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Genitore non allaccia bambino, condanna per omicidio colposo (Cass. 32864/20)

24 novembre 2020, Cassazione penale

I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato: la inosservanza da parte del conducente  di specifiche regole cautelari come quella dell'art. 172 C.d.S. comporta la responsabilità per le conseguenze, se vi è relazione causale tra la condotta di guida da questi tenuta con l'evento.

L'obbligo del rispetto dell'adozione delle cautele imposte dalla legge al momento della intrapresa della marcia, permane, in termini di vigilanza, anche nel corso del tragitto. 

 

Corte di Cassazione

sez. IV Penale

sentenza 17 settembre – 24 novembre 2020, n. 32864
Presidente Ciampi – Relatore Bellini

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Lecce confermava in punto di responsabilità penale la decisione del Tribunale di Taranto che aveva riconosciuto AM. An. colpevole del reato di omicidio colposo ai danni della minore FR. An. che, seduta sul sedile posteriore della sua autovettura, era stata sbalzata fuori dall'abitacolo a seguito dell'urto, determinato da un tamponamento da parte di altro veicolo che proveniva da tergo lungo la S.S. Appia.
Al conducente AM. An. era in particolare contestato, ai sensi dell'art.172 C.d.S., di non avere assicurato la bambina, di anni 6, al sedile posteriore del veicolo che conduceva, a mezzo di specifiche dotazioni di ritenuta che evitassero, in caso di sinistro, che il passeggero potesse urtare contro parti rigide del mezzo o essere sbalzato al di fuori dello stesso.

2. A fronte dei motivi di appello in cui il ricorrente sosteneva che il fatto si era verificato per una causa eccezione e imprevedibile, laddove la minore, regolarmente assicurata al momento della partenza al sedile posteriore con strumenti di ritenuta di cui era dotata la autovettura, si era liberata degli stessi nel corso del viaggio impedendo qualsiasi possibilità di controllo da parte del conducente, assumeva la implausibilità e la inveridicità della tesi difensiva evidenziandone la inconciliabilità con una serie di contributi dichiarativi e di circostanze di fatto di fatto intervenute nel corso del giudizio.
Quanto al trattamento sanzionatorio assumeva che lo stesso era stato fissato in termini medi edittali e pertanto in misura coerente con la gravità della condotta e con il grado della colpa, laddove la impugnazione, al di là di enunciati teorici, non aveva indicato concrete ragioni di dissenso.

3. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'AM. articolando due motivi di ricorso.
Con un primo motivo di ricorso deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza di rapporto di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento dannoso. Assume che, essendo provato che la minore era stata regolarmente assicurata al sedile dell'autovettura al momento della partenza, l'evento era riconducibile al fatto proprio della minore che si era inopinatamente privata del sistema di ritenzione durante il viaggio, innescando una autonoma serie causale, né potendosi richiedere al conducente del veicolo, impegnato nella guida, di monitorare costantemente i sedili posteriori del mezzo pe verificare che le minori ivi fossero costantemente allacciate.
Con un secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione ai criteri adottati, ai sensi degli art.132 e 133 cod.pen., nella determinazione del trattamento sanzionatorio in termini discosti notevolmente dai minimi edittali.

Ritenuto in diritto

1. Va rilevata l'assoluta infondatezza del primo motivo di ricorso con cui veniva rilevata la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per omessa esplorazione di fattori causali concorrenti e alternativi. Invero compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti.

Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: Cass. n. 12496/99, 2.12.03 n. 4842, Rv 229369, n. 24201/06); pertanto non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU 24.9.2003, n. 47289 Petrella, Rv.226074).

2. Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dalla difesa ricorrente, atteso che l'articolata valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere la responsabilità del ricorrente e le censure proposte finiscono sostanzialmente per riproporre argomenti già esposti in sede di appello, che tuttavia risultano ampiamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale la quale ha ribadito, in accordo agli esiti peritali e a quelli dichiarativi che la prospettazione difensiva, secondo cui la minore si sarebbe slacciata dal sistema di ritenuta in modo tale da non essere percepita dal conducente e dagli altri accompagnatori adulti, risulta sprovvista di coerenza, legittimità e plausibilità in ragione di una serie di argomentazioni, di ordine storico e logico che la difesa del ricorrente non ha affatto contrastato.

3. Pertanto del tutto correttamente il giudice di appello, nel riconoscere la inosservanza da parte dell'AM. di specifiche regole cautelari (art. 172 C.d.S.), ha poi ritenuto la relazione causale tra la condotta di guida da questi tenuta con l'evento, con la conseguenza che la tesi sostenuta dal ricorrente si risolve in una alternativa ed ipotetica ricostruzione del sinistro la quale, oltre al carattere della inverosimiglianza, riveste altresì quello della irrilevanza, atteso che l'obbligo del rispetto dell'adozione delle cautele imposte dalla legge al momento della intrapresa della marcia, permane, in termini di vigilanza, anche nel corso del tragitto. La motivazione si presenta logica e congruamente espressa, risulta coerente espressione degli elementi acquisiti nei giudizi di merito e non si presta a censure di illogicità dinanzi a questo giudice di legittimità, censure che peraltro non si confrontano con la struttura argomentativa della sentenza impugnata ma si limitano a reiterare alternative dinamiche e a sostenere la rilevanza causale del mancato rispetto di regole cautelari poste in capo di altri soggetti, argomenti sui quali entrambe le decisioni di merito si sono soffermate con motivazione resistente e non più sindacabile.
3. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. Nessuna riduzione del trattamento sanzionatorio risultava doveroso in ragione del pronunciamento di secondo grado. La pena edittale è stata determinata sulla base di criteri edittali orientati verso valori inferiori alla media edittale (anni uno mesi quattro di reclusione con pena edittale prevista tra uno e sei anni di reclusione) e pertanto in termini di congruità ed adeguatezza.
3.1 Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non ricorrendo ipotesi di esenzione da responsabilità al riguardo, consegue altresì l'onere del versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.