta con il decreto-legge n. 146/2013...in
quanto stabilita con disposizione successiva a quella qui censurata e indipendente da
quest?ultima».


Orbene, la questione non appare ? a parere di chi scrive ? manifestamente
infondata.


Ed invero, la norma censurata si pone in contrasto con il principio di
eguaglianza formale e sostanziale, consacrato nell?art. 3 Cost., che comporta che siano trattate egualmente situazioni eguali e diversamente situazioni diverse, con la
conseguenza che ogni differenziazione, per essere giustificata, deve risultare
ragionevole, cioè razionalmente correlata al fine per cui si è inteso stabilirla.
In particolare, a seguito della sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, che
ha dichiarato l?illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n.
272/2005, convertito nella L. n. 49/2006, per violazione dell?art. 77, secondo comma
Cost. ? ossia «per difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le
disposizioni del decreto-legge e quelle impugnate, introdotte nella legge di
conversione» ? è nuovamente tornato in vigore il testo dell?art. 73 D.P.R. n. 309/1990, precedente alla novella del 2005, incentrato sulla distinzione a livello sanzionatorio delle condotte penalmente rilevanti aventi ad oggetto droghe «pesanti» e droghe «leggere».


Tanto, è il frutto della ratio legis sottesa alla disciplina previgente alla novella
del 2005, che dava maggiore rilievo penale ai fatti riguardanti droghe «pesanti»
rispetto a quelli concernenti tipologie di sostanza «leggere». In tale quadro, l?art. 73 co.
V vigente prima della riforma del 2005, coerentemente all?impostazione riferita,
contemplava un trattamento sanzionatorio differenziato tra droghe «leggere» e droghe
«pesanti» anche qualora il fatto integrasse gli estremi della lieve entità.
Orbene, come già evidenziato, la declaratoria di illegittimità costituzionale
pronunciata con la sentenza n. 32/2014 dalla Corte delle Leggi, non ha travolto, per
sopravvenuti interventi normativi di riformulazione dell?art. 73 co. V D.P.R., la
fattispecie della lieve entità del fatto, riscritto con decreto-legge n. 146/2013, convertito
nella L. n. 10/2014.
Ebbene, la versione dell?art. 73 co. V D.P.R. prevista dal d.l. del 23.12.2013 n.
146, convertito nella L. n. 10/2014, precedente alla declaratoria di incostituzionalità,
coerentemente alla riforma del 2005 (che ha unificato nel trattamento sanzionatorio i
fatti di droga superando la rilevanza della distinzione tra droghe leggere e droghe
pesanti) prevede un trattamento sanzionatorio delle condotte penalmente rilevanti ai sensi dei restanti commi dell?art. 73 D.P.R. n. 309/1990, unitariamente considerato, senza distinguere in relazione alla natura «pesante» o «leggera» dello stupefacente, diversamente da quanto accade per le ipotesi più gravi, per le quali ? come detto ?dopo l?intervento del Giudice delle Leggi la suddetta differenziazione ha nuovamente acquisito rilevanza ai fini del trattamento sanzionatorio.

Quindi, allo stato, convivono trattamenti sanzionatori diseguali tra medesime
condotte penalmente rilevanti, ai sensi dell?art. 73 D.P.R., per i fatti più gravi e meno
gravi; tale disomogeneità interna all?art. 73 D.P.R. n. 309/1990, tuttavia, è determinata
unicamente dalle vicissitudini normative della previsione in esame e non da un criterio
di ragionevole differenziazione, costituzionalmente richiesto.
Non è, invero, individuabile una finalità, razionale rispetto al contesto normativo in cui la norma censurata si pone, nell?equiparazione a livello sanzionatorio tra condotte riguardanti droghe «leggere» e condotte riguardanti droghe «pesanti» nell?ipotesi di fatto di lieve entità; la differenziazione del trattamento penale fondata sulla natura della sostanza non può venir meno, invero, nell?ipotesi di fatti di lieve entità, perchè pure per tale ipotesi dovrebbe razionalmente rilevare la natura e tipologia della sostanza oggetto di reato.

Peraltro, i paventati sospetti di illegittimità costituzionale, risultano sostenuti
incidentalmente anche nella pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. sez.
III n. 11110 del 25.02 ? 07.03.2014), che si richiama a sostegno della presente ordinanza
di rimessione.

