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Impedimento professionale del difensore nel procedimento di sorveglianza e esecuzione (Cass. 18304/20)

18 giugno 2020, Cassazione penale

Nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza non si applica l’art. 420 ter c.p.p., comma 5, relativo al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, di talché, anche in tale ipotesi, la partecipazione necessaria del medesimo è assicurata dalla nomina di un difensore d’ufficio.

Nel procedimento di sorveglianza, ai fini dell’eventuale rinvio dell’udienza camerale, non è rilevante l’impedimento del difensore a seguito di concomitante impegno professionale, attesa l’assenza di espresse disposizioni normative in tal senso e la specificità del procedimento, che risiede nella necessità di assicurare celerità all’applicazione del giudicato, dovendo sopperirsi alla mancanza del difensore di fiducia con la nomina di uno d’ufficio.

 

Corte di Cassazione

sez. I Penale, sentenza 14 febbraio – 16 giugno 2020, n. 18304
Presidente Tardio – Relatore Fiordalisi

Ritenuto in fatto

1. V.M. ricorre avverso l’ordinanza del 23/05/2019 della Corte di appello di Roma che, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato ex art. 168 c.p., comma 1, n. 2, il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa, precedentemente concesso dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 30 settembre 2016, definitiva il 10 aprile 2018, in ordine al reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 commesso il (omissis) .

Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che, successivamente alla condanna concessiva del beneficio, V. era stato nuovamente condannato dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 20 aprile 2018, definitiva il 18 gennaio 2019, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, in ordine al medesimo reato di cui all’art. 73 T.U. stup., commesso il 20 marzo 2017; che, quindi, tale nuova condotta era stata commessa prima della irrevocabilità della sentenza concessiva della sospensione condizionale della pena; che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce; che, pertanto, il beneficio doveva essere revocato, poiché il condannato aveva riportato una condanna per un delitto anteriormente commesso ad una pena che, cumulata con quella condizionalmente sospesa, superava i limiti di cui all’art. 163 c.p..

2. Denuncia il ricorrente inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 420 ter c.p.p., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione, omettendo di considerare che la difesa il 14 maggio 2019 aveva depositato richiesta di differimento dell’udienza camerale per legittimo impedimento a comparire per concomitanti impegni professionali del difensore di fiducia, aveva nominato un difensore ex art. 97 c.p.p., comma 4, senza fornire alcuna motivazione sul punto.
Il ricorrente ritiene che il principio di diritto secondo il quale nel giudizio camerale di appello, a seguito di processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, sia applicabile l’art. 420 ter c.p.p., comma 5, (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Serrapocchiello, Rv. 267748) trovi applicazione anche nella fase esecutiva, visto il parallelismo tra la situazione processuale delibata nella richiamata pronuncia delle Sezioni Unite (udienza camerale ex art. 598 c.p.p., art. 599 c.p.p., comma 1 e art. 127 c.p.p.) e quella che si determina davanti al giudice dell’esecuzione.

Considerato in diritto

1. La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.

1.1. La più recente giurisprudenza ha stabilito che nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, non si applica l’art. 420 ter c.p.p., comma 5, relativo al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, di talché, anche in tale ipotesi, la partecipazione necessaria del medesimo è assicurata dalla nomina di un difensore d’ufficio (Sez. 1, n. 39808 del 29/11/2017, dep. 2018, Di Matteo, Rv. 273847).

Secondo costante orientamento di questa Corte, infatti, la rilevanza della disciplina prevista dall’art. 420-ter c.p.p., comma 5, è circoscritta all’udienza preliminare, al giudizio abbreviato e a quello dibattimentale. Essa non trova applicazione nel procedimento di esecuzione e di sorveglianza, stante l’assenza di espresse disposizioni normative in tal senso e per la specificità dei procedimenti che risiede nella necessità di assicurare celerità e speditezza nella decisione, sicché la partecipazione necessaria del difensore, in caso di mancanza, anche giustificata, di quello di fiducia, viene assicurata dalla nomina di un difensore d’ufficio (Sez. U., n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234146 e, da ultimo e in termini: Sez. 1, n. 50160 del 16/05/2017, Gualtieri, Rv. 271542).

In ogni caso il ricorrente nemmeno precisa di aver dedotto al giudice anche l’assoluta impossibilità di nominare un sostituto processuale; pertanto, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, sarebbe stato legittimo per di più il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza, presentata per l’impedimento del difensore di fiducia a parteciparvi a cagione di concomitanti impegni professionali (in tal senso Sez. 6 n. 7997 del 17.6.2014, Seck, Rv. 262389; Cass. Sez. U. n. 41432 del 21.7.2016, Nifo Serrapochiello, Rv. 267747).

Per completezza, occorre aggiungere che tali conclusioni non appaiono sconfessate dalle pronunce di questa Sezione, secondo cui rileva il legittimo impedimento per motivi di salute del difensore nel procedimento di sorveglianza e di esecuzione. L’impedimento del difensore proposto per ragioni professionali nel procedimento di esecuzione o di sorveglianza inerisce a una tematica differente da quella oggetto della giurisprudenza indicata dall’imputato e dal Procuratore generale afferente un’ipotesi di legittimo impedimento per motivi di salute, in relazione alla quale non sussistono contrasti intrepretativi, (Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Recupero).

In definitiva, "nel procedimento di sorveglianza, ai fini dell’eventuale rinvio dell’udienza camerale, non è rilevante l’impedimento del difensore a seguito di concomitante impegno professionale, attesa l’assenza di espresse disposizioni normative in tal senso e la specificità del procedimento, che risiede nella necessità di assicurare celerità all’applicazione del giudicato, dovendo sopperirsi alla mancanza del difensore di fiducia con la nomina di uno d’ufficio" (Sez. 1, n. 50160 del 16/05/2017, Gualtieri, Rv. 271542).
2. In forza di quanto sopra, il ricorso appare infondato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.