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I figli possono frequentare i fidanzati dei genitori separati? (Tr. Mi, 23/3/2013)

23 marzo 2013, Tribunale di Milano

In assenza di pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele, il genitore separato ha diritto a coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale, trattandosi di una formazione sociale a rilevanza costituzionale.

Il divieto di frequentazione del nuovo convivente del genitore non collocatario, di fatto può tradursi in una lesione del diritto di visita inclusivo del pernottamento perché il nuovo partner non è un mero ospite che può essere allontanato tout court dalla casa; l’effetto sarebbe porre il padre di fronte ad una scelta che mette da una parte la nuova compagna e dall’altro il figlio; quanto troverebbe giustificazione solo se il preminente interesse della prole fosse esposto a rischio.

La migliore letteratura psicologica sul punto ritiene che il graduale inserimento dei nuovi compagni, nella vita dei figli di genitori separati, corrisponda al loro benessere, dove madre e padre abbiano cura e premura di far comprendere alla prole che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali.

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 23 marzo 2013 (Est. Giuseppe Buffone)

IN FATTO.

Giova ricordare che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il ... 1998 (dalla cui unione è nato X, il .. 2000, minore di cui qui si tratta) e si sono separati (giudizialmente) in data .. 2007 (giusta sentenza del Tribunale di Milano n. ../2007). A conclusione del giudizio di separazione, il Collegio ha affidato il figlio dei partners alla madre, introducendo, quanto al diritto di visita del padre, l’intervento dei Servizi Sociali. Con il ricorso introduttivo del giudizio divorzile, la madre ha richiesto – per quanto qui interessa - la conferma dell’affido esclusivo «con regolamentazione del rapporto padre – minore che l’Ill.mo Tribunale vorrà determinare» (v. ricorso pag. 6); dunque, almeno in quella sede, nulla osservando o richiedendo circa la frequentazione del figlio con la nuova compagna del padre. Con la memoria di costituizione nel processo, il padre ha, invece, richiesto l’affido condiviso della prole. Nella comparsa di costituzione dinanzi al giudice istruttore, il padre ha, poi, insistito per la possibilità di presentare al figlio la nuova compagna - ... (35 anni) – con la quale ha instaurato una relazione affettiva di fatto da oltre tre anni (circostanze di fatto da ritenersi pacifiche, poiché non contestate, v. art. 115 c.p.c.). Nella sua memoria integrativa, l’attrice ha ribadito le proprie

OSSERVA

All’udienza del 21 marzo 2013, i genitori, con l’assistenza dei rispettivi difensori, hanno
riferito di avere trovato un accordo quanto all’ampliamento del diritto di visita del padre, nel
senso di incrementare lo statuto delle frequentazioni, mediante l’introduzione del rapporto di
visita padre-figlio anche nei fine settimana in via alternata, con prelievo della prole nel sabato pomeriggio e riaccompagnamento della stessa, dalla madre, la domenica sera. E’, tuttavia, sorto contrasto in ordine alla possibilità o non per il padre (genitore non collocatario), durante questa fase della frequentazione, di coivolgere la nuova convivente la quale abita con lui, avendo i due costituito una nuova famiglia di fatto, unita dalla coabitazione. Sorto contrasto sul punto, i genitori, su sollecito del giudice, hanno rimesso la risoluzione della questione al Tribunale. Il conflitto genitoriale sopra denunciato va risolto ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., norma applicabile al procedimento divorzile, in forza dell’art. 5, comma II, Legge 8 febbraio 2006, n. 54.

Istanze.

All’udienza presidenziale del 9 ottobre 2012, la madre riferiva di essere disposta all’affido condiviso del figlio, purché il padre condividesse il medesimo progetto educativo e gestorio. Il Presidente del Tribunale introduceva il diritto di visita padre – figlio, senza la possibilità del pernottamento, con previsione che gli incontri avvenissero in assenza di estranei, parenti o la nuova compagna del medesimo.

IN DIRITTO. Giova muovere da due dati di primaria importanza, di fatto rilevanti ai fini della risoluzione del conflitto genitoriale. In primis, devesi rilevare come la parte attrice, nel richiedere che il padre non frequenti il figlio alla presenza della nuova compagna, non abbia allegato alcuna circostanza da ritenersi ostativa alla relativa frequentazione, nel senso che non si rintracciano deduzioni in fatto idonee a far ritenere al giudicante che la presenza della nuova compagna potrebbe rivelarsi di pregiudizio (o anche meramente rischiosa) per il minore. Ne consegue che la relativa istanza si fonda su un assioma privo di sostegno motivazionale e, duque, si traduce di una mera opinione soggettiva della madre, che non trova riscontro nemmeno nei fatti notori di cui il giudice potrebbe tenere conto a prescindere dalle allegazioni.

