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Illecito deontologico per magistrato partecipare a docufilm (Cass. 22373/20)

15 ottobre 2020, Cassazione civile

La partecipazione, da parte di un magistrato, ad un film-documentario nel quale è stata ripercorsa l'intera vicenda giudiziaria alla quale il magistrato ha partecipato come pubblico ministero nel processo di primo grado, ancora in corso al momento delle riprese, filmato nel corso del quale il magistrato è chiamato ad esporre e supportare le conclusioni accusatorie, in relazione ad un procedimento ancora non concluso in via definitiva, costituisce certamente una condotta che viola il dovere di riservatezza imposto dall'art. 6 del Codice etico e dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. u), quanto alle notizie circa l'attività di ufficio e gli affari compiuti o in corso di svolgimento e ricerca di pubblicità inerente alla propria attività di ufficio ed anche privata.

La rappresentazione scenografica delle modalità di ricostruzione dell'ipotesi accusatoria penale integra senza dubbio una palese violazione del dovere di riservatezza che incombe sul magistrato in relazione agli affari trattati o in corso di trattazione. La considerazione che si trattava di una vicenda ben nota al pubblico, e discussa in diverse trasmissioni e dibattiti televisivi e non, nulla toglie, invero, al fatto - che la norma succitata intende sanzionare - che a parlarne in via mediata è stato proprio lo stesso magistrato che se ne è occupato per dovere d'ufficio, in violazione del dovere di riservatezza imposto dalla legge.

Costituisce illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonchè la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui: la norma si articola, dunque, in due previsioni diverse - che, nelle varie fattispecie concrete, possono ricorrere singolarmente o cumulativamente - ma che sono accomunate dal comune denominatore costituito dall'essere entrambe violazioni del "dovere di riservatezza".

La violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui si connota per la violazione della riservatezza in relazione - non ad "atti del procedimento coperti da segreto", bensì ad "affari" in corso di trattazione o già definiti, non più coperti dal segreto, sempre che la loro divulgazione sia "idonea a ledere indebitamente diritti altrui". La disposizione, come prefigurata dalla succitata norma di riferimento, comporta, quindi, che l'illecito disciplinare in parola richiede due elementi costitutivi: 1) la violazione del dovere di riservatezza sugli "affari" in corso di trattazione o già definiti; 2) l'idoneità di tale violazione a ledere indebitamente diritti altrui.

La lesione indebita dei diritti altrui richiesta come elemento costitutivo dell'illecito disciplinare della violazione del riserbo può consistere nel pregiudizio per il diritto dell'imputato alla serenità ed imparzialità del giudizio, che trova fondamento nel disposto dell'art. 111 Cost., ingenerando nel medesimo la possibile percezione di disparità di trattamento tra a accusa e difesa, ma deve essere specificatamente contestato.

Il dovere di riservatezza, enunciato al D.Lgs. n. 109 del 2006, ha una portata piuttosto ampia, volendo significare il fatto di essere riservato, discreto e controllato nell'esprimersi e nel comportarsi. Si tratta, dunque, di un atteggiamento richiesto al magistrato all'evidente fine di evitare che, facendo percepire i propri sentimenti e le proprie opinioni, possa suscitare dubbi sulla sua indipendenza e imparzialità, danneggiando la considerazione di cui il medesimo deve godere presso la pubblica opinione.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

(ud. 22/09/2020) 15-10-2020, n. 22373

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco - Primo Presidente f.f. -

Dott. VIRGILIO Biagio - Presidente di Sez. -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - rel. Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6841/2020 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrente -

contro

Ruggeri Letizia, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MS;

- resistente -

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 138/2019 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 20/12/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Giorgio Santini per l'Avvocatura Generale dello Stato e MS.

