Quando il motivo del primo diniego sia essenzialmente articolato in diritto, il potere di critica spettante alla parte soccombente può – e per certi versi deve – essere esercitato tramite la riproposizione degli argomenti disattesi dal primo giudice, atteso che resta coessenziale alla natura dell’impugnazione, intesa come rivalutazione della quaestio iuris, la facoltà della parte di ottenere un nuovo apprezzamento dei possibili significati delle disposizioni normative incidenti sul tema.
Il dissenso dalla interpretazione fornita dal primo giudice può essere esercitato tramite la riproposizione di taluni argomenti in fatto e diritto disattesi, posto che nessuna disposizione processuale potrebbe attribuire al primo giudice il monopolio dell'attività interpretativa delle disposizioni coinvolte, lì dove resti convinta della bontà della sua opzione iniziale.
La riproposizione dei motivi non rende di per sé inammissibile l'impugnazione per genericità, cioè mancanza di specificità dei motivi come previsti dall'art. 581 c.p.p., che disciplina i requisiti formali dell'impugnazione (e richiedendo, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi con l'enunciazione dei capi e o dei punti cui si riferisce l'impugnazione; delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione, delle richieste, anche istruttorie; delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sostengono le richieste).
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. I PENALE
SENTENZA 21 novembre 2018, n.52526
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