Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Illegittimo subordinare misura alternativa a integrale risarcimento del danno se ..(Cass. 22822/19)

23 maggio 2019, Cassazione penale

L’omesso risarcimento del danno o la assoluta incapacità di risarcire il danno di per sé soli non giustificano la mancata ammissione alla misura alternativa più ampia.

E' legittimo obbligare il condannato a provvedere al risarcimento per equivalente del danno cagionato dal reato, ma tale obbligo deve essere, proprio in ragione della ratio connessa alla individualizzazione del trattamento rieducativo, "calibrata" in rapporto alla concreta capacità economica del condannato:  è illegittima la previsione di un automatismo tra la inosservanza della prescrizione risarcitoria e la sospensione-revoca della misura.


Corte di Cassazione

 sez. I Penale, sentenza 8 – 23 maggio 2019, n. 22822
Presidente Di Tomassi – Relatore Bianchi

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza depositata in data 7.12.2018 il Tribunale di sorveglianza di Genova, provvedendo sulla istanza presentata da P.P., lo ha ammesso alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di P.P., chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata per il motivo di seguito indicato.
Viene denunciata la violazione dell’art. 47 ord. pen. in quanto, fra le prescrizioni, era stata imposto l’adempimento delle statuizioni civili della sentenza di condanna senza previamente verificare l’adeguatezza delle condizioni economiche del condannato.
Inoltre, illegittimamente l’ordinanza aveva previsto, in caso di inadempimento della prescrizione, la revoca della misura con effetto ex tunc.
3. il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova per nuovo esame.

1. L’ordinanza impugnata ha ammesso P.P. alla misura alternativa dell’affidamento al servizio sociale, stabilendo, fra le prescrizioni, l’obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della parte civile, nella misura liquidata nel giudizio di cognizione, e prevedendo che alla inosservanza delle prescrizioni potrà conseguire la sospensione e quindi la revoca con efficacia retroattiva della misura.
Il motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell’art. 47 ord. pen., è fondato.

1.1. La norma citata stabilisce che l’ammissione alla misura alternativa sia accompagnata dalla indicazioni di prescrizioni che, venendo a delineare il contenuto della misura stessa, sono finalizzate ad attuare l’esigenza della individualizzazione del trattamento rieducativo.
È espressamente stabilita, ai sensi dell’art. 47, comma 7, ord. pen., la previsione di attività in favore della vittima del reato: "Nel verbale deve anche stabilirsi che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato...".

È consolidato l’orientamento secondo il quale, premesso che l’omesso risarcimento del danno o la assoluta incapacità di risarcire il danno di per sé soli non giustificano la mancata ammissione alla misura alternativa più ampia, da una parte, la prescrizione di cui all’art. 47, comma 7, ord. pen., che può avere il contenuto di provvedere al risarcimento per equivalente del danno cagionato dal reato, deve essere, proprio in ragione della ratio connessa alla individualizzazione del trattamento rieducativo, "calibrata" in rapporto alla concreta capacità, economica in caso di risarcimento per equivalente, del condannato, e, dall’altra, è illegittima la previsione di un automatismo tra la inosservanza della prescrizione risarcitoria e la sospensione-revoca della misura (Sez. 1, 07/12/1999, Nanocchio, Rv. 215204; Sez. 1, 27/05/2004, Zampolini, Rv. 230361; Sez. 1, 17/11/2009, Colatore, Rv. 245886; Sez. 1, 21/11/2012, Mariotti, Rv. 254235; Sez. 5, 21/01/2014, Mariotti, Rv. 258884; Sez. 1, 21/11/2018, Nicastro, Rv. 275171).

1.2. Nel caso in esame, se legittimamente è stato previsto che in caso di inosservanza delle prescrizioni " la prova potrà essere sospesa immediatamente e poi revocata..." così assicurando anche nel momento della valutazione dell’esito della misura la necessità di una considerazione globale della prova, è stata però prescritto di provvedere al risarcimento del danno, nella misura giudizialmente stabilita, senza tener conto delle capacità economiche del condannato in rapporto all’entità del pagamento da effettuare, liquidato in sede giudiziale con esclusivo riferimento all’entità del danno e non anche alle capacità economiche del debitore.

L’ordinanza impugnata, con l’ordinare il risarcimento del danno a prescindere dalla capacità economica del condannato, ha dunque inserito una prescrizione incongrua rispetto alla finalità rieducativa, che deve sempre considerare le capacità del soggetto, e quindi in violazione dell’art. 47 ord. pen..

Si deve aggiungere che, proprio in ragione del ruolo centrale che l’attività in favore della vittima del reato svolge nel trattamento rieducativo della misura alternativa, l’annullamento non può essere limitata alla sola prescrizione, illegittimamente formulata, dovendo essere rivisto l’intero quadro delle prescrizioni, onde consentire, nel caso in cui il risarcimento del danno non fosse possibile, la previsione di altre prescrizioni ritenute adeguate rispetto alla finalità rieducativa.

2. Va dunque pronunciato annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova per nuovo esame.
In sede di rinvio dovrà, con piena libertà di giudizio, essere rivisto il contenuto della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, nel rispetto del principio di diritto affermato: "L’omesso risarcimento del danno o la assoluta incapacità di risarcire il danno di per sé soli non giustificano la mancata ammissione alla misura alternativa più ampia; la prescrizione risarcitoria, di cui all’art. 47, comma 7, ord. pen., presuppone la valutazione della concreta capacità economica del condannato; è illegittima la previsione di un automatismo tra la inosservanza della prescrizione risarcitoria e la sospensione-revoca della misura alternativa".

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Genova.