Svolgimento del processo

1. Nell'(OMISSIS) l'incolpata, all'epoca dei fatti sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, partecipò ad un film-documentario per conto di un'emittente televisiva straniera BBC, interessata a pubblicizzare taluni profili del caso - che aveva avuto una grande risonanza mediatica a livello internazionale - relativo all'efferato omicidio della minore Gambirasio Yara, in relazione al quale il magistrato aveva svolto le indagini preliminari. L'intento dell'emittente era di incentrare, in particolare, il documentario sul tema della rilevanza della prova cd. scientifica (esame del DNA), che aveva rivestito grande importanza nell'iter processuale della vicenda.

1.1. A seguito delle sollecitazioni provenienti da un produttore cinematografico italiano, per conto della televisione straniera, l'incolpata decise di partecipare al film-documentario, le cui riprese furono effettuate mentre ancora era pendente il processo di primo grado, mentre la proiezione ebbe luogo nei mesi di (OMISSIS), poco prima che venisse iniziato il giudizio di appello ((OMISSIS)). La diffusione televisiva del documentario suscitò perplessità e riserve da parte di una testata giornalistica nazionale on line, in ordine all'opportunità della partecipazione del magistrato, tali da indurre il Presidente della Corte d'appello di Brescia a comunicare il fatto al Procuratore Generale presso la stessa Corte, il quale a sua volta - con nota del 10 maggio 2017 - ne diede notizia al Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione.

Avviate le relative indagini, il Procuratore Generale pronunciò decreto di archiviazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ex art. 16, comma 5-bis.

1.2. Successivamente il Ministro della Giustizia - che, sebbene anch'esso notiziato, non aveva proposto opposizione al decreto di archiviazione - deliberò di formulare autonoma incolpazione del magistrato, per i fatti in questione, chiedendo altresì la discussione orale presso la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.

2. Con sentenza n. 138/2019, depositata il 20 dicembre 2019, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha assolto il magistrato "dalle incolpazioni a lei ascritte per essere rimasti esclusi gli addebiti".

3. Avverso tale decisione ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il Ministero della Giustizia, nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura e della incolpata. Quest'ultima si è costituita con memoria. Il Consiglio Superiore della Magistratura non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, il Ministero della Giustizia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, lett. u), nonchè la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e).

1.1. Il ricorrente contesta la pronuncia della Sezione Disciplinare, anzitutto per l'affermata esclusione della violazione del dovere di riservatezza, sancito dal combinato disposto del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, lett. u). La pronuncia impugnata - muovendo dalla premessa secondo cui l'interesse posto a fondamento della specifica incolpazione in parola è inscindibilmente collegato al tipo di violazione del dovere di riservatezza idonea a ledere indebitamente diritti altrui - sarebbe pervenuta, invero, all'erronea conclusione che non "sia possibile ipotizzare che la partecipazione dell'incolpata al film-documentario (...) possa essersi rilevata concretamente, o anche solo astrattamente, idonea a compromettere un interesse (quello della credibilità della funzione giudiziaria) - che è sì rilevante in termini generali, ma non ha specifica attinenza al tipo di violazione - non direttamente collegato al dovere di riserbo del magistrato".

La Sezione è giunta, in conclusione, ad evidenziare che, in ogni caso, "considerato che la condotta del magistrato si è tradotta, in definitiva, nella rappresentazione esterna (seppure in forma scenica) della modalità di ricostruzione dell'ipotesi accusatoria penale, quale effettivamente poi sottoposta al vaglio dell'autorità giudicante, non sembra concretamente configurabile (oltre che la compromissione di eventuali interessi al riserbo, venendo qui in considerazione fatti che risultavano ormai pubblicamente noti e ampiamente discussi, anche al di fuori della sede processuale) neppure una grave scorrettezza in confronto dei soggetti indicati dell'art. 2 cit., comma 1, lett. d)".

1.2. Ben a contrario di quanto sostenuto dalla Sezione Disciplinare, l'addebito di cui del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. u), sotto il profilo della "violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui", sarebbe, per contro, ad avviso del Ministero istante, pienamente fondato. Trattandosi, invero, di un illecito di pericolo, non sarebbe richiesto il concreto accertamento di un pregiudizio arrecato a terzi, essendo sufficiente l'astratta attitudine della condotta tenuta dal magistrato ad arrecare una lesione di beni giuridici altrui.