In secundis, devesi rilevare come l’intervento del Presidente – nel senso di escludere la nuova compagna del padre dal diritto di visita – sia stato pronunciato «allo stato» (rebus sic stantibus, v. pag. 2 verbale udienza) in stretta correlazione con i brevi periodi di incontro con il minore e, soprattutto, per l’assenza precipua del pernottamento. L’intenzione evidente era, allora, quella di avviare un’opera di ricostruzione del rapporto genitoriale che necessariamente muove dall’incontro uti singuli del genitore con il proprio figlio. Ma si tratta di una pronuncia – come detto: allo stato degli atti – da retrodatare ad ottobre del 2012 e, dunque, risalente a cinque mesi fa. Il fatto che, a questo punto, le condizioni in fatto siano mutate, si trae dallo stesso accordo dei genitori che – proprio per le sopravvenienze – giudicano necessario per il figlio, la
introduzione del pernottamento.

Figlio che – opportuno rimarcarlo – compirà quest’anno 13 anni ed ha già affrontato la separazione dei genitori, del 2004.

Nella relazione dei Servizi Sociali del 19 marzo 2013, peraltro, gli osservtori esterni danno atto dell’intenzione del padre di
potere far frequentare la sua nuova compagna al figlio e si astengono da qualunque giudizio, così non attribuendo all’evento alcun rilievo negativo.

Analoghi rilievi “negativi” sono assenti nella relazione dello psicologo del 22 giugno 2012. Alla luce dello sfoglio probatorio sin qui condotto, manca in modo assoluto, allo stato, alcuna prova o indizio che la frequenza del figlio con la nuova compagna del padre possa nuocere al minore. In assenza di elementi circostanziati che suggeriscano la distanza tra figlio e nuova compagna del genitore, quest’ultima non può essere esclusa dal rapporto di vita del padre con Stefano.

Va premesso che il conivente del genitore, il quale abiti con questi in modo permanente, non è qualificabile come mero «ospite»: dal momento che “la famiglia di fatto è compresa tra le formazioni sociali che l'art. 2 della Costituzione considera la sede di svolgimento della personalità individuale, il convivente gode della casa familiare, di proprietà del compagno o della compagna, per soddisfare un interesse proprio, oltre che della coppia, sulla base di un titolo a contenuto e matrice personale la cui rilevanza sul piano della giuridicità è custodita dalla Costituzione, sì da assumere i connotati tipici della detenzione qualificata” (Cass. Civ., sez. II, 21 marzo 2013 n. 7214).

Ne consegue che: sotto un primo angolo prospettico, in assenza di pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele, il genitore ha diritto a coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale, trattandosi di una formazione sociale a rilevanza costituzionale; ciò, a maggior ragione, dove il periodo di riferimento non sia quello immediatamente successivo alla separazione (e più delicato) ma, addirittura, quello divorzile a distanza di 9 anni dalla rottura della convivenza madre – padre; sotto un’altra visuale, il divieto di frequentazione del nuovo convivente del genitore non collocatario, di fatto può tradursi in una lesione del diritto di visita inclusivo del pernottamento proprio perché, come sopra rilevato, il nuovo partner non è un mero ospite che può essere allontanato tout court dalla casa; l’effetto
sarebbe porre il padre di fronte ad una scelta che mette da una parte la nuova compagna e dall’altro il figlio; quanto troverebbe giustificazione solo se il preminente interesse della prole fosse esposto a rischio.

Caso non ricorrente.

Valga anche ricordare l’arresto Cass. Civ., sez. I, sentenza 9 gennaio 2009 n. 283 dove la Cassazione ha confermato integralmente la decisione della Corte di Appello di Napoli e quindi anche nella parte in cui aveva revocato il divieto imposto per il padre di far frequentare alla figlia la sua nuova compagna. Concludendo, merita di essere citata la migliore letteratura psicologica sul punto: si ritiene che il graduale inserimento dei nuovi compagni, nella vita dei figli di genitori separati, corrisponda al loro benessere, dove madre e padre abbiano cura e premura di far comprendere alla prole che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali.

Entrambe le parti hanno richiesto sentenza parziale di divorzio. Si provvede in conformità.

PER QUESTI MOTIVI

letti ed applicati gli artt. 155 c.c., 709-ter c.p.c.
DISPONE, ad integrazione delle condizioni regolative del divorzio, come stabilite con ordinanza presidenziale del 9 ottobre 2012, che AAA possa frequentare il figlio anche in tutti i fine settimana dispari (a partire dalla prima settimana di aprile 2013) con prelievo della prole nel sabato pomeriggio (nella fascia oraria tra le 15.00 e le 16.00) e riaccompagnamento della stessa, dalla madre, la domenica sera (dopo cena, nella fascia oraria tre le 20.00 e le 21.00). Limitatamente ai settimana in esame, il padre potrà frequentare il figlio alla presenza della propria compagna, ma garantendo il benessere primario del minore con gli accorgimenti necessari e del caso.
CONFERMA, nel resto, per quanto di ragione.
FISSA l’udienza del 7 maggio 2013, ore 9.15, per la precisazione delle conclusioni
MANDA alla cancelleria perché l’odierna ordinanza venga comunicata alle parti, incluso il P.M.Milano, lì 23 marzo 2013

Il giudice est.

dr. Giuseppe Buffone