In tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello dei superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli ad una crescita sana ed equilibrata.
In caso di conflitto genitoriale sull'educazione religiosa del minore, possono essere adottati anche provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori purché intervengano all'esito di un accertamento in concreto, basato sull'osservazione e sull'ascolto del minore, dell'effettiva possibilità che l'esercizio di tali diritti possa compromettere la salute psico-fisica o lo sviluppo dei figli minori.
Tribunale di Pesaro, decreto 7 - 9 luglio 2020
Presidente Storti
La ricorrente chiede la modifica delle condizioni di affidamento di cui al decreto del Tribunale di Pesaro in data 13.3.2018.
In particolare la ricorrente chiede che venga revocato il divieto a lei imposto di fare frequentare alla figlia le riunioni e le adunanze dei Testimoni di Geova.
Le condizioni in oggetto venivano stabilite dal Tribunale sulla base dell'accordo raggiunto dai due genitori.
La domanda va accolta.
Vero che la revisione delle disposizioni di affidamento dei figli, che l'art 337 quinquies c.c. consente di richiedere in ogni tempo, presuppone logicamente una modifica delle condizioni di fatto preesistenti, che renda inadeguata la disciplina stabilita.
Peraltro, trattandosi di disposizioni che concernono i figli, il mutamento può consistere anche solamente nella maggiore età del figlio, in quanto le esigenze del Figlio e le dinamiche tra genitore e figli certamente cambiano con l'aumento dell'età del minore.
Ciò detto, in tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello dei superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli ad una crescita sana ed equilibrata. Ne consegue che, in caso di conflitto genitoriale sull'educazione religiosa del minore, possono essere adottati anche provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori purché intervengano all'esito di un accertamento in concreto, basato sull'osservazione e sull'ascolto del minore, dell'effettiva possibilità che l'esercizio di tali diritti possa compromettere la salute psico-fisica o lo sviluppo dei figli minori (Cass.civ.n.21916/2019).
Nel caso di specie non vi è alcun elemento per ritenere che la frequentazione delle cerimonie della religione praticata dalla madre possa compromettere in qualche modo la salute psicofisica e la crescita della minore.
Nulla di concreto ha lamentato ed allegato sul punto il resistente.
Il pregiudizio per il minore non può infatti essere valutato-come ricordato dalla Suprema Corte con la sentenza citata - su astratte considerazioni dei principi della religione praticata dal genitore (Cass.civ.n.21916/201).
Non è inoltre rilevante che - come nel caso di specie - al minore sia stata inizialmente trasmessa da entrambi i genitori una comune e diversa fede religiosa (vedere sempre Cass.civ.n.21916/201).
D'altra parte nel caso di specie la minore - come espressamente previsto nelle condizioni stabilite dal Tribunale - può frequentare ed incontrare parenti o amici facenti parti di movimento dei Testimoni di Geova e nessun divieto è imposto alla madre - e logicamente non poteva essere altrimenti - in relazione alla possibilità di fare conoscere e trasmettere alla figlia i principi della religione abbracciata.
In questo contesto appare quindi anche illogico non permettere alla figlia di potere frequentare le cerimonie della religione seguita dalla madre.
Peraltro, essendo incontestato che la minore pratichi sin da piccola la religione cattolica, ciascun genitore dovrà rispettare il credo dell'altro genitore, permettendo e non impedendo alla minore non solamente di praticare e frequentare le celebrazioni religiose dell'altro genitore, ma anche tutte quelle tradizioni ed attività, direttamente o indirettamente legati alla religione di ciascun, genitore, anche se in contrasto con i principi della propria religione, come, a titolo meramente esemplificativo, feste, compleanni e recite scolastiche.
Va accolta anche la domanda di modifica avanzata dal resistente.
Sul punto non vi sono contestazioni.
Andrà naturalmente rispettato il numero massimo previsto nel mese di competenza.
Le ragioni della decisione e la complessità della materia trattata giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
a modifica del decreto del Tribunale di Pesaro in data 13.3.2018;
revoca il divieto imposto a P. di fare frequentare alla figlia le riunioni e le adunanze dei Testimoni di Geova;
concede al padre, previo accordo dell'altro genitore, di tenere la figlia anche due weekend consecutivi anziché alternati, sempre naturalmente rispettando ti numero massimo previsto;
prescrive ai due genitori di rispettare il credo dell'altro genitore, permettendo e non impedendo alla minore non solamente di praticare e frequentare le celebrazioni religiose dell'altro genitore, ma anche tutte quelle tradizioni ed attività, direttamente o indirettamente legati alla religione di ciascun genitore, anche se in contrasto con i principi della propria religione, come, a titolo meramente esemplificativo, feste, compleanni e recite scolastiche;
compensa le spese.