1.3. Ebbene, non potrebbe revocarsi in dubbio - a parere del ricorrente - che la partecipazione dell'incolpata ad un film che ripercorreva l'iter giudiziario della vicenda G., "nel quale il magistrato è stato chiamato ad esporre e supportare le conclusioni accusatorie in ordine ad un procedimento non ancora chiuso in via definitiva ed esposto mediaticamente", costituisca una condotta idonea a ledere la credibilità della funzione giudiziaria in generale. E ciò in quanto siffatto comportamento sarebbe stato potenzialmente suscettibile di influire sul giudizio di appello, non ancora incardinato, incidendo sui beni altrui costituiti dal rispetto delle regole processuali di assunzione e di valutazione della prova, che non possono essere "spostate al di fuori del processo", nonchè sulla "immagine di indipendenza e di imparzialità della quale il magistrato deve godere presso la pubblica opinione. Senza dire che la partecipazione del pubblico ministero del processo ancora in corso al documentario ben poteva palesarsi potenzialmente dannosa per lo stesso imputato, "generando altresì una possibile percezione di disparità di trattamento tra accusa e difesa nel celebrando processo di appello.

1.4. Il motivo è infondato.

1.4.1. Va rilevato che, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. u). "1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni: (...) u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonchè la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui".

La norma si articola, dunque, in due previsioni diverse - che, nelle varie fattispecie concrete, possono ricorrere singolarmente o cumulativamente - ma che sono accomunate dal comune denominatore costituito dall'essere entrambe violazioni del "dovere di riservatezza". In particolare, la seconda delle violazioni succitate - contestata, nella specie, all'incolpata - si connota per la violazione della riservatezza in relazione - non ad "atti del procedimento coperti da segreto", come la prima - bensì ad "affari" in corso di trattazione o già definiti, non più coperti dal segreto, sempre che la loro divulgazione sia "idonea a ledere indebitamente diritti altrui". La disposizione, come prefigurata dalla succitata norma di riferimento, comporta, quindi, che l'illecito disciplinare in parola richiede due elementi costitutivi: 1) la violazione del dovere di riservatezza sugli "affari" in corso di trattazione o già definiti; 2) l'idoneità di tale violazione a ledere indebitamente diritti altrui.

Il che, com'è del tutto evidente, involge specificamente il tema dei rapporti tra i magistrati e l'opinione pubblica, attraverso l'intermediazione divulgativa offerta dai mass media.

1.4.2. Orbene, va osservato, al riguardo, che certamente il magistrato - come ogni altro cittadino - ha pieno diritto di esprimere il proprio pensiero "con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione", ai sensi dell'art. 21 Cost.. E tuttavia, è del pari indubitabile che il particolare status rivestito dal magistrato, nell'ordinamento costituzionale, esige che siffatta libertà di espressione sia soggetta ad uno specifico limite, costituito dal rispetto dei valori dell'imparzialità e dell'indipendenza che trovano espressione nell'art. 101 Cost., laddove dispone che "I giudici sono soggetti soltanto alla legge".

In tal senso, si è espressa da tempo la Corte Costituzionale, laddove ha affermato che i magistrati godono degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino, e quindi anche della libertà di manifestazione del pensiero. Nondimeno, i valori costituzionali dell'imparzialità e dell'indipendenza dei magistrati vanno tutelati anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento. Ne discende che la libertà di manifestazione del pensiero deve essere bilanciata con l'esigenza di tutelare, in funzione dell'imparzialità e dell'indipendenza, la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione, in modo da assicurare il prestigio dell'intero ordine, vale a dire la fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria, risultando vietato soltanto l'esercizio anomalo di quella libertà e cioè l'abuso, che si verifica ove siano lesi gli altri valori sopra menzionati (Corte Cost., sent., n. 100 del 1981).

