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Incasso di assegno di garanzia è reato (Cass. 12577/18)

19 marzo 2018, Cassazione penale

Chi incassa  un assegno ricevuto in garanzia violando gli accordi e incassa la somma riscossa commette il reato di appropriazione indebita. 

 

CORTE DI CASSAZIONE

SEZ. II PENALE SENTENZA 19 marzo 2018, n.12577 - Pres. Cervadoro – est. De Santis


Ritenuto in fatto e considerato in diritto

 1. Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione del locale Tribunale, confermava il giudizio di responsabilità del B. per il delitto ex art. 646 cod.pen. e, previa esclusione della recidiva e dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod.pen., rideterminava la pena in mesi quattro di reclusione ed Euro 80,00 di multa, ferme le già rese statuizioni civili.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’intervenuta affermazione di responsabilità. Il ricorrente assume che la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, ha fondato la pronunzia di colpevolezza su dati assolutamente errati e deduzioni controvertibili, ritenendo inattendibile la tesi difensiva secondo cui il B. aveva posto all’incasso l’assegno per evitare di trovarsi esposto a furti o rapine.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze proposte, le quali costituiscono mera reiterazione di quelle già svolte in sede d’appello e motivatamente disattese con un apparato argomentativo che non presta il fianco a rilievi. La sentenza impugnata,infatti, ha congruamente evidenziato la ravvisabilità del dolo nella condotta del prevenuto che, dopo aver ricevuto dalla p.c. un assegno dell’importo di Euro 10.650 a garanzia del pagamento delle provvigioni in relazione all’offerta d’acquisto di un immobile, a distanza di soli due giorni dal conferimento e senza aver maturato il diritto alla riscossione, poneva all’incasso il titolo, versando il relativo importo sul proprio conto corrente.

3.1 La giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante e consolidato, ritiene che integra il delitto di cui all’art. 646 cod. pen. la condotta del prenditore che ponga all’incasso un assegno bancario ricevuto in garanzia, appropriandosi della somma riscossa, in violazione dell’accordo concluso con l’emittente (Sez. 2, n. 5643 del 15/01/2014, Antoniazzi, Rv. 258276; n. 1151 del 29/02/2000, Manibelli, Rv. 216303;n. 5499 del 23/05/1997, Ferrari, Rv. 207781). La deroga arbitraria al patto di garanzia ad opera del prenditore configura – infatti - l’ipotesi delittuosa contestata in riferimento all’indebita riscossione della somma portata dall’assegno, avendo pacificamente le parti, nell’ambito della loro autonomia negoziale, utilizzato l’assegno bancario, anziché nella sua funzione tipica di titolo di credito destinato a circolare secondo le modalità proprie di detta disciplina, come mero strumento di garanzia per l’adempimento delle obbligazioni pattuite, prevedendone l’esigibilità alla condizione (futura e incerta) della conclusione della vendita immobiliare.

La sentenza censurata ha, inoltre, motivatamente escluso la rilevanza della giustificazione addotta dal prevenuto, il quale ha sostenuto di aver incassato il titolo per il timore di essere rapinato, agendo in contrasto con quanto negozialmente convenuto e con le indicazioni fornite dalla società capofila Frimm in tema di custodia di assegni dati in garanzia. Deve al riguardo precisarsi che, contrariamente all’assunto difensivo e come emerge con evidenza a pag. 2 della sentenza di primo grado, l’imputato non aveva chiesto né tantomeno ottenuto alcun assenso all’incasso immediato da parte del S. , al quale, anzi, aveva fornito rassicurazioni in ordine alla prassi seguita per la custodia dei titoli in garanzia, sottoponendogli in visione un documento della F., cui l’agenzia immobiliare era affiliata.

La valutazione operata dai giudici di merito s’appalesa, dunque, giuridicamente corretta e coerente con l’affermazione che l’elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità (Sez. 2, n. 27023 del 27/03/2012, Schembri, Rv. 25341101), requisiti ricorrenti nel caso a giudizio, alla stregua della disamina dei giudici di merito.

4. L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione maturata nelle more del procedimento di legittimità (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello e altro, Rv. 268966).

5. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, tenuto conto dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione (Corte Cost. n. 186 del 2000). Al prevenuto fanno, altresì, carico le spese di rappresentanza e difesa della parte civile per l’odierno grado, liquidate nella misura di Euro 3.450,00 oltre accessori.

 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile S.R. che liquida in Euro 3.450,00, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.

Motivazione semplificata.