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Furto di un paio di scarpe: è danno tenue (Cass. 13285/23)

30 marzo 2023, Cassazione penale

Anche a fronte di danni che apparentemente appaiano di portata economica irrilevante, il giudice deve valutare, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata. Si deve trattare del complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

(data ud. 02/03/2023) 30/03/2023, n. 13285

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente -

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere -

Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere -

Dott. MARI Attilio - Consigliere -

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 comma 8 D.L. 137 del 2020 conv. dalla L. n. 176 del 2020, come prorogato ex art. 16 d.1, 228 del 2021 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della L. 30.12.2022, n, 199, di conversione in legge del D.L. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Felicetta Marinelli che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente Avv, FM che ha insistito per l'accoglimento dello stesso.

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 15/2/2022, pronunciando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente A.A., ha confermato la sentenza con cui il 12/2/2020 il Tribunale di Roma in composizione monocratica, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui agli artt. 56, 624 c.p., così riqualificata l'originaria imputazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, operata la riduzione per la scelta del rito, lo ha condannato alla pena di cinque mesi e giorni dieci di reclusione ed Euro 80 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, disponendo la confisca e distruzione immediata della tronchesina in sequestro.

L'imputazione vede contestato allo A.A. il reato di cui agli all'art. 624 c.p. perchè, al fine di trame profitto per sè o per altri, si impossessava di un paio di scarpe marca (Omissis) per un valore complessivo pari a 34,93 Euro, sottraendola presso l'esercizio commerciale denominato "(Omissis)" sito in (Omissis). Con la recidiva specifica reiterata. Fatto commesso l'(Omissis).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lo A.A., deducendo, con un unico motivo di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. violazione di legge e vizio motivazionale laddove è stata negata l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p..

Il ricorrente evidenzia che, secondo la Corte d'Appello di Roma "nel caso in esame deve escludersi l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, che presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia;ievissimo, ossia di valore economico pressochè irrisorio, avendo riguardo, non solo al valore in sè della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della stessa".

Viene evidenziato come come il prezzo della merce che l'odierno ricorrente ha tentato di sottrarre (un paio di scarpe marca "(Omissis)", scarpe che vengono realizzate in Cina e in Tagikistan) era pari ad Euro 34,93 (v. pag. 4 dell'impugnata sentenza). La cifra in questione -si sostiene- sarebbe già, di per se stessa, sufficientemente indicativa della speciale tenuità del danno.

L'entità del danno -si ricorda- deve essere commisurata al valore reale della refurtiva (in tal senso Sez. 5, n. 33470/2008) che, nel caso di specie, visto il luogo di produzione, è sicuramente di gran lunga inferiore al prezzo di acquisto.

Si sostiene, pertanto, che il danno causato è obiettivamente di speciale tenuità, non solo in considerazione del valore intrinseco della merce ma anche dell'avvenuta restituzione della stessa all'avente diritto, senza che vi fosse arrecato alcun danno.

Anche qualora si volesse accedere alla tesi sostenuta dalla Corte d'Appello di Roma (secondo la quale il valore della merce sottratta sarebbe esiguo ma non minimale), occorre tener conto dell'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, bisogna prendere in considerazione anche "la situazione economica della persona offesa se il valore della cosa in sè, oggetto delia condotta delittuosa, non sia esso stesso sufficientemente indicativo della speciale tenuità o meno" (Sez. 2, n. 29475/2008).

Nel caso di specie, di conseguenza, se si fosse tenuto conto del fatto che la persona offesa è una grande catena commerciale (con oltre 150 punti vendita in tutta l'Italia ed oltre 1.500 dipendenti) che ha fatturato 273,33 milioni di Euro nel 2018 e 286,40 milioni di Euro nel 2019, non si sarebbe potuti pervenire a conclusioni diverse da quelle invocate, vale a dire che per la società "(Omissis)" la perdita di Euro 34,93 è obiettivamente risibile.

Parimenti illogica sarebbe l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale elemento fattuale ostativo all'applicazione dell'attenuante sarebbe "l'ulteriore indubbio pregiudizio sofferto dal titolare dell'esercizio commerciale, in ragione del fatto che l'addetto alla sicurezza era costretto, non soltanto a monitorare fin dall'inizio la condotta illecita perpetrata dal prevenuto (...) ma anche a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine (...) con tutto ciò che ne consegue in termini di perdita di tempo e di alterazione del regolare svolgimento dell'attività commerciale nel negozio".