1.4.3. Nella medesima prospettiva si colloca, inoltre il Codice etico dei magistrati, che all'art. 6 (Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa), recita: "Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio". Tenuto conto della finalità della disposizione, diretta ad imporre il riserbo al magistrato, anche in relazione ad attività non coperte dal segreto, purchè inerenti all'ufficio, non può revocarsi in dubbio che nella previsione siano ricomprese anche la ricerca o l'accettazione della pubblicità - offerta al magistrato dai media - di notizie relative agli affari trattati o in corso di trattazione.

1.4.4. La riservatezza, posta a garanzia dei valori costituzionali dell'indipendenza e della imparzialità, impone, pertanto, al magistrato un significativo limite alla divulgazione, sia di notizie attinenti alla sua attività di ufficio (art. 6 del Codice etico), sia dei singoli affari in corso di trattazione o già definiti (art. 2, comma 1, lett. u). Queste Sezioni Unite hanno avuto già occasione di precisare, in proposito, che il dovere di riservatezza, enunciato al D.Lgs. n. 109 del 2006, ha una portata piuttosto ampia, volendo significare "il fatto di essere riservato, discreto e controllato nell'esprimersi e nel comportarsi". Si tratta, dunque, di un atteggiamento richiesto al magistrato all'evidente fine di evitare che, facendo percepire i propri sentimenti e le proprie opinioni, possa suscitare dubbi sulla sua indipendenza e imparzialità, danneggiando la considerazione di cui il medesimo deve godere presso la pubblica opinione (Cass. Sez. U., 24/03/2014, n. 6827).

1.4.5. Tutto ciò premesso, è evidente che la partecipazione, da parte dell'incolpata, ad un film-documentario nel quale è stata ripercorsa l'intera vicenda del delitto G., alla quale il magistrato ha partecipato come pubblico ministero nel processo di primo grado, ancora in corso al momento delle riprese, filmato nel corso del quale l'incolpata è stata chiamata ad esporre e supportare le conclusioni accusatorie, in relazione ad un procedimento ancora non concluso in via definitiva, costituisce certamente una condotta che viola il dovere di riservatezza imposto dall'art. 6 del Codice etico e dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. u), quanto alle notizie circa l'attività di ufficio e gli affari compiuti o in corso di svolgimento.

Come si evince dalla stessa sentenza impugnata, invero, tale partecipazione al documentario si era esplicata a mezzo di interviste, "oltre che di altre riprese, pure relative alla narrazione della vicenda, seppure nel contesto di una ricostruzione scenica più ampia, comprendente anche considerazioni relative all'attività, non solo giudiziaria, dell'incolpata" (p. 3). E' evidente, pertanto, che la condotta del magistrato è consistita nella divulgazione di notizie circa gli affari espletati nel processo ed in corso di espletamento al momento delle riprese, ed al contempo - in contrasto con la previsione dell'art. 6 del Codice etico - nella ricerca di pubblicità inerente alla propria attività di ufficio ed anche privata.

Se ne deve inferire l'erroneità della decisione della Sezione Disciplinare, limitatamente alla parte in cui ha escluso la sussistenza, nel caso di specie, della violazione dell'obbligo di riservatezza, costituente il primo presupposto dell'illecito di cui del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. u).

1.4.6. E' di tutta evidenza, infatti, che la rappresentazione scenografica "delle modalità di ricostruzione dell'ipotesi accusatoria penale", ben al contrario di quanto ritenuto dalla Sezione Disciplinare, integra senza dubbio una palese violazione del dovere di riservatezza che incombe sul magistrato in relazione agli affari trattati o in corso di trattazione. Nè ad escludere siffatta violazione può concorrere l'elemento - valorizzato, invece, dalla pronuncia impugnata - che si era in presenza di "fatti che risultavano ormai pubblicamente noti e ampiamente discussi, anche al di fuori della sede processuale". La considerazione che si trattava di una vicenda ben nota al pubblico, e discussa in diverse trasmissioni e dibattiti televisivi e non, nulla toglie, invero, al fatto - che la norma succitata intende sanzionare - che a parlarne in via mediata è stato proprio lo stesso magistrato che se ne è occupato per dovere d'ufficio, in violazione del dovere di riservatezza imposto dalla legge.