Invero, la scrivente non sente di condividere l?orientamento, pure sostenuto in
altra pronuncia della Suprema Corte di legittimità, dell?insussistenza della violazione
della norma costituzionale censurata, in virtù dell?ampio potere discrezionale del
giudice nella individuazione della pena in concreto da irrogare, idoneo a fronteggiare
paventate diseguaglianze di trattamento (v. Cass., sez. IV, 28.02.2014). In merito, non
può non considerarsi che il sistema sanzionatorio è ordinariamente caratterizzato dalla
previsione di un minimo e massimo di pena entro cui il giudice, alla stregua dei criteri
fissati nell?art. 133 c.p., individua la pena in concreto da irrogare, tenuto conto di un
complesso di circostanze che non può limitarsi alla valutazione della natura della
sostanza stupefacente. Tra l?altro, spetta al legislatore il compito di indicare i limiti
sanzionatori per le varie fattispecie criminose, secondo il principio di legalità
consacrato dagli artt. 25 Cost. e 1 c.p..

Infine, non può non rilevarsi che la norma, nella parte censurata, non appare
prestarsi ad interpretazioni costituzionalmente orientate nel rispetto del principio di
ragionevolezza, essendo oggetto di censura la parte della disposizione che prescrive in
maniera necessariamente tassativa e determinata, secondo quanto previsto dagli art. 25
Cost. e 1 c.p., il trattamento sanzionatorio di una condotta criminosa.

Né, appare rispondente ad una mera attività interpretativa, consentita al
giudice, l?applicazione della previsione dell?art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/1990, nella
formulazione precedente alla novella del 2005, pure invocata in qualche pronuncia di
merito, trattandosi ? a parere di questo giudice ? di norma sostituita dalla nuova
formulazione, a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del d.l. del 

23.12.2013 n. 146 ed in alcun modo invocabile nell?odierno procedimento (tale rilievo
vale anche ai fini della rilevanza della questione nel presente giudizio).

P.Q.M.

Visto l?art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva nei termini
innanzi indicati, questione di legittimità costituzionale dell?art. 73 co. V D.P.R. n.
309/1990 nella formulazione introdotta dal d.l. n. 146/2013, convertito nella L. n.
10/2014, nella parte in cui non distingue, nel trattamento sanzionatorio, tra fatti di cui
alle tabelle I e III dell?art. 14 D.P.R. n. 309/1990 e fatti di cui alle tabelle II e IV del citato
art. 14 (droghe pesanti e droghe leggere).
Sospende il giudizio in corso sino all?esito del giudizio incidentale di legittimità
costituzionale;
Dispone che, a cura della Cancelleria:
la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri;
la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento;
gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale.
Da atto che la lettura, nell?odierna udienza, della presente ordinanza al
Pubblico Ministero ed al Difensore vale quale notificazione.
Nola, 8 maggio 2014
Il giudice: dott.ssa Anna Tirone

***

Perapprofondimenti (critici): Luisa Romani, "Sollevata questione di legittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio dei fatti di ?spaccio? di lieve entità", 3 Ottobre 2014, che così conclude: " (..) si ritiene di poter affermare che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, co. 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (per come) prospettata dal Tribunale di Nola sia destinata, verosimilmente, a non essere accolta.

Ciò, beninteso, a prescindere dal fatto che, in tesi, si possa condividere la valutazione circa l'irragionevolezza della previsione nella parte in cui assoggetta ad un indifferenziato trattamento punitivo tutti i fatti di lieve entità.

Non è un caso, d'altronde, che, nella variegata gamma di provvedimenti adottabili dal Giudice delle leggi, figurino anche le cc.dd. "decisioni di inammissibilità per eccesso di fondatezza", e cioè decisioni con cui si dà atto di una impossibilità, a dispetto di una volontà."

Cfr.  http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/16-/-/3321-sollevata_questione_di_legittimit___costituzionale_del_trattamento_sanzionatorio_dei_fatti_di____spaccio____di_lieve_entit_/?utm_source=Newsletter+DPC&utm_campaign=eab73d2c8c-DPCgamc&utm_medium=email&utm_term=0_8d8fdd708d-eab73d2c8c-187128109