Si tratterebbe, come è evidente, di affermazione manifestamente illogica, in quanto l'addetto alla sicurezza è stato chiamato a compiere nient'altro che le mansioni alle quali è addetto e per le quali è retribuito indipendentemente dal fatto che possa esservi o meno bisogno del suo intervento.

Nè, tanto meno, risulterebbe che l'esercizio commerciale sia stato anche solo temporaneamente chiuso a causa della condotta posta in essere dallo A.A. o che vi sia stata una qualche alterazione del regolare svolgimento dell'attività commerciale (così come apoditticamente affermato nella sentenza impugnata).

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale. -non essendo stata chiesta la trattazione in pubblica udienza - il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore del ricorrente Avv. FM che ha insistito per l'accoglimento dello stesso.


Motivi della decisione


1. Il profilo di doglianza sopra illustrato è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al punto concernente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.

Ai sensi dell'art. 624 c.p.p. va dunque dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

2. Premesso in punto di procedibilità che è in atti la querela sporta in data 11/2/2020 presso la Stazione dei c.c. di (Omissis) da B.B., vice responsabile del negozio "(Omissis)", ad avviso del Collegio sussiste il lamentato vizio motivazionale nella risposta che la Corte capitolina ha offerto al motivo afferente alla richiesta di concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 61 n. 4 c.p.,

Per la Corte territoriale nel caso in esame deve escludersi l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, che presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressochè irrisorio, avendo riguardo, non solo al valore in sè della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della stessa. Invero, pur a fronte dell'esiguo valore delle merce sottratta, comunque di importo non minimale, non rilevando certamente, di per sè, la mera restituzione della refurtiva, costituirebbe elemento fattuale ostativo all'applicazione dell'attenuante l'ulteriore indubbio pregiudizio sofferto dal titolare dell'esercizio commerciale, in ragione del fatto che l'addetto alla sicurezza era costretto, non soltanto a monitorare fin dall'inizio la condotta illecita perpetrata dal prevenuto, sino a bloccarlo all'altezza delle barriere antitaccheggio, ma anche a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, prontamente giunte sul posto, con tutto ciò che ne consegue in termini di perdita di tempo e di alterazione del regolare svolgimento dell'attività commerciale nel negozio.

3. Orbene, costituisce ius receptum che, anche a fronte di danni che apparentemente appaiano di portata economica irrilevante, il giudice debba valutare, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizevoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata.

Si deve trattare -come ebbero ad affermare le Sezioni Unite in una ancora attuale pronuncia del 2007 - del complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti (così Sez. Un. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv. 236914 relativamente ad un caso in cui fu esclusa la ricorrenza dell'attenuante in parola nella ricettazione di un blocchetto di assegni di conto corrente bancario, successivamente riempiti per un ammontare complessivo di circa quattro milioni di lire).

Se questi sono i principi giuridici di riferimento, la Corte capitolina non ne opera un buon governo.

Fondato, in primis, appare il rilievo difensivo che fa leva sulla sottovalutazione da parte dei giudici del gravame del merito di alcuni aspetti, quali il valore intrinseco della merce e l'avvenuta restituzione della stessa all'avente diritto, senza che vi fosse arrecato alcun danno.

Inoltre, appare illogica la considerazione circa il danno in termini di tempo che ha dovuto dedicare all'azione delittuosa posta dallo A.A. l'addetto alla sicurezza del negozio, in quanto quest'ultimo è stato chiamato a compiere nient'altro che le mansioni alle quali è addetto e per le quali è retribuito indipendentemente dal fatto che possa esservi o meno bisogno del suo intervento. Nè, tanto meno, la Corte specifica in che termini vi sarebbe stato un rallentamento dell'attività dell'esercizio commerciale a causa della condotta posta in essere dall'odierno ricorrente.

Trascurato, ancora, appare il rilievo, pur evidenziato dal ricorrente, secondo cui poteva essere valutata la situazione economica della persona offesa se il valore della cosa in sè, oggetto della condotta delittuosa, non fosse -come peraltro pare esserlo- sufficientemente indicativo della speciale tenuità o meno (Sez. 2, n. 29475 del 29/2/2008, Bondar e altri, Rv. 240639 - conf. Se,z. 2, n. 2993 del 1/10/2015 dep. 2016, Sciuto ed altri, Rv. 265820). E nel caso di specie, come sollecita il ricorrente, occorreva confrontarsi con il dato per cui la persona offesa è una grande catena commerciale e la perdita che si prospettava era di Euro 34,93.

Con tali aspetti sarà chiamato, dunque, a confrontarsi il giudice del rinvio, nell'esercizio della sua valutazione di merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2023