Tanto più che il processo, relativo alla vicenda de qua, era tutt'altro che concluso, essendo stato il documentario proiettato nell'imminenza della celebrazione del processo d'appello.

1.4.7. Deve, tuttavia, ritenersi insussistente, nella specie, l'ulteriore presupposto dell'illecito disciplinare in esame, costituito dall'idoneità dell'accertata violazione del dovere di riservatezza a "ledere indebitamente diritti altrui".

1.4.7.1. A tal riguardo, è pur vero che, in tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1 lett. u), deve considerarsi illecito di pericolo poichè non esige l'accertamento di un danno a terzi, ma l'idoneità astratta della violazione a ledere indebitamente i diritti altrui (Cass. sez. U., 28/06/2018, n. 17187). E tuttavia, deve pur sempre trattarsi - come in modo inequivoco sancisce la norma - di diritti altrui, ossia di posizioni soggettive radicate in capo ad un soggetto determinato e garantite dall'ordinamento per la realizzazione dei suoi interessi.

1.4.7.2. Nel caso concreto, il giudice disciplinare, ha motivatamente escluso che la partecipazione del magistrato al film-documentario si sia rivelata "concretamente, o anche solo astrattamente, idonea a compromettere l'interesse alla credibilità della funzione giudiziaria" - che peraltro è un interesse generale dello Stato, non un diritto soggettivo di singoli - essendosi l'incolpata limitata a riprodurre in forma scenica le "modalità di ricostruzione dell'ipotesi accusatoria penale, quale poi effettivamente sottoposta al vaglio dell'autorità giudicante".

1.4.7.3. La Sezione ha, per contro, rilevato che "non ha formato oggetto di specifica considerazione, nel procedimento disciplinare, l'astratta idoneità della condotta censurata a ledere interessi del soggetto sottoposto a indagini", che forma oggetto di altro e diverso illecito disciplinare - Solo in questa sede, pertanto, il Ministero della Giustizia ha dedotto che la condotta del magistrato si sarebbe tradotta in un pregiudizio per il diritto dell'imputato alla serenità ed imparzialità del giudizio, che trova fondamento nel disposto dell'art. 111 Cost., ingenerando nel medesimo la "possibile percezione di disparità di trattamento tra a accusa e difesa". Il che - se tempestivamente contestato all'incolpata - ben avrebbe potuto integrare l'idoneità della violazione del diritto di riservatezza a "ledere indebitamente diritti altrui".

L'addebito proposto in questa sede è, per contro, certamente tardivo ed inammissibile, atteso che, in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il sindacato della Corte di Cassazione sulle decisioni della Sezione disciplinare del CSM è limitato al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. Sez. U., 19/03/2019, n. 7691).

1.5. Per tali ragioni, il motivo deve, pertanto, essere disatteso.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il Ministero della Giustizia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, lett. aa), nonchè la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e).

2.1. Lamenta il ricorrente che la Sezione disciplinare abbia escluso la sussistenza dell'illecito di cui del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, lett. aa), nella parte in cui censura la condotta del magistrato che abbia costituito e utilizzato canali informativi personali e privilegiati. Il che sarebbe stato posto in essere dalla incolpata, ad avviso del Ministero, al fine di assicurare la propria partecipazione al film-documentario sul delitto G.. La partecipazione in parola sarebbe stata, difatti, determinata - a parere della Sezione Disciplinare - dalla "ripetuta ed insistente ricerca del contatto da parte del produttore cinematografico, laddove la lettera della legge è chiara nel richiedere che il magistrato non solo utilizzi, ma anche primariamente costituisca il canale informativo riservato o privilegiato". Del resto, l'illecito sarebbe escluso, altresì, ad avviso dell'organo giudicante, per il carattere del tutto episodico dell'evento.

