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Impugnazione via PEC, inammissibili perchè forma tassativa (Cass

19 novembre 2020, Cassazione penale

L'ambito di applicazione della previsione normativa emergenziale che permette deposito di atti via PEC o mediante portale riguarda la disciplina delle modalità di deposito degli atti di parte per i quali il codice di rito non disponga modalità e forme particolari.

In tema di ricorso per cassazione, le previsioni introdotte dall'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non hanno natura derogatoria rispetto alle disposizioni del codice di rito, del d.l. n. 193 del 2009, convertito dalla legge n. 24 del 2010, nonché del regolamento delegato di cui al d.m. n. 44 del 2011, sicché sono inammissibili i motivi nuovi ex artt. 585, comma 4, e 311, comma 4, cod. proc. pen. trasmessi mediante pec, in considerazione della natura tassativa delle modalità di presentazione delle impugnazioni.

L'eventuale individuazione, attraverso norme tecniche, delle caratteristiche specifiche relative ai formati degli atti trasmissibili via pec e dell'indirizzo elettronico abilitato alla loro ricezione non vale comunque ad attribuire efficacia al deposito telematico degli atti relativi alle impugnazioni, in difetto di emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 35 del d.m. n. 44 del 2011, chiamati ad abilitare l'uso della firma digitale in modo da assicurare la provenienza certa dell'atto dal soggetto di cui deve essere verificata la legittimazione a proporre il rimedio impugnatorio.

Corte di Cassazione 

sezione I penale 

Sentenza n. 32566

ud. 03/11/2020 - dep. 19/11/2020

 

(sentenza integrale in pdf)