2.2. Per converso, a parere del Ministero istante, se è pur vero che l'incolpata è stata contattata da un produttore, per conto della (OMISSIS), è altrettanto vero che il magistrato ha accettato l'invito, stabilendo un contatto privato e privilegiato con il giornalista, e venendo, comunque, a creare - in tal modo, e non importa se non su iniziativa del magistrato - un rapporto informativo prima inesistente.

2.3. La censura è infondata.

2.3.1. Nel sistema della responsabilità disciplinare del magistrato, prefigurato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, è, per vero, la stessa legge ad individuare, tipizzandole, le condotte disciplinarmente rilevanti assunte dal magistrato in contrasto con i doveri di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 1 e 2. Sicchè l'accertamento della loro specifica violazione - essendo la valutazione del disvalore delle singole condotte compiuta ex ante dal legislatore - postula esclusivamente il confronto tra la fattispecie astratta e la condotta posta in essere dal magistrato, che deve essere pienamente conforme alla fattispecie tipizzata dell'illecito disciplinare contestato (Cass. Sez. U., 24/03/2014, n. 6827).

2.3.2. Nel caso concreto, la condotta dell'incolpata, consistita nell'accettare l'invito a partecipare al documentario, rivoltole in maniera pressante dal produttore, non è conforme alla condotta descritta dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. aa), che richiede la costituzione da parte del magistrato, e la successiva utilizzazione, di canali informativi personali riservati o privilegiati.

2.4. Il motivo va, di conseguenza, rigettato.

3. Con il terzo motivo di ricorso, il Ministero della Giustizia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, lett. n), nonchè la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e).

3.1. Il ricorrente censura l'impugnata sentenza anche nella parte in cui ha escluso l'illecito disciplinare previsto dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. n), per avere il magistrato non prestato osservanza alle disposizioni impartite dal Procuratore della Repubblica, con un progetto organizzativo risalente al 2012, ed in forza del quel i rapporti con gli organi di informazione dovevano essere mantenuti personalmente dal capo dell'Ufficio, non dando a quest'ultimo comunicazione della sua volontà di partecipare al film-documentario.

3.2. Il motivo è inammissibile.

3.2.1. La doglianza proposta dal Ministero difetta, invero, di specificità e contrasta, pertanto, con il cd. principio di autosufficienza del ricorso. Anche il ricorso per cassazione avverso le sentenze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura è, difatti, soggetto alla normativa processuale penale, ivi compreso il disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che richiede la specifica indicazione degli atti del processo indicati nel motivo di ricorso, che vanno, pertanto, riprodotti - almeno nella parte essenziale - nel ricorso medesimo, a pena di inammissibilità (Cass. Sez. U., 24/09/2010, n. 20159).

3.2.2. Nel caso concreto, la Sezione Disciplinare ha confermato che effettivamente le disposizioni organizzative dell'Ufficio di Procura dell'incolpata recavano la previsione che "i rapporti con gli organi di informazione, e con uffici, istituzioni ed organi esterni, diversi da quelli con la polizia giudiziaria (...) fossero riservati personalmente al Procuratore della Repubblica", che andava, di conseguenza informato in proposito. Tuttavia, il giudice disciplinare - a prescindere dalle incertezze circa l'esistenza di un'effettiva informativa resa, nella specie, dall'incolpata al capo dell'Ufficio - ha soggiunto che "nessuna previsione del progetto organizzativo di riferimento richiedeva, per il caso di specie, la preventiva informazione asseritamente omessa", e sul punto manca qualsiasi specifica indicazione al riguardo, da parte del Ministero ricorrente, nel motivo di ricorso.

3.3.3. Il mezzo va, di conseguenza, dichiarato inammissibile.

4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese del presente giudizio vanno compensate fra le parti, attesa la novità delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.
La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020